Tipologia: Accordo Telelavoro
Data firma: 8 giugno 1995
Validità: 11.04.1995 - 31.12.1995
Parti: D&BK e CdA/Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio-Servizi, D&BK Milano
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario
:

Premessa
1. Retribuzione
2. Modalità di esecuzione della prestazione
2.1
2.2 Reperibilità
2.3. Riunioni
2.4 Controlli a distanza
2.5 Interruzioni tecniche
2.6 Diligenza e riservatezza
2.7 Diritti di informazione
2.7.1 Diritti sindacali
2.8 Misure di protezione e prevenzione
3. Ferie
4. Malattia e infortuni
5. Gravidanza e puerperio
6. Normativa CCNL Terziario
7. Nuove norme
8. Rinunce e transazioni
9. Sfera di applicazione e verifiche
10. Decorrenza e durata

Accordo Dun & Bradstreet Kosmos

Il giorno 8 giugno 1995 presso l'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della provincia di i Milano, si sono incontrati da una parte, la Dun & Bradstreet Kosmos spa […], e dall'altra i Consigli di Azienda, assistiti da […] Filcams Cgil, […] Fisascat Cisl, e [...] Uiltucs Uil.
Con riferimento all'accordo quadro del 21/7/1994 punto 2, tenuto conto della specifica organizzazione produttiva e delle norme di Legge vigenti in materia, assolti gli obblighi di legge,

Premesso che nella fattispecie le attività svolte a domicilio, ancorché effettuate per mezzo di computer posto in collegamento con il sistema informativo della Società, avrebbero modalità di esecuzione sottratte alla tipica organizzazione di lavoro aziendale, non essendo soggette ne' all'obbligo di orario prestabilito, ne' ad un risultato prefíssato dallo stretto rapporto tra orario giornaliero di lavoro e prestazione, determinando così l'impossibilità di corrispondere una retribuzione oraria e mensile predeterminata e che la legislazione nazionale non contempla specifiche norme di legge che disciplinino, così come definito dall'ufficio internazionale del lavoro, una forma di lavoro effettuata in un luogo distante dagli uffici e che implica l'adozione di una nuova tecnologia, che permette la separazione e facilita le comunicazioni, le parti convengono per tutto ciò premesso, di dare esecuzione in via sperimentale al seguente accordo applicativo dell'accordo quadro del 21/7/94:

2. Modalità di esecuzione della prestazione
Il lavoratore deve essere munito a cura dell'imprenditore di uno speciale libretto prospetto di controllo stampato anche meccanograficamente, che deve contenere la data e l'ora di invio del lavoro affidato dall'imprenditore, la descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro da eseguire, l'indicazione della misura della retribuzione, dell'ammontare delle eventuali anticipazioni, nonché la data e l'ora della riconsegna o della trasmissione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità di esso e di eventuali allegati.
[…]

2.1
L'azienda installerà in comodato (art. 1803 e seguenti c.c.), presso il domicilio del lavoratore/trice una postazione di lavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa e comprendente gli apparati per il collegamento con gli uffici ed il sistema informativo aziendale così come descritto negli allegati che fanno parte integrante del presente accordo.

2.2 Reperibilità
Considerando la specificità lavorativa del telelavoro di mantenere reciproci contatti lavorativi, ciascun lavoratore dovrà rendersi reperibile nella fascia oraria che va dalle ore 10,00 alle ore 12.00 per eventuali comunicazioni telefoniche o per ricevere fax. In caso di impossibilità da parte del lavoratore a rendersi reperibile in tale fascia, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'azienda, anche per via telematica.

2.3. Riunioni
In caso di riunioni programmate dall'azienda per aggiornamento tecnico/organizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento della riunione stessa. In tale occasione il lavoratore potrà usufruire dei servizi e delle strutture aziendali. Resta inteso che il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa.

2.4 Controlli a distanza
Per quanto sopraindicato si conviene che analisi e rapporti su produttività e qualità in capo al singolo lavoratore, raccolte anche a mezzo di sistemi informatici/telematici, non costituiscono violazione dell'art. 4 della legge 300/70 e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo svolgimento del rapporto.
Le modalità di analisi verranno preventivamente illustrate e concordate con il CDA.

2.6 Diligenza e riservatezza
Il lavoratore addetto al telelavoro è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, custodire il segreto sui modelli di lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore sull'esecuzione del lavoro. […] L' Azienda comunque si impegna ad assicurare a ciascun addetto al telelavoro un carico produttivo in linea con quello medio assegnato ai lavoratori interni

2.7 Diritti di informazione
Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della L.300/1970, l'azienda provvederà ad inviare a ciascun lavoratore presso il domicilio, copia del CCNL di categoria, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni aziendali o sindacali ai sensi e per gli effetti delle nome di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate oltre che con i sistemi tradizionali, anche con i supporti telematici/informatici.

2.7.1 Diritti sindacali
Al personale addetto al telelavoro si applicano le norme di legge e di contratto attualmente in vigore e quanto successivamente verrà concordato in sede di armonizzazione delle contrattazioni collettive aziendali, fermo restando che nelle ore di assemblea dei lavoratori è comunque compreso il tempo che l'addetto al telelavoro impiega per recarsi sul luogo convenuto ove si tiene l'assemblea.

2.8 Misure di protezione e prevenzione
Applicandosi al telelavoro il decreto legislativo 19/9/94 n. 626, saranno inoltre consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e protezione, da parte del delegato della sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoratori sul luogo di lavoro, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. In ogni caso ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 626 del 19/9/1994, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, sollevando la società da ogni responsabilità al riguardo conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.

6. Normativa CCNL Terziario
Sono applicabili ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi del presente accordo, oltre alle norme specificatamente richiamate nelle clausole contenute nel medesimo, i seguenti titoli:
Parte prima
Parte seconda:
Titolo I Classificazione
Titolo III Assunzione
Titolo IV P. Prova
Titolo XIX Passaggi qualifica
Titolo XXIII Risoluzione Rapporto
Titolo XXIV Doveri
Le norme contrattuali non espressamente richiamate dal presente accordo, non si applicano ai rapporti di lavoro qui disciplinati, qualora fossero ritenute incompatibili con la specificità della prestazione di lavoro richiesta.

7. Nuove norme
Resta inteso che in caso di nuove disposizioni di legge, modifiche di quelle esistenti o derivanti da accordi interconfederali o nazionali inerenti il campo di applicazione del lavoro a domicilio e in particolare del telelavoro, le stesse saranno interamente recepite dal presente accordo, previa verifica tra le parti. Le parti inoltre si incontreranno periodicamente per verificare l'esecuzione delle norme presenti nell' accordo, e in particolare del primo anno di vigenza in quanto considerato sperimentale, per affrontare e risolvere eventuali problemi tecnico applicativi nonché per valutare l'opportunità di aggiornare lo stesso in funzione di nuovi o diversi orientamenti giurisprudenziali in l materia. Considerata comunque la novità della materia trattata nel presente accordo, in presenza di circolari, prescrizioni, pareri e/o disposizioni degli Ispettorati del Lavoro nonché di Giurisprudenza, le parti concordano, sin da ora per allora, di incontrarsi per valutare i possibili riflessi sui contenuti e per decidere congiuntamente e coerentemente eventuali modifiche e/o armonizzazioni dello stesso.

9. Sfera di applicazione e verifiche
Considerato che il presente accordo trova applicazione per il personale della D&BK attualmente in forza le parti concordano che i lavoratori con mansione di reporter, sulla base del criterio di volontarietà, opereranno a domicilio alle condizioni sopra pattuite fino ad un numero massimo di 17 unità.
L'eventuale ampliamento del numero di unità impiegate di cui sopra sarà oggetto di specifico accordo tra le parti.
Il presente accordo realizza quanto previsto dal verbale del 21/7/1994 in materia di telelavoro.
L'Azienda darà comunicazione preventiva delle aree ed unità produttive di volta in volta interessate all'applicazione del presente accordo, al fine di verificare congiuntamente gli eventuali impatti sui livelli occupazionali complessivi aziendali.