Tipologia: Accordo per l'adeguamento*
Data firma: 19 dicembre 2008
Parti: Unionalimentari-Confapi e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroalimentare, Alimentaristi, P.M.I.
Fonte: CGIL
Note*: Adeguamento delle normative contrattuali CCNL 17 aprile 2008

Sommario:

 Costituzioni delle parti
Articolo 6 - Assunzione
Articolo 8 - Contratto a tempo determinato
Apposizione del termine
Causali
Trattamento di malattia
Durata massima - deroghe - precedenze
Lavoratori addetti alle attività stagionali: passaggio di livello
Maturazione di ferie, ROL, ex festività, tredicesima e quattordicesima mensilità
Trattamento di fine rapporto
Prima Nota a verbale
Seconda Nota a verbale
Terza Nota a verbale (Per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole)
Articolo 29 - Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni
Calcolo della durata media settimanale dell'orario di lavoro
Norma di interpretazione autentica
Tabelle delle maggiorazioni
Articolo 14 - Disciplina dell'apprendistato
Norme generali
Campo di applicazione
Campo di applicazione per il settore panificazione industriale
Età di assunzione
Numero massimo
Esclusioni
Disciplina del contratto di apprendistato
Periodo di prova
Aumenti periodici di anzianità
Tirocinio presso diverse aziende
1 - Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione
2 - Apprendistato professionalizzante
3 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Retribuzione
Formazione (di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 276/2003)
 1) Formazione non esclusivamente aziendale
2) Formazione esclusivamente aziendale
Il Tutor
Il libretto formativo del cittadino
Dichiarazioni a verbale
Orario di lavoro
Part Time (Accordo 19.4.2006)
Riposo settimanale
Lavori vietati
Ferie
Malattia
Infortunio
Clausole di rinvio
Panificazione industriale: trattamento normativo ed economico dell'apprendistato professionalizzante
Durata
Trattamento normativo
Trattamento economico
Formazione esclusivamente aziendale
Articolo 56 - Provvedimenti disciplinari
Articolo 57 - Dimissioni
Articolo 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
1) Numero rappresentanti
Norma transitoria
2) Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
A - Rappresentante per la sicurezza aziendale
B - Rappresentante per la sicurezza territoriale o di comparto
3) Durata dell'incarico
4) Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
5) Permessi
6) Riunioni periodiche
7) Formazione del rappresentante per la sicurezza

Costituzioni delle parti
Il 19 dicembre 2008 tra: l'Unionalimentari - Confapi; l'Unione nazionale piccola e media industria alimentare; e la Fai-Cisl; la Flai-Cgil; la Uila-Uil; si è stipulato il Verbale di accordo per l'adeguamento delle normative contrattuali.
Premesso che il CCNL per dipendenti della piccola e media industria alimentare del 17 aprile 2008 menziona l'impegno delle parti ad incontrarsi, qualora intervengano significative innovazioni alla vigente legislazione sul lavoro, e ad apportare le modifiche e/o gli adeguamenti ritenuti necessari al testo contrattuale, le parti stesse hanno concordato i seguenti emendamenti alla luce delle novità recate dal Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133.

Articolo 8 - Contratto a tempo determinato
Terza Nota a verbale (Per l'industria della macellazione e lavorazione delle specie avicole)
In relazione alla specificità del settore, caratterizzato dalle problematiche dell'allevamento, della macellazione e deperibilità del prodotto, le Parti, allo scopo di favorire lo sviluppo aziendale con conseguenti nuove opportunità di lavoro, convengono di poter eventualmente ricorrere alle convenzioni di cui alla legge n. 56/1987 per disciplinare in maniera più ampia l'utilizzo dei contratti a tempo determinato.
La titolarità per l'introduzione e la regolamentazione dello strumento di cui sopra è delle Organizzazioni sindacali territoriali, delle RSU e delle Direzioni aziendali.

Articolo 29 - Maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno, festivo, a turni
È considerato straordinario il lavoro prestato oltre la quarantesima ora settimanale (ad eccezione dei casi in cui vengano utilizzati orari come media su periodi plurisettimanali e la flessibilità della prestazione, con compensazione su cicli plurisettimanali, di cui agli artt. 23 e 24), che non potrà superare le 15 settimanali, fatte salve maggiori durate definite aziendalmente, soprattutto nei settori caratterizzati da attività legate a fattori stagionali.
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66, la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle specifiche esigenze delle PMI, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a:
- 6 mesi, per le aziende fino a 100 dipendenti;
- 4 mesi, per le aziende con più di 100 dipendenti.
Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto.
Fermo restando i limiti di cui sopra, l'azienda potrà ricorrere a lavoro straordinario nei seguenti casi indicativi:
1. eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
2. forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo ad un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
3. eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse, preventivamente comunicati alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 7.8.1990 n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24.12.1993 n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti;
5. esigenze straordinarie per vincolanti termini di consegna ovvero connesse al ricevimento e/o spedizione del prodotto;
6. situazioni relative a ritardi nella consegna di materie prime;
7. quando non sia oggettivamente possibile utilizzare la flessibilità della prestazione.
8. esecuzione di lavori preparatori o complementari, che debbano essere eseguiti fuori dell'orario di lavoro, necessari ad esempio per:
- predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro;
- apprestare le materie prime;
- ultimare e sgomberare i prodotti;
- realizzare in genere tutti gli altri servizi indispensabili ad assicurare la regolare ripresa e cessazione del lavoro nelle industrie a funzionamento non continuativo;
- riparare, costruire, fare la manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale senza inconvenienti per l'esercizio o pericoli per gli operai;
- compilare l'inventario dell'anno;
- la custodia o vigilanza dell'azienda;
- le verifiche e le prove straordinarie;
[...]
Per lavoro a turni si intende quello di 8 ore consecutive per turno, effettuato dai lavoratori che, entro le 24 ore, svolgono la propria prestazione avvicendata ad una stessa macchina e/o impianto.
Per lavoro notturno, ai soli fini delle maggiorazioni di cui al presente contratto, si intende quello effettuato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
Ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 si considera, ai fini legali:
- lavoro notturno quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente tra le ore 22.00 e le ore 5.00 alle condizioni di cui al Decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 11 secondo comma del citato provvedimento (donne dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino; [...]);
- periodo notturno: almeno 7 ore consecutive, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
- lavoratore notturno il lavoratore che:
- svolge lavoro notturno per almeno tre ore al giorno in regime di normale e continuativa assegnazione;
- svolge per almeno 3 ore lavoro notturno secondo le norme del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per almeno 80 giorni all'anno.
Ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno, anche in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
In mancanza o indisponibilità di tali mansioni, al fine di evitare la risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità sopravvenuta, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno in altre mansioni o altri ruoli di livelli anche inferiori, se esistenti e disponibili, con l'applicazione del trattamento economico contrattualmente previsto per gli stessi. In tal caso il lavoratore potrà richiedere l'assistenza delle RSU o delle Organizzazioni Sindacali cui conferisca mandato.
[...]
Calcolo della durata media settimanale dell'orario di lavoro
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66, la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. In relazione alle specifiche esigenze delle PMI, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a:
- 6 mesi, per le aziende fino a 100 dipendenti;
- 4 mesi, per le aziende con più di 100 dipendenti."
Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8.4.2003 n. 66 i contratti collettivi, aziendali e/o territoriali, possono elevare i limiti di cui sopra, a fronte di ragioni obiettive inerenti l'organizzazione del lavoro.

Articolo 14 - Disciplina dell'apprendistato
Norme generali
Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle disposizioni del presente contratto.
Età di assunzione
Ai sensi del D.Lgs. 4.8.1999 n. 345, l'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore a 16 anni ed è subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatorio.
Per l'apprendistato professionalizzante e per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n. 276/2003, l'età di assunzione deve essere compresa tra i 18 ed i 29 anni.

Disciplina del contratto di apprendistato
Ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di apprendistato è disciplinato in base ai seguenti principi:
[...]
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
[...]
1 - Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto 16 anni di età.
[...]
2 - Apprendistato professionalizzante
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi della legge 53/2003 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età.
[...]
3 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della legge 144/99, i soggetti di età compresa tra 18 anni e 29 anni.
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. In assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative.

Formazione (di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 276/2003)
1) Formazione non esclusivamente aziendale
I principi convenuti nel presente accordo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono quelli previsti nell'ambito delle aree professionali, di cui all'allegato 1 del presente articolo, fino all'approvazione delle leggi regionali, come previsto dall'art. 49 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi interni o esterni all'azienda.
Ai fini del conseguimento della qualificazione, il monte ore per tale formazione è pari a 120 ore medie annue retribuite.
Le materie strettamente collegate alla realtà aziendale/professionale saranno, con priorità, oggetto di formazione interna, anche con modalità di e-learning, qualora l'azienda disponga di tale capacità formativa; le altre materie, in considerazione della capacità formativa dell'impresa e con riferimento ai contenuti, potranno essere demandate alla formazione esterna.
Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettiva formativi ed alle dimensioni aziendali.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne ed esterne all'azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta sino a tale data.
Nel caso di assunzione di apprendista che, nell'ambito di un precedente rapporto, abbia già seguito moduli di formazione previsti per lo stesso profilo professionale, l'apprendista sarà esentato dal frequentare i moduli già completati.
I contenuti formativi si distinguono in:
a) trasversali, omogenei per tutti gli apprendisti;
b) professionalizzanti.
a) La formazione trasversale, da realizzare prevalentemente nel corso della prima parte del rapporto, è articolata nelle seguenti quattro aree:
- competenze relazionali;
- organizzazione aziendale, ciclo produttivo ed economia;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro (misure collettive).
b) La formazione professionalizzante persegue i seguenti obiettivi formativi, quali, a titolo esemplificativo:
- la conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto aziendale;
- la conoscenza delle basi tecniche e scientifiche della professionalità,
- conoscere e saper utilizzare le tecniche ed i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
- la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale specifiche del settore;
- la conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
L'articolazione dei contenuti formativi:
- trasversali e professionalizzanti, sarà sviluppata attraverso la modulazione degli specifici contenuti sopra riportati in correlazione all'attività da svolgere ed al livello di inquadramento contrattuale di destinazione;
- professionalizzanti, sia della formazione esterna che di quella interna, finalizzata all'acquisizione delle competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro, avverrà sulla base dello schema allegato, distinto per aree aziendali e relative qualifiche professionali (All. 1).
La predisposizione del percorso formativo individuale avverrà attraverso la compilazione dell'apposito modello (All. 2).
2) Formazione esclusivamente aziendale
Per formazione esclusivamente aziendale si intende la formazione governata e progettata dall'azienda all'interno dei propri locali, anche avvalendosi, laddove fosse ritenuto utile dalla stessa e comunque senza il ricorso a finanziamenti pubblici (fatti salvi quelli eventualmente ammessi dai singoli enti locali per le imprese che attuino la formazione esclusivamente aziendale), di strutture locali e competenze esterne.
A norma del comma 5 ter dell'art. 49 D.Lgs. 276/2003, in caso di formazione esclusivamente aziendale, la durata della formazione stessa è quella riportata nelle seguenti tabelle:

Livello finalePrimo periodo: oreSecondo periodo: oreTerzo periodo: ore
Quadri, 1° e 2°1206030
3°, 4° e 5°804020
6° e 7°603015

Nota: Ciascun periodo corrisponde ad un terzo della durata complessiva dell'apprendistato.
Riduzione della durata della formazione in relazione al titolo di studio dell'apprendista:

Titolo di studio

Rid. 1° periodo: oreRid. 2° periodo: oreRid. 3° periodo: ore
Laurea-60-30-15
Diploma-40-20-10
Qualifica professionale-20-10-5

Nota: Ciascun periodo corrisponde ad un terzo della durata complessiva dell'apprendistato.
Le modalità di erogazione della formazione sono analoghe, purché realizzate con modalità esclusivamente aziendali, a quanto previsto al precedente punto 1).
Orario di lavoro
Per gli apprendisti minorenni, l'orario di lavoro non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedi della durata di mezz'ora.
È vietato adibire i minori al lavoro notturno, inteso per tale un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata (art. 10 del D.Lgs. 4.8.1999 n. 345).
Gli adolescenti (art. 11 del D.Lgs. 4.8.1999 n. 345), che hanno compiuto 16 anni possono essere, eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. In tal caso il datore di lavoro deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro, indicando i nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro.
Riposo settimanale
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 4.8.1999 n. 345, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Lavori vietati
In applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 4.8.1999 n. 345, i minori non possono essere adibiti alle lavorazioni che espongono ad agenti fisici, biologici e chimici nonché ai processi ed ai lavori indicati nell'allegato I allo stesso D.Lgs.
È fatto salvo il caso in cui tali lavorazioni, processi o lavori siano necessari per motivi didattici o di formazione professionale:
- per il tempo necessario alla formazione stessa;
- purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
Tale attività di formazione deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro.
Clausole di rinvio
1) Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente articolo, valgono le norme di legge e del presente contratto nazionale di lavoro.
2) Modifiche legislative inderogabili, che regolamentino diversamente quanto definito nel presente articolo, si intendono automaticamente recepite.
Nota a verbale
Ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003 gli apprendisti maggiorenni possono essere adibiti sia al lavoro notturno che al lavoro straordinario nei limiti previsti per i lavoratori non apprendisti.

Panificazione industriale: trattamento normativo ed economico dell'apprendistato professionalizzante
Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica di inquadramento, fatte salve le deroghe previste da norme di legge e di contratto.
[...]
Formazione esclusivamente aziendale
Per il settore della panificazione industriale, le tabelle della durata della formazione esclusivamente aziendale sono le seguenti:

Livello finalePrimo periodo: oreSecondo periodo: oreTerzo periodo: ore
1° e 2°1206030
3A e 3B804020
4° e 5°603015

Nota: Ciascun periodo corrisponde ad un terzo della durata complessiva dell'apprendistato.
Riduzione della durata della formazione in relazione al titolo di studio dell'apprendista:

Titolo di studio

Rid. 1° periodo: oreRid. 2° periodo: oreRid. 3° periodo: ore
Laurea-60-30-15
Diploma-40-20-10
Qualifica professionale-20-10-5


Nota: Ciascun periodo corrisponde ad un terzo della durata complessiva dell'apprendistato.
Le modalità di erogazione della formazione sono analoghe, purché realizzate con modalità esclusivamente aziendali, a quanto previsto al punto 1) del titolo "Formazione" del presente articolo.
Nota a verbale
Per tutto quanto non esplicitamente previsto per il settore della Panificazione industriale, si intende applicabile la normativa prevista per tutti gli altri settori nel presente articolo.

Articolo 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Le parti, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Interconfederale 27.10.1995 in materia di rappresentanza dei lavoratori per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, convengono di definire gli aspetti demandati alla contrattazione nazionale di categoria, con particolare riferimento alla rappresentanza ed alla agibilità, nel seguente modo:
1) Numero rappresentanti
a) Aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 81/2008. L'elezione avviene con le modalità indicate al successivo punto 2).
b) Aziende con più di 15 dipendenti
All'atto della costituzione della RSU, in tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all'interno della RSU, il rappresentante per la sicurezza nei seguenti numeri:
- 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti a tempo indeterminato;
- 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano da 201 a 1.000 dipendenti a tempo indeterminato;
- 6 rappresentanti nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 1.000 dipendenti a tempo indeterminato.
Ai fini dell'applicazione delle classi dimensionali previste ai punti a) e b) di cui sopra, sono conteggiati tutti i lavoratori dipendenti in forza assunti a tempo indeterminato, che prestano la loro attività nelle sede/i aziendale/i; i lavoratori a tempo parziale vengono conteggiati pro-quota.
Norma transitoria
Fino alla data di costituzione delle RSU, nelle aziende in cui esistano rappresentanze sindacali aziendali e nelle aziende in cui non esista nessuna rappresentanza sindacale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno con le modalità di cui al successivo punto 2.
Nota verbale
Con riferimento a quanto previsto dalla norma transitoria, le OO.SS. stipulanti il presente accordo terranno conto, nell'ambito della costituzione delle liste per la elezione delle RSU, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, già eletto.
2) Modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
A - Rappresentante per la sicurezza aziendale
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti, che prestino la loro attività nelle sedi aziendali.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio.
L'elezione si svolgerà a suffragio universale diretto, a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti.
Le elezioni si svolgeranno in orario di lavoro con tempo predeterminato con la Direzione aziendale.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espresso purché abbia partecipato alla votazione la maggioranza semplice dei lavoratori dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi aziendali, conteggiandosi pro-quota i lavoratori a tempo parziale.
Prima dell'elezione i lavoratori nomineranno al loro interno il segretario del seggio elettorale, che, dopo lo spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale della elezione.
Copia del verbale sarà immediatamente consegnato alla Direzione aziendale.
B - Rappresentante per la sicurezza territoriale o di comparto
In applicazione dell'art. 48 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o di comparto sono individuate dagli accordi interconfederali o, in loro mancanza, dalle parti a livello nazionale.
3) Durata dell'incarico
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza resta in carico per 3 anni, ovvero fino alla durata in carica della rappresentanza sindacale unitaria stessa; il rappresentante è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tal caso al rappresentante spettano le ore di permesso per l'esercizio della sua funzione per la quota relativa al periodo di durata nelle funzioni.
Su iniziativa dei lavoratori, il rappresentante per la sicurezza può essere revocato con una maggioranza del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, risultante da atto scritto da consegnare alla Direzione aziendale.
In entrambi i casi, nei 30 giorni successivi, saranno indette nuove elezioni con le modalità sopra descritte in quanto applicabili.
4) Strumenti e modalità per l'espletamento dell'incarico
In applicazione dell'art. 50 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 il RLS e, ove previsto, il RLST, riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.
Copia di tale documentazione sarà consegnata al/ai RLS o al RLST, su sua/loro richiesta scritta, con sottoscrizione di apposito verbale di consegna.
Nel rispetto della riservatezza e/o del segreto industriale:
- dei dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a conoscenza, il rappresentante è tenuto a farne un uso strettamente connesso al proprio incarico;
- i documenti consegnati al rappresentante non possano essere diffusi all'esterno dell'azienda.
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
La consultazione preventiva, di cui dell'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, verrà effettuata dall'azienda in modo da consentire al rappresentante di fornire il suo contributo anche attraverso la consulenza di esperti qualora questa sia comunemente valutata necessaria dalla direzione aziendale e dal rappresentante.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza, a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma su verbale della stessa.
L'azienda informerà il rappresentante in merito agli esiti degli approfondimenti effettuati a seguito delle osservazioni e delle proposte da lui formulate nonché all'attività di formazione sulla sicurezza dei lavoratori, anche neo assunti.
5) Permessi
Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti a tempo indeterminato, a ciascun rappresentante per la sicurezza saranno attribuite, per l'espletamento dell'attività, 40 ore annue di permessi retribuiti, senza pregiudizio delle ore spettanti alla RSU.
Nelle aziende o unità produttive, che occupano fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato, al rappresentante verranno concessi permessi retribuiti pari a 12 ore all'anno e pari a 30 ore all'anno nelle aziende o unità produttive da 6 a 15 dipendenti a tempo indeterminato.
L'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato alla Direzione aziendale con almeno 48 ore di preavviso, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-organizzative dell'azienda; sono fatti salvi i casi di forza maggiore. Non vengono imputate a tale monte ore le ore utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, lettere b), c), d), g), i), l).
6) Riunioni periodiche
Le riunioni periodiche, di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, saranno convocate con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda.
Il rappresentante potrà richiederne un'integrazione purché riferita agli argomenti previsti dallo stesso art. 35.
Nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti la riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, nelle aziende ovvero unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, nelle stesse ipotesi del presente comma, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può richiedere la convocazione di un'apposita riunione.
Della riunione viene redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della direzione aziendale.
7) Formazione del rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante riceve la formazione prevista dall'art. 37 commi da 10 a 14 del D.Lgs. n. 81/2008, sempreché non l'abbia già ricevuta.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore iniziali, aggiuntive a quelle previste al precedente punto 5), di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
All'aggiornamento periodico, di cui all'art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008, sono destinate:
- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.