PROTOCOLLO TECNICO
approvato da parte del Comitato provinciale ex art. 7 D.Lgs. 81/08 nella seduta del 21 ottobre 2014

Concernente la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro da erogare, nel rispetto del D.lgs. 81/2008 e dell’Accordo CSR 21/12/2011 a cura delle Scuole (definite come Istituti di istruzione secondaria di II° grado ed Enti di formazione professionale) agli studenti a valere quale credito formativo valido per le attività in alternanza scuola-lavoro, per le attività di tirocini formativi e per le iniziative di orientamento e, più in generale, per l’ingresso nel mondo del lavoro.

 

Premesso che ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 è equiparato al lavoratore “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”, si ritiene la scuola un luogo preposto ad offrire la migliore opportunità per la promozione di una vera e propria cultura della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Tenuto in considerazione che l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro prevede la facoltà, per le Scuole e gli istituti universitari, di inserire specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza e considerato che le Scuole sono in grado di erogare ai propri studenti specifici percorsi formativi, interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che consentono di soddisfare i contenuti e modalità stabilite dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo CSR 21/12/2011 recante “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano perla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (di seguito Accordo CSR 21/12/2011).
Il presente protocollo tecnico, nel rispetto della legislazione in materia, determina le specifiche modalità e i presupposti, sulla base dei quali la formazione erogata dalle Scuole sopra dette possa essere riconosciuta quale credito formativo spendibile sia nell'ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, di tirocini formativi e per le iniziative di orientamento, sia nell’ambito dell’ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico.
L’attività di formazione si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
- fornire contenuti generali e specifici sulla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in base alle normative vigenti,
- sviluppare nei giovani la “cultura della sicurezza”;
- far comprendere l’importanza del rispetto delle procedure sulla sicurezza all’interno dell’azienda;
- coinvolgere e responsabilizzare gli studenti sull’importanza della corretta applicazione della normativa della sicurezza all’interno del mondo del lavoro;
- conoscere i diritti e i doveri dei soggetti che operano in azienda;
- conoscere gli organi di controllo e vigilanza;
- conoscere i rischi presenti nei vari settori in cui operano le aziende e le misure di prevenzione e protezione attuabili;
- accrescere negli studenti competenze utili per una corretta percezione dei rischi in ambiente di vita e di lavoro;
- rendere consapevoli gli studenti delle responsabilità individuali derivanti dai propri comportamenti nell’ambiente di lavoro.

Adozione del Protocollo Tecnico da parte delle Scuole

Ogni Scuola interessata ad aderire al presente Protocollo Tecnico e ad utilizzare, nel rispetto delle previsioni dello stesso, la modulistica allegata, comunica per iscritto la propria adesione all’Ufficio Scolastico Territoriale (UST), all’ASL competente per territorio ed anche al Comitato provinciale ex art. 7 D.Lgs. 81/08 secondo il facsimile previsto dall’Allegato A.

Crediti formativi

La formazione erogata dalle Scuole nel rispetto dei requisiti e delle modalità stabilite dal presente Protocollo Tecnico consente agli studenti di ottenere apposito “credito formativo” nei termini dell’Accordo CSR 21/12/2011 con le precisazioni di cui al presente Protocollo, spendibile:
- nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nei tirocini formativi e nelle iniziative di orientamento, in qualità di soggetto “equiparato al lavoratore” ex art. 2 co. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08;
- all’ingresso effettivo nel mondo del lavoro (all’atto di costituzione del rapporto di lavoro) a conclusione del ciclo scolastico, in qualità di lavoratore secondo la definizione indicata dal medesimo articolo.

I contenuti: la formazione generale

La Scuola eroga la formazione c.d. generale (di cui alla lett. a) co. 1 art. 37 D.Lgs. 81/08) secondo i contenuti minimi specificamente indicati dall’Accordo CSR 21/12/2011, e riportati nell’Allegato B al presente Protocollo Tecnico.
La durata della relativa formazione non deve essere inferiore complessivamente alle 4 ore, e deve essere finalizzata all’acquisizione da parte degli studenti della conoscenza dei concetti generali in tema di salute e sicurezza sul lavoro indicati in Allegato.
Tale formazione è svolta, in tutti gli indirizzi scolastici, durante le ore curriculari di lezione e deve essere completata entro il primo biennio di ogni indirizzo scolastico.
Solo nel corso del primo anno di adesione al presente Protocollo Tecnico le Scuole potranno erogare la formazione generale alle classi successive al primo biennio al fine di poter svolgere quella specifica.
La formazione c.d. generale, erogata dalla Scuola nel rispetto di quanto sopra specificato, costituisce credito formativo nei termini dell’Accordo CSR 21/12/2011, da considerarsi “permanente”, spendibile sia nell’ambito delle attività effettuate in azienda in occasione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, di tirocini formativi e di iniziative di orientamento sia nell’ambito dell’ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico, senza che ciò implichi la necessità di integrazioni specifiche da parte dell’azienda.

I contenuti: la formazione specifica

La Scuola eroga la formazione c.d. specifica (di cui al co. 1 lett. b) e co. 3 art. 37 D.Lgs. 81/08) secondo i contenuti specificamente indicati dall’Accordo CSR 21/12/2011, e riportati nell’Allegato C al presente Protocollo Tecnico.
Nel caso di progetti di alternanza scuola - lavoro, i contenuti da erogare per la formazione specifica possono essere stabiliti, pur nel rispetto dell’Allegato C al presente Protocollo tecnico, anche in funzione delle attività che gli studenti svolgeranno all'interno delle aziende ospitanti.
Tale formazione è svolta, in tutti gli indirizzi scolastici, durante le ore curriculari e/o extracurriculari, a seconda del Progetto di Istituto di cui all’art. 7.
La formazione, erogata nel rispetto dei contenuti dell’Allegato C, deve essere dedicata alla trattazione dei rischi e in generale dei contenuti indicati dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo CSR 21/12/2011, con particolare riferimento anche ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici dei vari settori o comparti delle aziende. Considerata fa specificità del territorio bresciano, che presenta importanti aziende zootecniche e un’elevata incidenza infortunistica nel settore, i contenuti dell’Accordo citato sono stati integrati da un’apposita voce.
Si precisa che la formazione c.d. specifica erogata dalla Scuola secondo le previsioni che precedono costituisce credito formativo spendibile sia nell’ambito delle attività effettuate in azienda in occasione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, di tirocini formativi e di iniziative di orientamento. Nell’ambito dell’ingresso nel mondo del lavoro ad esito del ciclo scolastico, la formazione c.d. specifica è spendibile limitatamente ai corsi erogati dall’istruzione Professionale e dall’istruzione e Formazione Professionale.
Con particolare riguardo all’alternanza scuola-lavoro, ai tirocini formativi ed alle iniziative di orientamento, visto anche il breve periodo di permanenza in azienda, si rende opportuno specificare che la formazione erogata dalla Scuola con i contenuti e le modalità di cui al Protocollo, si considera esaustiva, e solleva l’azienda ospitante dall’obbligo di ulteriore formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/08, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni che seguono, ovvero:
• risultino completati dalla Scuola i contenuti individuati nell’Allegato C, con particolare riferimento alle attività che gli studenti svolgeranno presso l’azienda ospitante;
• siano soddisfatti i tempi di durata minimi stabiliti dall’Accordo CSR 21/12/2011. L'azienda è comunque tenuta a contestualizzare la formazione ricevuta dallo studente in ambito scolastico sulla base della propria valutazione dei rischi.
Nel caso in cui non risultino completati dalla Scuola i contenuti individuati nell’Allegato C con particolare riferimento alle attività che gli studenti svolgeranno presso l’azienda ospitante, sarà obbligo dell’azienda procedere ad una specifica integrazione ex art. 37 D.Lgs. 81/08 sulla base della propria valutazione dei rischi, utilizzando al fine della certificazione della formazione integrativa svolta il Libretto personale di attestazione della formazione erogata, previsto dall’Allegato F (di seguito, Libretto Personale).
Con particolare riguardo all’ingresso dello studente nel mondo del lavoro con la costituzione di un rapporto di lavoro, la formazione specifica erogata e certificata dall’istruzione Professionale e dall’istruzione e Formazione Professionale dovrà prevedere, a cura dell’azienda presso la quale il neo lavoratore verrà inserito, un’apposita integrazione sulla base della specifica valutazione dei rischi aziendali (fatti salvi gli obblighi di aggiornamento). Al fine di considerare il percorso formativo esaustivo di quanto previsto nell’Accordo CSR 21/12/2011 è necessario che l’integrazione della formazione a cura dell'azienda ove il neo-lavoratore verrà inserito, sommata alla formazione erogata dall’istruzione Professionale e dall'Istruzione e Formazione Professionale, rispetti le durate minime stabilite dall’Accordo stesso e includa i contenuti pertinenti al settore di appartenenza dell’azienda e, comunque, tutti i contenuti previsti dalla valutazione dei rischi della stessa. A prescindere dalla durata della formazione erogata dalla Scuola, si stabilisce che l’integrazione prevista a carico del datore di lavoro non possa essere inferiore a:
- 2 ore per aziende classificate secondo l'Allegato II dell'Accordo CSR 21/12/2011 a “rischio basso”,
- 3 ore per aziende classificate secondo l’Allegato II dell'Accordo CSR 21/12/2011 a “rischio medio”;
- 4 ore per aziende classificate secondo l’Allegato II dell'Accordo CSR 21/12/2011 a “rischio alto”.

I requisiti dei docenti

I docenti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro devono essere in possesso dei criteri di qualificazione specificamente indicati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013
I dirigenti scolastici, previa verifica del soddisfacimento dei criteri indicati dal Decreto sopra citato, individuano gli insegnanti che nella propria Scuola, saranno incaricati di erogare la formazione oggetto del presente Protocollo, utilizzando e tenendo agli atti, per ciascun insegnante individuato come qualificato ex D.I.M. 6/3/2013, il “modulo dì verifica dei requisiti” previsto dall’Allegato D.
Si considerano certamente qualificati in base al secondo criterio del D.I.M. 6/3/2013 i docenti per i quali concorrono le seguenti condizioni:
a) laurea coerente con le materie oggetto della docenza;
b) abilitazione all’insegnamento.
Con riferimento alla condizione di cui alla lett. a) del periodo che precede, si intendono coerenti con le materie oggetto della docenza, in relazione alle aree tematiche individuate dal Decreto citato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le lauree:
* Area normativa/giuridica/organizzativa: lauree giuridiche ed economiche; Area rischi tecnici/igienico-sanitari: lauree relative ad arti, a tecniche e tecnologie di settore, ad insegnamenti tecnico-pratici di varia natura, a discipline scientifiche;
• Area relazioni/comunicazione: lauree umanistiche, storico-filosofiche e sociali / psicopedagogiche: in generale, con riferimento alla presente area, si ritiene sufficiente a garantire la relativa qualificazione l’abilitazione all’insegnamento.
Eventuali ulteriori professionalità individuate dalla Scuola per erogare la formazione oggetto dei presente Protocollo dovranno, per risultare qualificati, rispondere ad uno degli altri criteri individuati dal D.I.M. 6/3/2013
A tale proposito, e con particolare riferimento alle aree tematiche individuate dal D.I.M. 6/3/2013, si individuano coerenti con le stesse, le docenze a livello scolastico nei seguenti insegnamenti:
• Area normativa/giuridica/organizzativa: discipline giuridico/ economiche, discipline economico-aziendali, scienze e tecniche di gestione aziendale etc;
• Area rischi tecnici/igienico sanitari: discipline relative ad arti, a tecniche e tecnologie di settore, a materie scientifiche, ad insegnamenti tecnico - pratici di varia natura, etc.
• Area relazioni/comunicazione: discipline umanistiche, storico - filosofiche e sociali / psicopedagogiche; in generale, con riferimento alla presente area, si ritiene sufficiente a garantire la relativa qualificazione l’idoneità (accreditamento regionale e/o abilitazione) all’insegnamento.

Le modalità di organizzazione dell’attività di formazione

Con riferimento alle modalità specificate dall’Accordo CSR 21/12/2011 al punto 2 “Organizzazione della formazione” si precisa quanto segue.
La scuola è “soggetto organizzatore del corso” con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza sui lavoro.
Il Dirigente Scolastico, quale “responsabile del progetto formativo”:
- individua i docenti che hanno titolo ad erogare la formazione ai sensi dell’Accordo CSR 21/12/2011 e dell’art. 6 del presente Protocollo
- elabora un Progetto di Istituto che assicuri la corretta erogazione dei contenuti della formazione generale e specifica.
Ogni Scuola provvede inoltre, in via autonoma e in funzione delle proprie esigenze organizzative, a stabilire:
- le modalità di suddivisione dei gruppi di studenti (ad esempio per classi o, laddove necessario, per gruppi diversi, ....) cui erogare, in via curriculare e/o extracurriculare, la formazione in modo tale che venga sempre rispettato il limite delle 35 unità;
- le modalità di tenuta e di verifica della corretta compilazione del c.d. “registro di presenza” di cui è format in Allegato E al presente Protocollo
- le modalità dì verifica dell'obbligo di partecipazione e frequenza degli studenti ad almeno il 90% delle ore di formazione erogate.
Ogni Scuola individua inoltre le modalità specifiche con le quali verificare l’apprendimento e le competenze tecnico-professionali acquisite in base alla formazione erogata (es. interrogazioni, test, etc.), esprimendo allo scopo un giudizio finale di superamento/non superamento delle prove di verifica.
La Scuoia conserverà traccia dei risultati di apprendimento con le usuali modalità previste per la normale documentazione scolastica.

L’attestazione / certificazione dell’attività di formazione svolta

La Scuola effettuate le verifiche indicate all’art. 6 e secondo le modalità indicate all’art. 7, rilascia agli studenti una specifica attestazione di frequenza e di superamento delle prove di verifica effettuate. La Scuola inoltre conserva attestazioni e certificazioni relative alla formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro dei propri studenti secondo la vigente normativa nazionale.
L’attestazione e la certificazione avviene secondo il format di cui all’Allegato F del presente Protocollo.
L’attività di formazione svolta e il superamento delle prove di verifica vengono certificati da parte della Scuola mediante il format indicato al periodo che precede, al momento del percorso di alternanza scuola-lavoro e/o al momento di conclusione del ciclo scolastico su richiesta della famiglia o dello studente.

Allegati
Allegato A Modulo di adesione
Allegato B Contenuti formazione generale
Allegato C Contenuti formazione specifica
Allegato D Modulo verifica Requisiti Formatore secondo il D.I.M. 6/3/2013
Allegato E Facsimile di registro di presenza
Allegato F Facsimile Libretto personale di attestazione della formazione erogata
Allegato G Facsimile Libretto personale (per le aziende) di attestazione della formazione erogata


Fonte: ustservizibs.it