Cassazione Penale, Sez. 4, 25 febbraio 2015, n. 8531  - Omessa adozione del modello di organizzazione e gestione - D.lgs. 231/2001


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSAFRA Umberto - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
F. Hotel s.r.l.;
Italy Pools s.r.l.;
avverso la sentenza n. 1222/2011 pronunciata dal Tribunale di Varese il 22/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 13/2/2015 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Spinaci S., che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.


Fatto

 


1. Con sentenza resa in data 22/10/2012, il Tribunale di Varese ha condannato la F. Hotel s.r.l e la Italy Pools s.r.l, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla sanzione pecuniaria di Euro 15.480,00 ciascuna (pari a 60 quote dell'importo di Euro 258,00 l'una), in relazione all'illecito loro ascritto ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 12, comma 2, perchè, avendo i rispettivi amministratori, soggetti in posizione apicale (tali M. e B.), commesso il delitto di cui all'art. 590 c.p., comma 3, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non avevano adottato alcun preventivo modello di organizzazione e di gestione relativo a una politica aziendale per la salute della sicurezza (ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a, b, c, d, e), idoneo a prevenire reati della stessa specie; fatti accertati in (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le società.

La F. Hotel s.r.l. propone ricorso sulla base di tre motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il tribunale di Varese erroneamente ritenuto applicabile, a carico di detta società, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, non essendosi verificata alcuna ipotesi di lesione grave secondo le descrizioni di cui all'art. 583 c.p., atteso il contenimento entro 40 giorni della durata della malattia occorsa alla persona offesa, a seguito del reato ascritto all'amministratore della società.

Sul punto, il giudice a quo sarebbe incorso in un'evidente contraddizione nel ritenere superiore a 40 giorni la durata della malattia della persona offesa conseguente alla commissione del reato presupposto, essendosi il tribunale basato su una comunicazione Asl avvenuta in data (OMISSIS), a soli 20 giorni dalla verificazione dell'infortunio.

3. Con il secondo motivo la società ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale di Varese nel negare la sussistenza, in favore della F. Hotel s.r.l., della circostanza attenuante costituita dall'avvenuto risarcimento del danno prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, come attestato dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, con la conseguente illegittima mancata riduzione della sanzione inflitta nella misura massima.

4. Con il terzo motivo, la F. Hotel s.r.l. si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata per aver ascritto alla stessa la responsabilità per l'infortunio oggetto d'esame, nonostante la totale estraneità della società ricorrente alle attività concernenti la manutenzione della piscina (ove cadde il lavoratore infortunato), nella specie integralmente affidata alla responsabilità della Italy Pools s.r.l.; e ciò, nonostante l'avvenuta redazione, da parte della F. Hotel s.r.l., del documento di identificazione e di valutazione dei rischi (ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994), ossia del modello organizzativo e di gestione atto a prevenire il reato.

Sotto altro profilo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente un vantaggio o un interesse economico in capo alla stessa, laddove nessun esborso (e dunque nessun risparmio) potè dirsi gravante sulla F. Hotel s.r.l. dal momento che gli interventi cautelari sulla piscina presso cui ebbe a verificarsi l'infortunio avrebbero dovuto risolversi con oneri integralmente a carico della società venditrice, Italy Pools s.r.l..

5. La Italy Pools s.r.l. propone ricorso sulla base di tre motivi d'impugnazione.

Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il tribunale di Varese erroneamente ritenuto applicabile, a carico di detta società, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, non essendosi verificata alcuna ipotesi di lesione grave secondo le descrizioni di cui all'art. 583 c.p., atteso il contenimento entro 40 giorni della durata della malattia occorsa alla persona offesa, a seguito del reato ascritto all'amministratore della società.

Sul punto, il giudice a quo sarebbe incorso in un'evidente contraddizione nel ritenere superiore a 40 giorni la durata della malattia della persona offesa conseguente alla commissione del reato presupposto, essendosi il tribunale basato su una comunicazione Asl avvenuta in data (OMISSIS), a soli 20 giorni dalla verificazione dell'infortunio.

6. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo il giudice a quo erroneamente escluso la riconducibilità dell'evento infortunistico in esame a un mero caso fortuito, del tutto imprevedibile e tale da non poter determinare alcuna responsabilità dell'ente.

Sotto altro profilo, la ricorrente censura la riconosciuta applicabilità al caso di specie del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 146, trattandosi di norma riferibile in modo esclusivo all'ambito delle costruzioni edili, e del tutto incompatibile con lo svolgimento delle lavorazioni all'interno di una piscina, come nel caso di specie, con la conseguente insussistenza di alcuna carenza organizzativa della società ricorrente con riguardo all'adempimento degli obblighi concernenti la sicurezza dei lavoratori.

7. Con il terzo motivo, la società ricorrente si duole della violazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale di Varese nel negare la sussistenza, in favore della Italy Pools s.r.l., della circostanza attenuante costituita dall'avvenuto risarcimento del danno prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, come attestato dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, con la conseguente illegittima mancata riduzione della sanzione inflitta nella misura massima.


Diritto


8. Il primo motivo illustrato da entrambe le società ricorrenti è fondato. Osserva il collegio come, in conformità al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 septies, comma 3, la responsabilità giuridica dell'ente, ai sensi del decreto legislativo richiamato, richiede, con riferimento alla commissione del reato di lesioni colpose, l'avvenuta verificazione di un'ipotesi di lesione grave (ai sensi dell'art. 583 c.p.), ossia di una lesione comportante, tra le altre ipotesi, la determinazione di una malattia della durata superiore ai 40 giorni.

Nel caso di specie, il tribunale di Varese ha ritenuto sussistente un'ipotesi di malattia della durata superiore a 40 giorni dapprima richiamando una comunicazione (non meglio precisata) in data 30/3/2009 (e, pertanto, di soli quattro giorni dopo la verificazione dell'infortunio), e in seguito sottolineando testualmente come "la persona offesa permaneva in infortunio quantomeno sino al 15 aprile 2009, con una durata di malattia quindi superiore a giorni 40 (cfr. comunicazione inchiesta infortuni in data 15/4/2009)", incorrendo nell'evidente errore di ritenere superiore al termine di 40 giorni l'intervallo di tempo intercorso tra la data dell'infortunio del 26/3/2009 e quella relativa alla "comunicazione inchieste infortuni" del 15/4/2009, successiva di soli 20 giorni al ridetto infortunio.

Nè il giudice a quo ha avuto cura di riportare e precisare l'eventuale contenuto della comunicazione richiamata al fine di motivare la ritenuta durata degli effetti dell'infortunio in esame oltre il limite dei 40 giorni.

L'evidente contraddittorietà dell'argomentazione così rassegnata dal giudice a quo impone di ritenere non adeguatamente motivata la decisione concernente la sussistenza del necessario presupposto fondante la responsabilità amministrativa delle società odierne ricorrenti, consistente nella pretesa avvenuta commissione di un reato di lesioni personali gravi, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25 septies.

L'accoglimento di tale motivo d'impugnazione vale ad assorbire la rilevanza di tutte le restanti doglianze in questa sede avanzata dalle società ricorrenti.

9. Sulla base delle argomentazioni che precedono, accertata la fondatezza delle impugnazioni in questa sede proposte dalle società ricorrenti, dev'essere pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Varese per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Varese per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2015