Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 28 gennaio 1997
Validità: 01.01.1997 - 31.12.1999
Parti: Truzzi Prefabbricati/Associazione Industriali e RSU/Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Cemento ecc., Truzzi Prefabbricati Poggio Rusco (Mn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni industriali
Orario di lavoro
Flessibilità dell'orario
Interventi al sabato mattina
Ambiente di lavoro
Manutenzione e pulizia dei reparti
Premio di risultato
1) Modalità di calcolo
2) Parametri e indici
3) Periodo di riferimento
4) Modalità di corresponsione del premio
5) Diritto al premio
Occupazione
Diritti
Disciplina aziendale
Durata del contratto
Allegato A
Allegato B

Accordo integrativo aziendale

In data 28/01/1997 presso gli uffici della Truzzi Prefabbricati srl di Poggio Rusco, tra l'amministratore Unico […], il Responsabile di Stabilimento […] assistiti dal[…]l'Associazione Industriali di Mantova, in rappresentanza della ditta stessa e […] RSU della ditta stessa, assistiti dal […] sindacato Fillea Cgil di Mantova in adempimento di quanto stabilito al punto 2) della lettera B) della Parte Generale del CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di Manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, si conviene quanto segue:

Relazioni industriali
L'alto grado di competitività del mercato e le sempre crescenti esigenze della clientela determinano nelle parti la consapevolezza della necessità di un incremento costante della produttività, accompagnato da un sempre migliore livello qualitativo del Sistema Aziendale da una parte e del prodotto dall'altra.
Ciò, insieme alla volontà di consolidamento occupazionale, implica un rapporto di fattiva collaborazione tra le parti per cercare di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
Si avrà perciò un corretto scambio di informazioni riguardante, oltre a quanto previsto al punto 5) della lettera A) della Parte Generale dei CCNL in vigore, anche, a richiesta, i parametri produttivi, con riferimento ai mc. prodotti, ai mc. di scarto e alle ore lavorate su ore lavorabili, ai dati sugli infortuni, ai riscontri qualitativi della clientela e dell'ICMQ., ns. istituto di certificazione.
Verranno, sempre su richiesta, fornite indicazioni da parte dei Responsabile di Stabilimento, sui programmi di lavoro con riferimento anche agli orari previsti.
La Direzione Aziendale fornirà settimanalmente alle RSU il rapporto riepilogativo del calcestruzzo prodotto e dei calcestruzzo teorico previsto.
Le schede esecutive potranno essere esibite alle RSU su loro richiesta.

Orario di lavoro
Le parti concordano che la tipologia produttiva, i cicli di lavorazione estremamente variabili in funzione delle richieste di mercato, gli addensamenti produttivi su alcuni reparti con condivisione di parte dell'impiantistica, richiedono uno scaglionamento di alcuni orari di lavoro e che è da limitare il ricorso al lavoro supplementare e straordinario.
In relazione a ciò si conviene che l'inizio e la fine dell'orario di lavoro del mattino e del pomeriggio possono avvenire a scorrimento per ogni singolo lavoratore su indicazione del responsabile di stabilimento ed entro intervalli di tempo così definiti:
Periodo estivo:
inizio tra le ore 6,00 e le ore 9,00
fine tra le ore 12,00 e le ore 13,00
inizio tra le ore 13,30 e le ore 14,30
fine tra le ore 15,30 e le ore 18,30
Periodo invernale:
inizio tra le ore 7,00 e le ore 9,00
fine tra le ore 12,00 e le ore 13,00
inizio tra le ore 13,30 e le ore 14,30
fine tra le ore 16,30 e le ore 18,30
Il periodo estivo ed invernale seguiranno l'entrata in vigore dell'ora legale e la sua dismissione.
In condizioni climatiche difficili potranno essere concordate le opportune varianti.
Per il completamente di operazioni eseguite nella mattina, dilungatesi per imprevisti e che debbono essere portate a termine senza soluzione di continuità, potrà essere richiesta la prosecuzione del lavoro nei limiti di una mezz'ora con compensazione della medesima in occasione della ripresa del lavoro pomeridiana.
Nei primi mesi di ogni anno verrà programmato il calendario annuale delle i ferie.

Flessibilità dell'orario
A fronte di richieste straordinarie dei mercato o per il completamente di commesse in corso per le quali siano previsti precisi termini di consegna, l'Azienda, con un preavviso minimo di 10 giorni, informerà le RSU, al fine di attivare il calendario dei sabati lavorativi, e indicherà i reparti ed il personale interessato.
Le maestranze concedono la propria disponibilità a lavorare per n. 27 sabati di ogni anno solare, fatti salvi accordi diversi tra le parti (salvaguardando i mesi di gennaio, agosto e dicembre). Chi ha lavorato il sabato ha il diritto e la facoltà dei riposo compensativo.
Al fine di poter prolungare l'orario per assolvere le punte di maggior carico dovute ad interventi straordinari sulle macchine ed attrezzature aziendali, getti in corso, maggior carico e stoccaggio sui piazzali, interventi vari sui manufatti in partenza sui cantieri esterni, il personale potrà essere utilizzato nell'arco temporale degli addetti a lavori discontinui.

Interventi al sabato mattina
Per operazioni da effettuarsi in relazione a particolari esigenze produttive quali:
-getto di manufatti per la prosecuzione di una commessa straordinaria
-completamento getto di una pista
-scassero di manufatti urgenti o che ostacolano il lavoro del lunedì
-preparazione casseri
-manutenzione di casseri, macchine ed attrezzature
-razionalizzazione delle incidenze
l'Azienda concorderà con le RSU l'intervento dei personale necessario facendo leva sulla disponibilità di volontari e, in carenza di questi, comandando personale a rotazione.

Ambiente di lavoro
Azienda e RSU riconfermano la massima attenzione ai problemi dell'ambiente di lavoro e della salute dei lavoratori.
Verranno svolti, su richiesta, incontri tra le parti per analizzare le problematiche ed individuare soluzioni in relazione a quanto previsto all'art. 31 del vigente CCNL e dal D.Legs. 626/94.

Manutenzione e pulizia dei reparti
Le Maestranze si impegnano, a turno, il sabato mattina, secondo liste concordate tra il Responsabile di Stabilimento e le RSU, ad eseguire le pulizie straordinarie degli ambienti di lavoro.
Le Maestranze, in accordo con la Direzione, si impegnano altresì, a norma degli artt. 5, 39, 41, 44, del D.L. 626/94, a mantenere quotidianamente pulito ed ordinato il proprio posto di lavoro, ad impiegare adeguatamente le attrezzature individuali e collettive, ad eseguire le necessarie manutenzioni degli impianti e delle attrezzature, e a mantenere puliti e ordinati i locali destinati ai servizi di stabilimento.
Per i mezzi di trasporto interno (speedy, trattori, rimorchi, carrelli elevatori, pale meccaniche etc..) l'Azienda incaricherà una o più persone per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie (gonfiaggio pneumatici, cambio olio, lubrificazioni e ingrassaggi, sostituzioni di pezzi quali coclee, assali etc..) al fine di garantire l'efficienza dei mezzi stessi.
Sarà redatta apposita scheda con l'elenco degli incaricati della manutenzione dei vari servizi interni.
Questi si renderanno responsabili verso l'Azienda della efficienza dei servizi stessi.

Disciplina aziendale
Preso atto:
- che nel passato alcuni operai non hanno rispettato le norme di applicazione degli accordi aziendali e dei vigenti CCNL di cui l'ultimo recita all'art. 10 comma 7 "entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro supplementare, straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento", e perciò i cicli giornalieri e/o le operazioni in corso vanno completati anche a costo di qualche ora supplementare e straordinaria;
- che la ditta ha bisogno di realizzare un accordo in grado di risolvere veramente i problemi aziendali in maniera strutturale e permanente eliminando le sacche di inefficienza;
nel caso non ci sia disponibilità di una parte di operai a rispettare le norme stabilite nei vari contratti; l'Azienda e le RSU, di comune accordo, dopo aver richiamato ufficialmente il lavoratore, decideranno la sospensione dei pagamento dei premio di risultato a carico degli inadempienti per il mese in cui si verifica la citata indisponibilità.
Inoltre, in esito all'art. 19 del CCNL vigente, ciascun operatore si impegna a comunicare la propria assenza entro le ore 9,00 dei giorno stesso, salvo particolari e giustificati motivi di impedimento, nel qual caso la comunicazione oltre alla giustificazione dell'impedimento di cui sopra, dovrà arrivare entro e non oltre le ore 12,00 dei giorno successivo.

Durata del contratto
Il presente accordo - che sostituisce integralmente quello stipulato in data 28.06.96 - entra in vigore dal 1° gennaio 1997 e scade il 31.12.1999.
[…]
Gli accordi aziendali precedenti quello del 28.06.96 (ora sostituito), per le clausole non modificate o revocate dal presente, restano in vigore.