Tipologia: Accordo
Data firma: 24 febbraio 1997
Validità: 29.08.1997
Parti: Carrier e RSU
Settori: Metalmeccanici, Carrier Villasanta (Mb)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Contratti a termine e periodo di stagionalità
Sabati lavorativi
Prestazioni straordinarie
Attività durante il mese di agosto
Sicurezza sul lavoro (Legge [dlgs] 626/94)
"Mensilizzazione" personale operaio
Nota a verbale

Verbale di accordo

L'anno 1997, il giorno 24 del mese di febbraio in Villasanta, tra la Carrier spa [...] e la Rappresentanza Sindacale Unitaria

Premesso che
1. I mercati internazionali assorbono circa il 60% dei prodotti manufatti a Villasanta e quindi sono sempre più importanti in termini di fatturato per la Carrier spa;
2. la competizione interna al gruppo Carrier e da parte dei concorrenti, sia a livello nazionale che internazionale, si è fatta sempre più esasperata;
3. è reale il rischio di ulteriore erosione dei margini per il mantenimento di quote di mercato adeguate a garantire volumi produttivi e quindi fatturato e redditività;
4. il mercato richiede, in modo particolare nel periodo di stagionalità, prodotti sempre più diversificati, dando preavvisi e conferme d'ordine, rispetto alle previsioni, in tempi sempre più ristretti e chiede lotti sempre più ridotti e pretende tempi di consegna rapidi se non addirittura immediati;
5. a fronte di ciò la Carrier spa è nella necessità di rendere sempre più flessibile l'utilizzo di tutti i fattori aziendali idonei a rispondere in modo pronto alle richieste del mercato ed a quelle della Corporation nell'ottica, per il beneficio di tutti, di non perdere nessuna opportunità di vendita.
si conviene quanto segue:

Contratti a termine e periodo di stagionalità
Facendo riferimento all'art. 1-bis parte B, penultimo comma - Disciplina Generale Sezione Terza - del vigente CCNL, ed all'accordo dell'8 luglio 1988 in relazione ai contratti a termine ed al periodo di durate degli stessi; e considerando che le punte di più intensa attività produttiva - in dipendenza delle richieste indifferibili del mercato e/o legate a termini di consegna inderogabili – stanno assumendo sempre più la caratteristica di avere picchi stagionali più brevi e discontinui nell'arco del periodo febbraio fino alla prima decade di agosto; le parti concordano di procedere per l'anno 1997 alla integrazione ed estensione degli accordi suddetti per quanto riguarda i seguenti punti:
1. Si conferma che il periodo di stagionalità è compreso tra il 17 febbraio e l'8 agosto 1997.
2. Compatibilmente con le necessità aziendali l'Azienda potrà assumere fino ad un massimo di 170 lavoratori con contratto a termine per periodi variabili, purché all'interno dei periodo di cui al punto 1.
[…] Le parti si incontreranno entro maggio 97 per una verifica dei suddetti punti.

Sabati lavorativi
Per il 1997 nel periodo febbraio - luglio, l'Azienda potrà disporre, qualora fosse necessario, di almeno 10 giornate di lavoro al sabato al 1° turno (massimo 2 al mese per lavoratore) che interesseranno tutti i lavoratori fissi della Produzione e Servizi ad essa collegati. Per il reparto Terminali Fan Coil i sabati lavorativi saranno limitati a 2 al mese.
Al personale stagionale, qualora fosse necessario, potrà essere richiesto di effettuare 2 sabati al mese per lavoratore sul 1° turno.
1. i recuperi dei sabati saranno collettivi calendarizzati ed effettuati come di seguito meglio specificato. I recuperi dei sabati lavorativi in caso di malattia infortunio e ricovero ospedaliero verranno mantenuti. La riduzione della settimana lavorativa sarà pari al 100% delle ore prestate oltre le 40 settimanali nella prima parte dell'anno ed effettuate di sabato più una maggiorazione del 50% delle stesse. Il periodo lavorativo, nella seconda parte dell'anno potrà essere così definito per il personale della produzione e servizi ad essa collegati:
a) Qualora fossero necessarie 3 settimane di chiusura, verranno utilizzate e godute tutte le ore accantonate relative ai sabati lavorati nel periodo febbraio- luglio.
L'Azienda da parte sua erogherà un ulteriore accantonamento pari a 16 ore solo ed esclusivamente al personale della produzione e servizi collegati coinvolto nel programma dei sabati lavorativi che abbia lavorato almeno 10 sabati.
Qualora i sabati fossero inferiori si procederà a definire l'accantonamento in ore concesso dall'Azienda attraverso una proporzione matematica.
b) Qualora fossero necessarie 4 settimane di chiusura, verranno utilizzate e godute tutte le ore accantonate relative ai sabati lavorati nel periodo febbraio - luglio.
L'Azienda da parte sua erogherà un ulteriore accantonamento fino ad un massimo di 40 ore solo ed esclusivamente al personale della produzione e servizi collegati coinvolto nel programma dei sabati che abbiano lavorato almeno 10 sabati.
Qualora i sabati fossero inferiori si procederà a definire l'accantonamento in ore concesso dall'Azienda attraverso una proporzione matematica.
c) Resta inteso che 80 ore, relative ai recuperi dei sabati, dovranno comunque essere godute come riposi nella seconda parte dell'anno. La relativa eccedenza potrà essere pagata o goduta entro il 1997.
Le parti si incontreranno durante il mese di luglio 1997 per definire modalità e periodo lavorativo nella seconda parte dell'anno anche in funzione dei sabati lavorati.
2. L'attuazione della flessibilità, una volta definita, è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, fatti salvi i diritti individuali previsti dal CCNL per i normali giorni lavorativi. A tale scopo potranno essere coinvolti lavoratori di altre aree produttive, purché fungibili come mansione.
3. il lavoro al sabato sarà limitato al 1° turno: le ore prestate non verranno retribuite ma accantonate e l'Azienda riconoscerà una maggiorazione oraria pari al 50% anch'essa accantonata. Resta inteso che le eventuali retribuzioni delle ore prestate oltre le 40 settimanali sono considerate in regime ordinario.
[…]
A fronte di particolari commesse e/o nei caso di nuovi ordini improvvisi le parti si impegnano ad incontrarsi, successivamente, per definire le emergenze sopravvenute.

Prestazioni straordinarie
Le eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuate durante la settimana dal lunedì al venerdì ed al sabato per il personale non di produzione e servizi collegati, saranno regolate sulla base del vigente accordo (accantonamento della maggiorazione in riposi compensativi).

Sicurezza sul lavoro (Legge [dlgs] 626/94)
I rappresentanti della sicurezza dei lavoratori parteciperanno ai corsi preliminari (una persona per corso) di informazione e formazione che saranno tenuti in azienda al personale stagionale.