Categoria: Cassazione penale
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  • Dirigente e Preposto
  • Delega di Funzione
  • Dispositivo di Protezione Individuale
  • Informazione, Formazione, Addestramento
  • Valutazione dei Rischi
 
Responsabilità del direttore di un supermercato per infortunio occorso ad una dipendente colpita dallo schizzo di un prodotto corrosivo - Delitto di lesione personale colposa con l'addebito di non avere informato la dipendente sulla pericolosità del prodotto, di non averla dotata di occhiali protettivi e di non aver previsto presidi di primo soccorso in prossimità del posto di lavoro.
Il ricorrente lamenta l'invalidità della delega conferita: "non sarebbero state accertate le sue qualità tecnico professionali, la sua accettazione della delega e la facoltà di impegnare la spesa in nome e per conto dell'azienda."

La Corte dichiara inammissibile il ricorso poichè "se anche fossero vere le circostanze dedotte, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato; l'invalidità della delega impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate.
E ciò proprio in base al principio di effettività invocato dal ricorrente nel ricorso.
In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate - o, a maggior ragione, non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente queste funzioni - deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega."
 
Vd. art. 16, D.Lgs. n. 81/2008;

 
Il ricorrente osserva anche, quanto alla mancanza di una cassetta di pronto soccorso, che ciò avrebbe richiesto una espressa previsione nel DVR che è compito indelegabile del datore di lavoro.
 
La Corte afferma che "La mancata previsione di un rischio nel documento di valutazione dei rischi non consente infatti di omettere di approntare i mezzi di protezione necessari previsti dalla legge nel caso si verifichi una situazione che ne richieda l'utilizzo."
 
Vd. art. 28, D.Lgs. n. 81/2008.

 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) L.F. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 19/03/2008 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:

FattoDiritto

1) Con sentenza 1 giugno 2007 il Tribunale di Sanremo, sez. dist. di Ventimiglia, condannava B.U. e L.F. alle pene ritenute di giustizia per il delitto di lesioni colpose (aggravato per la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro) in danno di C.S. nonchè per le contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. d) ed f) e art. 72 octies.
La persona offesa, mentre prestava la sua attività all'interno del supermercato Standa di (OMISSIS), era stata colpita all'occhio destro da uno schizzo di un prodotto detergente corrosivo utilizzato per la pulizia di un forno girarrosto. In esisto all'infortunio la medesima subiva una lesione corneale che veniva giudicata guaribile in giorni 96.
Il primo giudice ha ritenuto responsabili entrambi gli imputati - nelle rispettive qualità il B. di ispettore vendite per la zona di (OMISSIS) per conto della soc. BILLA A.G. (che gestiva il supermercato) con il compito di autorizzare l'acquisto dei dispositivi di protezione; L. quale direttore della filiale di (OMISSIS) - perchè avevano consentito che la dipendente lavorasse senza che fosse stata informata delle caratteristiche pericolose del prodotto utilizzato, senza l'uso di occhiali protettivi e in mancanza di presidi o vasche lavaocchi di primo soccorso in prossimità del posto di lavoro.

2) La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 19 marzo 2008, confermava l'esistenza delle violazioni delle norme di prevenzione antinfortunistica accertata dal primo giudice ma riteneva che queste violazioni potessero essere addebitate esclusivamente a L. F. e non anche a B.U. del quale non è stata ritenuta provata l'esistenza della posizione di garanzia.

3) Contro la sentenza della Corte genovese ha proposto ricorso L.F. il quale ha dedotto un unico motivo di censura contro la decisione di secondo grado con il quale denunzia la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e.
Secondo il ricorrente i giudici di merito non avrebbero effettuato alcuna indagine per accertare la validità della delega in materia antinfortunistica rilasciata nei suoi confronti.
In particolare non sarebbero state accertate le sue qualità tecnico professionali, la sua accettazione della delega e la facoltà di impegnare la spesa in nome e per conto dell'azienda.
Quanto alla partecipazione ai corsi di formazione il ricorrente afferma che la C. aveva partecipato ad uno di questi corsi nel quale si era parlato anche della pulizia dei forni. Il teste che aveva deposto il contrario si riferiva ad un diverso corso cui aveva partecipato lui e non la persona offesa. Del resto l'imputato, il giorno dell'incidente, era in ferie.
Infine il ricorrente sottolinea, quanto alla omessa predisposizione di una cassetta di pronto soccorso, che ciò avrebbe richiesto una previsione espressa nel documento di valutazione dei rischi e ciò costituisce un compito non delegabile del datore di lavoro.

4) Il ricorso - proposto in parte per motivi manifestamente infondati e in parte per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità - deve essere dichiarato inammissibile.
Priva di decisività è la prima censura proposta dal ricorrente e riguardante la validità della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro.
Se anche fossero vere le circostanze dedotte, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato; l'invalidità della delega impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate.
E ciò proprio in base al principio di effettività invocato dal ricorrente nel ricorso.
In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate - o, a maggior ragione, non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente queste funzioni - deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega.
Del resto il ricorrente non disconosce una sua posizione di preposto dell'unità produttiva e ciò consente ugualmente di ritenere corretta la sua affermazione di responsabilità essendosi, l'infortunio, verificato nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4 vigente all'epoca del commesso reato).
Ma la difesa del ricorrente si pone anche in contraddizione con le sue stesse affermazioni laddove afferma che gli occhiali protettivi erano presenti in azienda e la sentenza impugnata sottolinea che egli non si è adoperato perchè i dipendenti soggetti a rischio li utilizzassero (per il che logicamente i giudici di appello hanno ritenuto irrilevante che, il giorno dell'infortunio, L. fosse in ferie).

5) La censura riguardante la partecipazione della lavoratrice a corsi di formazione è inammissibile perchè diretta a una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dai giudici di merito senza che gli stessi siano incorsi in alcuna illogicità.
E peraltro non risulta che nel giudizio di merito l'imputato abbia fornito alcuna indicazione sul corso al quale la persona offesa avrebbe partecipato.
Inammissibile è infine anche l'ultima censura perchè manifestamente infondato.
La mancata previsione di un rischio nel documento di valutazione dei rischi non consente infatti di omettere di approntare i mezzi di protezione necessari previsti dalla legge nel caso si verifichi una situazione che ne richieda l'utilizzo.

6) Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunzie di cui al dispositivo.
Con riferimento a quanto statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 2000 n. 186 si rileva che non si ravvisano ragioni per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità in considerazione della palese violazione delle regole sul giudizio di legittimità.

P.Q.M.
 
La Corte Suprema di Cassazione, sezione 4^ penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2008