Cassazione Civile, Sez. Lav., 16 marzo 2015, n. 5174 - Esposizione all'amianto accertata dall'Inail: rilevanza esclusivamente ai fini di integrazione probatoria


 

 

 

Presidente Lamorgese – Relatore Tricomi

 

Fatto

 


1. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 190/12, ha rigettato l'impugnazione proposta da D.L. nei confronti della Cooperativa portuale società cooperativa e della Cooperativa portuale s.r.l., avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Ravenna, n. 532 del 2006.
2. Il Tribunale di Ravenna aveva respinto la domanda proposta dal D. , con la quale, quest'ultimo aveva chiesto la condanna in solido delle predette società al risarcimento del danno biologico e del danno morale patiti da esso ricorrente per la mancata adozione di idonei dispositivi di sicurezza personale, nonché di adeguate misure di prevenzione contro l'esposizione alle polveri e alle fibre di amianto.
3. Il lavoratore deduceva di essere stato iscritto come lavoratore della Compagnia portuale di Ravenna, e di avere prestato attività lavorativa dall'(omissis) ; che nello svolgimento della stessa aveva manipolato ed era stato esposto a polveri di amianto dalla data della sua assunzione fino all'(omissis).
Nel gennaio 1998 era stato sottoposto ad intervento chirurgico all'esito del quale gli era stato diagnosticato un carcinoma combinato del polmone composto da adenocarcinoma scarsamente differenziato e carcinoma a piccole cellule, e che l'INAIL, con certificazione del (omissis) , aveva riconosciuto che esso ricorrente aveva contratto malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto riscontrando una riduzione della attitudine al lavoro pari al 100 percento.
4. Il Tribunale rigettava la domanda all'esito di CTU che aveva escluso una correlazione causale tra la malattia contratta dal ricorrente e l'esposizione prolungata ad amianto subita nel corso della propria attività lavorativa.
5. Per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d'Appello ricorre D.L. prospettando cinque motivi di ricorso.
6. Resistono con controricorso la Cooperativa portuale società cooperativa e la Compagnia portuale srl. (già Cooperativa portuale srl nel giudizio di appello), che hanno depositato memoria in prossimità dell'udienza.

 

Diritto


1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta insufficiente o contraddittoria motivazione per un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
Il ricorrente censura la decisione della Corte d'Appello che ha ritenuto corretto l'operato del giudice di primo grado il quale, invece di integrare la prima CTU (B. ), che aveva riconosciuto l'origine professionale della malattia, in relazione al profilo del nesso causale, aveva disposto il rinnovo della CTU (V. ) aderendo alle conclusioni del secondo consulente che aveva rimesso in discussione tutto l'impianto della prima consulenza.
Ad avviso di esso ricorrente attesa la contraddittorietà dei due elaborati, qualora non si fosse disatteso il secondo, occorreva rinnovare la consulenza in appello.
2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115, 116, 191, 196 cpc, dell'art. 2697 cc, dell'art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
La Corte d'Appello non avrebbe considerato la emergenza di elementi di prova idonei a sconfessare i dati e gli elementi che il secondo CTU poneva a fondamento delle proprie conclusioni, quali le certificazioni INAIL del 10 aprile 2000 e del 18 aprile 2000, relative all'aver contratto esso ricorrente malattia professionale e circa l'esposizione ad amianto nel periodo (omissis). Diversamente, la Corte d'Appello si fondava sulla seconda CTU che si avvaleva di dichiarazioni di terzi.
2.1. I primi due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati.
Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio, e non una prova vera e propria, ed è, quindi, sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitaramente considerato effettuata dal suddetto giudice.
Quanto alle certificazioni INAIL, questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare la loro rilevanza al di fuori dello specifico contesto di riferimento in cui sono emesse (Cass., n. 18008 del 2014).
Occorre rilevare che il Ministero del lavoro, per risolvere i numerosi problemi tecnici e dirimere le divergenze e i contrasti insorti e per dare applicazione alle norme di cui alla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, ha emesso degli atti di indirizzo, con i quali ha dettato all'INAIL le linee guida generali per formulare dei giudizi e definire le numerose domande dei lavoratori che si assumevano titolari del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, relativi a determinati siti produttivi. Questa Corte ha affrontato in numerosi casi la questione della rilevanza di tali atti di indirizzo (ex multis, Cass. 25040 del 2011, n. 9157 del 2012 e 7501 del 2013), con soluzione coerente con la qualificazione giuridica come atti non autoritativi che ne hanno fornito le Sezioni unite (sentenza n. 20164/2010). Si è ivi richiamata la legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 18, comma 8, secondo cui "le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 e successive modificazioni".
Si è poi ribadito che gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro non possono essere utilizzati direttamente come prova dell'esposizione qualificata, esprimendo criteri di tipo generale e astratto forniti all'INAIL ai fini dell'accertamento in concreto della misura e della durata dell'esposizione e del rilascio della relativa certificazione, ma possono costituire elementi di valutazione nell'ambito della prova in giudizio dell'esposizione attraverso gli ordinali mezzi (Cass. 3095 del 2007).
Si è, quindi, giunti alla conclusione che un atto di indirizzo ministeriale contenente l'accertamento che presso un determinato impianto produttivo sia stata superata l'esposizione qualificata per gli operai con determinate qualifiche e addetti a determinate mansioni, integra la prova presuntiva riguardo all'esposizione all'amianto necessaria per il conseguimento del beneficio contributivo per esposizione ultradecennale, in difetto di allegazione e prova da parte dell'Inps di ragioni ostative circa l'operare degli elementi indizianti gravi forniti appunto dall'atto di indirizzo ministeriale, che deve ritenersi redatto sulla base di adeguate conoscenze e pertinenti massime di esperienza circa le condizioni di lavoro prese in considerazione, e dall'accertamento in giudizio compiuto circa la specifica posizione individuale.
Si è, altresì, affermato che tali conclusioni ben possono valere anche in tema di esposizione a rischio per la concessione della rendita per asbestosi, patologia anch'essa determinata dall'esposizione ad amianto, in relazione alla quale quindi la ricomprensione negli atti di indirizzo relativi alla specifica attività produttiva della mansione svolta da! lavoratore costituisce un elemento presuntivo che concorre ad integrare la prova dell'esposizione.
Pertanto, alle certificazioni in questione, l'una relativa alla contrazione di malattia professionale, per microcitoma polmonare e l'altra relativa all'esposizione ad amianto, non può attribuirsi, con riguardo al caso di specie, la valenza dirimente prospettata dal ricorrente, in ordine al rapporto tra la patologia e l'esposizione all'asbesto. In proposito la Corte d'Appello, chiariva che dalla documentazioni acquisita, non risultava che l'INAIL avesse svolto accertamenti di alcun genere per quantificare il livello di esposizione del ricorrente.
3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nel nesso causale tra l'esposizione ad amianto e l'insorgenza della patologia oncologica, in relazione all'art. 360, n. 5, cpc.
La censura è articolata con riguardo alla determinazione del periodo di esposizione all'amianto, ristretto nel periodo 1977-1983, rispetto a quanto esposto nella" certificazione INAIL (1973-1990) e tenuto conto dell'inizio dell'attività lavorativa (dal 1973), alle dichiarazioni testimoniali (teste M. ); con riguardo all'intensità della esposizione all'amianto, atteso che i testimoni avevano evidenziato come nel corso delle varie operazioni di scarico e carico dei sacchi di amianto da 50 kg, così come nel corso dello stoccaggio, era normale che gli stessi si rompessero con la conseguente fuoriuscita delle polveri di amianto, con inquinamento sia delle stive delle navi, quanto dei magazzini dove i sacchi venivano stoccati (teste Mo. ). Nella comunicazione AUSL di Ravenna "del 20 luglio 1998, si affermava che negli anni 70 e '80, in più occasioni si era riscontrato che i lavoratori della Compagnia portuale avevano effettuato operazioni di scarico di amianto in sacchi e/o pallets e interventi di reinsacco in stiva o all'interno di capannoni di carichi di amianto danneggiato (come anche da CTU V. ).
La Corte d'Appello non offriva adeguata motivazione sulle ragioni della mancata considerazione di tutti tali plurimi profili nella determinazione della intensità, della quantità di esposizione all'amianto, sebbene tali elementi fossero stati indicati, anche se non correttamente valutati dal CTU V. .
Il mero riferimento alle attività di scarico di amianto e sulla base di un mero calcolo astratto che prende in considerazione le tonnellate di amianto scaricate, dividendole per i su esposti turni di lavoro ai quali erano preposte per ogni turno 26 persone, non teneva conto delle più attività che esponevano il ricorrente all'amianto:
scarico sacchi nelle stive, sacchi che frequentemente si rompevano;
caricamento sui mezzi di trasporto per l'avvio allo stoccaggio nei magazzini;
sistemazione sacchi nei magazzini e rinsacco con badili nel caso di sversamento sia nelle stive che nei magazzini;
bonifica e pulizia eseguita con scope o mezzi meccanici, all'interno delle stive e dei capannoni;
semplice presenza sul posto in ragione della dispersione delle polveri nocive nell'ambiente.
Quanto al fumo da tabacco assume il ricorrente che l'idoneità dello stesso ad autonoma causa della malattia, si fondava su un dato incerto (dichiarazione dello stesso D. al CTU) e non provato in punto di entità e di incidenza, a fronte della valenza almeno di concausa dell'esposizione ad amianto. In tal senso sfera espresso il CTU B. .
La Corte d'Appello non aveva adeguatamente motivato sulla rilevanza concausale di un elemento certo quale l'esposizione all'amianto, ritualmente acquisito al processo.
Erroneamente sarebbero stati utilizzati i criteri di Helsinki, ritenendosi necessaria l'esposizione di 25 fflcc/ann, così esorbitando al Corte d'Appello anche da quanto affermato dal CTU V. .
4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414, 434 cpc, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc. Erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che l'impugnazione del D. fosse da rigettare in punto di domanda risarcitoria per difetto di allegazione.
Ed infatti, il giudice di primo grado non aveva delibato la domanda risarcitoria siccome assorbita dalla ritenuta non riconducibilità della patologia in questione alla esposizione all'amianto. Comunque le ragioni erano state sufficientemente allegate al giudizio di primo grado e sul punto era stato affidato al CTU B. specifico quesito.
In sede di gravame non essendovi censure specifiche da muovere sul punto, esso ricorrente si era limitato a richiamare le conclusioni di primo grado, per profili risarcitori che, accertata la patologia sono praticamente in re ipsa.
4.1. I motivi terzo e quarto sono fondati e devono trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Premesso, che come si è detto, anche se non possono avere valore dirimente le certificazioni INAIL, le stesse possono assumere rilievo ai fini di concorrere ad integrare la prova circa l'esposizione, questa Corte, con giurisprudenza consolidati ha affermato (cfr., fra le altre, Cass. n. 23990 del 2014, n. 23207 del 2014, Cass. n. 14770 del 2008; Cass. n. 13361 del 2011) che in materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.
Nella specie, la Corte d'Appello non ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, atteso che essa stessa ha riconosciuto, come affermato dalla CTU, la compresenza di due cause, rigettando, quindi, la domanda in base ad un giudizio di alta probabilità fondato su affermazioni non adeguatamente motivate e generiche ("mentre è certo che fumare trenta sigarette al giorno rende altamente probabile il rischio di contrarre un carcinoma polmonare, non altrettanto può dirsi quanto alle polveri indicate nell'atto introduttivo, anche perché non è stato indicato né accertato il quantitativo di esse e, come visto, il periodo di esposizione lavorativa non pare sia stato particolarmente lungo"), che danno luogo a motivazione insufficiente e contraddittoria, atteso che solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sta per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge, valutazione nella cui effettuazione va adeguatamente presa in considerazione l'attività lavorativa svolta dal lavoratore, con riguardo all'esposizione a fattori nocivi in relazione alla malattia contratta, ed il tempo dello stessa.
Quanto alla domanda risarcitoria, l'esame della stessa presuppone l'accoglimento della domanda relativa alla prospettata sussistenza del nesso causale.
5. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche, in relazione all'art. 360, n. 3, cpc.
Il ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d'Appello ha ritenuto non allegato il titolo della responsabilità solidale delle società convenute, atteso che la legittimazione passiva di entrambe rispetto alla domanda del D. discende dalla normativa richiamata, in quanto dette società sono succedute ex lege alla Compagnia portuale di Ravenna, presso al quale nel 1973 il sig. D. aveva intrapreso l'attività lavorativa che lo avrebbe portato a contrarre la patologia oncologica per cui è causa.
5.1 Il motivo è fondato e deve esser accolto, atteso che la solidarietà discende ex lege, poiché l'art. 23 della legge n. 84 del 1994, al comma 1, nel testo storico, ha stabilito “che i lavoratori portuali, iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge nei registri di cui all'articolo 150 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e gli addetti a tale data in servizio presso le compagnie a gruppi portuali, transitano in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'art. 21”, società, o cooperative, in cui si dovevano trasformavano le compagnie e i gruppi portuali.
7. La Corte accoglie il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso. Rigetta i primi due. Cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Venezia.

P.Q.M.


La Corte accoglie il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso. Rigetta i primi due. Cassa la sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Venezia.