Regione Lombardia
Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2015 - n. X/3228
Certificazione delle competenze in materia di salute e sicurezza nei percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale
B.U.R. 13 marzo 2015, n. 11

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:
• il d.p.r. 275/99 con cui si assegna alle Istituzioni scolastiche il compito di determinare il curricolo:
• integrando la quota nazionale con la quota locale;
• identificando discipline, attività, scelte di flessibilità organizzativa e didattica;
• garantendo il carattere unitario del sistema di istruzione;
• valorizzando la dimensione territoriale;
• la L. 53/03, art. 2 c. 1, lett. l) ove si definisce che «i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.»;
• il d.lgs. 226/05, art. 27, c. 1, lett. c) con cui si rimette alle istituzioni scolastiche l’incremento fino al 20% della quota dei piani di studio, nell’ambito degli Indirizzi definiti dalle Regioni, in coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso;
• il d.lgs 81/2008 «Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e della salute nei luoghi di lavoro» che, prevedendo «Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica…. percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche …», dà enfasi alle attività promozionali riferite alla salute e sicurezza sul lavoro in ambito scolastico;
Richiamati i seguenti provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione delle indicazioni nazionali succitate in materia di piani di studio del sistema istruzione:
• la l.r. 19/2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» (artt. 1, 3 e 9) con cui il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ha individuato, in relazione alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema di istruzione, gli aspetti caratterizzanti il sistema educativo lombardo, promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l’autonomia delle istituzioni scolastiche, come meglio specificato con gli articoli di seguito elencati:
• art. 1 (ambito di applicazione), c. 1: «La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme generali sull’istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli essenziali delle prestazioni e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, esercita la potestà concorrente in materia di istruzione e la potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.»;
• art. 3 (valorizzazione dell’autonomia scolastica), c. 1: «La Regione attraverso atti di indirizzo valorizza l’autonomia delle istituzioni scolastiche e ne supporta l’azione volta ad attuare percorsi formativi mirati allo sviluppo della persona e al successo formativo, adeguati alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al consolidamento del collegamento con le realtà territoriali, nonché al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza del processo di apprendimento ed insegnamento. »;
• art. 9 (quota regionale dei piani di studio), c. 1: «Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua, in relazione alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema di istruzione, gli aspetti caratterizzanti il sistema educativo lombardo, promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l’autonomia delle istituzioni scolastiche.»;
• la d.g.r. VIII/9568 del 11 giugno 2009 «Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: Approvazione degli indirizzi relativi alla quota regionale dei piani di studio personalizzati del sistema istruzione (art. 9 l.r. n. 19/07)» che individua la sicurezza in ambito lavorativo tra le aree tematico - formativa da sviluppare nei percorsi didattici di primo e secondo ciclo;
• la d.c.r. VIII/0879 del 30 luglio 2009 con la quale il Consiglio regionale approva il documento «Indirizzi relativi alla quota regionale dei piani personalizzati di studio: strumenti ed opportunità per l’autonomia delle Istituzioni scolastiche» che raccoglie in modo organico l’insieme di azioni ed i progetti disponibili sul territorio, tra cui quelle riferite alla sicurezza e salute in ambito lavorativo, quali supporti alla predisposizione da parte delle Istituzioni scolastiche delle attività riferite alla determinazione territoriale del curricolo;
• la d.g.r. IX/1470 del 30 marzo 2011 «Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell’occupazione e dello sviluppo per il 2011» nella quale si promuovono, in particolar modo, gli interventi formativi finalizzati al miglioramento ed innalzamento delle conoscenze e della sensibilità degli studenti e delle istituzioni scolastiche lombarde sui temi della salute e sicurezza sul lavoro;
Richiamati altresì i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione alla pianificazione delle attività di promozione della salute e sicurezza in ambienti di lavoro:
• la d.g.r. n. VIII/6918 del 2 aprile 2008 di approvazione del «Piano regionale 2008-2010 per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro» i cui punti di forza sono sintetizzabili in:
• definizione di ruoli e funzioni di tutti i soggetti coinvolti attraverso una sempre maggiore responsabilizzazione del titolare d’impresa, la promozione di sinergie con enti e associazioni di categoria in una logica di sistema regionale, la revisione delle modalità d’azione della Pubblica Amministrazione;
• individuazione di obiettivi strategici quantificati e verificabili;
• centralità dell’impresa come soggetto attivo per la sicurezza e la salute sul lavoro, nonché previsione di meccanismi premiali per le aziende virtuose;
• incremento del numero dei controlli nelle aziende, con priorità di intervento nei comparti più a rischio, sulla base del rischio individuale, graduazione della tipologia e frequenza dei controlli;
• realizzazione del Sistema Informativo della Prevenzione per l’offerta di servizi informativi «unificati», omogenei, aggiornati, autorevoli;
• la d.g.r. IX/1175 del 29 dicembre 2010 avente ad oggetto «Piano Regionale della Prevenzione 2010/2012 «nella quale si assume una visione unitaria degli interventi di prevenzione, sia rivolta all’individuo, che a gruppi di popolazione a rischio, che collettiva;
• la d.g.r. IX/1821 dell’8 giugno 2011 di approvazione del «Piano Regionale 2011-2013 per la promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» nella quale si dà continuità alle scelte operate in passato per conseguire un più alto livello di tutela del lavoratore per quanto attiene ai fattori di salute e sicurezza, anche attraverso la promozione di cambiamenti comportamentali nei lavoratori, integrando la cultura della sicurezza e della salute sul lavoro nei curricula scolastici, valorizzando modelli di apprendimento e di conoscenza;
• la d.g.r. X/1104 20 dicembre 2013 di approvazione del «Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» che individua, tra i suoi obiettivi, «l’integrazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nei curricula delle scuole di ogni ordine e grado, perché gli studenti di oggi saranno i lavoratori di domani»;
Considerato che Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia hanno sottoscritto:
• il 5 marzo 2010 il Protocollo d’Intesa con cui è stato condiviso, con il partenariato economico-sociale, che:
• l’educazione e la cultura della prevenzione rappresentano i fattori chiave del mantenimento e del miglioramento della qualità del lavoro;
• l’educazione e la formazione relative ai principi della salute e sicurezza sono mezzo per promuovere posti di lavoro più sani e sicuri, nonché importante strumento per ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico;
Evidenziato che il documento «Indirizzi prioritari per la programmazione degli interventi a sostegno dell’occupazione e dello sviluppo per il 2011 – PARTE SECONDA» (ex d.c.r. VIII/0879/2009):
• definisce le Aree tematico-formative assunte ai fini dello sviluppo delle competenze sia della Quota regionale, sia del Profilo formativo complessivo;
• individua, in singole schede, gli elementi costitutivi delle competenze in termini di conoscenze ed abilità, nonché i riferimenti specifici agli standard nazionali. Il riferimento agli standard dell’Obbligo di istruzione è stato esplicitato sia nelle competenze del primo che del secondo ciclo, in relazione alla sua funzione di riferimento comune o cerniera dello sviluppo formativo dell’intero sistema di Istruzione.
Nelle schede si trova anche una indicazione circa il reciproco riferimento tra competenze ed Aree;
• fornisce la declinazione degli esiti di apprendimento (competenze) e delle Aree tematico-formative della Quota regionale nell’ambito dei curricula scolastici, tra cui quelli afferenti la salute e la sicurezza (vedi Scheda 3, Scheda 4) differenziate per 1° Ciclo e 2° Ciclo;
Evidenziato altresì che con Circolare regionale 17 settembre 2012, n. 7, sono state fornite prime indicazioni in ordine all’applicazione dell’Accordo per la formazione del datore di lavoro che intende assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dell’Accordo per la formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti nonché il modello di attestato relativo ai percorsi per la formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti ex Accordo art. 37, comma 2, d.lgs 81/08;
Preso atto che la Direzione Generale Salute, di concerto con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e con L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nonché con il supporto organizzativo di EUPOLIS Lombardia, ha progettato e realizzato il percorso formativo «Integrazione della salute e sicurezza nei curricula scolastici», rivolto ai docenti delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado, al fine di individuare percorsi formativi virtuosi di integrazione della salute e sicurezza nei curricola scolastici;
Preso atto che il documento «La scuola sicura», Allegato A parte integrante del presente provvedimento, è l’esito del percorso formativo «Integrazione della salute e sicurezza nei curricula scolastici»;
Preso atto altresì che il documento «La scuola sicura», Allegato A parte integrante del presente provvedimento, ha approfondito lo sviluppo di competenze sulla salute e sicurezza, in un continuum verticale di accompagnamento dello studente lungo l’intero percorso di studi, sviluppando:
• competenze in materia di salute e sicurezza declinate rispetto all’età e al percorso di studi specifico;
• indicatori cognitivo-comportamentali che segnalano l’acquisizione della competenza;
• unità didattiche progettuali per lo sviluppo della competenza (conoscenze, contenuti, metodo didattico);
• strumenti e metodi per la valutazione delle competenze acquisite;
Rilevata la necessità di:
• aggiornare le competenze in materia di salute e sicurezza definite con la citata d.c.r. VIII/0879/2009 alla luce degli esiti del percorso formativo «Integrazione della salute e sicurezza nei curricula scolastici» raccolti nel documento «La scuola sicura», Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
• certificare le competenze acquisite in termini di assolvimento della formazione generale dei lavoratori, come definita negli Accordi Stato/Regioni e Province Autonome ex art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011);
Considerato che il documento «La scuola sicura», Allegato A parte integrante del presente provvedimento, rappresenta una risposta concreta, condivisa da Regione Lombardia, Direzione Generale Salute e Direzione Generale istruzione, Formazione e Lavoro, e da Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, per aggiornare le competenze in materia di salute e sicurezza:
• recependo gli stimoli e le proposte elaborate nell’ambito del percorso formativo «Integrazione della salute e sicurezza nei curricula scolastici»;
• superando le novità didattico-metodologiche che hanno contraddistinto, in una logica di interdisciplinarietà, lo sviluppo del sistema educativo- formativo lombardo, caratterizzato da:
• formazione istituzionale (competenze enti locali, statuto RL);
• «critical thinking» (capacità di pensare, argomentare e comunicare in modo ragionevole);
• «literacy scientifica»;
• identità e tradizione («specificità e tradizioni delle comunità locali»);
• salute, prevenzione, sicurezza sul lavoro, sicurezza stradale, ambiente;
• imprenditorialità e autoimprenditorialità;
Considerato che l’adozione, da parte della direzione scolastica, delle proposte operative descritte al punto 3 del documento «La scuola sicura», Allegato A parte integrante del presente provvedimento, consente - ai sensi dell’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011) - il riconoscimento delle competenze di salute e sicurezza acquisite nell’intero percorso di studi verticale allo studente:
• dell’ultimo anno del percorso di studi di secondo ciclo (V anno per i percorsi di istruzione e IV anno per i percorsi IeFP);
• inserito nei percorsi di alternanza scuola lavoro;
Considerato altresì che, ai fini dell’assolvimento da parte del docente che veicola le competenze, della formazione (generale, specifica e aggiornamento) obbligatoria, saranno elaborate indicazioni nell’ambito dei lavori di sviluppo del Piano regionale 2014-2018 di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Dato atto che la Circolare regionale n. 7/2012 fornisce il modello di riferimento per la certificazione delle competenze in materia di salute e sicurezza sia acquisite dagli allievi dell’ultimo anno del percorso di studi di secondo ciclo (V anno per i percorsi di istruzione e IV anno per i percorsi IeFP) sia assolte dal corpo insegnanti relativamente alla formazione generale obbligatoria dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011);
Ritenuto di considerare il documento «La scuola sicura», Allegato A parte integrante del presente provvedimento, valido ai fini di diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e aggiornare le competenze definite con la citata d.c.r. VIII/0879/2009;
Stabilito che le competenze previste siano certificate a seguito di una puntuale prova di verifica secondo i criteri e le modalità per la valutazione descritte al punto 4 del documento «La scuola sicura», Allegato A parte integrante del presente provvedimento, da parte dei docenti coinvolti nella formazione;
Stabilito, inoltre, che le predette competenze siano certificate previa frequenza dell’intero ciclo di studi, fatto salvo un periodo di transitorietà coincidente con la vigenza dell’attuale Piano regionale 2014-2018 di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che limita detta frequenza almeno all’ultimo biennio del percorso scolastico intrapreso dallo studente;
Ritenuto che la certificazione delle competenze acquisite in termini di assolvimento della formazione - generale, specifica e aggiornamento - obbligatoria dei lavoratori, come definita negli Accordi Stato/Regioni e Province Autonome ex art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011) deve avvenire utilizzando il modello di attestato, di cui all’Allegato 3 della Circolare regionale n. 7/2012;
Accertato che la certificazione delle competenze è realizzata in coerenza con il sistema regionale di certificazione e che, pertanto, la direzione scolastica potrà rilasciare altresì la certificazione della «competenza di cittadinanza in tema di salute e sicurezza», utilizzando come format base l’apposito modello (mod. 1) approvato con il dduo 12453 del 20 dicembre 2012;
Considerata, infine, l’opportunità di rilasciare le suddette certificazioni di cui ai paragrafi precedenti a seguito di una puntuale prova di verifica secondo i criteri e le modalità per la valutazione descritte al punto 4 del documento «La scuola sicura», Allegato
A parte integrante del presente provvedimento, da parte dei docenti coinvolti nella formazione;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «La scuola sicura», Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre che la certificazione delle competenze acquisite in termini di assolvimento della formazione generale dei lavoratori, ex Accordi Stato/Regioni e Province Autonome ex art. 37, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011) dallo studente dell’ultimo anno del percorso di studi di secondo ciclo (V anno per i percorsi di istruzione e IV anno per i percorsi IeFP) e dallo studente che viene inserito nei percorsi di alternanza scuola lavoro sia attestata direttamente dalla direzione scolastica, utilizzando il modello di attestato di cui all’Allegato 3 della Circolare regionale n. 7/2012;
3. di disporre che le predette competenze siano certificate previa frequenza dell’intero ciclo di studi, fatto salvo un periodo di transitorietà coincidente con la vigenza dell’attuale Piano regionale 2014-2018 di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che limita detta frequenza almeno all’ultimo biennio del percorso scolastico intrapreso dallo studente;
4. di disporre che ai fini dell’assolvimento della formazione (generale, specifica e aggiornamento) obbligatoria da parte del docente che veicola le competenze, saranno elaborate indicazioni nell’ambito dei lavori di sviluppo del Piano regionale 2014-2018 di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5. di stabilire che, in coerenza con il sistema regionale di certificazione delle competenze, la direzione scolastica potrà rilasciare altresì la certificazione della «competenza di cittadinanza in tema di salute e sicurezza», utilizzando come format base l’apposito modello (mod.1) approvato con il dduo 12453 del 20 dicembre 2012;
6. di stabilire che le competenze di cui al precedente punto 2 siano certificata a seguito di una puntuale prova di verifica secondo i criteri e le modalità per la valutazione descritte al punto 4 del documento «La scuola sicura», Allegato A parte integrante del presente provvedimento, da parte dei docenti coinvolti nella formazione;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della Regione Lombardia e delle Direzioni Generali Salute e Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi


Allegato