Tipologia: Accordo
Data firma: 1 luglio 2000
Validità: 01.07.2000 - 31.12.2002
Parti: Siae Microelettronica e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, RSU
Settori: Metalmeccanici, Siae Microelettronica
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Sistema di relazioni sindacali
1.1 Diritti d'informazione sede aziendale
1.2 Aggiornamento del sistema d'inquadramento professionale aziendale.
2. Formazione
3. Diritti sindacali
3.1 Monte ore permessi sindacali
3.2 Assemblee sindacali retribuite
3.3 Strumentazione informatica per attività della RSU
3.4 Delegato sociale
3.5 Informazione neo assunti
4. Diritto allo studio
5. Ambiente e salute
6. FAS (Fondo Assistenza Sociale)
7. Commissione mensa
8. Rapporto di lavoro
8.1 Contratto a tempo parziale

8.2 Contratto a tempo determinato
8.3 Trasferimenti di reparto e/o cumulo di mansioni
8.4 Periodi d'aspettativa non retribuita
8.5 Ferie
8.6 Orario elastico
8.7 Erogazione caffè
9. Normative
9.1 Indennità in occasione della nascita d'un figlio
9.2 Permessi retribuiti per lutti o gravi infermità
9.3 Trasporto dipendenti
9.4 Malattia e infortunio
9.5 Trasferte
9.6 Reperibilità
9.7 Anticipo TFR
9.8 Pagamento della tredicesima mensilità
9.9 Parcheggio per bici e motocicli
9.10 Criteri di erogazione degli aumenti retributivi di merito
10. Premio di risultato
10.1 Importo
10.2 Indici
10.3 Erogazione
Allegati

Accordo

1. Sistema di relazioni sindacali
Fatto salvo quanto disposto in materia dai precedenti accordi aziendali, le parti firmatarie del seguente contratto collettivo integrati o aziendale (CCIA) intendono consolidare il sistema di relazioni sindacali in sede aziendale, in coerenza con quanto disposto dalla disciplina generale sezione prima del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il lavoratore addetto all'Industria metalmeccanica privata e a l'installazione d'impianti dell'8 giugno 1999, e nel rispetto della loro autonomia.

1.1 Diritti d'informazione sede aziendale
Con periodicità annuale, di norma nel mese di febbraio d'ogni anno, in occasione di un apposito incontro organizzato tra le parti firmatarie del presente contratto, l'Azienda fornirà alle RSU una nota scritta corredata da relativo supporto informatico. In tale documento saranno menzionate in modo strutturato, in aggiunta a quanto già disposto dai precedenti contratti aziendali sottoscritti dalle parti nonché dal vigente CCNL, e seguenti informazioni, strutturate secondo l'allegato A al presente contratto, considerato dai firmatari del presente CCIA come parte integrante dello stesso a tutti gli effetti di legge e di contratto:
A. Le medesime informazioni previste da quanto disposto dall'articolo nove della Legge n. 125 del 10 Aprile 1991;
B. Informazioni relative al numero di giorni di ferie residue non fruiti dal Personale, inerenti l'anno precedente alla data di compilazione la suddetta nota. Ulteriori informazioni inerenti al numero delle ore di lavoro in trasferta, straordinarie, quelle accantonate nella banca ore non fruite e quelle viceversa godute, quelle d malattia, infortunio, suddivise per reparti, effettuate dal Personale nel corso dell'anno prece ente alla data della compilazione delle note di cui sopra.
C. Informazioni relative alle ore di formazione professionale, disaggregate per sesso, livelli e aree aziendali, avendo cura inoltre di evidenziare in dettaglio quelle relative al personale assunto in contratto di formazione lavoro e/o d'apprendistato e/o di lavoro temporaneo, effettuate dal Personale nell'anno precedente alla data di compilazione della presente nota.
D. Informazioni inerenti alle tipologie di rapporti di lavoro in essere in azienda suddivise per tempo indeterminato - tempo determinato - atipici ecc.
E. Informazioni inerenti alle pari opportunità così come disposta dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991.
Con riferimento a quanto disposto dall’art. 4 della L. 20/5/70 n. 300, nonché dalla L. 675/96, le parti convengono che le suddette informazioni vengano accorpate con modalità tali da riguardare almeno 5 addetti per ogni centro di costo preso a riferimento.

2. Formazione
[…]
• Le parti convengono inoltre sulla necessità di promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale, di sicurezza e di prevenzione rivolte a tutti i Lavoratori, nonché idonee attività di formazione a favore delle Lavoratrici in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità nelle opportunità, previsti dalla legge n. 125 del 10 Aprile 1991.
[…]
Con inizio dalla firma del presente accordo, l'Azienda, in un'apposita riunione che si terrà di norma entro il mese di Novembre d'ogni anno, consegnerà alla RSU una nota scritta inerente al PFA in bozza.
In tale nota l'azienda indicherà sia a consuntivo sia a preventivo per l'anno successivo alla data delle riunioni:
• L'elenco dei corsi pianificati nel PFA, il loro costo consuntivato, le popolazioni coinvolte, le modalità organizzative previste per la realizzazione dei suddetti corsi, avendo cura di indicare per ogni corso l'entità delle risorse stimate come necessarie per la realizzazione degli stessi, la quantità d'ore di formazione teorica e d'addestramento pratico, delle ore d' affiancamento dalla qualità debitamente certificata, nonché di quelle effettuate presso altre strutture esterne all'azienda.
• L'Azienda menzionerà inoltre le ore di formazione professionale, disaggregate per sesso, figure professionali ed aree aziendali, avendo cura di evidenziare in dettaglio quelle relative al personale assunto in contratto di formazione lavoro e/o d'apprendistato e/o di lavoro temporaneo.
Le parti convengono che per il periodo che decorre dal 1 luglio 2000 fino al 31 dicembre 2002 il PFA consterà di:
• n. 2500 ore di formazione per il periodo 1.7.2000 - 31.12.2000
• n. 7300 ore di formazione per il periodo 1.1.2001 - 31.12.2001; n. 400 ore della suddetta formazione saranno effettuate per decisione congiunta DA/RSU, in conformità a proposte avanzate da quest' ultima, sempre attinenti l'insieme delle attività lavorative presenti in azienda
• n. 8000 ore di formazione per il periodo 1.1.2002 - 31.12.2002; n. 600 ore della suddetta formazione saranno effettuate per decisione congiunta DA/RSU, in conformità a propose avanzate da quest'ultima, sempre attinenti l'insieme delle attività lavorative presenti in azienda.
Le parti decidono inoltre che a tutti i lavoratori sarà garantito il diritto, nell'ambito dei futuri PFA, a fruire di formazione aziendale nell'arco di 48 mesi a far conto dalla firma del presente Contratto.
•Entro il mese di gennaio di ogni anno, a seguito di un esame congiunto tra le parti, esaminate le osservazioni e le proposte avanzate dalla RSU, l'Azienda consegnerà alla RSU una nota contenete in dettaglio il piano di formazione relativo all'anno di riferimento, nella sua stesura definitiva.
•A decorrere dalla firma del presente accordo, per tutti i lavoratori sarà prevista l'istituzione di un libretto personale di formazione e aggiornamento professionale. In tale libretto saranno certificati, a cura dell'Azienda tutti i corsi di formazione effettuati dai lavoratori. La certificazione riguarderà tutte e attività formative effettuate dai Lavoratori a patto che queste siano dagli stessi debitamente documentate. L'Azienda s'impegnerà inoltre a garantire, ove possibile, la registrazione nel libretto personale dei lavoratori la formazione effettuata in tempi precedenti alla firma del presente accordo.
I lavoratori che effettueranno corsi pianificati potranno fruire, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive aziendali e dietro congruo anticipo di almeno 5 gg. lavorativi, di permessi non retribuiti o ferie. A tale scopo, sarà inoltre data l'opportunità di utilizzare le ore accantonate nella banca ore, di cui al vigente CCNL.

3. Diritti sindacali
3.2 Assemblee sindacali retribuite

A decorrere dalla firma del presente accordo, il monte ore d'assemblea retribuita riconosciuta ai lavoratori sarà pari a 12 ore ogni anno, con la possibilità di trascinare e quindi fruire di un'ora d'assemblea non fruita nell'anno successivo alla data di maturazione delle stesse.

3.3 Strumentazione informatica per attività della RSU
A decorrere dal mese di settembre 2000, l'azienda doterà la RSU di un PC con relativo SW, modem, fax, stampante, garantendo nell'arco del presente Contratto, l'efficienza operativa delle stesse.
Entro il mese di ottobre 2000, le parti verificheranno la possibilità di "logare" la RSU nella rete aziendale, individuando un apposito regolamento concepito allo scopo di consentire ai lavoratori di collegarsi al login della RSU, senza che ciò costituisca ostacolo per l'espletamento dell'attività lavorativa dei dipendenti Siae.

3.4 Delegato sociale
A decorrere dalla firma del presente accordo è data l'opportunità alla RSU di istituire la figura del delegato sindacale alle questioni di carattere sociale.
Tale figura nominata dalla RSU a maggioranza, avrà un mandato temporale del tutto analogo a quello della RSU che ha provveduto a nominarlo, fruirà del monte ore di permessi sindacali, di cui al punto 2.1.
Il delegato di cui sopra dovrà essere un dipendente della Soc. Siae Microelettronica e potrà svolgere il suo mandato anche se non s à un componente della RSU, ottemperando comunque agli obblighi procedurali relativi all'utilizzo dei permessi sindacali retribuiti.

3.5 Informazione neo assunti
A decorrere dalla firma del presente accordo, l'Azienda fornirà alle RSU con periodicità trimestrale tutte le indicazioni necessarie per poter contattare i neo assunti allo scopo di poter informare gli stessi sulle norme del CCNL, sui trattamenti previsti dalla vigente Contrattazione Collettiva Integrativa Aziendale, sulla normativa vigente sulla Sicurezza negli ambienti di lavoro; ecc…

5. Ambiente e salute
A decorrere dalla firma del presente contratto, l'Azienda rimborserà ai membri della RLS le eventuali spese per la formazione complementare degli stessi (seminari, riviste, libri, fiere, convegni etc.). Ciò a fronte d'opportuna documentazione e nel limite di £. 5.000.000/anno.
A decorrere dal 2001, l'Azienda utilizzerà, come modello di riferimento per la compilazione del verbale annuale, di cui alla Legge [dlgs] 626/94, il modello di verbale allegato al presente Contratto.
Le parti, nell'ambito di uno degli incontri mensili programmati, riesamineranno congiuntamente la popolazione degli addetti cui fare effettuare ogni anno una visita oculistica

7. Commissione mensa
Fatto salvo quanto previsto dalla vigente contrattazione integrativa aziendale, entro il sesto mese a decorrere dalla firma del presente contratto l'Azienda affiderà ad apposita società specializzata la certificazione della qualità del servizio mensa.

8. Rapporto di lavoro
8.1 Contratto a tempo parziale

E' aumentata al 4% dei dipendenti in forza la percentuale degli aventi diritto per i casi già previsti dalla vigente normativa CCNL ed aziendale (studio, salute, gravi motivi familiari o post maternità fino ai sette anni d'età). Rimane al 2°/ dei dipendenti in forza la quota per le casistiche diverse da quelle precedenti, per la quale la DA i riserva di decidere di volta in volta in base alle esigenze tecnico-produttive. Il tutto alla luce della recente normativa (DLgs. 61/2000) e di quanto previsto dal vigente CCNL.

8.3 Trasferimenti di reparto e/o cumulo di mansioni
L'Azienda informerà, con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo, il lavoratore cui desidera cambiare, per ragioni tecnico organizzative, il reparto d'appartenenza o le mansioni precedentemente effettuate dallo stesso. Al lavoratore è data facoltà di chiedere, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra, un incontro con la D.A., in cui esporre le eventuali obiettive e comprovate ragioni che l'interessato dovesse addurre contro il trasferimento, sia direttamente sia tramite la RSU (art. 16, Disc. Gen. parte III).

9. Normative
9.6 Reperibilità

Entro dodici mesi dalla data della firma del presente Contratto, le Parti definiranno un'apposita normativa in materia di reperibilità. Questa norma è concepita dalle parti come una disponibilità, manifestata volontariamente dal lavoratore (di là dall'obbligo generico per lo stesso di effettuare attività lavorativa in orario straordinario a norma del vigente CCNL), a prestare la sua opera per richieste di lavoro dentro o fuori dell'azienda per compiti specifici e limitati, individuati congiuntamente dalle parti (come ad esempio l'assistenza telefonica o per via telematica alla clientela), al di fuori dell'orario di lavoro e non preventivamente programmata.