Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 19 luglio 2000
Validità: 31.12.2003
Parti: Whirlpool Europe/Unione Industriali e RSU/Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Whirlpool Europe
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. La situazione competitiva
2. Ruolo e missione della sede di Comerio e dei singoli stabilimenti produttivi
3. Relazioni industriali e commissioni
3.1 Formazione
4. Ambiente e sicurezza
5. Flessibilità
6. Organizzazione del lavoro
7. Premio di risultato
8. Modalità di erogazione del premio
9. Disposizioni finali
Allegati

Ipotesi di accordo Whirlpool Europe srl

Cassinetta, 19 luglio 2000 presso la sede dell'Unione degli Industriali di Varese tra la Whirlpool Europe srl con l'assistenza dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese e le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'area di Varese e degli stabilimenti di Napoli, Siena e Trento con l'assistenza delle organizzazioni sindacali Fim, Fiom, Uilm, è stato stipulato il presente contratto collettivo aziendale di lavoro.

3. Relazioni industriali e commissioni
Le esperienze condivise da azienda e rappresentanti dei lavoratori hanno consentito in questi anni di migliorare il dialogo fra le parti con un conseguente beneficio sul sistema di relazioni industriali che ha creato condizioni favorevoli alla realizzazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Il comitato aziendale europeo ha coinvolto una qualificata rappresentanza di lavoratori italiani su problematiche di ampio respiro internazionale.
Il contratto integrativo aziendale del 1995 ha consentito di aumentare lo scambio di informazioni su diverse problematiche non solo attinenti le modalità di lavoro.
Le parti intendono confermare il ruolo e la finalità delle commissioni a livello di gruppo previste dall'accordo sulle nuove relazioni industriali, come da ultimo ribadito con accordo 10 giugno 1998. Le parti intendono qui riaffermare che il perseguimento degli obiettivi concordati, con l'istituzione delle commissioni, impone una continuità di azione improntata ad una fattiva partecipazione.
Per le modalità e la lista delle commissioni di gruppo esistenti ed operative si rimanda al citato accordo del 10 giugno '98.

3.1 Formazione
Le parti ritengono necessario continuare proattivamente le iniziative di formazione congiunta dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei responsabili del personale ed in generale dei rappresentanti di Whirlpool allargando le esperienze di formazione di rappresentanti sindacali alle metodologie MDC/MTM, OCRA.
Le parti concordano inoltre, con il presente verbale, la costituzione della commissione di gruppo per la formazione, così come prevista dal CCNL, 8 giugno 1999, che verrà regolata con apposito verbale da redigersi coerentemente alle disposizioni contrattuali ed all'accordo sulle ‘Nuove relazioni industriali’. Alla Commissione verranno attribuiti i compiti indicati nella richiamata disposizione del contratto nazionale di categoria al fine di rendere possibile l'auspicata valorizzazione delle risorse umane.
La Commissione in particolare avrà il compito di esaminare le specifiche esigenze formative dei lavoratori anche con riferimento alle evoluzioni tecnologiche, concorrendo ad evidenziare i fabbisogni formativi nonché ogni altra condizione ritenuta utile. In particolare la Commissione, formulerà suggerimenti e proposte per la definizione dei piani formativi aziendali verificandone a consuntivo gli esiti.

4. Ambiente e sicurezza
Le parti hanno da tempo posto grande attenzione ai temi ambientali e della sicurezza sul lavoro ricercando le condizioni per una sempre più estesa tutela della persona sul luogo di lavoro. In questa prospettiva, fermo restando il costante impegno aziendale a dare piena e concreta attuazione alle disposizioni di legge per la sicurezza attraverso una accurata individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda, Whirlpool rimane impegnata ad assicurare le migliori condizioni di lavoro.
Coerentemente con questa finalità l'Azienda e la RSU (con il coinvolgimento degli RLS) hanno assunto da tempo diverse iniziative tese a migliorare le condizioni di lavoro, in particolare occupandosi delle problematiche afferenti la postura. Dopo aver introdotto l'utilizzazione di metodi quali l'MDC (Method Design Concept), ha già sperimentato in modo originale ed innovativo, in alcuni stabilimenti del gruppo, con l'utilizzo del metodo OCRA, un sistema di monitoraggio dei rischi da sovraccarico biomeccanico degli arti. Le parti, nel darsi atto di quanto precede, confermano la centralità del tema della sicurezza in azienda e delle condizioni di lavoro. Le parti convengono di continuare a rafforzare la formazione sensibilizzando i lavoratori sulla necessità di un puntuale rispetto delle norme di sicurezza al fine di ridurre il rischio di infortuni anche di piccola entità.
All'interno delle iniziative dirette alla tutela della sicurezza sull'ambiente di lavoro già si poneva l'accordo 1 ottobre 1993 che, dando vita ad una commissione paritetica destinata ad occuparsi di queste problematiche, poneva le premesse per avviare un confronto costruttivo su questa importante materia. Le parti recentemente hanno avuto occasione di verificare la coerenza e l'attualità di questo strumento nel mutato panorama normativo, in particolare alla luce di quanto disposto dalla legge [dlgs] 626/94 e dal D.Lgs 242/96. Stante quanto precede, constatata la permanente rispondenza di tale commissione con le finalità a suo tempo concordate, le parti hanno manifestato la volontà di dare maggiore spazio al confronto, sia a livello aziendale sia nella commissione di gruppo, su tali tematiche confermandone l'assoluta rilevanza e centralità. In questa prospettiva, l'azienda informerà periodicamente sui principali piani di investimento in materia di ambiente e sicurezza del lavoro e per l'anno 2000 entro il 31 dicembre p.v.

5. Flessibilità
La ricerca di competitività impone alle imprese la capacità di fronteggiare con rapidità ed efficienza le mutevoli condizioni del mercato. Le parti si danno atto di avere ricercato ed adottato, nell'ambito degli strumenti normativi esistenti, le soluzioni di volta in volta possibili per cogliere appieno tutte le opportunità di sviluppo.
In questa prospettiva, le parti confermano il proprio impegno a ricercare nuovi elementi di flessibilità utili a soddisfare le esigenze derivanti dal mercato, che comportino variazioni dei livelli o dei mix produttivi, per dare, in ragione delle necessità rilevate sito per sito, soluzioni capaci di mantenere od acquisire margini di competitività.
In questo senso le parti confermano che l'utilizzo flessibile degli impianti e della forza lavoro, operaia ed impiegatizia, con il suo indissolubile legame al costo del prodotto, è un'area sulla quale Whirlpool, RSU, e sindacato s'impegnano a ricercare costantemente nuove opportunità.
In tal senso, confermata l'utilità del rapporto di lavoro a tempo determinato, del lavoro temporaneo, dell'utilizzo del tempo parziale, le parti concordano che strumenti quali la flessibilità, gli orari multiperiodali, il ricorso a modelli o articolazioni di nuovi (rispetto agli esistenti) regimi di orario, potranno essere oggetto di confronto fra le parti, anche alla luce della necessità di perseguire gli obiettivi assunti nel presente accordo.
Le parti, considerato il contenuto dell'articolo 8, disciplina speciale parte prima e art. 7 disciplina speciale parte terza del vigente CCNL in materia di ‘banca ore’, esamineranno periodicamente le modalità attuative dell'istituto. L'azienda provvederà a fornire alle RSU le informazioni relative all'applicazione dell'istituto nei termini previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali.

6. Organizzazione del lavoro
Le modalità di lavoro continueranno a modificarsi nei prossimi anni in ragione della necessità di migliorare costantemente l'efficienza della organizzazione nel suo complesso e le condizioni di lavoro.
Così la semplificazione dei riporti gerarchici caratterizzerà lo sviluppo organizzativo con delega di attività ai giusti livelli di competenza.
Modello di riferimento in tale sviluppo organizzativo sarà quello dei gruppi di lavoro autodiretti che introducono in azienda un importante stimolo al cambiamento ed al miglioramento continuo in un contesto diretto a valorizzare la crescita professionale.
Tale organizzazione sarà in grado di apprendere in modo continuo e prevederà un maggiore coinvolgimento di tutto il personale, nella soluzione dei problemi e nel processo decisionale.
I gruppi di lavoro autodiretti costituiscono l'elemento centrale del nuovo modello organizzativo e consentono lo sviluppo delle potenzialità individuali attraverso il lavoro in team. Tali gruppi sono entità organizzativamente definite alle quali vengono assegnati compiti relativamente all'area produttiva di competenza, finalizzati al mantenimento e miglioramento degli standards produttivi e qualitativi del prodotto, nonché al raggiungimento di obiettivi di qualità, produttività, flessibilità e quant'altro rientri nei piani strategici stabiliti a livello aziendale.
Le condizioni essenziali affinché tale organizzazione dalle elevate prestazioni operi sono: l'arricchimento delle conoscenze individuali e la condivisione degli obiettivi, perseguite anche attraverso la valorizzazione degli strumenti della concertazione. In questa prospettiva le parti auspicano che i momenti di informazione e confronto sull'introduzione del nuovo modello organizzativo possano essere arricchiti da una riflessione ampia e partecipata che porti a valorizzare i diversi contributi sul tema.

9. Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente accordo si rimanda alle disposizioni del CCNL vigente e, per quanto compatibile, alle disposizioni del Contratto integrativo aziendale del 9 settembre 1995.
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