Tipologia: Accordo
Data firma: 6 dicembre 2000
Validità: 01.07.2000 - 30.06.2004
Parti: Siemens Building Tecnologies e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, RSU
Settori: Metalmeccanici, Siemens Building Tecnologies
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1 Informativa
2 Orario di lavoro
3 Retribuzione
4 Mensa
5 Trasferte
6 Formazione
7 Ricerche interne
8 Ambiente
9 Sicurezza sul lavoro
10 Trasferimenti
11 Premio di risultato
12 Vigenza e validità dell'accordo

Addì, 6 dicembre 2000 in Milano, tra la divisione Landis & Staefa della Siemens Building Technologies spa […] e la Fim-Cisl […] e la Fiom-Cgil […] e presente la Rappresentanza Sindacale Unitaria […], si è convenuto quanto segue:

Premessa
Con la stesura del presente accordo a partire dal 1 luglio 2000 tutti gli istituti contrattuali in essere ad oggi presso la divisione Landis & Staefa trovano la loro unica fonte nel disposto contrattuale: tutte le eventuali precedenti disposizioni integrative aziendali decadono perdendo efficacia e non producendo più alcun effetto né normativo né retributivo, salvo che non siano espressamente richiamate, confermate od istituite con il presente accordo, che costituisce pertanto il desto unico della divisione Landis & Staefa. In riferimento a quanto sopra restano vigenti celi accordi aziendali relativi alla RSU e l'accordo del 19 giugno 1997. In merito ai singoli istituti è concordato quanta è riportato nei paragrafi seguenti.

1 Informativa
La DA e la RSU si incontreranno almeno due volte l'anno (novembre e maggio) per l'esame delle prospettive e dei relativi riflessi organizzativi. La DA informerà tempestivamente la RSU sugli sviluppi dei nuovi assetti societari.

2 Orario di lavoro
La nuova disciplina riguardante l'orario di lavora di cui al paragrafo 2 decorre dal 1 ottobre 2000. Fino a tale data rimangono in vigore le relative norme previste dall'accordo del 27 marzo 1997.
2.1 Orario flessibile
L'azienda osserverà un orario settimanale ripartito su cinque giornate (dal lunedì al venerdì) ed improntato a criteri di elasticità con le modalità previste ai paragrafi seguenti. Le parti si danno atto che la normativa seguente, con le modalità ed i principi applicativi concordati, consente una ampia flessibilità nell'adattare gli orari sia alle esigenze aziendali che alle esigenze personali. All'interno delle aree sono quindi possibili utilizzi dell'arco' giornaliero 08 - 17.45 con modalità che consentano sia un maggiore temporaneo orario, sia orari anticipai o posticipati, sia alternanze nei turni di mensa ed eventuali altre soluzioni, anche nel senso di un minore temporaneo orario. Per le attività che richiedono prestazioni durante le fasce flessibili, quali a titolo puramente esemplificativo identificate in: "information technology", servili generali, accettazione, spedizioni, magazzino, "inside" e logistica, la gestione dell'orario da parte del gruppo di lavoro non deve pregiudicare la possibilità, durante le fasce flessibili, di utilizzo degli impianti da parte di altri lavoratori oppure l'interazione con l'esterno. Per i suddetti settori l'eventuale applicazione di orari diversi sarà concordata con la RSU qualora la gestione da parte del gruppo non sia sufficiente, in modo non occasionale, ad assicurare l'utilizzo degli impianti da parte di altri lavoratori oppure l'interazione con l’esterno.
Per le sedi periferiche (uffici regionali e magazzino) la distribuzione effettiva dell'orario di lavoro dovrà tenere conto della necessità di assicurare un orario di apertura corrispondente a quello della sede centrale (08 - 17.45).
Per il personale dei servizi generali saranno previsti diversi regimi di orario rigido diversificato che consentono di usufruire delle riduzioni di orario. Il personale dell’“information technology” effettuerà orari tali da assicurare globalmente l'attività rivolta all'attivazione dei sistemi tra le 07.30 e le 17.45.
2.1.1 Entrate ed uscite
L'orario è attualmente fissato come segue:
• entrata del mattino: dalle 08 alle 09 (è in ritardo chi entra dopo le 09)
• pausa pranzo: dalle 12.45 alle 13.45
• uscita serale: dalle 16.30 alle 17.45.
L'orario di lavoro è flessibile e pertanto l'orario giornaliero si divide in due parti:
1. fascia rigida ed obbligatoria (periodo di tempo compreso tra le 09 antimeridiane e l'inizio dell'intervallo di mensa e dal termine dell'intervallo di mensa alle 16.30);
2. fascia flessibile (tra le 08 e l'inizio della fascia rigida, tra la fine della fascia rigida e le 17.45).
2.1.2 Limiti giornalieri
Nell'ambito dello stesso giorno i recuperi di orario non possono eccedere le fasce flessibili. Pertanto l'orario reale minimo di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore a 6 ore e 30 minuti, né quello massimo superiore a 8 ore e 45 minuti.
2.1.3 Complementi alla mezza giornata
Il complemento a mezza giornata di assenza per ferie o motivi equivalenti, dovrà essere tale da raggiungere la durata dell'orario minimo della fascia rigida. Permessi per mezze giornate di assenza per ferie o motivi equivalenti (durata massima), hanno convenzionalmente la durata di quanto previsto al paragrafo 2.1.8 e giustificano la mezza giornata lavorativa, fermo restando il rispetto della fascia rigida nella residua mezza giornata.
2.1.4 Limiti mensili
A livello mensile, differenze fra ore effettive ed ore dovute nel mese (per le ore dovute medie giornaliere si veda il punto 2.1.8) sono tollerate con un massimo di +8 e -5 ore fino alla 6' categoria e -8 ore per la 7' categoria (salvo quanto previsto al punto 2.1.8). Qualora sussistano comprovate esigenze organizzativo -produttive potrà essere richiesta una presenza lavorativa tale da non superare mai durante il relativo periodo il limite negativo.
2.1.5 Ritardi
I ritardi danno origine a trattenute sulla retribuzione a fine mese. A tal fine i ritardi compiuti nei corso del mese verranno sommati e la trattenuta verrà effettuata con arrotondamento per eccesso al quarto d'ora. I ritardi e le assenze assimilate saranno perseguibili con provvedimenti disciplinari a norma del CCNL. Per il personale appartenente alla 6' categoria è ammesso il recupero di ritardi senza necessità di comunicazione per un massimo di tre volte al mese.
2.1.6 Orari di lavoro per esigenze specifiche (come da CCNL)
L'azienda a fronte di necessità di lavoro, da comunicarsi preventivamente alla RSU, chiederà l'effettuazione delle 40 ore settimanali per una o più settimane. II maggior orario risultante sarà recuperato nei mesi successivi. Sarà inoltre possibile concordare regimi di orario minori delle 37 ore e 30 minuti con modalità di recupero da concordarsi. In caso di esigenze straordinarie di maggior presenza lavorativa, per periodi non superiori a 13 settimane annue, da concordarsi con la RSU, potrà essere adottata un'alternanza del turno di mensa del gruppo di lavoro tale da assicurare un maggior orario di presenza.
2.1.7 Permessi annui retribuiti (PAR) […]
2.1.8 Orario normale aziendale

Il dipendente dovrà garantire nel mese 7 ore e 30 minuti di lavoro medio giornaliero. La mezza giornata ha la durata convenzionale di 3 ore e 45 minuti. In questo modo il dipendente gode, in modo individuale, di 112 ore e 30 minuti. […]
2.2 Festività […]
2.3 Permessi retribuiti per visite specialistiche, indisposizioni, lutti, ecc.

Il dipendente può assentarsi per visite mediche specialistiche e gli vengono retribuite fino a 3 ore e 45 minuti dietro presentazione del giustificativo relativo. Nel caso di analisi del sangue vengono retribuite fino a due ore e trenta minuti giornaliere. Nella giornata non potrà essere maturata alcuna frazione di permesso annuo retribuito, pertanto verranno conteggiate un massimo di 7 ore e 30 minuti. Nel caso di part time l'assenza giornaliera non potrà essere superiore ad un'ora e mezza. I giustificativi medici dovranno essere presentati all'ufficio del personale il giorno stesso od il giorno successivo alla visita, per visite pomeridiane. [...]
2.4 Lavoro straordinario
[…]
In deroga a quanto previsto dal CCNL relativamente alla Banca ore la DA riconosce al lavoratore, che presta lavoro straordinario e che dichiara formalmente entro lo stesso mese della prestazione di volere il riposo, la possibilità che:
1 l'accantonamento del riposo possa essere richiesto anche a partire dalla prima ora di prestazione straordinaria;
2 anche le maggiorazioni previste contrattualmente possano essere recuperate in ore.
Per l'attività di commissioni esterne nei servizi generali, per le attività di installazione e manutenzione impianti, per le attività di centro di calcolo ed elaborazione dati, di riordino materiale o inventario in magazzino, per la partecipazione a fiere o esposizioni e per eventuali attività similari da individuarsi congiuntamente è facoltà del dipendente richiedere il recupero o il pagamento totale.
Per lo svolgimento di dette attività l'azienda si riserva di sottoporre in qualsiasi momento alla RSU aziendale orari differenziati per lo svolgimento delle attività.

6 Formazione
La DA informerà, almeno una volta l'anno la RSU circa í programmi di formazione in corso di attuazione, le priorità ed i criteri di ammissione del personale.

9 Sicurezza sul lavoro
In relazione alla L. [dlgs] 626/94 e successive modifiche la RSU e la DA si incontreranno per concordare le fasi di attuazione delle normative.