Tipologia: Accordo
Data firma: 11 dicembre 2000
Parti: TGV e Fim, Fiom, Uilm, Fismic, RSU
Settori: Metalmeccanici, TGV
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Parte prima Trattamenti economici e normativi
CCNL
Orario di lavoro
Tempi di lavoro e tempi di pausa
Premio di produzione
14° Erogazione
Indumenti di lavoro
Infermeria
Indennità di mensa
Paga di posto
Regolamentazione incentivo di rendimento
Maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo
Quota accordo 9 marzo 1974
Riposo per addetti al 3° turno
Trattamento economico di malattia
Premio aziendale di anzianità
Indennità speciale di premio di fedeltà
Borse di studio per figli dei dipendenti
Facilitazioni scolastiche per dipendenti
Cure Termali
Festività operai
Orario flessibile
Spettanza / Fruizione / Maturazione ferie quadri impiegati
Permessi non retribuiti impiegati e quadri
Maturazione ferie operai
Calendario ferie
Permessi Annui Retribuiti
P.A.R. biennale
P.A.R. - fruizione di 4 ore
Retribuzione: scadenze e modalità di pagamento
Contratti a tempo determinato
Servizio di ristorazione aziendale costo buono pasto
Quota fissa ppg
Premio di risultato
Accordistica
Assistenza straordinaria
Tempistiche pagamento T.F.R.
Parte seconda  Rapporti sindacali
1. Diritti Sindacali
2. Sistema di partecipazione
3. Salvaguardia

Verbale di Accordo

Addì, 11 dicembre 2000, tra la TGV spa e le OO.SS. Fim, Fiom, Uilm, Fismic Territoriali con la partecipazione delle RSU
Le parti, in relazione alla procedura di trasferimento di ramo d’azienda da Iveco spa a TGV spa, si sono incontrate per definire, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2112 del Codice Civile, è coerentemente con quanto previsto dall’accordo del 2 aprile 1999 e successive integrazioni recepite nella presente intesa ivi compresi i capitoli relativi al Comitato di Sito e alle tematiche di sito, l’armonizzazione della situazione retributiva e normativa del personale Iveco che, a far data dal 01/01/2001 sarà trasferito alla TGV spa, ed hanno convenuto quanto segue.

Premessa
La TGV spa, nel quadro del rafforzamento e del consolidamento della società nel mercato specifico di appartenenza, conferma che l’acquisizione dell’U.O. Plastica di Brescia rappresenta un elemento coerente con il proprio piano di sviluppo. In particolare, il progetto specifico attiene all’esigenza di valorizzare la posizione dello stabilimento in merito alle proprie missioni ed alla propria vocazione internazionale. In tal senso gli impianti dello Stabilimento di Brescia rappresentano un modello di tecnologia all’avanguardia nella produzione e lavorazione di materiale plastico. La costituzione di TGV, che rileverà tali attività, è volta a consolidare e potenziare ulteriormente la presenza del Gruppo, che assumerà un ruolo di primaria importanza a livello internazionale nel settore. In questa logica sono previsti nel primo biennio una serie di interventi finalizzati a potenziare lo Stabilimento di Brescia che comporteranno un investimento iniziale di circa 4 mld. Oltre ai continui interventi finalizzati al mantenimento dell’elevato livello tecnologico degli impianti ed agli investimenti che si renderanno necessari da eventuali future gamme di prodotto, sono quindi previsti i seguenti interventi nel breve:
- Immobile (ampliamento e miglioramento di alcune aree)
- Layout (Ottimizzazione dei flussi delle lavorazioni per incrementare le potenzialità dell’area)
- Aumento delle potenzialità produttive (Finitura, rafforzamento sull’impianto di BS della finitura monocolore grigia)
- Valorizzazione del controllo qualitativo interno ripristinando il controllo delle caratteristiche fisico-meccaniche.
Per le sue caratteristiche e potenzialità lo Stabilimento di BS diventa sito fondamentale per lo sviluppo del Gruppo che intende puntare all’ottimizzazione e alla saturazione completa delle potenzialità degli impianti di BS. In ogni caso la Società conferma il proprio impegno a mantenere nell’area bresciana l’attività produttiva e ad introdurre l’attività di sviluppo formulativo e applicativo, valorizzando le professionalità esistenti. La TGV spa di Brescia opererà in una logica sinergica produttiva che consentirà in linea generale di compensare eventuali cadute e/o criticità in termini di volumi.

Parte prima Trattamenti economici e normativi
1. CCNL

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato sarà quello per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti.

2. Orario di lavoro
Si intende mantenuta l’attuale turnistica con le cadenze e le modalità in atto. Le eventuali variazioni saranno oggetto di intesa con la RSU.
Turno giornaliero
Il turno giornaliero, dalle ore 7,45 alle ore 16,15 osserva 40 minuti di pausa per la refezione, di cui 10 minuti retribuiti.
Part time impiegati
L’eventuale ricorso al part time per il personale impiegatizio sarà regolato secondo le modalità previste dall’accordo Fiat del 18.03.96 e dal relativo regolamento attuativo.

3. Tempi di lavoro e tempi di pausa
Sono confermati gli accordi in essere; eventuali variazioni saranno oggetto di intesa con la RSU.

6. Indumenti di lavoro
Sono confermate le dotazioni in essere.

7. Infermeria
E’ confermato il mantenimento delle prassi in essere in relazione al servizio sanitario (es.: consulti specialistici).

13. Riposo per addetti al 3° turno
I lavoratori operanti su tre turni strutturali a rotazione o sul terzo turno fisso avranno la possibilità, ferme restando le esigenze tecniche e organizzative di fruire di un riposo corrispondente ad un turno di 8 ore ogni 16 turni notturni effettivamente lavorati. A tal fine sarà effettuato in occasione dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa sui terzo turno, un accantonamento di una quota di retribuzione pari a 30 minuti più le relative maggiorazioni. Detto accantonamento sarà utilizzato a copertura, una volta maturato, di una giornata di riposo. I lavoratori potranno richiedere la fruizione di detto riposo, una volta maturato, e nel caso di mancata fruizione entro tre mesi dalla maturazione, si provvederà ad erogare il relativo importo con il primo prospetto paga/stipendio utile successivo alla scadenza del periodo. L’assenza contemporanea dei lavoratori per i riposi in oggetto non potrà superare il3% dell’organico del reparto di appartenenza. Tali riposi non potranno essere cumulativi, e dovranno altresì essere richiesti con un preavviso di almeno 48 ore.

21. Orario flessibile
Per gli impiegati e quadri, nelle aree in cui è applicato il sistema di flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, l’inizio dell’attività lavorativa nell’ambito dell’intervallo temporale di entrata delle ore 8 alle ore 9, sarà calcolato a decorrere dal primo dodicesimo di ora (5 minuti) utile. Nelle aree non collegate ai reparti di produzione, in cui lavorano impiegati che utilizzano l’orario flessibile, per gli operai ivi operanti, si darà corso ad una verifica per esaminare la possibilità, nel rispetto delle esigenze tecnico-organizzative di estendere totalmente o parzialmente agli operai stessi l’orario flessibile 8 - 9 / 17 - 18 praticato dagli impiegati.

31. Servizio ristorazione aziendale - Costo buono pasto
La società TGV garantirà l’attuale servizio di ristorazione aziendale (mensa fresca) con apposite convenzioni - contratti con le aziende gestori del servizio. Il prezzo dei pasti per i dipendenti sarà uguale a quello applicato ai dipendenti di Iveco spa dello stabilimento di Brescia.

34. Accordistica
La futura accordistica dello stabilimento Iveco Brescia sarà oggetto di armonizzazione attraverso confronto con la RSU destinato al recepimento dei contenuti al fine di evitare trattamenti difformi. Le parti firmatarie del presente accordo, convengono inoltre di recepire gli aspetti normativi ed economici dell’accordo integrativo Fiat, attualmente in discussione.

Parte seconda Rapporti sindacali
1. Diritti sindacali

1.1. Struttura di rappresentanza
1.1.1. Rappresentanze sindacali

Nell’ambito di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti del 5 luglio 1994, le Parti si danno atto che per le rappresentanze dei lavoratori in azienda riconoscono la validità dei principi stabiliti dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, e da quanto definito nell’accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993 e sottoscritto dalla Fismic-metalmeccanici, nonché nell’intesa tra Federmeccanica - Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 2 febbraio 1994.
1.1.2 Esperti sindacali
TGV spa riconosce, per le Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi sindacali Fiat in materia la possibilità di nominare Esperti sindacali. Il numero massimo di esperti per ognuna delle sopra citate Organizzazioni sindacali è pari a:
- 1 Esperto in caso di numero di occupati compresi tra i 160 e 200 dipendenti
- 1 Esperto ogni 300 e frazione di 300 dipendenti sino a 3000 dipendenti occupati;
- 1 Esperto ogni 500 o frazione di 500 dipendenti in aggiunta al numero di cui al punto precedente in caso di un numero di occupati superiore a 3.000 Gli esperti vengono designati ed il relativo nominativo viene comunicato all’Azienda - per il tramite dell’Unione Industriale competente - dagli organismi territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi Fiat disciplinati la materia in Oggetto.
La designazione fatto salvo quanto previsto nel successivo punto “1.1.3 Rappresentanze sindacali - fase transitoria”, avviene di norma, in concomitanza con l’individuazione dei componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Per l’espletamento delle loro funzioni, gli Esperti usufruiscono del monte - ore per permessi sindacali retribuiti spettanti alle Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi Fiat in materia, secondo le modalità previste nel successivo punto “1.2.4 Permessi per motivi sindacali - Monte - ore”. In ogni caso, agli Esperti non spettano i diritti e le tutele previsti dalla Legge 300/1970 in tema di Dirigenti di Rappresentanze Sindacali Aziendali, nonché i diritti previsti dall’Accordo Interconfederale 20.12.1993 e dall’Accordo di categoria (metalmeccanici) del 2.2.1994 in tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie.
1.1.3 Rappresentanze Sindacali - fase transitoria
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge, per contratto e per accordi alle Rappresentanze Sindacali e agli Esperti di cui al punto precedente continuano ad essere esercitate, per un periodo transitorio e sino a nuove elezioni, dalle attuali RSU ed Esperti appartenenti alla U.O. Plastica dello stabilimento di Brescia alla data del trasferimento del ramo d’azienda alla Società TGV.
1.1.4 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Le parti fanno riferimento a quanto previsto dall’art. 18 del D.L.G. 19 settembre 1994 n. 626, all’Accordo interconfederale 22.6.1995 e a quanto riportato nel successivo punto “2 Commissione Ambiente e sicurezza”.
1.2 Svolgimento dell’attività sindacale
1.2.1 Assemblea

Le parti convengono che l’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 si svolgerà ai sensi dell’art. 1, Disciplina Generale, sezione seconda del vigente CCNL dell’industria metalmeccanica. In applicazione di quanto previsto nei commi 3) e 5) dei citati art. 1, le Parti convengono di incontrarsi per trovare concordemente idonee soluzioni al fine di non pregiudicare il normale e corretto svolgimento dell’attività lavorativa sia di Iveco che di TGV nonché garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
1.2.2. Diritto di affissione
Il diritto di affissione viene regolato dall’art. 2, Disciplina Generale, sezione seconda del vigente CCNL dell’industria metalmeccanica.
1.2.3. Locale ad uso delle RSU
Per lo svolgimento dell’attività sindacale, TGV renderà disponibile alle RSU un idoneo locale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto.
1.2.4. Permessi per motivi sindacali - Monte-ore […]
1.2.5 Permessi per motivi sindacali – Utilizzo
Il lavoratore RSU/RSL o esperto che intende esercitare il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 23, Legge 300/1970 e di cui al precedente punto 1.2.4. per le diverse attività di rappresentanza sindacale dei lavoratori, ivi compresa l’attività delle Commissioni, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro tramite il proprio Responsabile, di regola 24 ore prima, mediante l’utilizzo del modulo di cui all’allegato 1. Nei casi in cui l’utilizzazione del permesso sia necessaria con termine di preavviso inferiore alle 24 ore, la comunicazione di cui sopra deve contenere l’indicazione del motivo specifico per cui l’intervento viene richiesto con tale ridotto termine di preavviso. L’Azienda rilascia copia della suddetta comunicazione, nominativa e contenente l’indicazione di massima dei termini di validità (ora di inizio e di presumibile fine), siglata dal responsabile aziendale, quale permesso scritto. Qualora sia omessa l’indicazione del luogo dove il richiedente intende recarsi, si intende che il richiedente stesso può assolvere gli impegni connessi con la sua specifica attività sindacale recandosi a tale scopo nel locale destinato alle attività di rappresentanza sindacale, con esclusione di ogni ambiente dove si svolge attività di lavoro. Nei casi in cui, per espletamento di specifiche funzioni di rappresentanza di cui sopra, il richiedente debba recarsi in ambienti dove si svolge attività di lavoro, tali ambienti saranno specificati sia nella preventiva comunicazione del richiedente, sia nel permesse rilasciato dall’Azienda. Per i permessi da fruire all’esterno con specifica richiesta, l’Azienda rilascia anche l’autorizzazione all’uscita.
1.2.6 Versamento dei contributi sindacali […]

2. Sistema di partecipazione
Le parti si riconoscono reciprocamente quali interlocutori stabili in un corretto sistema di relazioni industriali. A tal proposito le stesse ribadiscono la propria intenzione di sviluppare un sistema di relazioni sindacali di tipo partecipativo diretto ad ampliare i momento e le sedi di dialogo al fine di affrontare i problemi di comune interesse assumendo la prevenzione del conflitto come un reciproco impegno su cui si fonda il sistema partecipativo. A questo scopo, anche in considerazione dei positivi risultati delle esperienze che si sono realizzate nelle Unità prodotte della società Iveco spa nell’ambito delle quali opererà la TGV, le parti concordano di definire un sistema strutturato di organismi partecipativi a composizione mista con compiti, di volta in volta, informativi, consultivi e/o propositivi. Tali organismi, in funzione degli ambiti di competenza, assumono la seguente articolazione:
Commissione ambiente e sicurezza
Le parti fanno riferimento a quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 - in materia di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - ed alla normativa derivante da Accordi collettivi a tutti i livelli di contrattazione, per confermare l’impegno a perseguire, nella logica della partecipazione, l’obiettivo del miglioramento della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Pertanto essere ritengono di armonizzare la citata normativa in tema di sicurezza prevedendo l’istituzione degli RLS nel sito di Brescia con le seguenti modalità: In questa realtà il numero degli RLS sarà pari a:
- 1 rappresentante qualora il numero dei dipendenti sia sino a 200,
- 3 rappresentanti qualora il numero dei dipendenti sia da 201 a 500,
- 4 rappresentanti qualora il numero dei dipendenti sia da 501 a 1000.
Istituzione della Commissione Prevenzione e Sicurezza Lavoro i cui componenti di parte sindacale rivestiranno la carica di RSU e saranno individuati con le seguenti modalità:
- 3 fra i canditati alla carica di RLS eletti RSU dai lavoratori secondo quanto previsto dall’A.I. 22 giugno 1995 e da D.Lgs n. 626/94
Qualora il numero dei dipendenti sia superiore a 500 il quarto membro sarà designato congiuntamente dalle OO.SS. Territoriali tra i candidati alla carica di RLS eletti nell’ambito delle RSU dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo.
La durata dell’incarico è pari a 3 anni ed è da intendersi collegata alla scadenza temporale riferita all’incarico dei soggetti sopra citati ad RSU
Da parte aziendale, la composizione della Commissione sarà articolata nella seguente maniera:
- Responsabile del personale di TGV
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di TGV Inoltre, in relazione alla complessità dei temi da affrontare in sede di Commissione alle specifiche riunioni potranno partecipare i responsabili Aziendali competenti che la direzione Aziendale riterrà opportuno, nonché il medico competente, nei casi previsti dal D.Lgs 626/1994. Da parte sindacale, i componenti della citata Commissione, rivestiranno la qualità di RLS Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e apparterranno, esclusivamente, alle rappresentanze sindacali unitarie, così come previsto dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995. Per l’espletamento dei propri compiti è riconosciuto al RLS il diritto di avvalersi di permessi con le seguenti misure e modalità:
- 40 ore annue per ogni Rappresentante, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 626/1994, secondo quanto stabilito dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995.
- per l’espletamento degli adempimenti definiti dalle lettere b), c), d), g), i), ed 1) di cui al 1° comma dell’art. 19 del D.Lgs. 626/1994, le ore necessarie sono considerate, ai fini retributivi, ore lavorative a regime ordinario;
- per l’espletamento delle attività previste dal presente accordo, ed ulteriori rispetto agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 626/1994, utilizzazione, ove previsto, del monte ore assegnato in quanto RSU dall’Organizzazione Sindacale di appartenenza.
Oltre alle attribuzioni spettanti al RLS in base a quanto stabilito dall’art. 19 del D.Lgs 626/1994 alle Commissioni Ambientali e Sicurezza sono conferite competenze specifiche di consultazione e di proposta quali:
- definizione congiunta di programmi di informazione e di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione, da realizzarsi operativamente a cura dell’Azienda, in particolare allo scopo di elaborare un’adeguata informazione a norma dell’art. 21, 1° comma del D.Lgs. 626/1994.
- verifiche congiunte circa le modalità ed i programmi di formazione per i lavoratori in rapporto alle cautele da osservare a fronte dei rischi generali e specifici collegabili all’attività lavorativa tenendo conto delle trasformazioni tecnologiche dei mezzi di lavoro,
- comunicazione preventiva sugli strumenti informativi previsti per i lavoratori in ordine ai rischi suddetti,
- informazioni, con cadenza mensile, sugli eventi infortunistici con particolare riferimento a:
- statistiche per causale di accadimento, anche allo scopo di individuare e realizzare idonei interventi preventivi,
- valutazione circa la situazione dei presidi sanitari e tipo di servizio previsto;
- consultazione della documentazione aziendale relativa ai mezzi di protezione individuale e verifica congiunta sul loro corretto utilizzo da parte di lavoratori;
- illustrazione dei dispositivi di protezione, sia di carattere specifico che generale,
- informazione, in termini di sintesi statistica, della situazione delle visite periodiche di legge.
Gli argomenti trattati nell’ambito della Commissione saranno oggetto di verbale, di volta in volta, riportato in apposito registro da conservarsi a cura dell’Azienda. E’ da intendersi che, in ordine dei dati forniti dall’Azienda ed alle conoscenze acquisite nell’ambito della attività di Commissione i componenti della stessa sono tenuti alla assoluta riservatezza nel rispetto di quanto previsto al riguardo dalle normative di legge e di contratto vigenti. In fase transitoria i RLS saranno individuati secondo quanto disposto dall’Accordo interconfederale 22 giugno 1995 al punto 1.2 “Procedure per l’elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza”. I nominativi degli RLS saranno comunicati all’Azienda per il tramite dell’Unione Industriale, con quanto concordato nei paragrafi precedenti le parti si danno atto di aver adempiuto, a tutti gli effetti, a quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626, in materia di individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Commissione di partecipazione
Sarà istituita una Commissione di partecipazione, che sarà composta, per parte sindacale da un RSU o Esperto per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del Presente accordo designato dalle rispettive Segreterie Territoriali. Essa sarà la sede per affrontare nello spirito del dialogo e della partecipazione l’insieme delle problematiche ad eccezione di quelle attribuite alla Commissione Prevenzione e Sicurezza, inerenti:
- Ristorazione Aziendale - Trasporti
- Servizi Pubblica utilità - Formazione
- Ottimizzazione del posto di lavoro relativamente a:
a) aspetto ergonomico
b) funzionalità delle attrezzature e degli impianti
c) razionalizzazione delle attività lavorative
- Ottimizzazione della efficienza dei macchinari relativamente a guasti, attrezzagli, inattività, velocità di trasformazione.
- Ottimizzazione della prestazione lavorativa attraverso l’esame del quadro informativo a disposizione dei lavoratori sulla prestazione lavorativa.
- Evidenziazione di tutte le procedure suscettibili di miglioramento

Salvaguardia
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono gli accordi ed i trattamenti in essere presso lo stabilimento Iveco di Brescia alla data 31/12/2000, ivi compreso l’accordo del 05/08/1971.