Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 gennaio 2015, n. 1754 - Ricorso per qualificare l'evento come infortunio sul lavoro




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 25137-2008 proposto da:
M.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 187, presso lo studio dell'avvocato  AGAMENNONE STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BERGAMINI MARIA CRISTINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati ROMEO LUCIANA e CRIPPA LETIZIA, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale notarile in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 446/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/10/2007 r.g.n. 107/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito l'Avvocato FAVATA EMILIA per delega ROMEO LUCIANA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine il rigetto.




FattoDiritto


1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Modena, M.M., premesso di essere dipendente dell'azienda A.T.C.M. di Modena con incarico, dal maggio 1995, di componente della segreteria nazionale F.A.I.S.A. (Federazione autonoma italiana sindacale autoferrotranvieri) e di avere riportato, in data 21/1/1997, un infortunio mentre, usufruendo di un permesso ex art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, stava rientrando alla propria abitazione dopo aver partecipato ad un incontro presso gli uffici della Federtrasporti a Roma, dove era stato convocato per la sottoscrizione del contratto nazionale di categoria, chiedeva che gli venisse riconosciuto l'evento come infortunio sul lavoro, e quindi tutte le provvidenze che ne conseguivano ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 66 ss. per inabilità temporanea assoluta e per inabilità permanente.

2. La Corte d'appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale, rigettava la domanda.

3. Per la cassazione della sentenza M.M. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui ha resistito l'Inail con controricorso nel quale ha eccepito preliminarmente - al fine di valutare la tempestività del ricorso, consegnato agli Ufficiali Giudiziari per la notifica in data 17.10.2008 - che la sentenza d'appello era stata notificata ad istanza dell'Inail al procuratore domiciliatario del M. in data 8.11.2007.

4. L'esame degli atti necessario per la decisione dell'eccezione pregiudiziale ha consentito di appurare che la difesa della parte ricorrente non ha prodotto la sentenza d'appello notificata, così come prescritto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), e che quindi si è determinata una causa d'improcedibilità del ricorso.

5. Questa Corte ha in proposito affermato che nell'ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., procedendo all'accertamento della sua osservanza.

Tuttavia qualora, o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine d'impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello della eventuale inammissibilità (Cass. S.U. ord. n. 9005 del 2009, Cass. n. 7469 del 2014).

6. La copia notificata della sentenza è stata nel caso prodotta solo dalla difesa dell'Inail all'udienza di discussione. Ciò tuttavia non può sanare l'improcedibilità già verificatasi per l'omissione in cui è incorsa la difesa della parte ricorrente che, pur a fronte della tempestiva eccezione dell'istituto, non vi ha provveduto, considerata l'esigenza pubblicistica (ed indisponibile ad opera delle parti) di accertare la tempestività dell'esercizio del diritto all'impugnazione (così Cass. n. 15232 del 2008, Cass. n. 11376 del 2010, Cass. n. 25070 del 2010) e, quindi, di verificare l'assolvimento da parte del ricorrente del correlato onere di produzione della sentenza notificata.

7. Deve quindi dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.

8. La natura del diritto azionato in giudizio impone l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003) nella specie inapplicabili perchè il deposito del ricorso di primo grado è anteriore al 3 ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015