Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 gennaio 2015, n. 1756 - Addetto alla conduzione di locomotori diesel e ipoacusia


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - rel. Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 15985-2008 proposto da:
Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA N. 24 (Studio avv. Colaprice Donatello), presso lo studio dell'avvocato DE FILIPPIS LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notaio GIOVANNA MOREA di Fasano del 16/04/2012, rep. n. 83699 in atti;
- ricorrente -
contro INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 14 4, presso la sede dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati FAVATA EMILIA e LA PECCERELLA LUIGI giusta procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 323/2008 della CORTE D'APPELLO di LECCE del 14/02/2008 depositata il 21/02/2008, RG. 279/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA GHINOY;
udito l'Avvocato LUCIANA ROMEO per delega dell'Avvocato EMILIA FAVATA difensore del controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


Il Tribunale di Brindisi rigettava la domanda proposta da Z. S. avente ad oggetto la rendita per l'ipoacusia che egli asseriva di avere contratto nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa svolta dal 1979 al 1996, in qualità di addetto alla conduzione di locomotori diesel.

Con la sentenza n. 323 del 2008 la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza di rigetto del Tribunale, all'esito del disposto rinnovo della c.t.u. che sulla base dell'audiometria espletata nel corso delle operazioni peritali escludeva l'origine traumatica della malattia, sia in quanto risultava una significativa asimmetria tra le due parti, sia in quanto il tracciato non presentava la caratteristica risalita della curva intorno agli 8.000 hz.

Per la cassazione di tale sentenza Z.S. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito l'Inail con controricorso.

Diritto

1. Come primo motivo Z.S. lamenta il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei quali sarebbe incorsa la Corte di merito nell'ignorare le prove testimoniali e la documentazione in atti, attestanti la natura delle mansioni svolte e la rumorosità dell'ambiente di lavoro.

2. Come secondo motivo lamenta il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte laddove ha recepito la consulenza che ha valorizzato esclusivamente l'audiometria espletata nel corso delle operazioni peritali, ignorando gli esami precedenti che denunciavano l'esistenza di un'ipoacusia neurosensoriale bilaterale con modestissima asimmetria, con orecchio destro lievemente peggiore del controlaterale ed un tracciato compatibile con un'ipoacusia da rumore.

Sostiene inoltre che sarebbe contraddittorio escludere il nesso causale tra attività lavorativa ed ipoacusia a cagione della lieve asimmetria e nel contempo attribuire la causa della malattia ad altra causa (il fumo da sigaretta) che può cagionare solo danni perfettamente simmetrici.

3. Come terzo motivo lamenta la violazione di legge (D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 227, art. 43) nella quale sarebbe incorsa la Corte di merito laddove ha ritenuto non significativa un'esposizione a rumore introno agli 80 dba, mentre la normativa vigente non pone limiti al di sotto dei quali non può scaturire ipoacusia, essendo i limiti imposti solo per l'adozione da parte del datore di lavoro di determinate cautele.

4. Il motivo che in ordine logico dev'essere esaminato per primo è quello numerato come secondo, in quanto esso confuta la ratio decidendi della Corte d'appello che ha rigettato la domanda sulla base dell'esclusione dell'origine professionale dell'ipoacusia da cui lo Z. è affetto, recependo le conclusioni della c.t.u. che si è basata sulle risultanze del tracciato audiometrico da lui stesso effettuato.

4.1. Tale motivo non è fondato.

Deve preliminarmente rilevarsi che la lettura del tracciato audiometrico fatto effettuare dal c.t.u. non viene efficacemente revocata in dubbio, nel senso che la netta asimmetria e l'assenza di risalita sugli 80 hz escludono l'origine da rumore della malattia.

4.2. Tale lettura viene invece censurata sotto il profilo che detto tracciato sarebbe in contraddizione con altri, dei quali tuttavia non trascrive il contenuto nè indica la collocazione in atti, solo indicando (a pg. 11 del ricorso) la collocazione di un tracciato, a firma dott. D.B., allegato alla memoria aggiuntiva del 1.2.2008 e quindi successivo alla c.t.u. di secondo grado.

In tal senso, risultano violate le prescrizioni desumibili dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006, operante ratione temporis), nell'interpretazione che ne ha in più occasioni ribadito questa Corte, secondo la quale qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, per rispettare il principio di specificità dei motivi del ricorso - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali" - ha l'onere di indicare nel ricorso medesimo il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali: ciò allo scopo di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato, senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass. n. 17168 del 2012, Cass. ord. n. 1391 del 2014, Cass. n. 3224 del 2014).

4.3. La valorizzazione del più recente esame rispetto agli altri è stata comunque motivata dalla Corte sulla base della sua maggiore attendibilità, in quanto effettuata dal consulente tecnico d'ufficio e nel contraddittorio delle parti. In tal senso, la ragione della scelta è stata adeguatamente esplicitata e ciò esclude il lamentato vizio di motivazione, considerato che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (così da ultimo tra le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011).

4.4. A fronte dell'esclusione del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'ipoacusia, la Corte ha poi ritenuto (pg. 3 penultimo cpv.) che risulta irrilevante l'ipotesi formulata dal c.t.u. della possibile derivazione dal tabagismo.

5. Restano assorbiti dal rigetto del secondo motivo di gravame il primo ed il terzo motivo, che attengono a circostanze relative all'ambiente di lavoro ed all'esposizione a rumore, elementi che non sono stati assunti a fondamento della decisione dalla Corte di merito. Se l'ipoacusia infatti non è stata in concreto determinata dall'esposizione a rumore, non rilevano la natura e caratteristiche della rumorosità dell'ambiente di lavoro.

6. Segue coerente il rigetto del ricorso.

7. La natura del diritto azionato in giudizio impone l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 269 del 2003 (conv. in L. n. 326 del 2003) nella specie inapplicabili perchè il deposito del ricorso di primo grado è anteriore al 3 ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015