Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 febbraio 2015, n. 2896 - Postumi invalidanti derivanti da un infortunio sul lavoro. Aggravamento


 

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - rel. Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -
Dott. DORONZO Adriana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 18330-2009 proposto da:
V.M. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SPANU GIORGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, PUGLISI LUCIA, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 166/2009 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 01/04/2009 R.G.N. 264/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO;
udito l'Avvocato OTTOLINI TERESA per delega PUGLISI LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.

Fatto


Con sentenza del 1 aprile 2009 la Corte d'appello Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 3 luglio 2008 che aveva rigettato la domanda proposta da V.M. nei confronti dell'INAIL ed intesa ad ottenere l'accertamento di postumi invalidanti derivanti da un infortunio sul lavoro subito nel 1992 nella misura del 12% anzichè dell'8% come riconosciuto dall'INAIL. La Corte territoriale ha considerato che la rendita di cui beneficiava il V. era stata costituita nel 1992, successivamente, a seguito di revisione la valutazione dell'invalidità conseguente all'infortunio in questione originariamente valutata nella misura dell'11%, era stata ridotta al 5% e poi aumentata all'8% a seguito di ricorso amministrativo. Solo nel 2006 il V. ha denunciato una patologia riguardante il tendine della spalla destra asseritamente riconducibile al medesimo infortunio, quando era trascorso un anno dal decennio dalla revisione avvenuta nel 1994, per cui i postumi erano per legge stabilizzati e non poteva essere proposta una domanda ulteriore di aggravamento.

Il V. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato in tre motivi.

Resiste l'INAIL con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

Con il primo motivo si lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. In particolare si assume che la Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare la tardività della richiesta di aggravamento senza considerare che in atti sussisteva la documentazione attestante la tempestiva richiesta all'INAIL di esami elettromiografici.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38 Cost. e del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 104. In particolare si afferma che la richiesta del 2006 non era stata di revisione, come erroneamente ritenuto dal giudice dell'appello, ma un'opposizione ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 104 avverso l'accertamento, precedentemente compiuto dall'INAIL in sede di ricorso amministrativo, di postumi invalidanti nella misura dell'8%.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 83 e 112. In particolare si assume che, anche a voler considerare le precedenti istanze del V. quali domande di aggravamento, si sarebbe dovuto applicare l'art. 112 del D.P.R. n. 1124 del 1965, e la revisione potrebbe essere richiesta entro il termine decennale dalla costituzione della rendita a cui andrebbe aggiunto il successivo termine di prescrizione triennale decorrente dalla maturazione del decennio.

Il primo motivo non è fondato in quanto il ricorrente censura la valutazione della documentazione in atti, a suo dire lacunosa, operata dalla Corte territoriale che, in particolare, non avrebbe considerato la richiesta di uno specifico esame operata dall'INAIL in data 7 agosto 2003, senza tuttavia riportare tale richiesta incorrendo nel difetto di autosufficienza del motivo, mentre il ricorrente che lamenta un vizio di motivazione per l'omesso esame di un documento ai fini dell'interruzione della prescrizione, ha l'onere di indicare specificamente i documenti prodotti da cui desumere la fondatezza delle proprie ragioni, non essendo altrimenti possibile verificare se la documentazione rilevi ai fini dell'interruzione della prescrizione.

Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili per l'inidoneità dei quesiti, generici e che non hanno alcun riferimento concreto alla fattispecie in esame, e comunque generici non operando una diretta critica alla sentenza impugnata ripetendo affermazioni generiche con riferimento a documenti non dettagliatamente indicati.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015