Cassazione Civile, Sez. Lav., 02 marzo 2015, n. 4172 - Mobbing e immotivato rifiuto di una nuova consulenza


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. TRIA Lucia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 15937-2011 proposto da:
G.T.N. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 50, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro COMUNE DI RECANATI c.f. (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato OMISSIS, rappresentata e difeso dall'avvocato OMISSIS, giusta delega in atti;
_- controricorrente -
avverso la sentenza n. 143/2011 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 07/04/2011 R.G.N. 523/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2014 dal Consigliere OMISSIS;
udito l'Avvocato OMISSIS
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale OMISSIS che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto.

Fatto


Con ricorso del 10.5.2001 G.T.N. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Macerata il Comune di Recanati chiedendo la condanna di questo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale) sofferti in conseguenza della dequalificazione professionale subita e del vero e proprio mobbing sofferto dalla ricorrente con violazione degli artt. 32 e 41 Cost. e dell'art. 2087 c.c.; chiedeva anche la condanna del convenuto alla corresponsione dell'indennità di posizione sia per le funzioni svolte di vice-segretario comunale sia per quelle di direzione ad interim nel periodo da settembre 2009 sino al maggio 2011 di servizi aggiuntivi poi confluiti nel nuovo settore che si era costituito nel Comune.

La ricorrente ricostruiva i vari incarichi ricevuti dal 1995 al 2000 (direttore settore servizi demografici e sociali, direzione del settore primo, segreteria personale, cultura e tempo libero, poi responsabile del nuovo sportello unico per le attività produttive ed ancora direzione della polizia municipale) e lamentava di aver subito gravi danni fisici da stress ed atti di mortificazione della professionalità; allegava ancora che il Sindaco ed un assessore avevano tenuto nei suoi confronti atteggiamenti arroganti e provocatori (con un comportamento mobbizzante), che le si era reso impossibile (anche per l'assoluta carenza di personale e servizi a disposizione) di svolgere adeguatamente le funzioni che le erano state conferite nel tempo. Chiedeva pertanto a titolo di danni, patrimoniali e non patrimoniali, la somma di Euro 221.645,14 nonchè le indennità citate in precedenza. Si costituiva in giudizio il Comune di Recanati chiedendo il rigetto delle domande proposte.

il Tribunale con sentenza del 21.4.2009 condannava il Comune al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 6.410,64 a titolo di indennità dovute per lo svolgimento delle funzioni di vice- segretario comunale e rigettava nel resto il ricorso.

La Corte di appello di Ancona con sentenza del 7.4.2011 respingeva integralmente l'appello della G.. La Corte territoriale osservava che la prova espletata aveva consentito di escludere azioni ritorsive e di mobbing ai danni dell'appellante. L'episodio relativo alla richiesta di una variante urbanistica dei fratelli Gu.

era stato chiarito; difficoltà di lavoro erano stati comuni a tutti i settori del Comune affetto da gravi problemi organizzativi, soprattutto dopo l'istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Il Comune aveva replicato alle osservazioni dell'appellante circa le scoperture organiche rimarcando la carenza di risorse e il blocco delle assunzioni. I ritmi di lavoro erano comuni a tutti i settori e comunque non erano determinati da una volontà di vessazione della ricorrente posto anche che le scelte organizzative erano frutto di delibere collegiali. L'attività di lavoro anche per la sostituzione di dipendenti di grado inferiore era stata di natura volontaria, mai - quindi - richiesta dal Comune.

Nel rapporto dirigenziale non sussiste l'operatività dell'art. 2103 c.c. stante la temporaneità degli incarichi ed alla G. erano sempre stati attribuiti incarichi di natura dirigenziale;

non poteva parlarsi di demansionamento nel caso i cui un dipendente abbia volontariamente eseguito mansioni inferiori. Non era stato quindi dimostrato il nesso tra la patologia sofferta (disturbo post- traumatico da stress cronico e severo) e le condizioni di lavoro della ricorrente e pertanto non ricorrevano i presupposti per lo svolgimento della chiesta CTU, Non poteva neppure giovare a fini probatori la CTU svolta nella parallela controversia in quanto non era stata data la prova generica richiesta nel presente processo delle condizioni stressanti di lavoro. La Corte territoriale inoltre riteneva che non sussistessero i presupposti per la richiesta indennità (oltre a quella accolta in prime cure) in quanto il coordinamento del servizio trasporti (sprovvisto effettivamente di un dirigente) era nel momento in cui era stato affidato alla G. già stato accorpato allo Sportello unico per le attività produttive e quindi non integrava più un autonomo settore (non si trattava quindi di una reggenza temporanea di un distinto servizio.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la G. con otto motivi, corredati da memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. Resiste il Comune di Recanati con controricorso corredato da memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Con il primo motivo si allega l'erronea applicazione del principio di non contestazione.

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile perchè non indica quale violazione di cui all'art. 360 c.p.c. si intende richiamare;

nè questo riferimento, per giurisprudenza costante di questa Corte comunque essenziale, è neppure inferibile indirettamente dal contesto complessivo del motivo.

Con il secondo motivo si allega l'omessa, insufficiente o contraddico ria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, violazione dell'art. 2087 c.c. per omessa predisposizione delle misure idonee a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore.

Nel motivo, che appare infondato, si ripropongono alcune doglianze già esaminate nella sentenza impugnata. La Corte territoriale ha accertato che la carenza di personale era comune ai vari servizi del Comune di Recanati e non era di certo attribuibile alla volontà di sabotare il lavoro della ricorrente, ma era in realtà dovuta a seri problemi di disorganizzazione, anche per la situazione di dissesto comunale ed in ogni caso per il blocco delle assunzioni. Gli intensi ritmi lavorativi erano comuni ai vari servizi ed in più la ricorrente si era volontariamente sobbarcata il lavoro di alcuni dipendenti inferiori gerarchici, senza che il Comune l'avesse mai preteso. Gli episodi citati nell'ultima parte del motivo per cui la ricorrente sarebbe stata estromessa da alcuni incarichi non emergono dalla sentenza impugnata e sono stati ricostruiti solo con richiami sommari alle deposizioni testimoniali e quindi in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione in quanto non si offre neppure una ricostruzione completa e puntuale delle testimonianze rese. Pertanto sotto i profili evidenziati dal secondo motivo non emergono carenze motivazionali, nè emerge che siano al Comune addebitabili le inadempienze segnalate ex art. 2087 c.c..

Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. e del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 19.

L'art. 2103 c.c., contrariamente a quanto affermato in sentenza, era applicabile alle amministrazione non statali.

Il motivo appare infondato. La Corte di appello ha certamente affermato l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. ai rapporti dirigenziali pubblici in generale, ma l'ha poi anche esclusa nei merito osservando che alla ricorrente erano stati affidati tutti compiti di natura dirigenziale e che non costituisce dequalificazione l'avere un dipendente accettato di svolgere volontariamente attività spettanti a personale gerarchicamente inferiore. Ora non solo non si indica nel motivo quali sarebbero siano i presupposti per l'operatività dell'art. 2103 c.c. alle amministrazioni non statali, e neppure per quali ragioni questi presupposti non si sarebbero realizzati ; anche a dare per ammesso che il passaggio della sentenza impugnata sia errato ciò non condurrebbe all'accoglimento della domanda concernente la pretesa dequalificazione ex art. 2103 c.c. posta che comunque questa è stata esclusa nel merito.

Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 2003, art. 56; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Alla ricorrente spettava di essere adibita a mansioni equivalenti a quelle svolte in precedenza e coerenti con il contratto di assunzione.

Il motivo appare infondato per quanto già osservato supra: i giudici di merito hanno accertato che la ricorrente è stata sempre adibita a mansioni di tipo dirigenziale e quindi coerente con il contratto di assunzione; hanno anche accertato che non vi è stata dequalificazione.

Con il quinto motivo si allega l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio. La lavoratrice non aveva spontaneamente deciso di accollarsi mansioni inferiori, ma ciò aveva fatto per l'inadeguatezza dell'organico.

Il motivo è infondato per quanto già detto: emerge dalla sentenza che il Comune non ha costretto nè suggerito alla lavoratrice di sobbarcarsi carichi di lavoro relativi a mansioni inferiori e che la scopertura di organico era comune a tutti i servizi che avevano carichi di lavoro omogenei. La motivazione appare congrua e logicamente coerente mentre le censure sono di merito e dirette ad una "rivalutazione del fatto", come tale inammissibile in questa sede.

Con il sesto motivo si allega: in relazione alla prova del nesso causale: violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e violazione dell'art. 24 Cost. La ricorrente aveva chiesto di provare il nesso tra la malattia sofferta e le condizioni di lavoro attraverso l'ammissione di una consulenza tecnica o quanto meno la considerazione di quella espletata in un parallelo giudizio o anche i documenti di natura medica provenienti da enti pubblici sulla natura professionale di tale malattia come un verbale INAIL. Da tale documenti emergeva che il sovraffaticamento cronico aveva causato il grave stress sofferto dalla ricorrente ed una nuova consulenza avrebbe dimostrato senz'altro, sulla base di un accertamento tecnico- specialistico, il nesso di causalità escluso dalla Corte di appello in base alla valutazione (negativa) di altre deduzioni di parte ricorrente.

il motivo appare fondato e pertanto va accolto. Sul punto della mancata ammissione di una consulenza tecnica ed anche sulla mancata valutazione di una consulenza tecnica disposta in un parallelo processo ed anche di alcuni atti di natura medico-legale la motivazione della decisione impugnata è certamente insufficiente in quanto si limita ad escludere la rilevanza di tali ultimi documenti e la inutilità di una CTU sulla base della "carenza di prova di condizioni di lavoro stressanti", laddove invece un nesso eziologico tra malattia denunciata e condizioni di lavoro si chiedeva da parte dell'appellante accertarsi in concreto sulla base di accertamenti specialistici ad hoc. In tal senso va osservato che per escludere una violazione dell'art. 2087 c.c. non era sufficiente accertare, come è stato fatto, che non vi sia stata dequalificazione, ma anche che in concreto il carico di lavoro non sia stato eccessivo ed abnorme nel caso di specie, non bastando l'accertamento di cui si è parlato per cui l'intero Comune e tutti i suoi servizi erano affetti da problemi di organico e che i ritmi di lavoro erano ovunque omogenei (questione di cui si è già parlato esaminando i precedenti motivi di ricorso).

Pertanto la motivazione appare viziata in quanto non è stato adeguatamente motivato il rifiuto di una CTU ed anche la mancata valutazione di quanto emerso nei documenti provenienti da enti pubblici richiamati a pag. 9 del ricorso ed infine di una consulenza medica già espletata, sia pure in un diverso procedimento.

Il motivo va pertanto accolto.

Con il settimo motivo si allega la violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, artt. 3, 6, 16 e 17; la violazione degli artt. 5, 10, 11 e 12 e 17 del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Recanati, nonchè l'insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Le dette norme imponevano di individuare le risorse umane, materiali e economiche finanziarie necessarie per svolgere gli incarichi ricevuti; tale obbligo era stato violato e la Corte di appello non aveva esaminato tali profili.

Il motivo appare infondato in quanto si tratta di norme che certamente hanno carattere chiaramente organizzatorio e sono rivolte alla pubblica amministrazione o agli organi deliberanti comunali, ma non attribuiscono un diritto perfetto al dirigente di pretendere una specifica "quota" di risorse, sempre che un' eventuale carenza di risorse e personale non determini una dequalificazione anche sotto il profilo dell'inattività dei dirigente o non comporti la violazione dell'art. 2087 c.c..

Con l'ottavo motivo si allega la violazione del D.Lgs. n. 29, artt. 2 e 19; la violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109; la violazione della L. n. 142 del 1990, art. 51, la violazione degli artt. 22 e 23 del DPC; 1.12.1995 modificato dal contratto collettivo 23.12.1999, la violazione degli artt. 3 e 4 Regolamento degli uffici e servizi del Comune di Recanati. Gli incarichi ai dirigenti presuppongono, alla stregua della detta normativa, specifici programmi organizzativi interni, obiettivi prefissati e programmazione nella gestione del servizio, il che non era avvenuto per gli incarichi affidati alla ricorrente.

Anche l'ultimo motivo appare infondato per le considerazioni già svolte in relazione al settimo motivo.

Conclusivamente va accolto il sesto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, rigettato il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il settimo e l'ottavo. Va quindi cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

La Corte:

Conclusivamente accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, rigettato il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il settimo ed ottavo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio, nonchè in ordine alle spese, alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015