DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 7 febbraio 2001 - Approvazione delle determinazioni dell'INAIL concernenti integrazioni agli articoli 7, 11, 12, e 28 del regolamento, approvato con decreto ministeriale 15 settembre 2000, di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante: "Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro".

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001


 


IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


Visto l'art. 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente programmi e progetti in materia di sicurezza del lavoro;

Visto, in particolare, il comma 3 di detto articolo, che demanda all'INAIL, nell'ambito dei poteri programmatori, la determinazione dei criteri di priorità per l'ammissione dei progetti, le modalità per la formulazione e i termini di presentazione degli stessi e l'entità delle risorse da destinare annualmente allo scopo;

Visto anche, in particolare, il successivo comma 4, che demanda ad un provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale l'approvazione delle determinazioni assunte dall'INAIL ai sensi del precedente comma;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000, concernente l'approvazione della delibera del consiglio di amministrazione INAIL n. 428 del 27 luglio del 2000, relativa al regolamento di attuazione di cui all'art. 23 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 21 adottata in data 25 gennaio 2001, concernente l'inserimento di integrazioni relativamente ai criteri di priorità negli articoli 12 e 28 e i relativi allegati n. 1 e n. 4, nonché negli articoli 7 e 11 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000;

Ritenuto di approvare la suddetta delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 21 del 25 gennaio 2001;

Decreta:

Articolo 1
È approvata, nel testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante, la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 21 del 25 gennaio 2001.

Roma, 7 febbraio 2001

Il Ministrao: SALVI 

Allegato
INTERVENTI DI SOSTEGNO IN MATERIA PREVENZIONALE Art. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 38/2000


Il consiglio di amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2001

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000 "Programmi e progetti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro";

Viste le proprie deliberazioni n. 428 del 27 luglio 2000 e n. 436 del 28 settembre 2000;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 15 settembre 2000 di approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 23 del predetto decreto legislativo n. 38/2000;

Visti gli articoli 12 e 28 del citato regolamento di attuazione che prevedono, in caso di insufficienza delle risorse disponibili a livello regionale, come primo criterio di priorità per l'ammissione al finanziamento dei programmi e dei progetti, la rilevanza del fenomeno infortunistico delle diverse lavorazioni;

Vista la relazione del direttore generale in data 24 gennaio 2001;

Considerato che, a seguito di approfondimenti sugli aspetti applicativi ed organizzativi del sistema di incentivazione alla prevenzione in sede di commissione consiliare comunicazione e prevenzione e di incontri con consiglieri del consiglio di indirizzo e vigilanza e con le parti sociali, è emersa l'opportunità di integrare il sopracitato criterio di priorità con ulteriori parametri relativi all'estensione del tessuto tecnico produttivo delle diverse lavorazioni ed all'impatto prevenzionale di ciascun programma e progetto;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle predette integrazioni ai criteri di priorità negli articoli 12 e 28 del regolamento di attuazione ed all'introduzione di apposite tabelle, da allegare al regolamento, per l'attribuzione dei relativi punteggi;

Visti gli articoli 7 e 11 del regolamento di attuazione in ordine al sostegno all'asse n. 5 - Implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale e le relative modalità per l'ammissione al finanziamento;

Considerate la particolare rilevanza e novità, anche in ambito comunitario, della predetta tipologia di interventi in campo prevenzionale e l'opportunità di accrescere l'interesse delle imprese alla implementazione dei sistemi di gestione aziendale della sicurezza, anche incentivando la progettualità e il diretto impegno dei lavoratori dipendenti;

Ritenuto, altresì, di dover procedere all'integrazione dei predetti articoli 7 e 11 del regolamento al fine di consentire il finanziamento dei costi sostenuti dalle imprese di interventi relativi all'asse n. 5 dei programmi di adeguamento, realizzati anche attraverso il personale da loro dipendente, contenuti comunque entro un limite massimo di cento milioni;

Considerato che il decreto legislativo n.38/2000, all'art. 23, demanda all'Istituto l'adozione di norme regolamentari per l'attuazione degli interventi di sostegno alla prevenzione con successiva approvazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il parere della Commissione consiliare comunicazione e prevenzione reso nella seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il direttore generale il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

Delibera:

Di approvare le integrazioni agli articoli 12 e 28 ed i relativi allegati n. 1 e n. 4, nonché agli articoli 7 e 11 del regolamento di attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 38/2000, come riportate nel testo allegato, che forma parte integrante della presente delibera.
La presente delibera sarà trasmessa per l'approvazione, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 38/2000, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Presidente: Billia
Il Segratario: Chiavarelli

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REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL D.Lgs.23 FEBBRAIO 2000, N. 38, ART. 23 "PROGRAMMI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO"


Articolo 12
Criteri di priorità

Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse destinate, a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione di cui all'articolo 8, si utilizzeranno, per l'ammissione dei programmi, i seguenti criteri di priorità:

- rilevanza del fenomeno infortunistico ed estensione del tessuto tecnico-produttivo della lavorazione a cui si riferisce il programma ed impatto prevenzionale dell'intervento proposto attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo le modalità previste nella tabella, allegato n. 1;
- realizzazione di interventi previsti dalla legislazione nazionale di recepimento di Direttive Comunitarie, i cui termini di adeguamento non siano scaduti all'atto della presentazione della domanda, in caso di parità del precedente criterio;
- momento di presentazione della domanda, in caso di parità dei precedenti criteri di priorità.

Articolo 28
Criteri di priorità

Qualora vengano presentate domande di finanziamento per un importo complessivamente superiore alle risorse assegnate a livello regionale, agli assi di finanziamento secondo la ripartizione del precedente articolo 22, verrà data priorità ai progetti in relazione alla rilevanza del fenomeno infortunistico ed all'estensione del tessuto tecnico produttivo della lavorazione svolta dalle imprese cui appartengono i destinatari degli interventi informativi e formativi ed in relazione all'impatto prevenzionale dei predetti interventi attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo le modalità previste nella tabella, allegato n.4.
In caso di ulteriore insufficienza delle risorse, sarà attribuita priorità ai progetti in relazione ai destinatari, alla presenza sia dell'informazione che della formazione ed alle caratteristiche dei soggetti proponenti, attraverso l'attribuzione di un punteggio secondo la tabella, allegato n.5.
Nel caso di ulteriore parità tra progetti in base ai predetti criteri, si terrà conto della data di presentazione della domanda.

Allegato 1
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI IN APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSI


I criteri di priorità per l'ammissione al finanziamento dei programmi di adeguamento si applicano attraverso l'attribuzione di un punteggio a ciascun programma in funzione degli indici di rilevanza del fenomeno infortunistico, di estensione del tessuto tecnico-produttivo e di impatto prevenzionale secondo la seguente formula:

P = G + N + Q

dove:
- P = punteggio finale del programma;
- G = punteggio relativo all'indice di rilevanza del fenomeno infortunistico su base regionale;
- N = punteggio relativo all'indice di estensione del tessuto tecnico-produttivo su base regionale; punteggio relativo all'indice di impatto prevenzionale del programma.

Il punteggio finale del programma (p) potrà avere un valore minimo di 10 e massimo di 52.
I punteggi relativi agli indici di rilevanza del fenomeno infortunistico e di estensione del tessuto tecnico. produttivo (G+N), potranno avere un punteggio minimo di 7 e massimo di 31.
Il punteggio relativo all'indice di impatto prevenzionale del programma (Q), potrà avere un valore minimo di 3 e massimo di 21.

G Indice di rilevanza del fenomeno infortunistico

L'indice G si ricava dalla tabella regionale TAB LA (riferita alle PMI, al settore artigianale ed a quello agricolo), dove i Gruppi di Tariffa ed il settore agricoltura sono suddivisi in cinque classi di punteggio alle quali è attribuito il valore rispettivamente di 4, 8, 12, 16, 20, secondo la rilevanza del fenomeno infortunistico.
L'indice 0 assume il punteggio assegnato alla classe in cui si colloca la lavorazione svolta dall'azienda richiedente.

N Indice di estensione del tessuto tecnico-produttivo

L'indice N si ricava dalla tabella regionale TAB. LA (riferita alle PMI, al settore artigianale ed a quello agricolo), dove i Gruppi di Tariffa ed il settore agricoltura sono suddivisi in cinque classi di punteggio alle quali è attribuito il valore rispettivamente di 3, 5, 7, 9, 11, secondo l'estensione del tessuto-tecnico produttivo espresso dal numero! degli addetti.
L'indice N assume il punteggio assegnato alla classe in cui si colloca la lavorazione svolta dall'azienda richiedente.

Q Indice di impatto prevenzionale

L'indice d'impatto prevenzionale, Q è dato dalla somma dei punteggi dei seguenti parametri e entro un valore complessivo compreso tra 3 e 2 1:

Q = A + B + C

dove:
A= parametro che tiene conto del numero di assi di finanziamento previsti dal programma, che assume il valore indicato nella seguente Tab. 1.B.


                                                                         Tab. 1.B

                                                   Per un asse                       A= 1 punto
                                                   Per due assi                      A= 2 punti
                                                   Per tre assi                       A= 3 punti
                                                   Per quattro assi                A= 4 punti
                                                   Per cinque assi                 A= 5 punti

B= parametro che tiene conto della percentuale (X) di lavoratori direttamente interessati, in termini di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, dalla realizzazione del programma rispetto al totale dei lavoratori presenti in azienda. La percentuale X sarà, dunque, data dal rapporto tra il numero dei lavoratori direttamente interessati, moltiplicato per cento, ed il numero totale dei lavoratori presenti in azienda. Di conseguenza B avrà il punteggio indicato nella seguente Tab. 1.C in rapporto al posizionamento di X in una delle fasce individuate nella tabella stessa.


                                                                        Tab. 1. C

                                              75%< = x < 100%               B= 7 punti
                                              50%< = X < 75%                 B= 5 punti
                                              25%< = x < 50%                 B= 3 punti  
                                                             x < 25%                 B= 1 punto 

C parametro che tiene conto dell'incidenza del fenomeno infortunistico afferente a ciascuna voce di Tariffa dei Premi INAIL e dell'agricoltura. Questo parametro avrà il punteggio indicato nella tabella 1.D articolata in nove classi, ad ognuna delle quali viene assegnato il punteggio indicato nella tabella stessa.
Tabella 1.A
(Omissis)
Tabella 1.D
(Omissis)


Allegato 4
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI IN APPLICAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE


I criteri di priorità per l'ammissione al finanziamento dei progetti di informazione e formazione si applicano attraverso l'attribuzione di un punteggio a ciascun progetto in funzione degli indici di rilevanza del fenomeno infortunistico, di estensione del tessuto tecnico-produttivo e di impatto prevenzionale secondo la seguente formula:

P = G + N + Q

dove:
- P = punteggio finale del progetto;
- G = punteggio relativo all'indice di rilevanza del fenomeno infortunistico su base regionale;
- N = punteggio relativo all'indice di estensione del tessuto tecnico-produttivo su base regionale;
- Q punteggio, relativo all'indice di impatto prevenzionale del progetto.

Il punteggio finale del progetto (P) potrà avere un valore minimo di 7.5 e massimo di 51.
Il punteggio relativo all'indice di rilevanza del fenomeno infortunistico e di estensione del tessuto tecnico-produttivo (G+N), potranno avere un punteggio minimo di 7 e massimo di 31.
Il punteggio relativo all'indice di impatto prevenzionale del progetto (Q), potrà ave e massimo di 20.

G Indice legato all'andamento infortunistico

L'indice di rilevanza del fenomeno infortunistico G si ricava dalla tabella regionale TAB. 4.A (riferita a tutte le aziende), dove i Gruppi di Tariffa ed il settore agricoltura sono suddivisi in cinque classi di punteggio alle quali è attribuito il valore rispettivamente di 4, 8, 12, 16, 20, secondo la rilevanza del fenomeno infortunistico.
L'indice G assume il punteggio assegnato alla classe in cui si colloca la lavorazione svolta dalle imprese a cui appartengono i destinatari degli interventi di informazione o formazione.

N Indice di estensione del tessuto tecnico-produttivo

L'indice N si ricava dalla tabella regionale TAB. 4.A (riferita a tutte le aziende), dove i Gruppi di Tariffa ed il settore agricoltura sono suddivisi in cinque classi di punteggio alle quali è attribuito il valore rispettivamente di 3, 5, 7, 9, 11, secondo l'estensione del tessuto tecnico-produttivo espresso dal numero degli addetti.
L'indice N assume il punteggio assegnato alla classe in cui si colloca la lavorazione svolta dalle imprese a cui appartengono i destinatari degli interventi di informazione o formazione.

Q Indice di impatto prevenzionale

L'indice di impatto prevenzionale Q è dato dalla somma dei punteggi dei seguenti quattro parametri, entro un valore compreso tra 0,5 e 20:

Q = A + B + C + D

dove:
A = parametro che tiene conto della percentuale (X) dei destinatari interessati dall'intervento oggetto del finanziamento. La percentuale X sarà dunque data dal rapporto tra il numero dei soggetti interessati dall'intervento, moltiplicato per cento, ed il numero totale dei possibili destinatari presenti nelle aziende coinvolte (1)(v. NOTA). Di conseguenza il parametro A avrà il punteggio indicato nella successiva Tab. 43 in rapporto al posizionamento di X in una delle fasce individuate nella tabella stessa.
Qualora l'intervento si articolerà su più assi di finanziamento, A avrà un punteggio dato dalla somma dei punteggi calcolati per ciascun asse (A = A1 + A2 + A3 + A4).

Tab. 4.B
                    75% <x<= 100%    A = 1, 50 punti
                    50% <x<=  75%    A = 1,0 punto
                     0% <x<=  50%    A = 0,50 punti
(1) Per ciascun asse, il valore di X sarà così calcolato:

per l'asse 1: x =
         = numero lavoratori discenti interessati dal progetto x 100
         ----------------------------------------------------------
   numero totale lavoratori delle aziende destinatarie
 
per l'asse 2: x =
         = numero RLS e RLST discenti interessati dal progetto x 100
         ---------------------------------------------------------
   numero totale RLS e RLST nelle aziende destinatarie
 
per l'asse 3: x =
         = numero addetti alle emergenze discenti interessati
     dal progetto x 100
         -----------------------------------------------------------
    numero totale addetti alle emergenze nelle aziende destinatarie
 
per l'asse 4: x =
         = numero(DL + RSPP) discenti interessati dal progetto x 100
         -----------------------------------------------------------


B = parametro, che tiene conto della verifica finale del grado di apprendimento dei discenti ottenuta mediante esame, test, questionari, che avrà il punteggio indicato nella seguente Tab. 4.C in rapporto al tipo di verifica prevista.
Qualora l'intervento si articoli su più assi di finanziamento, B avrà un punteggio dato dalla somma dei punteggi calcolati per ciascun asse (B = B1 + B2 + B3 + B4). Solo nel caso dell'asse 1, il fattore B1 è ripartito nei due sub-fattori: B1(i) (per la sola informazione) e B1(f) (per la sola formazione), ciascuno dei quali avrà un valore pari alla metà di B1. I due punteggi B1(i) e B1(f) vengono sommati, qualora sia prevista la verifica finale del grado di apprendimento sia per l'informazione che per la formazione.

        Tab. 4.C

            - Esame presieduto da incaricato di un       
              Organismo Pubblico di cui all'art. 24       
              del D.Lgs 626/94                                                        B = 1,0 Punti
           - Colloquio d'esame, Test o Questionario                      B = 0,5 Punti


C = parametro che tiene conto della consultazione, in merito all'intervento proposto per ogni singolo asse, degli Organismi Paritetici di cui all'art. 20 del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni, secondo il punteggio indicato nella seguente Tab. 4.D.
Qualora l'intervento si articoli su più assi di finanziamento, C avrà un punteggio dato dalla somma dei punteggi calcolati per ciascun asse (C = C1 + C2 + C3 + C4). Solo nel caso dell'asse 1, il fattore CI è ripartito nei due sub-fattori: C1(i) (per la sola informazione) e C1(t) (per la sola formazione), ciascuno dei quali avrà un valore pari alla metà di C1. I due punteggi C1(i) e C1(f) vengono sommati qualora siano stati consultati gli Organismi Pariteticii sia per l'informazione che per la formazione.


                                         Tab. 4 D

    - Consultazione Organismi Paritetici            C = 1,5 Punti


D parametro che tiene conto della percentuale (y) della partecipazione degli Organismi Pubblici previsti dall'art. 24 del D. Lgs. 626/94, ove non già prevista dalla normativa vigente. Pertanto, la percentuale (y) sarà data dal rapporto tra il numero delle ore di diretta partecipazione all'intervento informativo e/o formativo da parte dei rappresentanti di tali Organismi Pubblici, moltiplicato per cento, ed il numero totale delle ore complessive di intervento previste nel progetto. Di conseguenza il parametro D avrà il punteggio indicato nella successiva Tab. 4.E in rapporto al posizionamento di y in una delle fasce individuate nella tabella stessa.
Qualora l'intervento si articoli su più assi di finanziamento, D avrà un punteggio dato dalla somma dei punteggi calcolati per ciascun asse (D = D1 + D2 + D3 + D4). Solo nel caso dell'asse 1, il fattore D1 èÀ ripartito nei due sub-fattori: D1(i) (per la sola informazione) e D1(f) (per la sola formazione), ciascuno dei quali avrà un valore pari alla metà di D1. I due punteggi D1(i) e D1(f) vengono sommati qualora siano coinvolti gli Organismi Pubblici previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 626/94 sia per l'informazione che per la formazione.

                                       Tab. 4.E

- 20% < y <= 100% ore di intervento                             D = 1,0 Punti
- 0% < y <= 20% ore di intervento                                 D = 0,5 Punti
assenza di interventi di Organismi Pubblici ex art. 24       D = 0 Punti


Tabella 4.A
(Omissis)

[integrazione all'art.7]

Articolo 7
Assi di finanziamento

Per essere ammessi al finanziamento i programmi presentati dalle imprese dovranno essere ricompresi in uno o più dei seguenti assi:
1. eliminazione di macchine prive di marcatura CE e loro sostituzione con macchine marcate CE, comprese le macchine per il sollevamento e la movimentazione dei carichi e quelle che sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 459/96, articolo 1, comma 5, lettera n);
2. acquisto, installazione, ristrutturazione e/o modifica di impianti, apparecchi e dispositivi per: l'incremento del livello di sicurezza contro gli infortuni; la riduzione della esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici; l'eliminazione o la riduzione dell'impiego di sostanze pericolose dal ciclo produttivo;
3. installazione di dispositivi di monitoraggio dello stato dell'ambiente di lavoro al fine di controllare l'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici;
4. ristrutturazione e/o modifica strutturale degli ambienti di lavoro;
5. implementazione di sistemi di gestione aziendale della sicurezza secondo parametri conformi alla normativa internazionale.
Sono ammissibili i costi di progettazione per gli interventi per i quali si richiede il finanziamento, ad esclusione dell'asse n. 1, che non eccedano il 10% dell'importo complessivo richiesto.
Per quanto riguarda gli assi n. 2 e n. 3 sono considerati ammissibili i costi per le opere edili strettamente necessarie ed intrinsecamente connesse con la realizzazione degli interventi previsti in tali assi purché adeguati all'intervento da realizzare e, che comunque, non risultino prevalenti.
Sono esclusi dal finanziamento i seguenti interventi:
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale;
- l'acquisto di macchine destinate ad essere incorporate o assemblate con altre macchine per costituire un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- l'acquisto di qualsiasi genere di automezzi per il trasporto di persone e/o merci, impianti a fune per il trasporto di persone, mezzi di trasporto per vie d'acqua, mezzi di trasporto aereo;
- il costo del personale interno all'impresa impegnato nella realizzazione del programma, ad eccezione, entro un limite massimo di cento milioni, degli interventi previsti dall'asse n. 5.

[integrazione all'art. 11] 

Articolo 11
Criteri per l'ammissione al finanziamento

I programmi dovranno rispondere ai seguenti criteri per essere ammessi al contributo economico da parte dell'Istituto:
essere congruenti con le attività esercitate e i cieli produttivi adottati dall'azienda;
essere congruenti, qualora costituiscano una parte di un intervento più ampio che l'azienda intende realizzare, con la totalità dell'intervento;
prevedere un importo richiesto per il finanziamento proporzionato e congruente con l'intervento da realizzare;
trovare rispondenza con quanto individuato nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.lgs. 626/94 e successive modificazioni e una riduzione complessiva dell'entità del rischio;
prevedere tempi di esecuzione congruenti con l'intervento proposto e che comunque non eccedano i due anni dalla data di comunicazione di approvazione del programma;
comprendere, ad esclusione dell'asse n. 1, fasi di verifica e di attestazione finale sulla corretta realizzazione e l'efficacia prevenzionale;
prevedere, per l'asse n. 1, l'attestazione relativa all'eliminazione da qualsiasi attività produttiva della macchina sostituita, all'equivalenza in termini di funzionalità ed al miglioramento in termini di sicurezza della macchina sostitutiva rispetto a quella eliminata;
comprendere, per l'asse n. 5, l'indicazione della normativa tecnica utilizzata, la descrizione degli specifici interventi organizzativi e procedurali da realizzarsi nell'impresa, l'indicazione, qualora il programma sia realizzato con personale dipendente dall'impresa, di costi congruenti e proporzionati con la dimensione aziendale e con i contenuti del programma proposto nonché una dichiarazione di responsabilità attestante l'efficacia del sistema di gestione della sicurezza realizzato.