Tipologia: Accordo
Data firma: 28 gennaio 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Flima e Flai, Fai, Uila
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Contoterzismo, Lombardia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Relazioni sindacali
Art. 2 Orario di lavoro
Art. 3 Classificazione
Art. 4 Salario
Art. 5 Ambiente e lavoro
Art. 6 Rappresentanti alla sicurezza
Art. 7 Lavori disagiati e nocivi
Art. 8 Trattamento economico in caso di malattia ed infortunio
Art. 9 Formazione professionale
Art. 10 Anticipazione trattamento di fine rapporto
Art. 11 Condizioni di miglior favore
Art. 12 Stampa contratto
Art. 13 Decorrenza e durata

Verbale d’accordo

Oggi, 28 Gennaio 2002 in Cremona, presso la sede della Flima regionale, tra la Flima […] e la Flai regionale […], la Fai regionale […], la Uila regionale […], si è firmato il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro degli operai e impiegati dipendenti delle Imprese che esercitano attività di Contoterzismo nella regione Lombardia.

Premessa
Considerata la difformità di trattamenti salariali e normativi esistenti nel settore in regione Lombardia che da un lato penalizzano e discriminano i lavoratori, operanti nei vari territori, e dall’altro sono fonte di concorrenza sleale tra imprese agro-meccaniche, (alcune di loro riducono oltre misura il prezzo della prestazione agricola); le parti sottoscrivendo questo contratto, vogliono definire delle norme minime di lavoro a livello regionale che unifichino ed armonizzino le condizioni di lavoro degli operai e degli impiegati e che devono essere applicate dalle aziende che esercitano attività agricole in contoterzi.
Il ricorso consistente al lavoro sommerso, senza diritti, tutele e regole minime per nessuno, oltre non garantire i diritti ai lavoratori, danneggia le imprese che esercitano l’attività in modo corretto rispettando le disposizioni legislative esistenti; esso è un fenomeno che le parti sono determinate a contrastare e a superare, partendo dall’attuale contratto, e proponendo il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole Lombarde e della direzione dell’agricoltura della regione Lombardia.
Le parti sono convinte che interloquendo a livello contrattuale ed istituzionale dei vari problemi, il settore abbia dei benefici e una maggiore regolamentazione delle prestazioni effettuate nell’immediato futuro; ciò sarà necessario in un contesto che valorizzerà l’attività di contoterzismo, nel futuro della Politica Agricola dell’Unione Europea, da norme che privilegeranno la qualità del prodotto e del ciclo di produzione.

Art. 1 Relazioni sindacali: si attiverà il comitato paritetico regionale che sarà composto di 6 componenti (3 nominati dalle OO.SS e 3 dalla Flima) nominati entro 1 mese dalla sottoscrizione del presente accordo che svolgerà, oltre a quanto previsto dall’art. 4 del CCNL, anche un ruolo di contrasto al lavoro sommerso come definito in premessa.

Art. 2 Orario di lavoro: sarà distribuito nei seguenti modi:
Tipo A: 39 ore settimanali suddivise in 8 ore dal lunedì al giovedì più 7 ore al venerdì da valersi per tutti i mesi dell’anno
Tipo B:
34 ore settimanali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio per 7ore giornaliere da lunedì a giovedì e 6 ore il venerdì
39 ore settimanali nei mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre per 8 ore giornaliere da lunedì al giovedì e 7 il venerdì
44 ore settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre per 9 ore giornaliere da lunedì al giovedì e 8 ore il venerdì.
Si riserva la possibilità di scelta del tipo di orario, in base alle esigenze dell’azienda, con dovere di comunicarlo entro il 30 novembre di ogni anno al lavoratore, alle parti firmatarie del presente contratto e alla Direzione Prov.le del Lavoro.
Al fine di gestire l’orario di lavoro in modo più congruo alle esigenze di concentramento stagionale del lavoro, è istituito un fondo ore individuale del lavoratore che compensa automaticamente e annualmente l’orario di lavoro e che per le prime 39 ore di lavoro eccedenti l’orario sopra definito, accantona tali ore, riconoscendo la maggiorazione del 25% in busta paga nel mese di prestazione effettiva, e permette al lavoratore il godimento di tali ore in permessi retribuiti o in periodi definiti con l’impresa.
Dette ore accantonate dovranno essere recuperate dal lavoratore entro il 28 Febbraio dell’anno successivo.
Nel mese di Marzo 2003, le parti effettueranno una verifica regionale del funzionamento del monte ore nelle varie realtà.
Dopo le prime 39 ore, l’orario di lavoro sarà considerato straordinario.

Art. 3 Classificazione: nel 3° livello dell’inquadramento nazionale sono inserite le seguenti figure professionali:
Il lavoratore, che è inquadrato nei parametri inferiori al 175, che ha svolto corsi di formazione professionale, o sulla sicurezza nei luoghi di lavoro Dlgs 626/94, o di specializzazione inerenti al settore."

Art. 5 Ambiente e lavoro: si attiveranno le disposizioni previste dall’art. 24 del CCNL con incontri a livello delle parti firmatarie del presente contratto.

Art. 6 Rappresentanti alla sicurezza: le RLS sono elette in ogni singola azienda. Nel mese di marzo 2003, le parti effettueranno una verifica delle RLS elette. In base ai dati raccolti in quella sede si valuterà l’opportunità dell’elezione delle RLS territoriali. I tempi della formazione e delle RLS saranno definiti, dalle parti, dopo che avranno esperito una verifica in merito.

Art. 7 Lavori disagiati e nocivi: il lavoratore che svolgerà tali lavori, dovrà effettuarli con tutti i mezzi di protezione individuali prescritti dalle disposizioni legislative e dovrà essere preventivamente e correttamente informato sul lavoro stesso. Si attuerà la rotazione delle mansioni tra più lavoratori, nello svolgimento di questi lavori.

Art. 9 Formazione professionale: le parti riconoscono strategica l’importanza della formazione professionale e si attiveranno per realizzarla con tutte le opportunità legislative regionali, statali e comunitarie esistenti. I programmi di formazione dei lavoratori saranno concordati.