Tipologia: CCLA
Data firma: 16 aprile 2008
Validità: 01.05.2007 - 30.04.2011
Parti: AirOne S.p.A. e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Ugl-Trasporti
Settori: Trasporti, AirOne
Fonte: FILT-CGIL

Sommario:

 Premessa
Art. ... - Orario di lavoro
A) Orario di lavoro
B) Regimi di orario
C) Flessibilità dei regimi di orario
Art. ... - Lavoro straordinario, festivo, notturno, giorni festivi riposo settimanale
Art. ... - Riposo settimanale
Art. ... - Mercato del lavoro
Art. ... - Lavoro a tempo parziale
Art. ... - Contratto di somministrazione a tempo determinato
Art. ... - Contratto di inserimento/reinserimento
Art. ... - Apprendistato
Apprendistato professionalizzante
Formazione
Art. ... - Telelavoro
 Art. ... - Quadri
Art. ... - Indennità giornaliera
Art. ... - Indennità di turno
Art. ... - Indennità di campo
Art. ... - Indennità trasporto
Buono pasto
Previdenza complementare
Ferie
Congedi per eventi e cause particolari
Diritti sindacali
Arretrati
Contratto a Tempo Determinato
Note a verbale
Premio di risultato
Tabelle retributive personale di terra AirOne

Contratto Collettivo Aziendale di Lavoro del Personale di Terra della Compagnia Aerea AirOne S.p.A., avrà decorrenza dal 1 maggio 2007 al 30 aprile 2011

In data 16 aprile 2008 si sono incontrate la AirOne S.p.A. e le OO.SS. Filt Cgil - Fit Cisl - Uil Trasporti e Ugl Trasporti per la trattativa riguardante il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del Personale di Terra.

Art. ... - Orario di lavoro
Premesso che le attività dell'AirOne sono comprese nel più ampio settore del trasporto aereo e tenuto conto del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni, le Parti, concordando sulla necessità di ottimizzare i processi produttivi attraverso un'organizzazione del lavoro più adeguata alle richieste del mercato e alle esigenze della clientela, convengono sull'opportunità di adottare, oltre ad una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di lavoro ed il dimensionamento quantitativo e qualitativo delle risorse necessarie, idonee articolazioni dell'orario di lavoro e della sua distribuzione.
Le Parti ritengono che la diversificazione della distribuzione dell'attività lavorativa, attraverso l'introduzione di regimi di orario, costituisca condizione essenziale per avere maggiori opportunità di raggiungere gli obiettivi di flessibilità connessi alle peculiarità dell'azienda, che impongono prestazioni sempre più efficienti e più vicine alle esigenze dell'utenza.
La flessibilità dell'orario di lavoro, attuata nel rispetto delle esigenze dei lavoratori, costituisce anche lo strumento principale per realizzare una gestione ottimale del processo produttivo in correlazione alla variabilità degli andamenti delle richieste del mercato, consentendo la realizzazione degli obiettivi fondamentali.
In tale contesto viene attribuito un valore particolarmente significativo all'articolazione dell'orario di lavoro attuata attraverso regimi che, mantenendo inalterata la durata complessiva dei tempi di effettuazione dell'attività lavorativa, consentano uno sviluppo delle prestazioni orarie e giornaliere in un arco temporale non superiore ad un anno.
A) Orario di lavoro
[...]
La durata normale dell'orario di lavoro effettivo e fissata nella misura settimanale di 40 ore.
La durata normale settimanale dell'orario di lavoro potrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con orario diverso.
In ogni caso, la durata media dell'orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano l'azienda e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio.
Con riferimento alla comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 66/03, le Parti concordano che, per effetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. l) dello stesso D.Lgs., tale comunicazione non debba essere effettuata con riferimento alle prestazioni rese dal personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio stante l'esclusione del medesimo dall'ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3 del citato D.Lgs. n. 66/03.
2. L'orario continuativo giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo non superiore ad un'ora.
Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione.
3. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere interrotto ma deve avere carattere continuativo.
4. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica).
5. Per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si potrà derogare, a fronte di situazioni di criticità, a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 66/03 con un monitoraggio su tale materia a livello locale.
6. La durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore settimanali.
[...]
B) Regimi di orario
Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale ad un ottimale utilizzo delle risorse in relazione alle esigenze operative e ad una necessaria corrispondenza delle prestazioni effettive rispetto all'orario contrattuale, così da realizzare concretamente la coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo.
Conseguentemente, saranno posti in essere, previo confronto con le OO.SS. firmatarie a livello aziendale con le modalità previste dagli accordi interconfederali in materia e nel rispetto della legge 66/03 e successive modificazioni, gli interventi necessari a rendere correttamente e concretamente operativi la pluralità di regimi di lavoro contemplata nel presente CCAL.
C) Flessibilità dei regimi di orario
In conformità al comune e ribadito impegno di realizzare articolazioni dell'orario normale di lavoro che consentano una maggiore flessibilità a livello locale, le Parti si danno atto della necessità che siano posti in essere comportamenti finalizzati a consentire la concreta attuazione della flessibilità stessa in relazione ai dati di traffico.
In tale ambito, si individuano i seguenti istituti:
1. A fronte di particolari esigenze di flessibilità operativa o di lavorazione la cui programmazione deve essere effettuata rispettando criteri e tempi di attuazione coerenti con le esigenze di mercato, è prevista l'attuazione di regimi di flessibilità dell'orario di lavoro attraverso la determinazione della durata dello stesso sulla base di una media plurisettimanale che, fermo restando il limite di 48 ore settimanali, consenta il superamento dell'orario contrattuale settimanale senza dar luogo a compenso per lavoro straordinario, purché, mediamente, nell'arco temporale preso a riferimento, il limite stesso venga rispettato.
A fronte delle prestazioni lavorative aggiuntive ai sensi del precedente comma l'azienda, tenuto conto delle esigenze tecnico organizzative, riconoscerà ai lavoratori interessati, in periodi di minore intensità lavorativa, prioritariamente nell'arco temporale preso a riferimento, una pari entità di riduzione, fruibile, se di ammontare sufficiente, anche in giornate intere.
Le modalità attuative dei sopra citati regimi di flessibilità, nell'arco temporale preso a riferimento, saranno preventivamente rappresentate in sede aziendale in coerenza con gli obiettivi di sviluppo della compagnia, ed in relazione alle esigenze degli specifici processi produttivi e/o di specifici progetti.
Il mancato godimento darà luogo al pagamento delle ore residue con le aliquote previste dal vigente CCAL. L'erogazione avverrà nel mese successivo al termine dell'arco temporale preso a riferimento.
[...]
Nota a verbale
A titolo meramente esemplificativo, l'arco temporale di riferimento può essere individuato:
- dall'ampiezza temporale della turnazione;
- dal ciclo di lavorazione, incluse le giornate/settimane necessarie allo smaltimento delle giornate lavorate in più;
- da un numero di settimane/mesi sufficienti a garantire la prestazione aggiuntiva ed il recupero della stessa.
2. Articolazione dell'orario di lavoro su due o più turni giornalieri; attuazione di schemi di turnazione, con intensificazione delle presenze nelle ore diurne centrali e/o nelle ore notturne, in relazione all'andamento della attività giornaliera e/o settimanale, avuto soprattutto riguardo alle fasce orarie ad alla intensità di movimento aeromobili, di traffico pax/merci, di attività di assistenza tecnica e di linea, etc..
3. Tempestiva istituzione o modifica di turni per brevi periodi ed a fronte di sopravvenute esigenze operative.
4. Possibilità, in relazione a sopravvenute esigenze tecnico organizzative ed operative, di variazione del turno giornaliero assegnato (salvo casi di forza maggiore del lavoratore), nonché di spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale.
In ordine a quanto previsto dai precedenti punti 2 e 3 trovano applicazione le procedure di cui all'art. 3, punto 3, dell'Accordo interconfederale 18 aprile 1966.
[...]

Art. ... - Riposo settimanale
La materia è disciplinata dall'art. 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni.

Art. ... - Lavoro a tempo parziale
[...]
11. Ai sensi dell'art. 12 bis, D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche e integrazioni, i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. In tal caso non trovano applicazione clausole elastiche e flessibili.
[...]

Art. ... - Contratto di somministrazione a tempo determinato
[...]
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato dovranno ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche della mansione svolta al fine di prevenire i rischi connessi al lavoro. Inoltre potranno fruire, secondo la disciplina in essere, del sevizio mensa/trasporto, ove esistenti.

Art. ... - Contratto di inserimento/reinserimento
[...]
Il progetto individuale di inserimento/reinserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto verranno indicati:
- piano individuale di inserimento;
- la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento;
- la durata e le modalità della formazione.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica interna o esterna non inferiore a 24 ore, ripartita fra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione antinfortunistica dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2 lettera i) del D.Lgs. n. 276/03 la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro.
[...]
Le Aziende forniranno annualmente alle RSA delle OO.SS. stipulanti i dati quantitativi sui contratti di inserimento/reinserimento.

Art. ... - Apprendistato
L'istituto dell'apprendistato, disciplinato dal D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni, nelle tre diverse tipologie in cui si configura, è un contratto a causa mista (formazione e lavoro), che può essere adottato in tutti i settori di attività.
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 armi; il contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione ed il contratto di apprendistato professionalizzante possono essere stipulati con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Nel rispetto della emananda normativa regionale specifica per la regolamentazione dei profili formativi, si applicherà la normativa contrattuale di seguito convenuta.
[...]
L'assunzione dell'apprendista avviene con atto scritto, il quale deve contenere le seguenti indicazioni:
...
b) il piano formativo individuale;
[...]
L'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo e retributivo (quest'ultimo con le percentuali successivamente indicate nell'apprendistato professionalizzante) previsto dal contratto collettivo per i lavoratori inquadrati nel medesimo livello e potrà fruire del servizio mensa e trasporti, ove esistenti, fatto salvo quanto specificatamente previsto sulla materia per il personale part-time.
[...]

Apprendistato professionalizzante
Formazione
La formazione dell'apprendista si realizza tramite la partecipazione a percorsi strutturati prevalentemente all'interno dell'Aziende: le Parti, infatti, si danno reciprocamente atto della capacità delle Società di erogare direttamente formazione o di organizzare eventi formativi, delle riconosciute e consolidate esperienze nella progettazione, organizzazione ed effettuazione di corsi di base, trasversali e tecnico-professionali effettuati anche in rispetto della specifica normativa di settore e sotto il controllo, ove previsto, delle Autorità Aeronautiche, della presenza di Aule di formazione e strutture didattiche idonee e dedicate, nonché di docenti e di lavoratori con esperienza e titoli di studio idonei a trasferire competenze.
Per quanto concerne i percorsi professionali e i contenuti minimi delle 120 o e di formazione, si conviene:
1) Per le qualifiche di apprendisti che si attestano al livello C:
1.a) Competenze di base e trasversali
Competenze relazionali;
Organizzazione dell'azienda e del lavoro;
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; (da erogare all'inizio del percorso formativo) Disciplina del rapporto di lavoro
1.b) Competenze tecnico-professionali

2) Per le qualifiche di apprendisti che si attestano ai livelli D, E e F
2.a) Competenze di base e trasversali
Competenze relazionali;
Organizzazione dell'azienda e del lavoro;
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; (da erogare all'inizio del percorso formativo) Disciplina del rapporto di lavoro
2.b) Competenze tecnico-professionali

3) Per le qualifiche di apprendisti che si attestano ai livelli G
3.a) Competenze di base e trasversali
Competenze relazionali;
Organizzazione dell'azienda e del lavoro;
Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro; (da erogare all'inizio del percorso formativo) Disciplina del rapporto di lavoro
3.b) Competenze tecnico-professionali

S'intende per formazione formale un processo formativo strutturato e certificabile supervisionato da un Tutore Aziendale, che alterna momenti di aula, affiancamento e fasi on the job. Le attività formative sono preordinate per ciascuna qualifica di apprendista e vengono inserite nel PFI (Piano Formativo Individuale) sulla base delle Direttive degli Enti Tecnici Aziendali, che operano in osservanza della normativa vigente. A titolo indicativo la formazione formale dovrà prevedere, rispetto al monte ore minimo di 120 ore l'anno, una percentuale del 35% dedicata ai contenuti di base e trasversali, una percentuale del 20% dedicata alla acquisizione di competenze professionali settoriali ed una percentuale del 45% per l'acquisizione delle competenze professionali specialistiche. Tali percentuali, modificabili in base a diverse indicazioni relative agli emanandi decreti attuativi regionali, possono essere diversamente articolate con accordi tra le Parti in relazione, alle caratteristiche del profilo formativo individuato.
Il Tutore Aziendale verrà scelto tra dipendenti di almeno due livelli superiori all'apprendista e con almeno 3 anni di esperienza lavorativa ed ha il compito di affiancarlo durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all'esercizio dell'attività lavorativa e di favorire, anche collaborando con gli Enti Aziendali preposti per la Formazione, l'opportuna integrazione tra le iniziative formative (interne ed esterne) e la formazione sul luogo di lavoro.
La formazione del Tutore Aziendale ha luogo, di regola, entro il primo anno di assunzione dell'apprendista, mediante una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore alle 16 ore.
Le Parti, ferma restando la competenza in materia di regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato della Struttura Territoriale Pubblica (Regioni o Province), ed in attesa che si completi il processo di emanazione di tale normativa, convengono che nell'Azienda, in relazione alle specificità delle figure professionali interessate, si dia luogo alla definizione, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di attivazione di contratti di apprendistato, dei profili formativi, della articolazione delle ore di formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze sopra descritte e delle qualifiche professionali coerenti coi livelli C-G previsti l'apprendistato professionalizzante, in attuazione del disposto dei comma 5 e 5 bis dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/03.
In caso di contratto di apprendistato professionalizzante part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata.

Art. ... - Telelavoro
Ad ogni effetto connesso alla presente disciplina contrattuale, per telelavoro subordinato si intende una modalità di prestazione lavorativa effettuata per esigenze di servizio, mediante l'impiego non occasionale di strumenti telematici, da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale.
Nei suddetti casi il telelavoro comporta una modificazione del luogo di adempimento dell'obbligazione lavorativa, realizzata secondo modalità logistico-operative riconducibili a titolo esemplificativo alle seguenti principali tipologie:
- telelavoro domiciliare (o home working) : l'effettuazione della prestazione lavorativa avviene, di norma, presso il domicilio dei lavoratori ovvero in idoneo locale di cui egli abbia la disponibilità;
- telelavoro remoto: la prestazione lavorativa viene svolta presso strutture, centri operativi e/o articolazioni organizzative distanti dalla sede aziendale cui fa capo organizzativamente e/o gerarchicamente l'attività stessa e non costituenti unità produttiva autonoma.
[...]
Le obbligazioni connesse al rapporto di lavoro potranno svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa, fermo restando l'orario di lavoro complessivamente previsto per i lavoratori adibiti in azienda alle stesse mansioni.
Nelle diverse configurazioni del telelavoro il lavoratore continua ad essere pienamente inserito nell'organizzazione aziendale e, specificamente in organico alla struttura aziendale di appartenenza, né subisce alcuna modifica la connotazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato ai sensi del presente CCNL.
Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, nel rispetto dell'art. 4 della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale. Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire gli accessi di organi istituzionali esterni finalizzati a visite ispettive, nonché, con congruo preavviso, di rappresentanti dell'azienda per motivi tecnici e di sicurezza.
Le apparecchiature utilizzate dal telelavoratore sono messe a disposizione ed attrezzate a cura e spese delle Aziende che ne mantengono la proprietà [...]
Lo svolgimento del telelavoro domiciliare è subordinato all'idoneità dell'ambiente di lavoro ed alla conformità dello stesso alle norme vigenti in materia di salute e sicurezza.
Ai telelavoratori si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in azienda.
[...]
L'eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all'obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del D.Lgs. n. 626/94 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai video terminali e della L. 300/1970.
[...]
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata agli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
Le Parti invitano le aziende a promuovere anche attraverso modalità innovative la socializzazione del telelavoratore rispetto alla vita aziendale quali, ad esempio, periodici rientri presso la sede aziendale programmati dal diretto superiore del telelavoratore; comunicazioni telematiche; etc..
Sono altresì assicurati al telelavoratore e compatibilizzati con le peculiarità derivanti dall'attività telelavorativa, le agibilità ed i diritti sanciti dalla L. 300/70.
Eventuali discipline di carattere applicativo del presente istituto saranno oggetto di esame congiunto a livello aziendale.