Cassazione Civile, Sez. Lav., 10 aprile 2015, n. 7294 - Credito del lavoratore per risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE PAOLO - Presidente -
Dott. NAPOLETANO GIUSEPPE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso 2916-2012 proposto da:
C. S.P.A. C.F. Omissis, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 6, (STUDIO LEGALE Omissis), presso lo studio dell'avvocato Omissis, rappresentata e difesa dall'avvocato Omissis, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro D.G., SOCIETÀ' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ' LIMITATA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 422/2011 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/12/2011 R.G.N. 170/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/02/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l'Avvocato Omissis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto


Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di appello di Perugia, riformando la sentenza del Tribunale di Terni, condannava la C. S.p.A. al pagamento in favore di D.G., a titolo di risarcimento danni per l'infortunio sul lavoro da questi subito, della somma di € 141.416,34 comprensivo d'interessi e rivalutazione monetaria calcolati al 9 giugno 2010 data del pagamento da parte della compagnia assicuratrice Cattolica di Assicurazioni coop.arl la quale veniva dichiarata tenuta a manlevare la detta C. dagli oneri e dalle spese derivanti dal giudizio entro il limite di €103.291,38.
A fondamento del decisum la Corte del merito, e per quello che rileva in questa sede, poneva il rilievo secondo il quale il quantum del risarcimento del danno, determinato dal Tribunale, andava ricalcolato perché il primo giudice, aveva sul danno quantificato con la valuta alla data del 2008, disposto la rivalutazione monetaria dal 1996 (epoca dell'infortunio) pervenendo in tal modo ad una duplicazione dell'accessorio del credito capitale e ad un computo non corretto degli interessi che andavano applicati sulla somma capitale rivalutata anno per anno. Procedeva, quindi, la predetta Corte, sulla base di CTU, della quale condivideva le conclusioni,ad un nuovo computo del quantum.
Avverso questa sentenza la società C. ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura.
Le parti intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto


Con l'unica censura La società ricorrente, deducendo violazione degli artt. 1223,1224,1226 e 2056 cc nonché vizio di motivazione, denuncia che la Corte del merito, pur affermando che il credito del lavoratore andava ricalcolato tenendo conto della sorta capitale quantificata alla data dell'infortunio, su cui andava calcolata la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma capitale rivalutata anno per anno, nella determinazione del quantum prendeva in considerazione al sorta capitale già rivalutata al 2006 e su questa applicava gli accessori e tanto in contrasto alle cifre indicate nella consulenza tecnica di cui asseriva condividerne le conclusioni.
La censura è fondata nei sensi di seguito indicati.
Invero la Corte del merito, pur affermando il principio che il credito del lavoratore per risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro andava quantificato alla data del detto infortunio e su tale sorta capitale andava applicata la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma capitale rivalutata anno per anno, nel procedere alla quantificazione del totale dovuto alla data del pagamento eseguito dalla società di assicurazione e facendo riferimento all'elaborato del perito -nominato, appunto, per lo sviluppo dei calcoli sulla base del suddetto principio - prende in considerazione, come desuntesi dalla consulenza contabile trascritta nel ricorso in adempimento dell'onere di autosufficienza, non la sorta capitale alla data dell'infortunio, bensì quella già ritenuta rivalutata alla data del maggio 2008.
Così operando la Corte territoriale è incorsa nel vizio di contraddittorietà della motivazione poiché la determinazione del quantum dovuto al lavoratore viene eseguito sul capitale già espresso nella valuta del 2006 e non, quindi, in base al principio di diritto su cui ha basato il proprio decisum in ragione del quale gli accessori vanno calcolati sul capitale nella valuta alla data (1996) dell'infortunio sul lavoro.
Sulla base del rilevato vizio di motivazione, nell'esame del quale rimane assorbita ogni ulteriore censura, la sentenza impugnata, in accoglimento per quanto di ragione del motivo di ricorso, va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 febbraio 2015