Tipologia: Accordo collettivo nazionale
Data firma: 22 gennaio 1996
Validità: 01.01.2000 - 31.12.1999
Parti: Snebi e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Filbi-Uil
Settori: Agroindustriale, Consorzi di bonifica
Fonte: mail.flai.it

Sommario

Parte prima
1°) Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2°) Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tempo di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento della funzione
3°) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
3.1 Accesso ai luoghi di lavoro
3.2 Modalità di consultazione
3.3 Informazioni e documentazione aziendale
4°) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
5°) Riunioni periodiche
Parte seconda
Organismi paritetici territoriali
Parte terza
Uso di attrezzature munite di videoterminali
Parte quarta
Decorrenza e durata
Impegno a verbale

Accordo collettivo nazionale 22/1/96 recante norme per l'applicazione del nuovo regime in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

Il giorno 22 gennaio 1996, in Roma, tra lo Snebi […] e la Flai-Cgil […], la Fisba-Cisl, […], la Filbi-Uil […],
- visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che nel prevedere alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, demanda alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi;
- considerato che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti partecipativi che hanno ispirato le direttive comunitarie;
- ravvisata l'opportunità di prendere in esame i temi concernenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, le sue modalità di esercizio e la formazione di detta rappresentanza;
- ritenuto che la logica sulla quale il D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 fonda i rapporti tra le parti nella materia è diretta a superare posizioni di conflittualità e si ispira a criteri di partecipazione;
si è convenuto quanto segue:

Parte prima
1°) Modalità di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato di norma dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
In assenza di rappresentanze sindacali aziendali il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nel loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale è comunicato al Consorzio entro cinque giorni dalla data della elezione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in servizio presso il Consorzio alla data in cui si svolgono le elezioni. Possono essere eletti rappresentanti per la sicurezza tutti i lavoratori titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, alla stessa data.
La durata dell'incarico è di tre anni.
L'elezione del rappresentante per la sicurezza dovrà svolgersi in ore corrispondenti alle ultime dell'orario giornaliero di lavoro per il periodo di tempo strettamente necessario agli adempimenti elettorali.

2°) Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e tempo di lavoro retribuito dedicabile allo svolgimento della funzione
In ciascun Consorzio il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sarà di:
- 1 rappresentante nei Consorzi che occupano sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nei Consorzi che occupano più di 200 dipendenti.
Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 19 D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 ciascun rappresentante per la sicurezza può dedicare le seguenti ore di lavoro retribuito, nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro contrattualmente previsto:
- 20 ore annue nei Consorzi che occupano fino a 50 dipendenti;
- 25 ore annue nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti;
- 30 ore annue nei Consorzi che occupano oltre 101 dipendenti;
Le predette ore di lavoro retribuite da dedicare alle funzioni previste all'art. 19 D.Lgs. 19/9/1994 n. 626, non vengono utilizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti dalle lettere b), c), d), g), i) ed l) del citato art. 19.
Ai fini del computo dei dipendenti di cui al presente punto 2°) i dipendenti da prendere in considerazione sono esclusivamente quelli titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei confronti dei quali trova applicazione il CCNL 6 marzo 1996.
Chiarimento a verbale
Tenuto conto della definizione che il D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni danno dell'unità produttiva, le parti si danno atto che nell'ambito dei Consorzi non è dato ravvisare l'esistenza di unità produttive per le quali sorga problema di nomina di rappresentanti per la sicurezza.
Impegno a verbale
Non appena saranno state definite anche nel settore consortile le modalità di elezione delle RSU e di trasferimento alle medesime RSU dei diritti, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele già attribuiti alle RSA, le parti si incontreranno per riesaminare le modalità di elezione dei rappresentanti per la sicurezza.

3°) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.

3.1 Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze operative con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.

3.2 Modalità di consultazione
Laddove il D.Lgs. n. 626/1994 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività.
Il datore di lavoro pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza.
Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa.

3.3 Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 626/1994.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento sulla valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 626/1994, custodito presso il Consorzio ai sensi dell'art. 4 comma 3 del citato D.Lgs.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto del segreto d'ufficio.

4°) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett g) del DLgs n. 626 del 1994.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà durante l'orario ordinario di lavoro.
Il programma formativo deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, provvede ad una integrazione della formazione del rappresentante per la sicurezza.
Impegno a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi per definire la durata e le modalità di svolgimento dell'attività formativa non appena il Ministero del lavoro e della previdenza sociale avrà provveduto agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 7, del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626.

5°) Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626/1994 la riunione periodica prevista dal comma 1 del predetto Art. 11 è convocata con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere, anche prima della scadenza annuale, la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.

Parte seconda
Organismi paritetici territoriali

Vengono istituiti, a livello regionale, organismi paritetici cui sono affidati i seguenti compiti in materia di igiene e sicurezza del lavoro:
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- promozione dello scambio di informazioni e di valutazioni degli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle pubbliche autorità e di altre istituzioni;
- conciliazione delle eventuali controversie che dovessero insorgere presso i Consorzi sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e dal presente accordo.
Gli organismi paritetici regionali sono composti da 6 membri tre: designati dalla Unione regionale dei Consorzi su richiesta dello Snebi e tre designati dalle Organizzazioni sindacali regionali aderenti alle Organizzazioni nazionali firmatarie del presente accordo, in ragione di un membro per ogni Organizzazione

Parte terza
Uso di attrezzature munite di videoterminali

Fermo restando quanto previsto al titolo VI del decreto legislativo 19/9/1994, n. 626, il lavoratore che utilizza attrezzature munite di videoterminale per almeno 4 ore giornaliere consecutive, ha diritto ad interrompere la sua attività mediante pause di 10 minuti ogni sessanta minuti di applicazione continuativa.
Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tali, non sono riassorbibili all'interno di eventuali accordi che prevedano riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
E' vietata la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

Parte quarta
Decorrenza e durata

Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 1999. Il presente accordo si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza.
In caso di disdetta l'accordo continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.

Impegno a verbale
Qualora successivamente alla stipula del presente accordo vengano approvate disposizioni di legge modificative delle disposizioni del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626, cui si riferisce il presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per adeguare le norme dell'accordo medesimo alle innovazioni legislative.