Tipologia: Accordo
Data firma: 8 luglio 2002
Validità: 01.08.2002 - 31.07.2006
Parti: Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo e RSU/Fai‑Cisl, Flai‑Cgil
Settori: Agroindustriale, Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo (Mn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Art. 1 ‑ Rapporti Consorzio ‑ RSU
Art. 2 ‑ Recepimento accordi aziendali già in essere
Art. 3 ‑ Parte comune
• Tutela della salute

• Formazione
• Riposo compensativo
• Banca delle ore
• Ferie
• Rimborso spese per uso di mezzo di trasporto proprio
• Reperibilità
• Varie
Art. 4 ‑ Operai
• Reperibilità
• Indennità di chiamata
• Indennità per operai avventizi
• Varie
Art. 5 ‑ Guardiani
• Orario di lavoro e riconoscimenti ad personam al personale in servizio
• Reperibilità
• Straordinari
• Varie
Art. 6 ‑ Impiegati
Art. 7 ‑ Decorrenza e durata
Allegati

Accordo collettivo aziendale, Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo Via Principe Amedeo, 29 ‑ 46100 Mantova
Art. 13 CCNL del 17 aprile 2002

Il giorno lunedì 8 luglio 2002 presso la sede del Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo Mantova Via P. Amedeo n. 29, tra il Consorzio di Bonifica Fossa di Pozzolo […], e le Maestranze dipendenti rappresentate dalle RSU […], assistite dai Segretari provinciali della Fai‑Cisl […] e della Flai‑Cgil […], si stipula il seguente accordo collettivo aziendale.

Art. 1 ‑ Rapporti Consorzio ‑ RSU
In conformità all'art. 4 del CCNL l'Amministrazione consortile promuoverà incontri periodici con le RSU per verificare gli aspetti organizzativi coinvolgenti il personale, favorendo così confronti e relazioni sindacali costruttive.
Con cadenza biennale le parti si incontreranno per una verifica sull'attuazione del presente accordo; il primo incontro avverrà entro ottobre 2003.
Le parti convengono:
a- che il Consorzio proseguirà nella scelta di svolgere i servizi e le attività impiegando prioritariamente personale dipendente, anche a tempo determinato, nell'ambito dei principi di economicità e corretta amministrazione;
b- che le continue necessità di migliorare ed aumentare le conoscenze tecniche e scientifiche nei singoli settori di lavoro comportano l'esigenza di programmare aggiornamenti professionali, pertanto si riconosce la necessità di incentivare la formazione professionale periodica del personale:
c- che è di competenza dell'Ufficio Tecnico coordinare e sovrintendere le attività di campagna ed anche per particolari esigenze di servizio potranno essere richiesti impegni di lavoro straordinario;
d- che saranno debitamente considerate le acquisizioni professionali a seguito di formazione ed aggiornamento, le esperienze acquisite e le variazioni e riorganizzazioni intervenute nel lavoro, nei ruoli e funzioni assegnate e svolte.

Art. 2 ‑ Recepimento accordi aziendali già in essere
Con il presente accordo si recepiscono gli accordi aziendali in essere, ed in particolare:
‑ Accordo del 28/3/1988
Agli operai che supereranno il limite delle 225 ore lavorative straordinarie nell'anno per esigenze aziendali, sarà corrisposta la sola maggiorazione prevista del CCNL e riconosciuto il riposo compensativo di altrettante ore condensate in giornate da attuarsi nel periodo non irriguo.
‑ Accordo del 30/6/1988 ex Consorzio Roverbella ed Uniti
In attesa di poter intervenire tecnicamente per una riorganizzazione del servizio acquaioli nella zona dei dispensatori, restano validi i conteggi degli straordinari a forfait con aggiornamento della reperibilità.

Art. 3 ‑ Parte comune
Tutela della salute

1) Nell'ottica di una sempre maggiore prevenzione e tutela della salute del proprio personale, il Consorzio riconosce a proprio carico la quota del 70% del costo annuo del Fondo Integrativo Sanitario previsto dal CCNL, per ciascun dipendente aderente a detto fondo;
2) Vestiario: il Consorzio fornisce a tutti i dipendenti che operano in campagna i seguenti indumenti, ferme restando le norme di cui al D.Lgs. 626/94:
‑ ai tecnici d'ufficio ed ai guardiani idraulici: impermeabile, calzature antinfortunistiche e stivali;
‑ agli operai: impermeabile, due tute, stivali adeguati all'utilizzo estivo ed invernale, guanti da lavoro.
Per gli operai gli indumenti dovranno essere obbligatoriamente indossati nell'orario di lavoro e saranno cambiati a seguito di provato deterioramento o rottura; alla cessazione del rapporto di lavoro gli indumenti saranno restituiti.
È fatto obbligo ai dipendenti di provvedere alla pulizia degli indumenti in dotazione, nonché di utilizzare correttamente gli stessi nelle sole ore di servizio.

Formazione
Corsi di formazione: saranno concordati a fronte di esigenze concrete analizzate insieme alla direzione ed il personale sarà tenuto a parteciparvi.

Riposo compensativo
L'orario di lavoro del Consorzio è organizzato su sei giorni lavorativi. Qualora per motivi di servizio sia richiesta la presenza di personale nell'intera giornata di Domenica, sarà riconosciuto un giorno compensativo di riposo infrasettimanale, quale diritto irrinunciabile per il recupero delle energie psico‑fisiche.

Banca delle ore
Viene recepito l'art. 78 del CCNL ed a sua parziale modifica si concorda la trasformazione delle prime 25 ore di lavoro straordinario in altrettante ore di riposo compensativo, con richieste scritte presentate anche nel corso dell'anno ed usufruibili, d'intesa con la Direzione, nell' arco del semestre di maturazione del diritto.

Ferie
In deroga all'ultimo comma dell'art. 98 del CCNL si concorda che le ferie non godute nell'anno di maturazione dovranno essere fruite entro l'anno successivo.

Reperibilità
Si conviene che l'istituto della reperibilità è concordato per garantire al di fuori dell'orario ordinario di lavoro la presenza in servizio entro 30 minuti dal momento della chiamata dell'ufficio, o del diretto superiore.
Per gli acquaioli ed i guardiani si intende nell'istituto della reperibilità anche l'intervento autonomo dovuto a particolari condizioni meteorologiche o di necessità che si presentino nelle varie zone di competenza.
L'ingiustificato ritardo nella ripresa del servizio dal momento della chiamata o l’assenza in periodo di reperibilità è soggetta a sanzione disciplinare a norma del CCNL, e nel caso di recidiva e nell'interesse del servizio l'Amministrazione potrà esonerare per iscritto e senza preavviso il dipendente dal prestare la reperibilità sopra specificata.
Resta inteso che l'Amministrazione consortile è libera, per giustificati motivi, di esonerare in qualsiasi momento il personale dal prestare la loro reperibilità senza che ciò possa ingenerare pretese di alcun genere da parte degli stessi.

Art. 4 ‑ Operai
Reperibilità

È prevista solo per coloro che svolgono mansioni connesse alla regolazione delle acque nelle seguenti zone:
- zona 1: due persone,
- zona 3: una persona,
- zona 6: tre persone,
salvo modifiche dell'organizzazione del lavoro.
[…]

Varie
1) Indennità: al dipendente che sostituisce un guardiano viene riconosciuta la reperibilità giornaliera […] Il lavoro domenicale dà diritto al riposo settimanale compensativo, da effettuare entro la settimana immediatamente successiva.
2) Mansioni disagiate: in ambito consorziale è riconosciuta quale mansione disagiata il lavoro con acqua all'altezza sopra il ginocchio, con uso di stivali con bretelle (bragoni) e per questa attività è prevista la riduzione di due ore sul termine del normale orario di lavoro.
3) Acquaioli: l'ambito di applicazione dei compensi sotto elencati vale per i sei mesi di stagione irrigua da aprile a settembre, connessi all'effettiva presenza; si precisa che il riposo settimanale compensativo del lavoro domenicale è riconosciuto nel solo caso di lavoro effettivo svolto per l'intera giornata lavorativa. I compensi per la reperibilità sono stabiliti in € 10,00 feriali, € 18,00 festivi; per l'acquaiolo della località Buse la reperibilità è di € 14,00 feriale e € 18,00 festiva, connessa alle mansioni aggiuntive specifiche dell'area di competenza. Restano confermati gli straordinari a forfait, connessi all'effettiva presenza; nell'eventuale giorno di sostituzione di un acquaiolo eventuali ore straordinarie in eccedenza al forfait vanno comunicate in ufficio entro il giorno lavorativo successivo e si applica la tariffa di straordinario CCNL; qualora la sostituzione avvenga con altro operaio, sì riconosce la medesima reperibilità dell'acquaiolo sostituito.

Art. 5 ‑ Guardiani
Straordinari

[…]
Il lavoro domenicale è limitato a settimane alterne, con diritto al riposo compensativo da effettuare entro la settimana immediatamente successiva.
Per la zona 1, per necessità connesse al controllo dei deflussi del lago di Garda, è prevista la sorveglianza per tutti i giorni dell'anno, che viene compensata con le modalità di straordinario festivo sopra esposte.
[…]
La reperibilità e le prestazioni di lavoro straordinario a forfait devono essere annualmente richieste formalmente dall'Amministrazione ed accettate per iscritto dal personale interessato.
[…]