Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 12 novembre 2002
Validità: 12.11.2002 - 31.12.2004
Parti: Associazione Costruttori Edili, Unione Provinciale Artigiani-Confartigianato e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Lecco
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Verbale di accordo
Premessa
Politiche del lavoro
Sistema di informazioni
Regolarità contributiva
Promozione C.E.
Formazione
Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Indennità territoriale di settore.
Art. 3 - Determinazione dell’elemento economico territoriale.
Art. 4 - Mensa.
Art. 5 - Ferie.
Art. 6 - Festività.
Art. 7 - Accantonamenti alla Cassa Edile.
Art. 8 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Art. 9 - Trasferta.
Art. 10 - Indennità concorso spese di trasporto.
Art. 11 - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 12 - Anzianità professionale edile.
Art. 13 - Cassa Edile.
Art. 14 - Indumenti di lavoro.
Art. 15 - Quote di adesione contrattuale.
Art. 16 - Quota sindacale.
Regolamentazione per gli impiegati
Art. 17 - Premio di produzione.
Art. 18 - Determinazione dell’elemento economico territoriale.
Art. 19 - Mensa.
Art. 20 - Indennità concorso spese di trasporto.
Parte comune
Art. 21 - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti.
Art. 22 - Ente unico per la formazione e la sicurezza
Art. 23 - Decorrenza e durata.

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini di Lecco, 12 Novembre 2002

Verbale di accordo
Addì 12 novembre 2002, presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Lecco, tra l’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Lecco […], l’Unione Provinciale Artigiani di Lecco - Confartigianato […], e, in ordine alfabetico, la Feneal-Uil di Lecco […], la Filca-Cisl di Lecco […], la Fillea-Cgil di Lecco […], con la partecipazione di una Delegazione in rappresentanza della RSU del settore […]
Visti
- il CCNL Ance del 29 gennaio 2000 e l’Accordo nazionale del 29 gennaio 2002;
- il CCNL Anaepa-Confartigianato del 15 giugno 2000 e l’Accordo nazionale del 24 aprile 2002;
Viene stipulato il presente Contratto Integrativo dei CCNL citati, da valere per tutte le imprese che svolgono, in Provincia di Lecco, le lavorazioni elencate nei contratti nazionali medesimi e per i lavoratori da esse dipendenti - siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Premessa
Le parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente contratto integrativo, hanno provveduto a disciplinare compiutamente tutte le materie demandate alla loro competenza dall'art. 39 del CCNL Ance 29.01.2000 e dall’art. 43 del CCNL Anaepa-Confartigianato 15.06.2000 e sono, pertanto, impegnate a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il vigente contratto nazionale di lavoro ed il presente accordo integrativo per tutto il periodo di loro validità.
In particolare si richiamano la premessa al CCNL 29 gennaio 2000 ed il capitolo “Sistema contrattuale” del CCNL 15.06.2000 in cui si prevede per l'Associazione Costruttori Edili e per l’Upal-Confartigianato l'impegno ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite, mentre per le Organizzazioni dei lavoratori è previsto l'impegno a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate a qualsiasi livello, compreso quello di azienda o di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.
Le parti si danno atto che il presente contratto integrativo si intende valido a condizione che nella Provincia di Lecco non vengano raggiunte intese con altre categorie del settore edile; nel qual caso le medesime, se più favorevoli alle imprese aderenti all'Associazione Costruttori ed all’Upal-Confartigianato, si intenderanno estese a queste ultime con la conseguente decadenza di tutte le norme contenute nel richiamato contratto integrativo.
Le parti, infine, nel riaffermare il ruolo insostituibile della Cassa Edile quale strumento di attuazione delle norme contenute nei contratti nazionali e territoriali, riconoscono che il ruolo medesimo può essere meglio svolto nel generale interesse del settore e dei lavoratori, se nell'ambito della provincia opera una sola Cassa Edile. A tal fine esse si impegnano affinché non sorgano situazioni di difficoltà e di disagio per i lavoratori.

Politiche del lavoro
Sistema di informazioni

Fermo restando l’ambito delle materie oggetto di regolamentazione a livello territoriale, nel rispetto dell’art. 39 del CCNL 29.01.2000 per il settore industria e dell’art. 43 del CCNL 15.06.2000 per il settore artigiano, e riconosciuto che le relative intese si inquadrano in un sistema di concertazione e di informazione a carattere non negoziale, le parti si incontreranno con periodicità annuale - dietro richiesta di una di esse - per un esame dell’andamento del settore nella Provincia di Lecco.
Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali, nonché alle previsioni di sviluppo del settore, anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed al fabbisogno formativo ed in tal senso dichiarano la propria disponibilità:
- ad adoperarsi fattivamente per approfondire, anche congiuntamente, nel comune interesse, la conoscenza relativa all'andamento produttivo ed occupazionale del settore al fine di favorirne, possibilmente, lo sviluppo mediante l'utilizzo di quei dati aggregati che vengono già forniti periodicamente dagli Enti a gestione paritetica ed in particolare dalla Cassa Edile;
- a contatti congiunti con le pubbliche stazioni appaltanti, utili all'acquisizione di dati e notizie, finalizzati all'individuazione della strategia a tutela dell'occupazione e per assicurare migliori opportunità e condizioni di lavoro per le imprese del settore.
Le parti contraenti si impegnano, altresì, a trasmettere tali dati alle rispettive Organizzazioni Regionali per gli incontri a livello regionale previsti dalla disciplina medesima.
I dati da fornire alle Organizzazioni territoriali e quelli che esse debbono trasmettere alle proprie Organizzazioni Regionali sono, rispettivamente, quelli elencati dalla disciplina nazionale per gli incontri a livello territoriale e per gli incontri a livello regionale.
Sempre al fine di pervenire ad un monitoraggio dell’andamento del settore nella Provincia che possa consentire l’individuazione e l’adozione di comportamenti tesi allo sviluppo e ad un miglior consolidamento della realtà produttiva nel territorio, le Parti confermano l’attualità e la validità di quanto previsto dal “Sistema di concertazione ed informazione” contrattuale circa l’attuazione di un Osservatorio Provinciale con sede presso gli uffici di Lecco della Cassa Edile.

Formazione
Le parti confermano il ruolo primario della Scuola professionale per il consolidamento e lo sviluppo del settore ed in proposito si danno atto di aver pienamente adempiuto alle specifiche previsioni contrattuali (art. 92 CCNL 29.01.2000 industria e art. 41 CCNL 15.06.2000 artigianato), avendo del resto ulteriormente rafforzato ruoli e compiti dell’Espe attraverso il suo accorpamento con il CPT in un unico Ente, così come da Statuto ratificato formalmente il 15 ottobre c.a.
Per quanto concerne la problematica connessa all’inserimento occupazionale degli allievi dell’Espe, e con riferimento alla Dichiarazione allegata al Verbale di accordo 13.04.2000, le parti sono impegnate a ricercare le adeguate soluzioni nell’ambito degli organismi decisionali degli Enti paritetici.

Regolamentazione per gli operai
Art. 1 - Orario di lavoro

Con riferimento al 3° comma dell'art. 5 del CCNL 29 gennaio 2000 ed all’art. 6 del CCNL 15 giugno 2000, l'orario normale contrattuale di lavoro, per gli operai di produzione, è di 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno, ripartito sui primi cinque giorni della settimana, escluso il sabato, ferma restando la disciplina relativa ai riposi annui di cui alla lett. B) dello stesso art. 5 e art. 7 dei CCNL rispettivamente sopra citati.
Per l'orario di lavoro dei discontinui e per quant'altro non previsto in materia di disciplina dell'orario di lavoro, valgono le norme degli artt. 5 e 6 del CCNL 29 gennaio 2000 e degli artt. 6, 7 e 8 del CCNL 15 giugno 2000 e le altre ivi richiamate.
Flessibilità dell’orario di lavoro.
Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità, le imprese potranno valutare, sulla base delle proprie esigenze tecniche organizzative e previo accordo interno, la possibilità di utilizzare in modo collettivo almeno 40 ore (1 settimana) dei permessi annui retribuiti di cui, rispettivamente, all’allegato 6 del CCNL 29 gennaio 2000 per il settore industria e all’allegato 6 - Riposi annui – (ex art.7) del CCNL 15 Giugno 2000 per il settore artigiano.

Art. 4 - Mensa.
Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a mesi quattro, l’impresa, salvo casi di obiettiva impossibilità, provvederà, - su richiesta di almeno 20 dipendenti dell’impresa stessa occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico - affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero mediante il ricorso a convenzione con società specializzate o, qualora si rendesse meno oneroso per l’impresa, mediante l’allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.
La fornitura del pasto caldo si configura come primo e secondo piatto con contorno e pane, con l’esclusione delle bevande.
[…]
Negli altri cantieri, qualora l’operaio intenda consumare un pasto caldo usufruendo di servizi esterni, l’impresa riconoscerà, anche previa convenzione con detti servizi, il concorso spese nella misura di cui sopra.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, sarà corrisposta - al personale con qualifica sia operaia che impiegatizia - una indennità sostitutiva giornaliera, per ogni giornata di effettiva prestazione di almeno quattro ore, […]
Dichiarazione a verbale.
Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che, in concreto, usufruiscono del servizio mensa.

Art. 8 - Indennità per lavori speciali disagiati.
Le indennità per "lavori in galleria", di cui al gruppo B) dell'art. 21 del CCNL 29.01.2000 e dell’art. 24 del CCNL 15.06.2000, sono fissati nelle seguenti misure:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 46%;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 26%;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18%.
Con effetto dal 1° gennaio 1981 per gli addetti a gallerie con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco, è stabilita una ulteriore indennità pari al 10%.
Restano confermate nelle misure contrattualmente previste le rimanenti indennità per lavori speciali disagiati di cui ai Gruppi A) tabella unica nazionale, C), D), E), riportate nel predetto art. 21, e Gruppi A), C) riportate nel predetto art. 24 nonché ogni altra disposizione richiamata nei citati articoli.

Art. 14 - Indumenti di lavoro.
Si conferma, per i lavoratori non in prova, la seguente dotazione annua di indumenti di lavoro: due giubbe, due paia di pantaloni ed un paio di scarpe antinfortunistiche. La fornitura dei suddetti indumenti continuerà ad essere effettuata per il tramite della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco con le modalità ed i criteri vigenti.
A copertura degli oneri relativi è stabilito un contributo a carico dei datori di lavoro nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 del CCNL 29.01.2000 ed art. 26 del CCNL 15.06.2000.
Poiché la fornitura di cui sopra costituisce un mezzo per prevenire i rischi ed i disagi connessi alle lavorazioni, il lavoratore in servizio è tenuto ad indossare gli indumenti e le calzature di lavoro forniti.

Regolamentazione per gli impiegati
Art. 19 - Mensa.

Ferme restando le norme contenute nell'art. 4 - parte operai - del presente contratto, relativamente al servizio mensa
[…]

Parte comune
Art. 21 - Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti.

In materia di appalti e subappalti si richiama integralmente la disciplina di cui all'art. 15 del CCNL 29.01.2000 ed art. 18 del CCNL 15.06.2000.
L'Associazione Costruttori Edili e l’Upal si impegnano ad operare affinché, da parte delle imprese interessate, venga data regolare e tempestiva attuazione alle disposizioni previste dagli art. 15 ed art. 18 dei rispettivi CCNL ed inoltre a tradurre in comportamenti concreti gli ulteriori accordi che a livello nazionale potranno essere stipulati in materia.
Nell'allegato A), che forma parte integrante del presente contratto, si riportano:
• lo schema di lettera (a) che l'impresa appaltante o subappaltante deve inviare alla Cassa Edile e, per conoscenza, agli Istituti previdenziali ed assicurativi ed all'Associazione Costruttori Edili, oltre che alle rappresentanze sindacali di cantiere o, in mancanza di queste, ai Sindacati competenti, per il tramite delle Associazioni datoriali medesime;
• lo schema di dichiarazione (b) dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al CCNL ed ai contratti integrativi locali.
Le imprese provenienti da fuori provincia sono tenute ad iscrivere alla Cassa Edile delle Province di Como e di Lecco gli operai assunti in loco o ivi trasferiti, per l'esecuzione di lavori sia pubblici che privati nel territorio cui si applicano le norme del presente contratto integrativo.

Art. 22 - Ente unico per la formazione e la sicurezza
In applicazione di quanto espressamente previsto in proposito con le precedenti intese a livello provinciale, in data 15 ottobre 2002, le parti hanno proceduto alla ratifica formale dell’avvenuta costituzione di un Ente Unico per la formazione e la sicurezza – denominato Espe, con sede in Via A. Grandi, n. 15 a Lecco – il cui Statuto viene allegato al presente Contratto integrativo.
A conferma del rilievo prioritario annesso sia alla formazione ed alla migliore qualificazione professionale del personale, tanto in cerca di occupazione che già in forza presso le imprese del territorio, sia alla sicurezza ed all’igiene del lavoro nei cantieri, con tale innovativo adeguamento della struttura degli Enti paritetici, le parti hanno inteso dare concreta risposta alle mutate condizioni operative conseguenti da un lato ai più recenti e complessi interventi legislativi e dall’altro alle crescenti esigenze di reperimento occupazionale.
L’autonomo finanziamento dell’Espe viene garantito con il versamento presso la Cassa edile delle attuali quote di contribuzione attribuite nella misura dell’1% all’attività formativa e dello 0,174% alle iniziative in materia di sicurezza, da calcolarsi entrambi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 29.01.2000 e dell’art. 26 del CCNL 15.06.2000, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui rispettivamente al punto 3) dell’art. 18 ed all’art. 21 dei CCNL citati.