Tipologia: CCPL
Data firma: 2 dicembre 2002
Validità: 02.12.2002 - 31.12.2005
Parti: Collegio dei costruttori edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Brescia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Azioni a contrasto del lavoro irregolare
Iniziative di formazione in materia di sicurezza
Previdenza complementare
Operai
Elemento economico territoriale
Mensa ed indennità sostitutiva
Trasporto
Contribuzione cassa assistenziale paritetica edile
a) Contributo Cassa Assistenziale Paritetica Edile
b) Contributo per l’Ape Straordinaria
c) Contributo al Comitato Paritetico Antinfortunistico
Prestazione aggiuntiva ape ordinaria
Aggiornamento prestazioni ed assistenze cassa edile
1) Assegni di studio
2) Premio ai giovani operai per inizio attività in edilizia
3) Assistenza per malattia e infortunio nei giorni di carenza
Impiegati
Elemento economico territoriale
Indennità sostitutiva di mensa
Indennità di trasporto
Disposizioni di rinvio
Decorrenza

Addì 2 dicembre 2002 in Brescia, tra il Collegio dei costruttori edili di Brescia e Provincia […], e (in ordine alfabetico) la Feneal-Uil [..], la Filca-Cisl competente per la provincia di Brescia […], la Fillea-Cgil competente per la provincia di Brescia [...], visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 nonché l’Accordo nazionale 29 gennaio 2002, si stipula il seguente contratto collettivo provinciale di lavoro a valere per la provincia di Brescia per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 29 gennaio 2000 e per i dipendenti delle medesime, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Azioni a contrasto del lavoro irregolare
Le parti, nel ribadire l’impegno assunto per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, che si accompagna ad una significativa e pericolosa disapplicazione delle norme in materia di sicurezza e determina effetti distorsivi del mercato, confermano la comune volontà ad avversare ogni forma di prestazione lavorativa in contrasto con le vigenti norme legislative e contrattuali. In tale azione di contrasto, sottolineano il ruolo centrale che gli enti paritetici in generale, e per quanto qui rileva, la Cape in particolare, possono svolgere per il conseguimento del primario obiettivo di ricreare nel settore un mercato del lavoro improntato alla trasparenza ed alla regolarità.
A tal fine si attiveranno, nell’ambito delle rispettive autonomie, affinché a livello nazionale trovino compiuta definizione le previsioni legislative dettate dal Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, concernenti la stipula di apposite convenzioni tra Inps, Inail e le Casse Edili per il rilascio, alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici, di un unico documento attestante la regolarità contributiva delle stesse.
Le parti, consapevoli della assoluta centralità e priorità della materia della regolarità contributiva, convengono che se entro il 30 settembre 2003 non saranno state attuate, a livello nazionale, le disposizioni contenute nel provvedimento di legge più sopra richiamato, si impegnano a rendere operativa una convenzione tra le locali sedi Inps, Inail e Cape al fine del rilascio alle imprese edili affidatarie di appalti pubblici di un documento unico attestante la regolarità contributiva delle imprese stesse da parte della locale Cassa Edile.
La suddetta convenzione sarà estesa prevedendo il rilascio di un documento unico attestante la regolarità contributiva anche alle imprese che eseguono lavori privati qualora a livello nazionale si dia attuazione al punto VII dell’Accordo 29 gennaio 2002.

Iniziative di formazione in materia di sicurezza
Le sottoscritte parti, nel confermare la prioritaria importanza della materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ribadiscono la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di un’adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.
Riconoscono, quindi, che la formazione è elemento strategico fondamentale capace di intervenire efficacemente nella prevenzione dei comportamenti a rischio apportando qualificati ed indispensabili contributi volti a diffondere e consolidare tra gli addetti l’attuazione di compiute prassi operative rispondenti ad una puntale, attenta e corretta applicazione delle vigenti normative in materia.
Riaffermano, inoltre, che l’aggiornamento delle conoscenze dei lavoratori in materia di sicurezza per mezzo di momenti formativi, concordati tra le parti sociali, è presupposto indispensabile ai fini prevenzionali e costituisce anche punto di forza e di qualità per le imprese del settore.
Le parti, considerati i positivi risultati conseguiti con le comuni azioni già attuate e nell’intento di fare della formazione ed informazione principio cardine della sicurezza, convengono sull’opportunità di sviluppare, in termini operativi, ulteriori iniziative in materia a favore dei lavoratori, oltre a quelle già previste e realizzate in adempimento alle vigenti disposizioni legislative.
Pertanto, al Comitato Paritetico Territoriale, nell’ambito delle risorse disponibili, è demandata l’attuazione di una mirata attività di formazione ed informazione da sviluppare mediante appositi incontri destinati ai lavoratori dipendenti delle imprese iscritte alla locale Cassa Edile.
Detto momento formativo verrà attuato dal Comitato Paritetico Territoriale nell’ambito delle attività che lo stesso è chiamato a svolgere e nel rispetto delle indicazioni che le parti di seguito convengono.
Contenuti dell’incontro formativo
L’incontro verterà sull’illustrazione del corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari ed indispensabili per l’espletamento in sicurezza di particolari fasi lavorative a significativo rischio fasi, che a titolo esemplificativo di seguito si elencano:
- montaggio e smontaggio ponteggi;
- lavorazioni eseguite in elevazione;
- lavorazioni sui tetti;
- lavorazioni in scavi a sezione ristretta;
- lavorazioni eseguite con impiego di mezzi d’opera e di cantiere;
- lavorazione eseguite in fase di allestimento del cantiere.
Modalità di attuazione e durata dell’incontro
Al Comitato Paritetico Territoriale è affidato il compito di svolgere l’incontro in parola. L’incontro avrà una durata complessiva di due ore e sarà articolato in due sessioni della durata di un’ora ciascuna. La prima di tali sessioni, a carattere informativo-formativo, dovrà essere effettuata entro la fine del mese giugno 2004; la seconda, basata su moduli di approfondimento delle materie trattate nella prima sessione, da svolgere dopo aver completato il primo ciclo, dovrà essere attuata entro il 31 dicembre 2005. Le due ore complessive dell’incontro verranno normalmente retribuite da parte delle aziende.
Al fine di programmare l’azione didattica frontale in parola, secondo le articolazioni sopra individuate, il Comitato Paritetico preventivamente contatterà telefonicamente di volta in volta l’impresa interessata e concorderà con la stessa il giorno, il luogo e l’orario durante il quale si terrà l’incontro, cui dovranno partecipare tutti i lavoratori addetti alla produzione dell’azienda. Il momento formativo dovrà tenersi in occasione dell’ultima ora del turno di lavoro, salvo diverse esigenze manifestate dall’impresa.
Ai lavoratori che hanno partecipato all’incontro in parola, verrà rilasciato un attestato di frequenza. Alle imprese verrà inviata, a cura del Comitato Paritetico Territoriale, una certificazione attestante l’avvenuto incontro formativo e riportante i nominativi dei lavoratori cui è stato rilasciato l’attestato.
Le imprese sono tenute a far obbligo ai propri dipendenti di partecipare ai suindicati incontri.
Le parti, vista la natura sperimentale della presente iniziativa, convengono di procedere, entro il 30 giugno 2004, ad una compiuta analisi e valutazione dell’attività svolta al fine di assumere, se necessarie, eventuali ulteriori decisioni in materia.

Operai
Contribuzione cassa assistenziale paritetica edile
c) Contributo al Comitato Paritetico Antinfortunistico

A decorrere dal 1° gennaio 2003, la contribuzione dovuta dalle imprese per il funzionamento del Comitato Paritetico Antinfortunistico è fissata nella misura dello 0,27%.

Disposizioni di rinvio
Per quanto non diversamente stabilito dal presente accordo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000, dagli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni Nazionali, continuano a valere le disposizioni del precedente contratto collettivo provinciale di lavoro 15 aprile 1998.