Tipologia: CIA
Data firma: 10 dicembre 2002
Validità: 01.12.2002 - 31.12.2005
Parti: Sanpaolo Vita e RSA/Fisac-Cgil
Settori: Credito e Assicurazioni, Sanpaolo Vita
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Sfera di applicazione
2) Formazione
3) Apparecchiature elettroniche con video
4) Tutela della salute
5) Pari opportunità
6) Rimborsi spese
7) Buoni pasto
8) Diritto allo studio
9) Assegni di studio per i figli dei dipendenti
10) Orario di lavoro
11) Part time
12) Permessi
13) Permessi "Ania"
14) Ferie
15) Permessi per malattia del bambino
16) Aspettative
17) Coperture assicurative
18) Fondo integrativo
19) Polizze vita
20) Polizza auto (RCA/Kasco/furto e incendio)
21) Informazione
22) Rotazione delle mansioni
23) Mobbing lavorativo
24) Assemblea
25) Bacheca sindacale e agibilità
26) Parte economica
27) Call center
28) Reperibilità ed indennità di intervento (EDP)
29) Chiusure aziendali
Allegati

Contratto integrativo aziendale

La Sanpaolo Vita spa […] e la RSA della Fisac/Cgil […], in relazione a quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del CCNL 18/12/1999, hanno stipulato in data 10/12/2002 il seguente Contratto Integrativo Aziendale

1) Sfera di applicazione
Il Presente contratto si applica a tutto il Personale - non dirigente - dipendente da Sanpaolo Vita spa alla data attuale e di futura assunzione; ha decorrenza 1° dicembre 2002 - salvo specifica ed espressa altra decorrenza - e scadenza 31 dicembre 2005.

3) Apparecchiature elettroniche con video
L'Azienda adotterà tutti gli accorgimenti necessari affinché l'installazione dei videoterminali sia effettuata in modo ergonomicamente corretto.
In ottemperanza ed anche in via estensiva a quanto previsto dall'art. 49 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il Personale sarà sottoposto una volta all'anno ed a richiesta degli interessati, a visita medica specialistica oftalmica, a carico dell'Azienda. L'Azienda si attiverà annualmente allo scopo entro il mese di marzo.
Qualora, a seguito di queste visite, venisse accertata una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, l'Azienda riconoscerà un contributo pari al 50% della spesa delle sole lenti (anche a contatto), esclusa la montatura, con un massimo di € 52,00,=.

4) Tutela della salute
L'Azienda curerà - assumendosene l'onere - l'organizzazione e l'effettuazione presso Ente sanitario di propria fiducia, dei seguenti esami o prestazioni, una volta l'anno entro il mese di giugno con eccezione della vaccinazione antinfluenzale da erogarsi entro novembre. Gli esami e le prestazioni sono effettuate esclusivamente su base volontaria.
Per il solo personale femminile
§ pap-test;
§ visita senologica;
Per tutto il personale
§ elettrocardiogramma;
§ vaccinazione antinfluenzale.
L'Azienda si impegna ad attuare tutte le norme legislative, sia di carattere nazionale che regionale, riguardanti divieti relativi al fumo nei luoghi di lavoro e comunque ad adottare in merito un atteggiamento di dissuasione.
L'Azienda si attiverà annualmente entro il mese di giugno per far sottoporre ad esame audiometrico il Personale del Call Center, che abbia maturato almeno 2 anni di adibizione al servizio telefonico.

5) Pari opportunità
Entro 5 mesi dalla stipula del presente CIA, le parti costituiranno la Commissione Aziendale per le Pari Opportunità composta da 2 rappresentanti dell'Azienda e 2 rappresentanti indicati dal Personale in servizio.
Tale Commissione, che si riunirà con cadenza semestrale, dovrà:
§ ricostruire l'evoluzione storica della presenza femminile in azienda;
§ rilevare l'eventuale esistenza di ostacoli nei confronti del Personale femminile nel sistema organizzativo e culturale aziendale;
§ suggerire idonee iniziative volte alla prevenzione dei casi di molestie sessuali;
§ individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate alle donne;
§ impostare interventi su questi temi a livello aziendale.
L'Azienda si impegna a fornire, alle RSA, con cadenza semestrale la situazione del Personale femminile.

10) Orario di lavoro
Il numero di ore di lavoro settimanali è quello risultante dall'art. 98 del vigente CCNL e quindi 37 ore per tutto il Personale ad eccezione di quello specificatamente elencato al punto 2) del citato articolo.
[…]
In merito alle distribuzione dell'orario di lavoro si specifica che:
• il tempo di lavoro decorre dalla rilevazione elettronica della presenza;
• la compensazione delle ore di lavoro deve essere effettuata nell'ambito del mese, con la possibilità di riportare al mese successivo non più di 8 ore, sia in difetto sia in eccesso rispetto al monte ore mese;
• il conguaglio delle ore lavorative sarà normalmente effettuato nell'ambito delle fasce di flessibilità previste;
• l'orario flessibile e le ferie sono nettamente distinti e non esiste la possibilità di trasformare in ferie le ore in credito dell'orario flessibile;
• a decorrere dal 1° gennaio 2003 le ore di lavoro effettuate in esubero rispetto all'orario di lavoro teorico, non possono essere considerate quali prestazione straordinaria se non autorizzate dal Personale tempo per tempo individuato dall'Azienda. L'attività straordinaria sarà calcolata decorse le 8 ore lavorative dal lunedì al giovedì - decorse le 5 ore lavorative il venerdì, dopo i primi 30 minuti, a multipli di 15 minuti;
• i permessi retribuiti previsti da Accordi Collettivi decorrono dall'orario teorico di entrata e terminano all'orario teorico di uscita;
• i permessi con recupero - preventivamente autorizzati - sino ad un massimo di 3 ore consecutive possono essere compensati con le ore di flessibilità;
• regolamentazione orario sciopero:
in caso di sciopero in entrata e/o uscita è ripristinato, per i soli aderenti, l'orario teorico senza flessibilità in entrata e/o uscita.

11) Part time
a) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale
1) La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale potrà essere concessa al Personale per le seguenti ragioni, elencate in ordine decrescente di importanza:
1. gravi motivi si salute;
2. necessità di assistere, purché conviventi, genitori, coniuge o convivente more uxorio, figli che siano gravemente ammalati o portatori di handicap e bisognosi di cure particolari;
3. necessità di assistere figli di età compresa tra 0 e 3 anni;
4. necessità di assistere figli di età compresa tra 4 e 6 anni.
2) Le richieste - opportunamente motivate e comprovate - dovranno essere presentate almeno 3 mesi prima della data di decorrenza richiesta per la trasformazione del rapporto di lavoro. Nel valutare le richieste, a parità di condizioni nei suddetti criteri, si darà precedenza ai lavoratori con maggiore anzianità aziendale.
3) Nel caso la trasformazione del rapporto non sia compatibile con le esigenze organizzative e produttive dell'Azienda - ad esempio orario di lavoro richiesto, ridotto organico dell'unità di appartenenza del lavoratore o per la presenza nella stessa di altri lavoratori in rapporto a tempo parziale - l'Azienda esporrà in forma scritta le ragioni al lavoratore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
4) La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere definita nel tempo e non potrà essere inferiore a 1 anno e superiore a 3. Qualora sussistano le ragioni che hanno determinato la trasformazione del rapporto sarà possibile chiedere - alle medesime condizioni - un ulteriore periodo di rapporto di lavoro a tempo parziale. La richiesta dovrà essere avanzata almeno 3 mesi prima della scadenza. Il ritorno anticipato a tempo pieno rispetto alla scadenza prevista potrà avvenire a condizione che le esigenze organizzative e produttive dell'Azienda lo consentano.
5) Saranno ammessi rapporti di lavoro a tempo parziale per un numero di lavoratori pari a non più del 10% del totale dei dipendenti - non dirigenti - a tempo indeterminato, con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente. E' comunque riservata alla casistica di cui al punto 1) sub 1) e 2) la percentuale almeno del 2%.
6) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non sarà consentita ai Funzionari e ai lavoratori inquadrati nell'area professionale A sezione B con mansioni di coordinamento risorse. L'Azienda si riserva la facoltà di valutare caso per caso eventuali richieste formulate da lavoratori inquadrati in quest'area.
[…]
b) Rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale
1) La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale potrà essere concessa dall'Azienda qualora le esigenze organizzative e produttive lo consentano;
[…]
3) I lavoratori con rapporto a tempo parziale di tipo verticale concorrono ad esaurire il numero complessivo di rapporti ammissibili in base al punto 5 del paragrafo a);
[…]
7) Per quanto compatibili con la specificità dell'istituto, al rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale sono per il resto applicate le disposizioni previste nel precedente paragrafo a). Per quanto qui non regolamentato si rinvia alla vigente disciplina di legge.
c) Assunzioni a tempo parziale
Alle assunzioni di lavoratori in rapporto di lavoro a tempo parziale saranno applicate le vigenti disposizioni di legge e, per quanto compatibili, le disposizioni previste nel precedente paragrafo a) per i rapporti a tempo parziale di tipo orizzontale e nel paragrafo b) per quelli di tipo verticale.
[…]

21) Informazione
L'Azienda fornirà informazione circa gli eventuali interventi con conseguenze in tema di livelli occupazionali, cambiamenti di mansioni, rientranti in un processo di ristrutturazione di quelli indicati nel CCNL art. 14, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del CCNL, l'Azienda darà comunicazione in via preventiva sulla mobilità interna del personale alle RSA.
L'Azienda inoltre:
1) darà informativa semestrale sul numero dei passaggi a mansioni inerenti ad una posizione organizzativa inferiore a quella di inquadramento, nei limiti di cui all'art. 86 del CCNL;
2) darà informativa annuale sui casi di mobilità (numero, servizi interessati, tipologie dei passaggi da mansione a mansione);
[…]
5) darà informativa annuale sui livelli occupazionali: numero complessivo dei dipendenti distinto per sesso, area professionale, posizione organizzativa (livello);
6) darà informativa annuale sulle previsioni di nuove assunzioni (compresi contratti formazione lavoro);
7) darà informativa annuale sul costo del lavoro;
8) darà informativa semestrale sulle movimentazioni (passaggi posizioni organizzative);
9) darà informativa annuale sulle attività eventualmente date in appalto (L. 23/10/60 N. 1369);
10) darà informativa semestrale sui corsi di formazione: programmi e criteri di partecipazione;
11) darà informativa su eventuali rilevanti modifiche della configurazione societaria;
12) darà informativa preventiva sul numero dei contratti e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo;
[…]
14) consegnerà ogni 6 mesi documento circa l'andamento del lavoro straordinario, effettuato nel semestre stesso.

23) Mobbing lavorativo
L'Azienda e le RSA nonché le RLS costituite, si impegnano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona, nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Inoltre si impegnano a promuovere azioni miranti all'informazione nonché alla prevenzione in materia di molestie morali e/o azioni mobbizzanti.
Le RSA e le RLS, potranno attivarsi, comunque, autonomamente per quanto concerne i problemi della tutela della salute e sicurezza in azienda.

25) Bacheca sindacale e agibilità
Impegno dell'Azienda
In relazione alle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali, l'Azienda si impegna ad attrezzare e rendere disponibile una bacheca per ognuna delle sedi dove siano presenti dipendenti destinatari del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Assicurativo del settore assicurativo (Ania).
Le RSA sono autorizzate dall'Azienda all'utilizzo dei mezzi di posta elettronica interna per comunicazioni di carattere sindacale.

28) Reperibilità ed indennità di intervento (EDP)
Al Personale - ad eccezione di quello dell'Area Professionale A) - addetto ad unità organizzative poste a presidio di particolari attività, quali a titolo meramente esemplificativo quelle riconducibili ai sistemi informativi, l'Azienda può chiedere reperibilità. Ricorrendo tale evenienza gli interessati possono assentarsi dalla residenza o domicilio solo previa preventiva segnalazione all'Azienda, con obbligo di:
§ fornire le indicazioni utili alla reperibilità;
§ mantenersi in situazioni logistiche che non ostacolino l'eventuale richiesta di intervento;
§ effettuare gli interventi richiesti.
Al Personale richiesto di reperibilità competono:
[…]
§ il compenso pari al 30% della paga oraria relativo alla durata dell'intervento, con un minimo di € 18,00, se lo stesso è richiesto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, oltre al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana delle ore compiute nella fascia di reperibilità.