Cassazione Penale, Sez. 4,  13 aprile 2015, n. 15171 - Utilizzo di un ponte su ruote presente nel capannone: condotta abnorme?


 

 

 

 

"Recentemente questa Corte ha avuto modo di rilevare che in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (cfr. Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, Rv. 259313 Nel caso di specie, è peraltro indubbia la violazione di norme generali riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro riferibile tanto a coloro che frequentavano il cantiere per ragioni di lavoro, come pure che fosse stata contestata anche una colpa generica. Né, infine, può dubitarsi della sussistenza del nesso causale tra tale condotta omissiva e l'evento prodottosi, atteso che, ove l'imputato avesse serbato la condotta richiesta, quelle condizioni di pericolosità nella esecuzione dei compiti lavorativi affidati ai dipendenti sarebbero state affrancate, quanto meno per quel che dipendeva dall'intervento del datore di lavoro, con conseguente eliminazione della causa determinativa dell'evento lesivo in questione)."


 

 

Presidente: ZECCA GAETANINO Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA


SENTENZA

 

sul ricorso proposto da :
DP.G. N. IL ....
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLLO DI ANCONA in data 30 gennaio 2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Roberto Aniello che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

Fatto


1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona, ha confermato la sentenza emessa il 2 aprile 2011 dal Tribunale di Ascoli Piceno, appellata dall' imputato DP.G..
Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per rispondere dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 35 D.lgs.vo n. 626 del 1994 perché, quale titolare della ditta DP. Prefabbricati, incaricata della fornitura di strutture prefabbricate e quindi del ripristino di dette strutture al termine delle operazioni di installazione (eseguite da altre ditte) nel caso di danneggiamenti delle strutture durante le fasi di montaggio e rifinitura, per colpa consistita in imprudenza, imperizia, negligenza e violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e nel dare disposizioni al lavoratore dipendente H.EM. di recarsi nel capannone ad effettuare lavori di ripristino dei pannelli prefabbricati danneggiati, omettendo di verificare quali erano le attrezzature presenti nel capannone, omettendo di assicurarsi il corretto utilizzo da parte del dipendente di attrezzature adeguate allo scopo e tali da garantire sicurezza nella esecuzione delle lavorazioni ed omettendo di organizzare il lavoro in modo da ridurre al minimo i rischi per il dipendente che, senza aver avuto alcuna specifica disposizione sul reperimento e utilizzo di attrezzature e senza aver avuto alcuna specifica formazione circa i rischi specifici connessi, utilizzava un ponte su ruote presente nel capannone, senza stabilizzarlo ed ancorarlo al suolo e/o ad altre strutture stabili, sul quale poneva una scala di alluminio sfilabile sulla quale si apprestava a salire quando il ponte stesso si rovesciava così facendo cadere il lavoratore.
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del proprio difensore il DP. deducendo la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sostenendosi che il lavoratore doveva compiere solo ritocchi ad altezza d'uomo e che pertanto l'infortunio era da addebitarsi esclusivamente alla condotta imprudente della stessa parte offesa; l'inosservanza od erronea applicazione di legge in ordine alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Diritto


3. Va premesso che il reato per il quale è processo non è prescritto. Si tratta, infatti, di un evento verificatosi in data 24 febbraio 2007, cui si applica il termine (prorogato) di prescrizione di sette anni e mezzo, previsto dall'art. 157 cod. pen. nella formulazione introdotta con legge 5 dicembre 2005, n.251. Per effetto degli atti interruttivi tale termine scadente il 24 agosto 2014 è stato prorogato sino al 27 marzo 2015.
4. Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso. Con il primo motivo il ricorrente reitera le argomentazioni già svolte nelle fasi di merito in ordine al comportamento della vittima che - contrariamente a quanto indicatogli- non si sarebbe limitata alla effettuazione "di ritocchi ad altezza d'uomo".
La Corte territoriale sul punto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. 4, n. 2383 del 10.11.2005, Rv. N. 232916) ha affermato che per la ravvisabilità della circostanza del fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sufficiente che sussista legame causale tra siffatta violazione e l'evento dannoso, legame che ricorre tutte le volte che il fatto sia ricollegabile alla inosservanza delle norme stesse, secondo i principi dettati dagli artt. 40 e 41 c.p., senza che possa ritenersi escluso sol perché il soggetto leso non sia un dipendente (o equiparato) dell'imprenditore, obbligato al rispetto di tali norme.
Più recentemente questa Corte ha avuto modo di rilevare che in tema di infortuni sul lavoro, non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo (cfr. Sez. 4, n. 7955 del 10/10/2013, Rv. 259313 Nel caso di specie, è peraltro indubbia la violazione di norme generali riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro riferibile tanto a coloro che frequentavano il cantiere per ragioni di lavoro, come pure che fosse stata contestata anche una colpa generica. Né, infine, può dubitarsi della sussistenza del nesso causale tra tale condotta omissiva e l'evento prodottosi, atteso che, ove l'imputato avesse serbato la condotta richiesta, quelle condizioni di pericolosità nella esecuzione dei compiti lavorativi affidati ai dipendenti sarebbero state affrancate, quanto meno per quel che dipendeva dall'intervento del datore di lavoro, con conseguente eliminazione della causa determinativa dell'evento lesivo in questione).
5. Nel caso concreto, dato per pacifico che il lavoratore infortunato fosse stato incaricato di eseguire un lavoro di stuccatura presso i locali della P. dietro precise indicazioni del suo capo squadra, i giudici di merito hanno concordemente attribuito valore a tale dato ed hanno, poi, correttamente esaminato la tesi difensiva, incentratasi sul fatto che il lavoratore avesse assunto l'autonoma iniziativa di eseguire la stuccatura anche a livello più alto, non ritenendola comunque rilevante, sulla base di argomentazioni, che sono state analiticamente indicate e che risultano idonee ad escludere la prospettata interruzione del nesso causale; il lavoratore peraltro non aveva alcun interesse ad eseguire un lavoro non commissionatogli, posto che era dipendente dell'impresa alla quale sarebbe andato il compenso.
6. Quanto al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale risulta aver esplicitamente effettuato un giudizio di congruità della pena, sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., rimarcando il disinteresse dimostrato dall'imputato nel complessivo svolgimento della sua attività imprenditoriale alle esigenze di tutela della integrità dei lavoratori e, quanto al diniego delle attenuanti generiche valorizzando il dato costituito dalla penale biografia del prevenuto che ha riportato altre condanne, tra cui due in violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro" .
Si tratta di motivazione niente affatto illogica né arbitraria, pertanto insindacabile in sede di legittimità.
7. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso non può trovare accoglimento ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 21 gennaio 2015