Cassazione Penale, Sez. 4, 19 febbraio 2014, n. 7955 - Infortunio con un macchinario. Comportamento abnorme?


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
1) R.C., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 667/2009 pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona del 28/6/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, avv. C.F., che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.


Fatto

1. R.C. veniva giudicato dal Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore B.S., in qualità di datore del lavoro del medesimo e condannato alla pena di mesi due di reclusione, all'esito della applicazione della diminuente per il rito abbreviato.

Secondo l'accertamento condotto nel grado di merito, il B. stava lavorando alla macchina spezzatrice Bertuetti quando, accortosi che un pezzo di pasta non era caduto nel nastro e stava tornando indietro, si era avvicinato con la mano sinistra per farlo cadere, rimanendo con un dito stretto negli ingranaggi e così riportando l'amputazione della falange ungueale.

2. Avverso tale decisione proponeva appello l'imputato; impugnazione che la Corte di Appello di Ancona rigettava, confermando integralmente la sentenza impugnata. Il giudice di seconde cure riteneva accertato che il B. si era infortunato mentre cercava di staccare un pezzo di pasta dall'altro e non mentre tentava di eliminare delle sbavature; ma che tuttavia l'esatta ricostruzione dell'operazione condotta dal lavoratore risultava irrilevante da un verso perchè la macchina in questione era priva di protezione degli organi in movimento, che risultavano quindi accessibili, pericolosi e non protetti, e dall'altro perchè il comportamento del B., per quanto imperito, non poteva qualificarsi come abnorme, essendosi accertato che non era stato il lavoratore a rimuovere i dispositivi di sicurezza.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il R. a mezzo del difensore di fiducia, avv. F.C..

3.1. Con un primo motivo deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 590 c.p.. La Corte di Appello non ha tenuto conto della testimonianza di V.M., dalla quale emerge che l'operazione eseguita dal B. era del tutto inutile, che questi già in precedenza era stato rimproverato per aver staccato con le mani delle sbavature, sicchè il medesimo aveva nell'occasione tenuto un comportamento abnorme.

Con un secondo motivo si lamenta omessa motivazione in relazione ad un motivo di appello. L'impugnazione aveva evidenziato sulla scorta delle dichiarazioni del V. qual'era stato l'esatto svolgimento del fatto. La Corte di Appello non ha tenuto conto di tali dichiarazioni ed ha ricostruito l'accaduto unicamente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, giungendo a ritenere che l'operazione condotta dal lavoratore fosse necessaria per far fronte ad un inconveniente diverso dalle sbavature. Si palesa in ciò, secondo l'esponente, il censurato vizio motivazionale.

Con un terzo ed un quarto motivo si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante i diversi elementi valutabili positivamente; sul punto si ravvisa mancanza di motivazione.

Con un quinto motivo si censura il giudizio espresso dalla Corte di Appello quanto alla mancata inflizione della sola pena pecuniaria e con un sesto si lamenta mancanza di motivazione sul punto.

Con un settimo motivo si censura il giudizio espresso dal primo giudice, al quale si è richiamato la Corte di Appello, in ordine al diniego di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e con un ottavo si lamenta mancanza di motivazione sul punto.

Diritto


4. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito precisati.

4.1. Quanto al primo e al secondo motivo, considerato il tenore del rilievo mosso dall'esponente, mette conto rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha in molteplici occasioni stabilito che, in tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poichè l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento (ex multis, Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011 - dep. 09/06/2011, Millo e altri, Rv. 250710).

Quanto al significato da attribuire alla locuzione "comportamento abnorme", la sentenza appena menzionata definisce abnorme il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilita, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e tale non ritiene che sia il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli.

Altra decisione sostiene che deve definirsi abnorme il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009 - dep. 23/02/2010, Iglina e altri, Rv. 246695). Si è anche affermato che deve trattarsi di un contegno eccezionale od abnorme del lavoratore medesimo, esorbitante cioè rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute e come tale, dunque, del tutto imprevedibile (Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009 - dep. 07/04/2009, Liberali e altro, Rv. 243208). Sulla imprevedibilita del comportamento del lavoratore pone l'accento anche Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007 - dep. 04/07/2007, Montanino, Rv. 236991.

Come evidenziano anche solo le poche massime appena riportate, esemplificative di un orientamento ben più che consolidato, l'abnormità del comportamento si predica in presenza dell'imprevedibilità della condotta tenuta dal lavoratore;
imprevedibilità che non può mai ritenersi - e non è mai ritenuta - quando la condotta del lavoratore è tenuta nell'espletamento, sia pure imperito, imprudente o negligente, delle mansioni assegnategli.

E ciò perchè la prevedibilità di uno scostamento del lavoratore dagli standards di piena prudenza, diligenza e perizia è ordinariamente presente, perchè quello scostamento è evenienza immanente nella stessa organizzazione del lavoro. Ciò non può significare l'avallo di un qualche automatismo, che porti a svuotare di reale incidenza la categoria del "comportamento abnorme".

Piuttosto, simili precisazioni conducono ad evidenziare la necessità che vengano portate alla luce quelle circostanze peculiari - interne o esterne al processo di lavoro - che connotano la condotta dell'infortunato in modo che, per dirla con una più recente ricostruzione, "essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell'area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento è "interruttivo" (per restare al lessico tradizionale) non perchè "eccezionale" ma perchè eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare" (Sez. 4, n. 49821 del 23/11/2012 - dep. 21/12/2012, Lovison e altri, Rv. 254094).

Tanto premesso, risulta palese che il dato che il ricorrente avrebbe voluto veder diversamente considerato dai giudici di merito è in realtà irrilevante, posto che per quanto "inutile" il gesto del B. risulta certamente compiuto nello svolgimento dei compiti assegnatigli e per una valutazione del lavoratore che, ove pure errata - come assume il ricorrente -, in ogni caso attiene alle migliori modalità di assolvimento del compito.

Correttamente quindi la Corte di Appello ha ritenuto privo di effettivo rilievo accertare che l'incidente si fosse verificato nel separare un pezzo di pasta dall'altro o nell'eliminare delle sbavature ed ha escluso che il comportamento del B. fosse in grado di elidere il nesso eziologico tra l'accertata violazione prevenzionistica del datore di lavoro e l'infortunio verificatosi.

4.2. Quanto ai motivi concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, va rammentato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

Nel caso che occupa la Corte di Appello si è richiamata - anche per il diniego dell'istanza di sostituzione della pena detentiva - agli argomenti del primo giudice, aggiungendo in guisa di ulteriore fondazione del giudizio il richiamo alla "noncuranza manifestata dal datore di lavoro e la conseguente gravità del fatto .. e la personalità dell'imputato in relazione ai precedenti penali".

Per ciò che concerne poi la pretesa eccessività della pena inflitta, il giudice di seconde cure ha rimarcato come la stessa fosse stata determinata nella misura minima. Risulta quindi adempiuto l'obbligo motivazionale; nè la motivazione resa contraddice i referenti giuridici o logici.

5 - Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014