Categoria: Prassi amministrativa
Visite: 9597

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Circolare 24 ottobre 2011, prot. n. 5238/4122/32Q1
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Obblighi e poteri di intervento in materia di sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.


Nell’ambito delle missioni istituzionali del Ministero dell’Interno, chiamato ad assicurare la sicurezza, intesa in senso lato, della collettività, assume un rilievo preminente la materia della prevenzione incendi, che costituisce, tra l’altro, uno dei cardini per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’esclusiva competenza statuale della prevenzione incendi, affidata dalla legge al Ministero dell’Interno che la esercita attraverso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata, come è noto, ribadita dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e, da ultimo, anche nel decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo n. 81.
In tale ambito, l’Amministrazione dell’Interno è chiamata a svolgere non soltanto l’indispensabile ruolo di controllo e vigilanza ai fini della corretta applicazione delle norme in materia, attraverso le strutture operative del Corpo Nazionale, ma a perseguire l’obiettivo fondamentale di offrire, sia ai lavoratori che al mondo delle imprese, quel patrimonio di competenze tecniche e di esperienze professionali di cui il Corpo è depositario, coniugando le finalità dello sviluppo economico con le esigenze della sicurezza.
Per il raggiungimento di tale obiettivo è necessario ricercare, sempre di più, efficaci sinergie tra i soggetti pubblici coinvolti, statuali e locali, in coerenza con il principio costituzionale della leale collaborazione, nonché percorsi condivisi con il mondo dell’imprenditoria e quello delle rappresentanze dei lavoratori.
La competenza esclusiva del Ministero dell’Interno in materia di prevenzione incendi, infatti, si inserisce nel più ampio quadro normativo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prevede il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali chiamati, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, ad assicurare il rispetto delle disposizioni anche attraverso le attività di vigilanza e di controllo.
Da qui la necessità di richiamare l’attenzione su alcuni aspetti di particolare rilievo per questa Amministrazione che coinvolgono le competenze istituzionali generali delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, in primo luogo di quelle dei capoluoghi di regione, e delle Direzioni regionali e interregionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nonché quelle dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, direttamente interessati alla corretta applicazione della normativa in questione.
La gravità del fenomeno degli incidenti sul lavoro rende, inoltre, ancor più evidente la necessità di un rinnovato impulso affinché gli sforzi delle diverse componenti coinvolte, secondo le specifiche peculiarità professionali, convergano verso l’obiettivo unitario di assicurare i più elevati livelli di sicurezza.
Tale esigenza ben si coniuga con la funzione di raccordo dei Prefetti, quali rappresentanti generali del Governo sul territorio, chiamati anche in questo campo a realizzare le necessarie sinergie nelle sedi più opportune, stimolando gli organi istituzionali interessati ed il mondo delle imprese e dei privati ad un maggior impegno operativo, per i profili di diretta pertinenza nella specifica materia.
In ragione di quanto sopra, i Prefetti dei capoluoghi di regione, d’intesa con i Prefetti delle altre province, vorranno assumere preliminarmente i necessari contatti con i competenti Comitati regionali di coordinamento di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 81/2008. Ciò al fine di definire, anche attraverso il forte coinvolgimento dei Direttori regionali e interregionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, le linee generali di collaborazione da porre in essere per il necessario coordinamento delle attività di vigilanza e controllo in materia antincendio sui luoghi di lavoro, attribuite alla competenza esclusiva del Ministero dell’Interno, con le corrispondenti attività degli altri soggetti istituzionali interessati.
Sulla base di tale quadro condiviso a livello regionale, potranno quindi svilupparsi, da parte dei Prefetti ed attraverso le specifiche professionalità dei Comandanti provinciali dei vigili del fuoco di ciascuna provincia, le ulteriori intese operative da porre in essere nell’ambito del territorio di competenza.
Alla luce di quanto sopra, saranno emanate dal Capo del Corpo Nazionale specifiche direttive operative ai Comandanti provinciali, le quali, in ragione degli equilibri ordinamentali che disciplinano la materia, definiranno gli aspetti tecnico-procedimentali inerenti le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da ritenersi utili per un corretto svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tali aspetti, peraltro, coinvolgono direttamente anche i Prefetti soprattutto nella loro qualità di responsabili sul territorio della sicurezza in senso lato della collettività, in virtù, tra l’altro, del disposto dell’articolo 14 del d.lgs. n. 300/1999, così come nel loro ruolo di Autorità provinciale di pubblica sicurezza ai sensi della legge 121/1981, per gli eventuali risvolti che, anche in questo campo, possono emergere nell’ampio ventaglio degli interessi pubblici da tutelare.
Al riguardo, per quanto concerne le ricadute dell’attività di vigilanza e controllo in materia di prevenzione incendi, le SS.LL. vorranno valutare l’opportunità di sottoporle all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nell’ambito del quale, in ragione della richiamata competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia, potrà essere assicurata la presenza del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, in questa come nelle altre situazioni in cui tale presenza si rende opportuna.
In tale contesto rilevano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, le quali prevedono l’obbligo di comunicazione al Prefetto territorialmente competente da parte dei Comandi provinciali all’esito dei controlli effettuati. Sin da subito si pone l’accento sulla finalità dell’obbligo di comunicazione in questione: in talune specifiche circostanze il Prefetto potrà essere chiamato anche all’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività. Tale potere di sospensione ben si innesta, infatti, nella natura stessa del Prefetto, che, in questo caso come in altri, è chiamato a perseguire la finalità pubblicistica della tutela della pubblica incolumità attraverso, però, una opportuna ponderazione dei diversi interessi coinvolti (sicurezza da perseguire attraverso il bilanciamento con gli aspetti occupazionali, con la tutela del diritto allo studio e, più in generale, con il mantenimento della coesione sociale).
Il Prefetto, perciò, viene coinvolto nel procedimento affinché, sempre attraverso l’indispensabile apporto dei Comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco, individui quelle soluzioni necessarie per la sicurezza della collettività adottando provvedimenti anche eventualmente diversi da quello ordinario della sospensione dell’attività.
Sul punto resta ancora ampiamente valido nei principi espressi il parere del Consiglio di Stato, richiamato nell’allegata circolare n. 19/MI.SA. (79) 11 del 9 agosto 1979, in presenza di un quadro normativo attualizzato ma, sostanzialmente, coerente ai valori generali del nostro ordinamento costituzionale.
Nel citato parere emerge, in particolare, la considerazione che il potere di sospensione del Prefetto, da esercitarsi nelle ipotesi previste dalla legge, non è vincolato ma ampiamente discrezionale, al fine di consentire, di volta in volta, l’adeguata valutazione di tutti gli interessi pubblici coinvolti.
La natura discrezionale del potere di sospensione viene, peraltro, confermata anche nelle ipotesi previste dall’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Nel merito giova richiamare anche il contenuto della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 33/2009, emanata dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva in data 10 novembre 2009.