Categoria: Normativa statale
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Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994.
Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
G.U. 26 ottobre 1994, n. 251.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che prevede l'emanazione di atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'art. 10 della stessa legge, ai sensi dell'art. 2, comma3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che il richiamato art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, prescrive l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;
Tenuto conto degli approfondimenti effettuati dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 14 aprile 1994;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di difesa dei pericoli derivanti dall'amianto.

Art. 1 - Piani regionali e delle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, ai sensi dell'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257, i piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tenendo conto dei criteri indicati negli articoli seguenti e secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 2 - Censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto

1. Non esistendo siti interessati da attività di estrazione dei minerali finalizzata alla produzione di amianto, sono censiti soltanto i siti estrattivi di pietre verdi.

Art. 3 - Censimento imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle attività produttive e censimento delle imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica

1. Il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato l'amianto nelle rispettive attività produttive ovvero che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell'amianto, viene effettuato con l'ausilio della relazione annuale di cui al comma 1 dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.
2. In fase di applicazione della citata legge n. 257 del 1992, per tali imprese si considerano esaustivi i dati forniti in conformità della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 17 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1993.
3. Allo scopo di uniformare le modalità di controllo delle regioni e delle province autonome sulla completa ottemperanza al censimento da parte delle ditte interessate, può essere operato un controllo incrociato, che si avvale delle seguenti fonti:
a) individuazione dei codici ISTAT di riferimento delle attività produttive maggiormente implicate in via potenziale nel censimento; l'elenco di cui all'allegato B può costituire un utile riferimento;
b) reperimento, tramite le camere di commercio, degli elenchi con relativi indirizzi delle singole aziende iscritte per ciascun codice di attività
c) reperimento, tramite INAIL, dell'elenco delle imprese che corrispondono il premio assicurativo per la voce "silicosi ed asbestosi".
4. Il censimento delle imprese deve essere uniformato allo schema tipo di cui all'allegato A, che costituisce la base minima di informazioni da richiedere, ferma restando la facoltà di ciascuna regione e provincia autonoma di richiedere ulteriori informazioni, ritenute opportune.

 

Art. 4 - Predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva e realizzare la relativa bonifica dei siti.

1. Nella predisposizione di programmi per realizzare la bonifica dei siti interessati da attività estrattiva dell'amianto, si prendono in considerazione i seguenti aspetti:
a) la stabilizzazione geotecnica della zona di coltivazione, ricorrendo anche, ove necessario, ad interventi di consolidamento e/o disgaggio e/o rimodellazione dei fronti;
b) la stabilizzazione geotecnica delle discariche di sterili e delle altre zone interessate da movimento terra nell'ambito dell'attività mineraria;
c) la prevenzione dei rischi di inquinamento dell'acqua e dell'aria;
d) la risistemazione ambientale e paesaggistica e l'eventuale possibilità di riutilizzo successivo delle aree dismesse;
e) lo smantellamento dei fabbricati o di quelle parti degli stessi che risultano inquinati da amianto, o in alternativa, ove possibile, la bonifica e le proposte di recupero per i fabbricati stessi;
f) i controlli sulla qualità dell'ambiente, con particolare riguardo ai tenori di fibra in atmosfera, durante ed al termine delle operazioni di bonifica;
g) i controlli geotecnici in corso d'opera, laddove siano previste significative opere di risistemazione morfologica;
h) la salvaguardia di eventuali giacimenti di altri minerali di potenziale interesse estrattivo all'interno della stessa area. Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle norme di cui al capo III del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5 - Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.
2. Le regioni e le province autonome predispongono un piano di smaltimento dei rifiuti di amianto che individua la tipologia, il numero e la localizzazione degli impianti da utilizzare per lo smaltimento di tali rifiuti, basato sulla valutazione delle tipologie e dei relativi quantitativi di rifiuti di amianto presenti sul territorio, nonché su una appropriata analisi territoriale.
3. Il piano di smaltimento dei rifiuti di amianto costituisce parte integrante del piano di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 6 del citato decreto 915 del 1982.

Art. 6 - Individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.

1. I rifiuti di amianto devono essere smaltiti mediante impianti di stoccaggio definitivo in discarica di seconda o terza categoria, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli di cui alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del citato decreto n. 915 del 1982, appositamente autorizzati ai sensi dell'art. 6 del decreto suindicato.
2. Lo smaltimento può avvenire in impianti già esistenti, ovvero in nuovi impianti, autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti, a condizione che esso avvenga in una distinta porzione di impianto a ciò esclusivamente destinata e che vengano previste in sede organizzativa apposite prescrizioni in ordine all'immediato interramento dei rifiuti di amianto, alla tenuta di appositi registri di presa in carico, alla imposizione di vincoli sull'utilizzo dell'area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale, al fine di evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto.
3. Limitatamente ai rifiuti costituiti da sostanze o prodotti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, classificabili quali rifiuti speciali ai sensi del citato decreto n. 915 del 1982, è consentito lo smaltimento anche in discariche di seconda categoria-tipo A, purché tali rifiuti provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzione e scavi. Dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzata, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione.

Art. 7 - Controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro.

1. Le regioni utilizzando i dati dei censimenti di cui alle lettere b) ed l) del comma 2 dell'art. 10 della citata legge n. 257 del 1992, individuano le attività nelle quali è presente un rischio di esposizione a fibre di amianto per i lavoratori e, conseguentemente, predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza sul rispetto delle norme specifiche per la protezione dei lavoratori nelle imprese in cui sia presente un rischio lavorativo da amianto;
b) alla valutazione preventiva di piani di lavoro relativi agli interventi di bonifica di amianto, presentati ai sensi dell'art. 34 del citato decreto n. 277 del 1991, e alla vigilanza sulla esecuzione degli interventi stessi;
c) alla valutazione di rischi connessi alla presenza di amianto in edifici, strutture e impianti, e al rilascio di opportune prescrizioni ai datori di lavoro.
2. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione sulla attività svolta, nella quale risulti indicato:
a) operatore/i della struttura responsabile degli interventi di prevenzione per i lavoratori esposti al rischio di amianto;
b) livelli di esposizione alle fibre di amianto nelle imprese in attività nel territorio;
c) interventi di bonifica di edifici, impianti e/o strutture contenenti amianto effettuati nel territorio;
d) interventi di prevenzione effettuati dalla struttura presso le imprese interessate;
e) interventi di prevenzione effettuati presso edifici, impianti e/o strutture interessate e relative prescrizioni impartite circa i piani di controllo e manutenzione.

Art. 8 - Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto.

1. I piani regionali, identificando una scala di priorità, prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:
a) miniere di amianto dismesse;
b) stabilimenti dismessi di produzione di materiali contenenti amianto;
c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);
d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento;
e) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato;
f) impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.
2. Nelle indagini riguardanti le miniere di amianto dismesse le regioni e le province autonome si avvalgono della collaborazione dei competenti uffici del Corpo delle miniere.
3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento sono comunicati ai comandi provinciali dei vigili del fuoco territorialmente competenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei piani d'intervento di rispettiva competenza.

Art. 9 - Controllo delle attività di smaltimento e di bonifica relative all'amianto.

1. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo sui siti interessati da operazioni di bonifica che possono dar luogo a produzione di rifiuti di amianto. Nelle suddette azioni di vigilanza e controllo le strutture territoriali verificano in particolare, oltre quanto già previsto dall'art. 34 del citato decreto legislativo n. 277 del 1991:
1. la corrette classificazione dei rifiuti di amianto, ai sensi della normativa vigente;
2. le modalità di confezionamento, manipolazione ed ammasso temporaneo dei rifiuti di amianto;
3. l'efficienza del sistema di confinamento dell'area oggetto di bonifica;
4. la corretta valutazione e rilevamento del livello di inquinamento interno ed esterno all'area interessata prima, durante e dopo l'intervento medesimo;
5. la documentazione di legge relativa all'affidamento delle operazioni di bonifica ad una ditta specializzata iscritta all'albo di cui all'art. 12 delle citata legge n. 257 del 1992;
6. la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto ad un trasportatore autorizzato;
7. la documentazione di legge relativa alla consegna dei rifiuti di amianto trasportati ad una discarica idonea ed autorizzata;
b) alla vigilanza e controllo sulle imprese che provvedono alle operazioni di bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992.
2. Le regioni predispongono un piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti, esercitate dalle province, finalizzato:
a) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sulle imprese che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione di legge relativa alla consegna ad un impianto di smaltimento idoneo ed autorizzato;
b) alla vigilanza e controllo, con frequenza almeno semestrale, sui sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti di amianto, verificando, in particolare, la documentazione relativa alla gestione dell'impianto prevista dalle norme in materia.
3. Al termine dell'intervento di bonifica viene verificato, dalle strutture di vigilanza e controllo, il grado di risanamento raggiunto dall'area, anche al fine di stabilire la destinazione d'uso.
4. Annualmente le strutture territoriali inviano alla propria regione una relazione dettagliata sull'attività svolta.

Art. 10 - Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione.

1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti:
a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica;
b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica.
2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;
c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori;
d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento.
3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore.
4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto.
5. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti:
a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto;
b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza;
c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti;
d) metodi di misura delle fibre di amianto;
e) criteri, sistemi e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione;
f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione;
g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento;
h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza.
6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore.
7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti i discenti
8. I corsi regionali previsti dall'art. 10, lettera h) della citata legge n. 257 del 1992 sono preceduti da opportune attività di coordinamento e di indirizzo, secondo quanto previsto dall'art. 5, lettera b), della citata legge n. 257 del 1992. Tale attività può essere supportata da corsi nazionali di formazione dei formatori affidandone la responsabilità attuativa ad istituti, enti nazionali e territoriali, dotati di idonee strutture tecnico-scientifiche.
9. I corsi di formazione regionale per il personale delle strutture di controllo sono finanziati attraverso quota parte dei contributi concessi a favore delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata legge n. 257 del 1992. I corsi di formazione professionale per gli addetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera h), della citata legge n. 257 del 1992 saranno finanziati con intervento economico dei soggetti richiedenti ed eventualmente supportati da contributi pubblici.

 

 

Giurisprudenza Collegata: Cass. Civ. 17088/2017;

 

Art. 11 - Strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257.

1. Le regioni provvedono ad assicurare alle proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione:
a) microscopio elettronico analitico, a scansione e/o a trasmissione;
b) diffrattometro a RX e/o spettrofotometro IR oltre al personale necessario.
2. Le strutture a livello subregionale dovranno essere dotate almeno di:
a) microscopio ottico a contrasto di fase;
b) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse.
3. Ogni Unità operativa territoriale sarà dotata di:
a) strumentazione per il campionamento delle fibre aerodisperse;
4. La strumentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 può essere integrata o sostituita tenendo conto della evoluzione tecnologica.

Art. 12 - Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile.

1. Il censimento viene realizzato secondo la procedura indicata nell'art. 12, comma 5, della citata legge n. 257 del 1992.
2. Il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. A tal fine i rispettivi proprietari sono chiamati a fornire almeno i seguenti elementi informativi:
a) DATI RELATIVI AL PROPRIETARIO DELL'EDIFICIO cognome e nome;
data e luogo di nascita;
residenza;
telefono
denominazione della società (per le società indicare i dati del legale rappresentante) (per i condomini indicare i dati dell'amministratore);
sede;
partita IVA; telefono, telefax; codice fiscale.
b) DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO indirizzo;
uso a cui è adibito;
tipo di prefabbricato;
prefabbricato;
parzialmente prefabbricato;
tradizionale;
interamente metallico;
in metallo e cemento;
in amianto-cemento;
non metallico;
data di costruzione;
area totale mq;
numero piani;
numero locali;
ditta costruttrice (denominazione, indirizzo, telefono);
se prefabbricato: ditta fornitrice (denominazione, indirizzo, telefono);
numero occupanti;
ditta/e incaricata/e della manutenzione.
c) DATI RELATIVI AI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (indicare il tipo di materiale e l'estensione)
materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
pannelli interni;
altri materiali.
4. Il censimento, almeno nella prima fase, ha carattere facoltativo per le singole unità abitative private per le quali, ove ne ricorrano i presupposti, i relativi proprietari potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso sulla base dello schema di cui al comma 3, lettera b). Anche sulla base delle risposte ricevute, le unità sanitarie locali potranno riconsiderare opportunamente il contenuto e le modalità di tale parte del censimento

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1994

ALLEGATO A  FAC-SIMILE DI SCHEDA DI CENSIMENTO
ALLEGATO B  ELENCO DEI CODICI ISTAT DELLE AZIENDE CON POSSIBILE PRESENZA DI AMIANTO