Ministero dell’Interno
Direzione Generale della Protezione Civile Ufficio Studi e Legislazione
Circolare 9 agosto 1979, n. 19/MI.SA. (79) 11
Legge 26 luglio 1965, n. 966 sulla prevenzione incendi - Obblighi e poteri di intervento.

 

Ai Prefetti della Repubblica

LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento

TRENTO

Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

BOLZANO

Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta

AOSTA

Agli Ispettori Regionali ed Interregionali del Corpo Nazionale dei VV.F.

LORO SEDI


La Prefettura di Milano, dapprima, e, successivamente, quella di Pavia hanno manifestato motivate perplessità sull'interpretazione di alcuni punti della Legge 26 luglio 1965, n. 966 recante disposizioni in tema di prevenzione incendi, segnatamente per quanto riguarda la effettiva portata degli obblighi e poteri di intervento che, in caso di inosservanza delle disposizioni, la Legge stessa (in particolare l'ultimo comma dell'art. 2 e l'art. 4) pone a carico dei Prefetti e dei Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco.
Questo Ministero ha avvertito l'esigenza che le questioni sollevate venissero opportunamente approfondite, al fine di avere una chiara indicazione sul comportamento da tenere, ed ha, pertanto, ritenuto - considerata la rilevanza dell'argomento oltre che le notevoli implicazioni connesse - idi consultare in proposito il Consiglio di Stato.
Si è ora in possesso del parere, n. 1571/78 emesso dalla Sezione prima nella adunanza del 12 gennaio 1979, con il quale i diversi quesiti posti sull'argomento hanno avuto ampia risposta e che si acclude nella sua integralità perché se ne abbia piena e formale conoscenza.
Nell’attirare l'attenzione sulle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio di Stato e nell’invitare le S.S.L.L. ad adeguarvisi in modo completo e scrupoloso nell’attività di rispettiva competenza, si ritiene opportuno, pur facendo integrale rinvio al testo ed alle diffuse considerazioni ivi contenute, aggiungere le seguenti brevi note riassuntive, dirette a meglio evidenziare le questioni di fondo che hanno formato oggetto della consultazione:
1) Un primo punto sul quale vi erano dei dubbi, precisamente se vi fosse un vero e proprio obbligo da parte dei Comandi provinciali dei VV.F. di riferire al Prefetto «alcuni» o «tutti i casi» concernenti, inosservanza delle prescrizioni relative alla prevenzione degli incendi, è adesso completamente chiaro, nel senso che:
a) tale obbligo sussiste in ogni caso (trattisi, cioè, di violazione degli artt. 2 e 4 della Legge n. 966 del 1965, o comunque dell’ipotesi in cui un interessato, anche se formalmente in regola sotto il profilo della prescritta domanda, versi nelle condizioni di non poter ottenere il rilascio del certificato di prevenzione incendi o non si adegui alle prescrizioni impartite dai VV.F.);
b) perché tale obbligo sia debitamente adempiuto, il Comando provinciale dei VV.F. non deve limitarsi ad indicazioni generiche, ma deve sottoporre al Prefetto tutti gli elementi sulla natura dell’inosservanza, sull'attività esercitata, sulla sua pericolosità (da distinguere a seconda che sia tale per le persone ovvero solo per le cose e da graduare con riferimento a molteplici fattori, quali il numero degli addetti, l'ubicazione dell’impresa, la vicinanza dei mezzi di soccorso, l'affidamento che può dare il titolare, ecc.) ed infine sulla possibilità di un proseguimento temporaneo. In tal modo il Prefetto, fatte le valutazioni e comparazioni del caso (da una parte vi è l'interesse pubblico alla prevenzione degli incendi, dall’altra tutti gli altri interessi pubblici, quali la rilevanza dell'attività per l'economia nazionale, le esigenze occupazionali, ecc.), sarà in grado di assumere nella sua discrezionalità le proprie determinazioni, disponendo ove lo ritenga e sempre ricorrano le ipotesi di legge, per la sospensione della licenza, ovvero, ove tali ipotesi non ricorrano o non ritenga di avvalersi della potestà ed in tutti gli altri casi, informando l’autorità competente al rilascio della licenza per la revoca della medesima.
2) L’altro punto sul quale vi erano dei dubbi precisamente se e come dovesse regolarsi il Prefetto, è ora anch’esso completamente chiaro.
Al riguardo viene anzitutto considerato che il potere del Prefetto di sospensione della licenza (potere che può esplicarsi solo ove manchi la domanda intesa a promuovere gli accertamenti di prevenzione incendi e solo in relazione ad attività il cui esercizio sia soggetto a licenza) non è vincolato, ma ampiamente discrezionale.
Pertanto il Prefetto, ricevuta la segnalazione motivata e dettagliata - nei termini di cui sopra - che il Comando provinciale dei VV.F. è tenuto a rivolgergli, assumerà le proprie determinazioni dopo aver tutto responsabilmente e adeguatamente soppesato e dando ampia estrinsecazione dei motivi che di tali determinazioni (che possono essere per la sospensione o non) sono stati a base. Risulta chiarito, in particolare, che la sospensione può essere disposta oltre che per le violazioni di cui all’art. 2 della Legge 966, anche per quelle di cui all’art. 4 della Legge medesima e che, comunque, il provvedimento di sospensione deve essere inteso non come una applicazione meccanica ed automatica della lamentata inosservanza, ma come il risultato di un giudizio ampiamente discrezionale, che opportunamente l’ordinamento ha rimesso al prudente apprezzamento del Prefetto; è stato chiarito, altresì, che il provvedimento di sospensione, all'occorrenza potrà essere preceduto da una formale diffida agli interessati in modo che sia fatta prevalere l’esigenza pubblica più pressante ed importante ed, infine, che qualora il Prefetto non ritenga di disporre la sospensione della licenza ed in tutti gli altri casi in cui non si sia in presenza della possibilità del ricorso a tale potere, il Prefetto debba interessare l'autorità competente al rilascio della licenza, perché provveda alla revoca della stessa.
Detto ciò per quanto attiene alla parte del parere relativa alla portata della normativa circa gli obblighi e poteri di intervento di cui alla più volte ripetuta Legge 26 luglio 1965, n. 966 si ritiene opportuno prospettare - e ciò interessa precipuamente gli Ispettori Regionali ed i Comandi provinciali dei VV.F - che per quanto forma oggetto dell'altra parte, concernente i suggerimenti e le indicazioni specifiche dati dal Consiglio di Stato per il perfezionamento del servizio, questo Ministero ritiene utile dar luogo nel contempo ad uno studio delle innovazioni di carattere organizzativo, la cui introduzione potrà appalesarsi indicata perché l’attuazione dei detti suggerimenti ed indicazioni possa avvenire nel modo più concreto ed efficace.
A tal riguardo, si anticipa la notizia che nello studio, cui si va a procedere, si conta in modo particolare sul contributo tecnico e di esperienza che potranno fornire gli Ispettori Regionali, che all’uopo verranno quanto prima convocati presso questo Ministero.
I Prefetti sono pregati di portare a conoscenza dei Comandanti provinciali dei VV.F. il contenuto della presente e dell'allegato parere, attirandone la personale attenzione per lo scrupoloso adempimento. Di tanto, vorranno poi cortesemente favorire un cenno di assicurazione.
Il Commissario del Governo per la provincia di Trento ed il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano sono pregati di voler rendere edotti dell'allegato parere e del seguito quindi da darvi per quanto di loro competenza i Comandanti dei rispettivi Corpi provinciali dei VV.F.

Pel Ministro
F.to DARIDA

ALLEGATO
CONSIGLIO DI STATO
Adunanza della Sezione I - 12 gennaio 1979 Sez. N. 1571/78
Oggetto: Legge 26 luglio 1965, n. 966 - Quesito in merito alla prevenzione incendi degli stabilimenti industriali.