Cassazione Civile, Sez. Lav., 17 aprile 2015, n. 7896 - Rendita da tecnoipoacusia


 

 

 

 

Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: AMOROSO GIOVANNI Data pubblicazione: 17/04/2015



SENTENZA


sul ricorso 15987-2008 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALATAFIMI 41, presso lo studio dell'avvocato BULDO ELISABETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato SETTIMO LA ROSA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante prò tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUIGI LA PECCERELLA, LUCIA PUGLISI, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale notarile in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 263/2008 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 18/02/2008 R.G.N. 1533/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
udito l'Avvocato OTTOLINI TERESA per delega PUGLISI LUCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


1. Con ricorso depositato il 22 maggio 2006 l'I.N.A.I.L. ha proposto appello avverso la sentenza emessa il 28 settembre 2005 dal Tribunale di Brindisi con la quale, in accoglimento della domanda introdotta con atto del 12 dicembre 1996, era stato condannato alla costituzione di rendita da tecnoipoacusia rapportata al 15% di inabilità a decorrere dal maggio 2004 ed al pagamento dei relativi ratei, oltre accessori, in favore di C.F..
Ha dedotto che il tribunale aveva fondato la propria decisione solo sulla scorta dei condivisi risultati della c.t.u.; tali risultati non potevano assurgere al rango di prova della sussistenza di ipoacusia, patologia multi fattoriale non tabellata.
Contestata la valutazione del c.t.u. con c.t.p., ha concluso chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza ed il rigetto della domanda.
Il C.F. si è costituito con memoria depositata il 26 magio 2007 per contestare le avverse argomentazioni e deduzioni. Ha insistito per la conferma dell'impugnata sentenza.
In corso di causa è stato disposto il rinnovo dell'indagine medico-legale affidata a specialista in otorinolaringoiatria le cui conclusioni e valutazioni sono state contestate dall'appellato non note depositate il 17 gennaio 2008.
Con sentenza del 6-18 febbraio 2008 la Corte d'appello di Lecce ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha rigettato la domanda proposta da C.F. con ricorso introduttivo del 12 dicembre 1996. Ha dichiarato compensate tra le parti le spese del doppio grado ponendo le spese di c.t.u. a carico dell'I.N.A.I.L.
2. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l'originario ricorrente con tre motivi.
Resiste con controricorso l'INAIL, parte intimata, che ha anche depositato memoria.

Diritto


1. Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc. Ha dedotto in particolare che in ipotesi di malattia professionale non tabellata la prova della causa di lavoro può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità che può essere ritenuto sussistente sulla base degli accertamenti operati. Nella specie il ricorrente per la specifica mansione svolta (mansioni di autista di camion compattatore per il carico, trasporto e scarico di rifiuti solidi urbani) è stato sottoposto nel tempo a fonti di rumore. Infatti il ricorrente si sottoponeva periodicamente ad esame audiometrico per lavoratori esposti a rumore presso la divisione di medicina del lavoro dell'ospedale Summa di Brindisi; ciò è risultato in causa dalle schede audiometriche per lavoratori esposti a rumore.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La corte d'appello ha ritenuto che la patologia riscontrata nel ricorrente era dovuta a timpanosclerosi senza però fornire alcuna argomentazione scientifica a sostegno della tesi secondo la quale tale presunta timpanosclerosi può causare la accertata ipoacusia bilaterale neurosensoriale.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 345 c.p.c. La corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'avvenuta decadenza dell'Inail da domande, eccezioni e mezzi istruttori non tempestivamente proposti. L'Inail per sua scelta era rimasta contumace in primo grado per cui era volontariamente e consapevolmente incorsa nelle preclusioni e decadenze previste dagli artt. 416 e 435 c.p.c.
2. Il ricorso - i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.
3. I primi due motivi deducono questioni di fatto, inammissibili nel giudizio di cassazione.
La Corte d'appello ha puntualmente rilevato che il ct.u. in grado d'appello ha analizzato gli esami audiometrici - in particolare quelli del 12.1.1993, del 7.2.1997, del 26.2.1997, del 1.2.1999, nonché quello dell' 11.5.2004 - ed ha concluso che C.F. è affetto da "ipoacusia bilaterale neurosensoriale di lieve-media entità". Ha però escluso l'eziologia professionale di detta affezione evidenziando che C.F., autista di camion compattatori presso la SAP di Francavilla Fontana ed altre ditte che si occupano della raccolta di i rifiuti solidi urbani, svolgeva mansione non tabellata. Ha aggiunto che alcun dato (evincibile da rilievi fonometrici) era stato offerto dal medesimo onde dimostrare il superamento della soglia di otolesività ambientale, che è pari a 85-90 dB e che a tal fine la mera allegazione della "rumorosità" dell'attività non era in alcun modo sufficiente. Ha precisato che unico e recente studio epidemiologico (ricerca ISPEL B n. 16/c/ Doc/2003 Asl Viterbo) afferma che l'operatore compattatore che opera all'interno di macchina non è esposto a rischio di tecnocacusia poiché che il rumore all'aperto non supera gli 80 dB HI. Ha quindi escluso la riconducibilità dell'ipoacusia all'attività disimpegnata.
La Corte d'appello ha poi osservato che la sottoposizione del lavoratore ai suddetti controlli risponde a finalità preventive ai sensi del D.L. 277/91; l'appellato nel precedente giudizio non aveva articolato alcuna prova in ordine alla rumorosità dell'ambiente di lavoro limitandosi ad allegare la carta di circolazione del mezzo condotto; tale allegazione documentale non rappresentava utile traccia per l'individuazione della soglia di rumorosità avuto riguardo al fatto che tale condizione era determinata non dal veicolo in movimento, bensì dall'operazione di raccolta e svuotamento dei cassoni contenenti rifiuti. Sicché - prosegue la Corte territoriale -essa non costituiva utile traccia per l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. L'assenza di prova in ordine al superamento della soglia otolesiva era sufficiente ad escludere la fondatezza della domanda. Né rilevava il principio di non contestazione in ragione del comportamento processuale dell'Istituto, rimasto contumace in primo grado, in quanto era il lavoratore assicurato ad essere onerato della dimostrazione della lesività dell'affezione e del nesso di causalità trattandosi di lavorazione non tabellata. Attraverso la consulenza si era accertato che il tracciato dell'I 1.5.2004 rivelava ipoacusia di tipo misto che, per sua natura e secondo la migliore letteratura medica in materia, è eziologicamente connessa a timpanosclerosi e non già a trauma acustico sonoro cronico. Sul punto la Corte d'appello conclude richiamando quanto evidenziato dal consulente d'ufficio nella sua relazione ("l'ipoacusia da trauma acustico cronico non prevede una ipoacusia di tipo trasmissivo") e non contestato dall'appellato; ciò che esclude la indennizzabilità del deficit accertato.
4. Il terzo motivo è infondato atteso che la domanda è stata rigettata per il mancato raggiungimento della prova della causa di lavoro; prova che indefettibilmente faceva carico sul ricorrente anche in una situazione in cui l'INAIL era rimasto contumace in primo grado.
5. Il ricorso va quindi rigettato.
Sussistono giustificati motivi (per la particolarità della fattispecie e l'esito alterno del giudizio di merito) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2014