Categoria: Normativa regionale
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Regione Marche
Deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 1999, n. 2197 MA/SAN
Corsi di formazione professionale, con rilascio di titolo di abilitazione, per operatori e dirigenti di imprese, dedite ad attività di bonifica, rimozione e smaltimento amianto - Legge 27/03/92, n. 257 - D.P.R. 08/08/94 (art. 10).
B.U.R. 30 settembre 1999, n. 94

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

* di incaricare l'Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino (PU) - Dipartimento di Prevenzione - Centro di Formazione Permanente per la Prevenzione - dell'espletamento dei corsi di formazione professionale, a livello operativo e gestionale, per il personale di imprese, debite alle attività di bonifica degli edifici e dei siti contenenti amianto, alle attività di smaltimento dei materiali contenenti amianto (MCA), elaborati in conformità alle indicazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 08/08/1994, così come nei programmi allegati (Allegati A e B), parti integranti del presente atto;
* di stabilire che le domande di ammissione ai corsi di formazione anzidetti debbano pervenire al Servizio Sanità della Regione Marche - U.O.O. Sanità Pubblica e Prevenzione, Via Gentile da Fabriano n. 3 - 60100 ANCONA, entro e non oltre il 13/10/1999;
* di prevedere la possibilità di ripetere i corsi di formazione, qualora vi siano domande di ammissione in numero sufficiente,
* di stabilire che l'ammissione ai corsi segua l'ordine cronologico di arrivo delle domande; qualora le richieste per il corso di cui all'allegato B superino il numero massimo previsto, verrà attribuita la priorità ai dirigenti di imprese dedite alle attività di bonifica .degli edifici e dei siti contenenti amianto; nel caso in cui le richieste non raggiungano il numero minimo previsto, saranno ammessi ai corsi, tra coloro che abbiano presentato domanda, anche discenti provenienti dalle regioni limitrofe,
* di prevedere che l'Azienda U.S.L. n. 2 Urbino (PU), sulla base degli elenchi delle domande pervenute in Regione, possa decidere per esigenze didattiche il numero degli iscritti ai singoli corsi, compreso tra il minimo ed il massimo previsti, cercando comunque di soddisfare entro la fine dell'anno 1999 tutte le richieste pervenute;
* di stabilire che i corsi di formazione professionale anzidetti siano finanziati esclusivamente con intervento economico dei soggetti richiedenti o delle imprese di appartenenza, come indicato negli allegati A e B del presente atto;
* di approvare che la partecipazione a detti corsi, con una percentuale di assenze non superiore al 15% delle ore previste, costituisca requisito per accedere alle prove di valutazione finale, al fine di conseguire il titolo di abilitazione regionale;
* di determinare che le prove di valutazione finale vertano sull'accertamento degli obiettivi formativi definiti dal D.P.R. 08/08/1994 (art. 10), ossia sulla acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza ed alla prevenzione del rischio amianto, con specifici riferimenti alle attività cui saranno addetti i discenti,
* di determinare, inoltre, che le prove di valutazione finale siano articolate come segue:
* Corso a livello operativo: una prova scritta, inerente gli argomenti basilari trattati nel corso formativo;
* Corsi a livello gestionale: una prova scritta, inerente gli argomenti basilari trattati nel corso formativo; un colloquio per l'approfondimento delle conoscenze e delle applicazioni tecniche di settore, della consapevolezza dei rischi specifici per i lavoratori e per l'ambiente, delle responsabilità e capacità di operare in sicurezza;
* di affidare alla stessa Azienda U.S.L. n. 2 di Urbino (PU) lo svolgimento delle prove di valutazione finale dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, a livello operativo e gestionale;
* di prevedere che la valutazione finale dei partecipanti ai corsi sia effettuata ad opera di commissioni, nominate dal Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n.2 Urbino (PU), composte come segue:
un Presidente; quattro componenti, di cui tre docenti per ogni corso ed un rappresentante del Servizio Sanità della Regione Marche; un segretario, scelto tra il personale amministrativo del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. n. 2 Urbino (PU);
* di stabilire che l'Azienda U.S.L. n. 2 Urbino (PU) provveda a liquidare, ai componenti delle commissioni di valutazione, le indennità previste dalla L.R. 20/12/1986, n. 26;
* di stabilire che l'attestato di abilitazione, ai sensi dell'art. 10 - comma 7 - del D.P.R. 08/08/1994, venga rilasciato dalla Regione Marche a tutti i partecipanti ai corsi di formazione, che abbiano superato le prove di valutazione finale.