Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2015, n. 16397 - Infortunio mortale: necessario utilizzare impalcature mobili ed allestire parapetti anche nei vani degli ascensori


 

 

 

Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE Relatore: IANNELLO EMILIO Data Udienza: 05/03/2015

SENTENZA


sul ricorso proposto da: R.G. ROBERTO, nato il 06/07/1961
avverso la sentenza n. 686/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALDO POLICASTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore Avv. Omissis del Foro di Milano, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Fatto


1. Con sentenza del 30/10/2012 il G.u.p. del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava R.G. responsabile del reato p. e p. dall'art. 589, primo e secondo comma, cod. pen., a lui ascritto perché, in cooperazione colposa con altri soggetti separatamente giudicati, nella qualità di legale rappresentante della G. Lift S.r.l., durante l'esecuzione dei lavori a questa appaltati di installazione di due ascensori all'interno dei vani scala dei cantiere di Omissis, cagionava la morte del dipendente N.M., per negligenza imprudenza ed imperizia, nonché per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: fatto commesso il 20/12/2010.
Concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, applicata la riduzione per il rito, l'imputato era condannato alla pena (sospesa) di un anno di reclusione.
Il sinistro mortale si era verificato nel vano scala posto sul lato nord della costruzione, nel quale risultava già installata la struttura metallica portante dell'impianto elevatore ed era in corso il montaggio dei binari di scorrimento che, dal fondo della fossa, dovevano raggiungere la sommità del castelletto. I primi due elementi del binario erano già fissati sul fondo della fossa ascensore e sulla struttura metallica mediante staffe metalliche; nella fossa erano stoccati i due elementi del pistone idraulico e quattro altri segmenti dei binari da montare. La vittima stava operando nella zona di lavoro posta al piano terra, ad una altezza di circa 3,80 m dal fondo della fossa ascensore, ai bordi della quale, al livello del piano terra, erano collocate due tavole sovrapposte che però lasciavano sprovvisto di protezione uno spazio di circa 90 cm per 143 cm. In tale spazio, secondo la ricostruzione accolta dal primo giudice, il N.M. era caduto mettendo il piede in fallo, dopo essersi sganciato dall'imbracatura di sicurezza per raggiungere, spostandosi sulle predette tavole, il lato del vano ascensore dal quale avrebbe più agevolmente potuto posizionare la staffa dell'elemento del binario che avrebbe dovuto montare, ad un'altezza di circa cm. 190 dal piano di calpestio; nel cadere andava a urtare con la testa contro l'alloggiamento metallico del pistone dell'ascensore, fissato alla base della fossa, riportando lesioni che lo conducevano alla morte.
L'evento era ascritto a responsabilità dell'imputato in ragione della mancata previsione nel POS di specifiche misure di protezione atte a prevenire il rischio di caduta dall'alto e per la mancata adozione in concreto delle stesse, non essendo in particolare riportate nel predetto documento le modalità operative per il montaggio in sicurezza dell'ascensore ed in ogni caso non essendo stata osservata nessuna delle misure di prevenzione in esso previste, contro i rischi specificamente contemplati di caduta dall'alto.
Condotta inosservante era in particolare considerata la solo parziale copertura della fossa ascensore posta al piano terra.
2. Pronunciando sull'appello interposto dall'imputato, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 27/1/2014, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e rideterminava pertanto la pena in sei mesi di reclusione, applicando altresì il beneficio della non menzione. Confermava nel resto la sentenza appellata.
Esaminando l'allegazione difensiva - secondo cui la presenza delle parti del pistone idraulico e dei quattro segmenti dei binari all'interno della fossa, indispensabile per l'installazione dell'impianto di cui si trattava, rendeva impossibile procedere al posizionamento di tavolato continuo per tutto lo sviluppo orizzontale della fossa ascensore a piano terra, con la conseguenza che in quel contesto risultavano inapplicabili misure di protezione diverse da quelle previste per i cd. lavori in quota, ovvero imbracatura e cordini, nel caso di specie espressamente previsti e in concreto messi a disposizione del lavoratore - riteneva la Corte che la stessa non trovasse riscontro nelle carte processuali, peraltro genericamente richiamate dall'appellante.
Rilevava che priva di riscontro era altresì rimasta l'affermazione secondo cui l'installazione dell'impianto elevatore di tipo oleodinamico richiedeva necessariamente che nella fossa fossero posizionati, tra l'altro, il gruppo cilindro-pistone e le guide della cabina dell'ascensore.
Soggiungeva che, diversamente da quanto affermato dalla difesa, sia il piano di sicurezza e di coordinamento, sia il piano operativo di sicurezza redatto dalla I. Costruzioni, ditta subappaltante, non prevedevano affatto che si potesse operare in assenza di sistemi di protezione collettivi dei lavoratori, ma al contrario disponevano che contro i pericoli di caduta verso l'interno si dovessero «utilizzare impalcature mobili ed allestire parapetti sui vani delle scale, sui vani degli ascensori e su ogni altra apertura prospiciente il vuoto» e che le opere protettive andassero applicate «su ogni apertura non protetta dal ponteggio esterno, su balconi, pianerottoli, scale, vani degli ascensori, aperture a pavimento e casi simili...» (P.S.C., pagine 22 e 27).
Quanto poi alla dedotta esclusiva efficacia causale attribuibile al comportamento imprudente del lavoratore, evidenziava la Corte che non poteva qualificarsi abnorme e imprevedibile la scelta del N.M. di sganciare la cintura di sicurezza per salire sull'impalcatura superiore, in quanto, come riconosciuto anche dal personale della Asl nel rapporto di infortunio, si era trattato di un comportamento posto in essere proprio in esecuzione di compiti lavorativi che gli erano stati demandati.
3. Avverso tale sentenza R.G. propone ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi.
Con il primo deduce violazione di legge in relazione alla ritenuta inosservanza delle norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste dagli artt. 17, 18, 100, 146 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
3.1. Quanto in particolare alla ritenuta violazione dell'obbligo (previsto dall'art. 100, comma 3, d.lgs. cit.) di attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, rileva che le disposizioni contenute alle pagine 22 e 27 del piano di sicurezza e coordinamento, cui la Corte d'appello fa riferimento a tal fine, attengono in realtà a situazioni diverse rispetto a quella oggetto di giudizio, riferendosi in particolare la prima di esse all'ipotesi di pericolo di caduta nel vano ascensore da parte di lavoratori che operano al di fuori del vano stesso, la seconda riguardando invece le protezioni delle aperture prospicienti il vuoto (come la porta dell'ascensore verso il vano ascensore o la porta finestra verso l'esterno dell'edificio), laddove invece nel tragico occorso il N.M. stava lavorando all'interno del vano ascensore, in un contesto che non poteva consentire l'adozione del sistema di protezione collettivo costituito dal posizionamento del piano di lavoro.
Rimarca al riguardo che sia il piano di sicurezza e coordinamento, nella versione «Aggiornamento 2», sia il piano operativo di sicurezza redatto dalla subappaltante I. Costruzioni, prevedevano espressamente la possibilità di operare in assenza di sistemi di protezione collettiva dei lavoratori, con il solo utilizzo di imbracature di sicurezza, «nelle zone dove non sono sufficienti le opere provvisionali o non è possibile realizzarle». Rileva, altresì, che il ricorso a quest'ultimo dispositivo di protezione individuale era stato ritenuto «corretto e indispensabile» nel corso di una riunione di coordinamento tenutasi quattro giorni prima dell'infortunio, al quale aveva partecipato anche ilN.M..
3.2. Con riferimento alla ritenuta violazione dell'art. 146, comma 1, d.lgs. cit., ne rileva l'inapplicabilità, trattandosi di norma specificamente ed esclusivamente destinata a scongiurare il rischio di caduta dei lavoratori nelle aperture presenti nei solai e nelle piattaforme di lavoro.
3.3. Quanto poi alla violazione dell'art. 17 comma 1 lett. a) d.lgs. n. 81/2008, in relazione all'art. 28, comma 2 lett. a) del medesimo T.U., contestata in ragione della ritenuta mancata considerazione, nel documento di valutazione dei rischi, di quello legato alle fasi di allestimento della struttura del vano metallico dell'ascensore, in particolare attraverso la precisa indicazione dei punti e delle modalità di ancoraggio delle imbracature di sicurezza per l'accesso ai piani della struttura posti ad altezza superiore a 2 m, rileva che l'individuazione di parti stabili per l'ancoraggio non avrebbe potuto essere preventivamente e genericamente prevista nel documento predetto, dovendo essere effettuata in corso d'opera in relazione alle caratteristiche del singolo cantiere e della singola fase di lavorazione.
3.4. Con riferimento, infine, alla violazione dell'art. 18 comma 1 lett. f) d.lgs. n. 81/2008, ad esso ricorrente pure addebitata per aver omesso di vigilare sull'osservanza, da parte di singoli lavoratori, delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza, ne rileva l'infondatezza evidenziando che nell'occorso il N.M. fu rinvenuto avvolto nella prescritta imbracatura di sicurezza, regolarmente munita del cordino salvavita, rimarcando che quest'ultimo era stato sganciato dal punto fisso dallo stesso lavoratore, per salire sull'impalcatura superiore.
4. Con il secondo motivo deduce contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità, quale motivo d'addebito, della mancata protezione dell'intero vano ascensore.
Ribadito che la fase di lavorazione in cui si versava, con il posizionamento nella fossa ascensore del gruppo cilindro-pistone e delle guide della cabina dell'ascensore, rendeva impossibile adottare misure di protezione collettive quale quella indicata e richiedeva la necessaria adozione di misure di sicurezza individuali, lamenta che contraddittoriamente la Corte d'appello da un lato dà atto di ciò, dall'altro attribuisce rilievo alla mancata integrale protezione del piano di lavoro.
5. Con il terzo motivo deduce ancora violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento, nel comportamento tenuto nell'occorso della stessa vittima, dei caratteri della abnormità e imprevedibilità.
Rileva infatti che il lavoratore, sganciando il cordino di sicurezza, ha contravvenuto a quanto prescritto dal piano operativo di sicurezza e dal piano di sicurezza e di coordinamento nonché a quanto raccomandato da tutti gli addetti alla sicurezza.
6. Con il quarto motivo, infine, lamenta inosservanza del criterio di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio fissato dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen..

Diritto


7. È infondato il primo motivo di ricorso.
L'assunto del ricorrente secondo cui le disposizioni contenute alle pagine 22 e 27 del piano di sicurezza e coordinamento attengono a situazioni diverse rispetto a quella oggetto di giudizio, riferendosi in particolare, la prima di esse, all'ipotesi di pericolo di caduta nel vano ascensore da parte di lavoratori che operano al di fuori del vano stesso e, la seconda, alle protezioni delle aperture prospicienti il vuoto (come la porta dell'ascensore verso il vano ascensore o la porta finestra verso l'esterno dell'edificio), non trova alcun fondamento testuale né logico, apparendo per contro conforme ad una corretta lettura delle previsioni medesime l'opposta interpretazione data dalla Corte d'appello.
Generica e priva di riscontro negli elementi fattuali che risultano accertati in sentenza è la premessa da cui muove il ricorrente secondo cui la lavorazione specifica nella quale era impegnato il lavoratore al momento del sinistro non consentiva la realizzazione di impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali all'interno del vano ascensore, in particolare per la presenza del gruppo cilindro-pistone e delle guide della cabina già collocate alla base della fossa.
Al riguardo puntualmente si rimarca nella sentenza impugnata che tale affermazione non trova conferma nelle emergenze processuali ed è affidata ad una prospettazione generica e apodittica secondo cui se ne dovrebbe invece trarre la prova dalla «documentazione agli atti del fascicolo di causa», priva di ulteriori precisazioni.
La reiterazione della medesima tesi a contenuto del ricorso in esame si espone quindi a un preliminare rilievo di aspecificità, palesandosi sul punto meramente assertive le contrarie affermazioni contenute in ricorso.
Rilievo questo che, di conseguenza, non può non estendersi anche alla lettura proposta delle disposizioni contenute alle pagine 22 e 27 del P.S.C., richiamate in sentenza.
Mancando infatti alcuna emergenza processuale che consenta di ritenere dimostrata l'asserita impossibilità tecnica o fattuale di predisporre all'interno della colonna - nei vari livelli ad altezza superiore ai 2 m rispetto alla base della stessa - impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali, non è di conseguenza possibile riconoscere alcuna ragione logica che giustifichi l'affermazione secondo cui tali disposizioni non risultano applicabili alla specifica lavorazione di che trattasi.
Tanto meno sul piano testuale vi è ragione di discostarsi dalla logica e coerente esegesi che ne viene data in sentenza, considerato che nulla al riguardo vi si trova scritto che consenta di escludere dall'ambito di applicazione la lavorazione in questione e considerato anzi l'espresso riferimento anche ai «vani degli ascensori», tra i luoghi nei quali «si devono utilizzare impalcature mobili ed allestire parapetti».
Ciò anche alla luce del principio più volte affermato nella presenza di questa Corte, e pertinentemente richiamato dalla Corte d'appello, secondo cui in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'obbligo del datore di lavoro, nel caso di lavorazioni eseguite ad altezza superiore a due metri, di apprestare (quando possibile) impalcature, ponteggi o altre opere provvisionali non può essere sostituito dall'uso delle cinture di sicurezza, previsto solo sussidiariamente o in via complementare (Sez. 4, n. 25134 del 19/04/2013, Urso, Rv. 256525, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato, nella sua qualità di datore di lavoro, in ordine al reato di omicidio colposo, nei confronti di un lavoratore edile per non avere predisposto - con riguardo a lavorazioni consistenti nella rimozione di lastre di eternit poste a copertura di un tetto ad un'altezza di circa otto metri da terra - idonee opere provvisionali o precauzionali di cui non era stata comprovata alcuna impossibilità in ordine alla concreta realizzabilità ma un mero difetto di convenienza al riguardo).
L'incensurabilità, dunque, del convincimento espresso in sentenza circa la fondatezza dell'addebito mosso sul punto all'imputato (avere cioè omesso di dare attuazione a quanto previsto nel P.O.S. circa la predisposizione delle descritte opere provvisionali) assorbe e rende ultroneo l'esame delle ulteriori argomentazioni critiche svolte nel motivo in esame, con riferimento alla pure ascritta violazione degli artt. 17, 18 e 146 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Le argomentazioni svolte al riguardo si appalesano, infatti, ininfluenti, in quanto non valgono comunque a contrastare detto addebito di fondo riguardante la mancata protezione del piano di lavoro all'interno del vano ascensore.
8. È anche infondato il secondo motivo di ricorso.
Non si ravvisa nell'impianto argomentativo della sentenza impugnata alcuna contraddizione tra le premesse descrittive circa lo stato della lavorazioni in questione e le conclusioni espresse in ordine alla sussistenza della condotta omissiva ascritta all'imputato, in particolare consistente nella omessa predisposizione delle dette opere provvisionali all'interno del vano ascensore.
Non è vero, infatti che, come sostenuto in ricorso, la Corte dia atto della impossibilità di adottare misure di protezione collettive nella fase di lavorazione in cui si versava al momento del sinistro, in essa al contrario rimarcandosi, come già si è detto, la mancanza di riscontri all'assunto difensivo circa l'impossibilità di predisporre misure di protezione collettive (vds. sentenza impugnata, pag. 5).
9. È altresì infondato il terzo motivo di ricorso.
È noto al riguardo che, secondo costante insegnamento di questa Corte, poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, il comportamento anomalo del lavoratore può acquisire valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, tanto da escludere la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, solo quando esso sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante e imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore. Tale risultato, invece, non è collegabile al comportamento, ancorché avventato, disattento, imprudente, negligente del lavoratore, posto in essere nel contesto dell'attività lavorativa svolta, non essendo esso, in tal caso, eccezionale ed imprevedibile (v. ex multis Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011, Millo, Rv. 250710; Sez. 4, n. 15009 del 17/02/2009, Liberali, Rv. 243208; Sez. 4, n. 25532 del 23/05/2007, Montanino, Rv. 236991; Sez. 4, n. 25502 del 19/04/2007, Scanu, Rv. 237007; Sez. 4, n. 47146 del 29/09/2005, Riccio, Rv. 233186).
Tanto premesso, del tutto plausibile è l'accertamento che hanno compiuto i giudici di merito circa la non abnormità del comportamento del N.M., in quanto le modalità esecutive del lavoro adottate nel tragico occorso, se pure imprudenti e pericolose, rientrano nel novero delle violazioni comportamentali che i lavoratori perpetrano quando ritengono di aver acquisito piena competenza e abilità nelle mansioni da svolgere, tanto da consentire, a loro giudizio, l'adozione di tecniche e procedure operative diverse da quelle normalmente seguite. In quanto tali sono ben prevedibili e devono essere neutralizzate attraverso gli opportuni accorgimenti.
L'assenza, nella specie, di tali precauzioni e, per converso, l'esistenza di uno stretto collegamento funzionale, rispetto alle mansioni da eseguire, della improvvida procedura operativa adottata dalla vittima (tale dunque da non potersi comunque considerare, nei sensi predetti, comportamento abnorme ovvero del tutto esorbitante e imprevedibile), sono ben evidenziate nella sentenza di merito laddove si rileva - con argomentazione ancorata alle emergenze istruttorie e non fatta segno in sé di alcuna specifica critica - che il comportamento rientrava «nell'ambito del segmento lavorativo attribuito l'infortunato ... (ed era) privo del carattere di stranezza e assoluta imprevedibilità» e, inoltre, come riconosciuto anche dal personale della Asl nel rapporto di infortunio, era stato posto in essere in esecuzione di compiti lavorativi che gli erano stati demandati.
Nel contesto così delineato, inconferente appare il richiamo ai precedenti che ammettono la possibilità che la condotta dell'infortunato assurga a causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non solo quando non sia in alcun modo collegabile alle mansioni da svolgere, ma anche quando - pur essendo finalizzata ai compiti assegnati - presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute (v. ex aliis Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009, dep. 2010, Iglina, Rv. 246695; Sez. 4, n. 21587 del 23/03/2007, Pelosi, Rv. 236721; Sez. 4, n. 40164 del 03/06/2004, Giustiniani, Rv. 229564; Sez. 4, n. 952 del 27/11/1996, dep. 1997, Maestrini, Rv. 206990; Sez. 4, n. 10733 del 25/09/1995, Dal Pont, Rv. 203223).
Giova al riguardo premettere che, al di là dell'affermazione di principio, solo in pochi casi, di fatto, risulta essersi riscontrato effettivamente una condotta del lavoratore che, pur finalizzata alle mansioni assegnate, poteva ritenersi caratterizzata da «eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto alle direttive di organizzazione ricevute».
Nel caso in particolare esaminato da Sez. 4, n. 10733 del 1995, Dal Pont, cit., era accaduto che un lavoratore, addetto ad una macchina dotata di fresatrice, con il compito di introdurvi manualmente degli elementi di legno, aveva inserito («eseguendo una manovra tanto spontanea quanto imprudènte») la mano all'interno dell'apparato per rimuovere residui di lavorazione, subendone l'amputazione; la S.C. aveva annullato la sentenza di condanna del datore di lavoro essendo emerso che: l'operazione compiuta era rigorosamente vietata; la macchina era dotata di idoneo strumento aspiratore; il lavoratore era perfettamente consapevole che la fresatrice era in movimento; qualunque accorgimento tecnico volto ad obbligare l'operatore a tenere ambo le mani impegnate per far andare la macchina avrebbe dovuto fare i conti con il tipo di lavorazione, nel quale la manualità dell'operatore era totalmente assorbita nell'introduzione del legno nell'apparato. Nel caso poi preso in esame da Sez. 4, n. 7267 del 2010, Iglina, era accaduto che, nell'ambito di un cantiere edile, la vittima, avendo necessità di svolgere dei lavori ad altezza di circa 6 metri ed essendo il regolare mezzo di sollevamento già impegnato, per accelerare i tempi di lavorazione, decideva di porre un cestello sopra le forche di un muletto, facendosi sollevare verso il luogo di lavoro, ma a causa della instabilità del cesto, che si ribaltava, cadeva da un'altezza di circa cinque metri, battendo il capo in terra e decedendo per le gravi lesioni patite. In quel caso la Corte ha valutato la condotta tenuta dalla vittima come «del tutto autonoma, abnorme e fuori da alcuna prevedibilità», considerando in particolare che i datori di lavoro avevano fornito normali mezzi per sollevare le persone ad altezza del piano di lavoro.
Orbene, appare agevole rilevare che in ciascuno dei predetti casi ricorrevano circostanze fattuali che consentivano di ritenere assolto ogni dovere formativo, informativo e precauzionale in capo al datore di lavoro e per contro non ipotizzabile alcuna diversa ulteriore specifica cautela volta a prevenire l'inconsulta condotta del lavoratore: nel secondo caso in particolare questa essendo, peraltro, a ben vedere, nemmeno strettamente riconducibile a esigenze lavorative o comunque ad esse funzionale, risultando che «la vittima si era determinato ad utilizzare un mezzo improprio per lavorare in altezza in ragione della personale fretta che aveva a terminare il lavoro».
Condizioni di tal genere sono invece nel nostro caso sicuramente assenti, essendo risultato accertato che, da un lato, la improvvida scelta operativa fu dettata dall'intento di un più funzionale ed efficace svolgimento del complessivo programma di lavoro e che, dall'altro, essa comunque non avrebbe avuto conseguenze di sorta se fossero state osservate le misure prevenzionali prioritariamente prescritte.
10. Inconferente, prima ancora che infondato, si appalesa infine il richiamo - nell'ultimo motivo di ricorso - al criterio di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio posto dall'art. 533 cod. proc. pen..
Le contestazioni del ricorrente si concentrano, infatti, come visto, non già sulla prova dell'evento né della sua dinamica sul piano fattuale (che è il piano, prettamente processuale e probatorio, sul quale assume rilievo il criterio in parola), essendo anzi in sé, la ricostruzione dei fatti, incontestata, ma solo sulla configurabilità di una causalità omissiva che ne giustifichi sul piano oggettivo l'imputazione alla condotta omissiva dell'imputato e, più precisamente, sulla origine normativa di tale ipotizzata causalità, investendo, a monte, la configurabilità, sulla base dei dati normativi di riferimento, in capo all'imputato, di un obbligo giuridico di impedire l'evento ossia dell'obbligo di adottare le misure di protezione mancanti.
Per converso, il rigetto di tali contestazioni poggia nelle sentenze di merito su valutazioni (come detto, esaustivamente argomentate e pienamente coerenti sul piano logico) relative essenzialmente alla interpretazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza, oltre che del dato normativo di riferimento, le quali di per sé si sottraggono al metro di giudizio in questione.
Le valutazioni sulle quali si appuntano le censure del ricorrente attengono, infatti, più propriamente alla ricostruzione del contenuto degli obblighi gravanti sul datore di lavoro nella situazione così ricostruita, alla definizione dunque del quadro normativo di riferimento, ossia di ciò che avrebbe dovuto essere, la quale sfugge ad una verifica in termini di maggiore o minore probabilità o ragionevole/irragionevole dubbiosità, per essere esclusivamente sottoposta alle regole della esegesi normativa, nella specie pienamente rispettate.
Invocare pertanto in tal caso il principio dell'oltre il ragionevole dubbio per determinare la validità di tale ricostruzione, significa confondere il piano processuale con quello sostanziale.
11. In ragione delle considerazioni che precedono deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/3/2015