Tipologia: Verbale d accordo*
Data firma: 31 gennaio 2008
Parti: Enel e Filcem Cgil, Flaei Cisl, Uilcem Uil
Settori: Servizi, Enel
Fonte: FILCEM-CGIL
Note*: Nomina RLS


Verbale di accordo

Roma, 31 gennaio 2008 tra Enel Spa, anche per conto di tutte le Divisioni/Società del Gruppo, [...] e Filcem Cgil [...], Flaei Cisl [...], Uilcem Uil [...]

Premesso che
• il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 marzo 1996 n. 242, che attua le Direttive Comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ha previsto il raggiungimento di specifiche intese con le Organizzazioni sindacali su alcune materie tassativamente individuate;
• con gli accordi sindacali nazionali 1 giugno 1995 e 20 novembre 1995, Enel e le Organizzazioni sindacali hanno concordato gli adempimenti di natura sindacale previsti dal citato decreto;
• per effetto dei predetti accordi in Enel si procede alla individuazione dei RLS tramite elezioni indette dalle OO.SS. firmatarie del CCNL;
• in Enel le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza risultano in massima parte decadute.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono su quanto segue:
1. Nelle more delle elezioni dei nuovi RLS e fino alla data individuata per D.M. (come previsto all'art. 3 lett. d) L. 123/2007) per lo svolgimento delle RLS aziendali su tutto il territorio nazionale, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2008 se antecedente, le funzioni dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono assunte dalle Segreterie Regionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, salvo diversa designazione per singole Divisioni/Società, da parte delle stesse Segreterie, nell'ambito di dipendenti di Società del Gruppo Enel. Tali rappresentanti, ove necessario, saranno destinatari di apposite azioni formative.
2. Le Segreterie Regionali delle OO.SS. o loro designati svolgeranno le predette funzioni nei confronti delle relative Unità Produttive del Gruppo Enel presenti nell'ambito territoriale di riferimento.
3. Per lo svolgimento delle citate funzioni ai componenti delle Segreterie Regionali o loro designati saranno all'occorrenza riconosciuti i permessi di cui agli accordi vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché, nel caso di trasferimenti occorrenti all'espletamento delle attività previste dall'art. 19 D.lgs. 626/94 e succ. mod., il rimborso delle spese secondo le modalità in atto per la generalità del personale.
4. Alle riunioni formalmente convocate dalle singole Divisioni/Società dell'Azienda parteciperà di norma un rappresentante per ciascuna Segreteria Regionale che, ove necessario, potrà farsi assistere da un dipendente dall'Unità Produttiva interessata.
5. Le disposizioni del presente verbale non si applicano alle Unità Produttive ove risultano RLS ancora formalmente in carica.
6. Rimangono confermate, anche alla stregua delle novità introdotte dalla L. 123/07, le disposizioni di cui al vigente Protocollo di relazioni industriali relative all'Organismo Paritetico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (cfr. commi 80 e segg.) che, all'occorrenza, potranno prevedere apposite articolazioni per realtà particolarmente complesse.
7. Su formale richiesta scritta anche del singolo RSL, che sottoscrive apposita ricevuta, l'Azienda è tenuta a consegnare una copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Registro Infortuni (RI) assolvendo in tal modo all'obbligo di consegna di cui all'art. 19 comma 5 D.Lgs. 626/94. Gli RLS, nel rispetto dell'obbligo di riservatezza, del segreto industriale, dei processi lavorativi aziendali e della privacy dei lavoratori, possono utilizzare le informazioni contenute nei predetti documenti unicamente per esercitare le funzioni loro riservate e non possono farne oggetto di diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto