Tipologia: Contratto Integrativo Aziendale
Data firma: 15 febbraio 2008
Validità: 15.02.2008 - 31.12.2011
Parti: SGSS spa e Fabi, Falcri, Uilca, Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, SGSS spa
Fonte: FALCRI

Sommario:

 Premio aziendale
Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
Sorveglianza sanitaria
Assistenza sanitaria
 Previdenza complementare
Criteri di inquadramento nelle Aree Professionali e nei primi due livelli retributivi dei Quadri Direttivi per i lavoratori che svolgono mansioni comportanti responsabilità gerarchiche
Decorrenza e durata
Norma transitoria

Contratto Integrativo Aziendale SGSS Spa

Il giorno 15 febbraio 2008 in Milano, tra SGSS Spa […] e le Delegazioni Sindacali […] Fabi, Falcri, Uilca, Fisac/Cgil in relazione a quanto previsto dall'art. 23 del CCNL 12 febbraio 2005 e confermando le previsioni contenute nell'accordo del 30 giugno 2006, si è convenuto di stipulare il presente Contratto Integrativo Aziendale.

Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Ferma restando la competenza in materia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (di seguito RLS) ed in considerazione dell'importanza che riveste la puntuale applicazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 e successive modifiche e dalla L. 03/08/2007 n. 123, la Banca informerà con tempestività le OO.SS. firmatarie del presente accordo, su specifiche iniziative volte alla sicurezza del lavoro. Nei confronti di ciascun RLS, in merito all'espletamento del relativo mandato, la Banca recepisce l'Accordo del 12/03/1997 ("Sicurezza e salute dei lavoratori") agli arti 6 e 8.

Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (L. 03/08/2007 n. 123) ed in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 e successive modifiche, ai RLS - designati dai lavoratori nell'ambito delle RSA - sono attribuiti anche i compiti di cui all'art. 9 della L. 20/05/1970 n. 300.
La Banca trasmetterà ai RLS copia dei verbali rilasciati dagli enti preposti a seguito di eventuali ispezioni o accertamenti relativi alle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro.
La Banca informerà con tempestività i RLS prima di effettuare eventuali modifiche ambientali che, in qualche modo, possano influire sulle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro.
La Banca si impegna ad effettuare i seguenti interventi di "pulizia generale" degli ambienti di lavoro:
• Vetri interni e pavimenti: lavaggio con cadenza trimestrale
• Filtri fan coil: sostituzione con cadenza trimestrale
• Tendaggi antistatici: lavaggio con panno umido con cadenza annuale

Sorveglianza sanitaria
Per tutto il Personale assunto in data antecedente al 1 ottobre 2006 la Banca è disponibile a ripetere, partendo dal 2008, gli accertamenti periodici ritenuti necessari dal medico competente. Pertanto, la cadenza dei successivi controlli sanitari dipenderà dalle valutazioni espresse in tale sede dal medico competente, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 artt. 16 e 17.

Decorrenza e durata
Il Contratto Integrativo Aziendale si applica al Personale appartenente alle Aree Professionali ed alla categoria dei Quadri Direttivi in servizio alla data del presente verbale di accordo, o assunto successivamente, ed i relativi effetti decorrono dalla medesima data.
Il presente accordo scadrà il 31/12/2011.

Le Parti convengono inoltre quanto segue:
nell'intento di consolidare relazioni sindacali di tipo partecipativo, finalizzate alla ricerca di soluzioni condivise ed agite secondo criteri di trasparenza, vengono istituite le seguenti Commissioni bilaterali, così come regolate dai due specifici accordi a altere:
Commissione Pari Opportunità
Commissione Formazione