Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze


VISTO il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del Tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, che in attuazione del citato art. 1, comma 128, della legge 147/2013, ha approvato i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissando per l’anno 2014 la riduzione nella misura del 14,17%;
VISTO il comma 2 dell’art. 3 del predetto Decreto del 22 aprile 2014 che, al fine di semplificare le procedure e rimanendo fermi i criteri e le modalità applicative della riduzione di cui ai precedenti artt. 1 e 2 del succitato decreto, ha stabilito che per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del Presidente dell’Inail sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’istituto e approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la determina del Presidente dell’Inail n. 327 del 03 novembre 2014 concernente la “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 20/5”;
CONSIDERATO, pertanto, che la predetta determinazione della misura della riduzione dei premi e contributi rappresenta un atto vincolato in attuazione di quanto previsto dal Decreto del 22 aprile 2014 emanato sulla base delle mere elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell’Inail;
VISTA, in particolare, la nota tecnica della Consulenza Statistica Attuariale dell’Inail allegata alla determina del Presidente dell’Inail n. 327 del 3 novembre 2014;
VISTA la nota prot. n. 87796 del 10.11.2014, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito all’approvazione della determina del Presidente dell’Inail n. 327 del 3 novembre 2014;

DECRETA

E’ approvata la determinazione del Presidente dell’Inail n. 327 del 3 novembre 2014 che fissa, per Fanno 2015, al 15,38% la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi destinatari della riduzione.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione “pubblicità legale”.
Roma, addì 14 Gennaio 2015

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Il Ragioniere Generata dello Stato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative