Tipologia: CCPL
Data firma: 3 aprile 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Venezia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Titolo I Parte introduttiva
Articolo 1 Oggetto del contratto
Articolo 2 Decorrenza e durata
Titolo II Relazioni sindacali
Articolo 3 Osservatorio provinciale
Articolo 4 Organismo bilaterale
Titolo III Costituzione del rapporto Collocamento e mercato del lavoro
Articolo 5 Assunzione
Articolo 6 Periodo di prova
Articolo 7 Contratti di formazione e lavoro
Titolo IV
Articolo 8 Classificazione
Titolo V Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Articolo 9 Orario di lavoro
Articolo 10 Riposo settimanale
Articolo 11 Ferie
Articolo 12 Permessi per corsi di addestramento professionale e di recupero scolastico
Articolo 13 Giorni festivi operai agricoli
Articolo 14 Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
Articolo 15 Interruzioni e recuperi operai agricoli
Articolo 16 Organizzazione del lavoro
Titolo VI Norme di trattamento economico
Articolo 17 Retribuzioni operai agricoli e florovivaisti
Articolo 18 Contratti di formazione
Articolo 19 Contratto di apprendistato
Articolo 20 Modalità di pagamento delle retribuzioni
Articolo 21 Obblighi particolari tra le parti
Articolo 22 Cottimo operai agricoli
Articolo 23 Lavori pesanti e disagiati
Articolo 24 Capo uomini
Articolo 25 Casa, orto e allevamenti familiari ex salariati fissi
Articolo 26 Facchinaggi e trasporti
Articolo 27 Indennità di anzianità
Articolo 28 Premi di produzione
Articolo 29 Libretto sindacale di lavoro
Titolo VII Previdenza assistenza Tutela della salute
Articolo 30 Previdenza, assistenza ed integrazione trattamento malattia ed infortunio
Articolo 31 Trattamento di integrazione salariale per riconversione e ristrutturazione aziendale
Articolo 32 Tutela della salute dei lavoratori
Titolo VIII Sospensioni risoluzione del rapporto sanzioni disciplinari
Articolo 33 - Disciplina dei licenziamenti individuali per operai agricoli a tempo indeterminato
Articolo 34 Risoluzione del rapporto e riconsegna dell'abitazione
Articolo 35 Norme disciplinari operai agricoli
Articolo 36 Notifica dei provvedimenti disciplinari
Articolo 37 Contributi di assistenza contrattuale
Articolo 38 Quote sindacali per delega
Titolo XII Norme transitorie e finali
Articolo 39 Importi "una tantum " per arretrati
Articolo 40 Esclusività di stampa

Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia

Il giorno 3 aprile 2000, in Venezia, tra l'Unione Provinciale Agricoltori di Venezia […], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Venezia […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia […] e la Flai Cgil di Venezia […], la Fisba Cisl di Venezia […], la Uila Uil di Venezia […], con la delegazione dei lavoratori […], è stato stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Venezia.

Titolo I Parte introduttiva
Articolo 1 Oggetto del contratto

Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro nell'agricoltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende florovivaistiche, agrituristiche, di manutenzione del verde e faunistico-venatorie.
Il presente contratto costituisce il livello provinciale indicato nell'articolo 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998.

Titolo II Relazioni sindacali
Articolo 3 Osservatorio provinciale

Viene istituito un Osservatorio Provinciale che svolge le funzioni indicate nell'articolo 6 del CCNL del 10 luglio 1998.
L'osservatorio è costituito da:
- tre rappresentanti effettivi e tre rappresentanti supplenti dei datori di lavoro, designati in numero di due da ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro contraenti (Unione Agricoltori, Federazione Coltivatori Diretti, Confederazione Agricoltori);
- tre rappresentanti effettivi e tre rappresentanti supplenti dei lavoratori agricoli, designati in numero di due da ciascuna delle organizzazioni sindacali contraenti (Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil).
All'Osservatorio spettano le funzioni indicate nell'articolo 6 del CCNL e, in particolare, accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere ai centri per l'impiego, l'elenco dei progetti ritenuti conformi.

Articolo 4 Organismo bilaterale
E' costituito un organismo paritetico provinciale, con i compiti di:
- promuovere la formazione, sia per gli operai assunti con contratto di formazione che per gli apprendisti;
- gestire anche in accordo con gli enti preposti, iniziative formative per consentire l'inserimento di nuove figure professionali;
- studiare e proporre soluzioni che prevedano la collocazione in ambienti idonei dei lavoratori immigrati occupati per le operazioni di raccolta;
- studiare e formulare proposte operative per la gestione del mercato del lavoro, nell'ambito della riforma del collocamento;
- proporre iniziative per la diffusione dei fondi pensioni complementari;
- promuovere la formazione dei lavoratori per quanto riguarda l'applicazione del D.L.vo 626/94.
L'organismo paritetico è composto da sei rappresentanti, nominati uno da ciascuna delle Organizzazioni contraenti.

Titolo III Costituzione del rapporto Collocamento e mercato del lavoro
Articolo 5 Assunzione

L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o al di fuori di dette fasi in base alle disposizioni dell'articolo 11 della legge n. 83/70.
Le fasi lavorative più rilevanti che si riscontrano in provincia sono:
- potatura vite e frutteti;
- raccolta uva e frutta;
- raccolta orticole stagionali.
[…]

Articolo 7 Contratti di formazione e lavoro
Le parti, in applicazione dell'articolo 3 della legge n. 863/84, e successive modifiche e integrazioni, convengono di disciplinare i contratti di formazione lavoro secondo l'accordo quadro allegato al CCNL del 10 luglio 1998.

Titolo V Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Articolo 9 Orario di lavoro

1) Con decorrenza 1° luglio 1988 l'orario di lavoro ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, pari a ore 6 e minuti 30 giornalieri.
2) Fermo restando quanto sopra, fatte salve le attività zootecniche, viene stabilita una riduzione di orario lavorativo nella giornata di sabato, con il pomeriggio libero, ed una conseguente ridistribuzione dell'orario nei primi cinque giorni della settimana.
3) Premesso che con la disposizione di cui al precedente comma, il presente contratto ha già soddisfatto la delega prevista dal V comma dell'articolo 29 del CCNL del 10 luglio 1998, in quanto nella giornata del sabato l'orario di lavoro ordinario è ridotto rispetto a quello delle altre giornate lavorative, le singole aziende datrici di lavoro, fatte salve le attività zootecniche, possono, sentiti i lavoratori, adottare, anche per periodi limitati nell'anno, la distribuzione dell'orario settimanale su cinque giornate. Ovviamente, qualora le aziende applichino l'orario di lavoro suddiviso in cinque giorni, le ore non lavorate nella giornata del sabato verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana. Nel caso in cui l'orario sia suddiviso in cinque giorni, i lavoratori, se richiesti, dovranno prestare il proprio servizio nella giornata del sabato in occasione dei periodi più intensi di lavoro o per particolari operazioni colturali. Nell'ipotesi di adozione della "settimana corta", premesso che i giorni di ferie sono 26 per ogni anno di servizio, il sabato sarà considerato lavorativo a questi effetti e così pure per gli altri istituti contrattuali.
4) In relazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 29 del CCNL del 10 luglio 1998 in tema di flessibilità dell'orario di lavoro, si conviene che, per un periodo complessivo di 10 settimane piene l'anno, l'orario di lavoro ordinario sarà di 44 ore settimanali, mentre per un eguale periodo nell'anno l'orario di lavoro ordinario sarà di 34 ore settimanali. L'individuazione delle settimane con orario massimo dovrà essere effettuata dall'azienda datrice di lavoro nell'ambito dei periodi dal 15 aprile al 15 maggio e dal 25 agosto al 30 ottobre, mentre l'individuazione delle settimane con orario minimo dovrà essere effettuata nell'ambito del periodo dal 25 novembre al 28 febbraio. L'azienda dovrà comunicare ai lavoratori a tempo indeterminato l'adozione dell'orario massimo e minimo, con un preavviso di una settimana. L'azienda, previo accordo con la rappresentanza sindacale aziendale, può individuare le settimane di orario massimo e di orario minimo in periodi diversi da quelli sopra indicati.
5) L'orario ordinario di lavoro è pertanto così distribuito nella settimana:

Normale

Massimo

Minimo
In flessibilità

In flessibilità

Lunedì

7

8

6

Martedì

7

8

6

Mercoledì

7

8

6

Giovedì

7

8

6

Venerdì

7

8

6

Sabato

4

4

4

6) Per tutti gli operai addetti al bestiame l'orario di lavoro è pari a sei ore e trenta minuti giornalieri.
7) Per l'esecuzione di lavori che presentano "fattori di nocività" e precisamente per quelli effettuati con presidi sanitari di prima e seconda classe viene stabilita una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione e di qualifica di due ore e venti minuti giornalieri.
8) L'orario di lavoro ha inizio all'atto della presentazione del lavoratore sul posto di lavoro indicato dal datore di lavoro al termine del precedente turno di lavoro, fatti salvi, comunque, i casi di urgenza per i quali il datore di lavoro provvederà ad avvertire tempestivamente i lavoratori.
9) L'inizio e la fine del lavoro, nonché i periodi intermedi di riposo, saranno stabiliti secondo le consuetudini: tuttavia il datore di lavoro potrà spostarli o fissarli in misura diversa, anche per le diverse squadre e categorie di lavoratori, secondo le comprovate esigenze tecniche di lavoro, possibilmente in accordo con i lavoratori.
10) I tempi degli spostamenti comandati dei lavoratori durante l'orario di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, orario di lavoro. Per detti spostamenti, i lavoratori non sono tenuti all'uso di propri mezzi a motore.

Articolo 10 Riposo settimanale
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

Articolo 14 Lavoro straordinario, festivo, notturno operai agricoli
[…]
2) Si considera orario notturno quello eseguito da un'ora dopo l'Ave Maria all'alba. Si considera orario notturno al chiuso quello svolto dalle ore 20.30 alle ore 5.30 del mattino.
[…]

Articolo 15 Interruzioni e recuperi operai agricoli
Per gli operai a tempo indeterminato nel caso in cui in giornata non fosse possibile eseguire, per intemperie o altro, l'intero orario normale, è ammesso il recupero del tempo perduto da effettuarsi entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali.

Articolo 16 Organizzazione del lavoro
Le parti riconoscono la necessità che ai lavoratori a tempo indeterminato sia assicurato il godimento delle ferie, utilizzando eventualmente squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura prevista dai contratti e dalle leggi vigenti.
[…]

Titolo VI Norme di trattamento economico
Articolo 18 Contratti di formazione

Le Organizzazioni contraenti considerano i contratti di formazione lavoro uno strumento utile per l'inserimento di giovani in agricoltura e per la loro preparazione adeguata alle nuove esigenze dello sviluppo del settore agricolo.
In applicazione di quanto previsto dall'allegato 6 del CCNL del 10 luglio 1998, contenente l'accordo quadro per la disciplina dei contratti di formazione lavoro degli operai agricoli e florovivaisti, le imprese agricole sono tenute a trasmettere all'Osservatorio provinciale di cui all'articolo 3 del presente contratto, copia del progetto per l'attività di formazione lavoro e del contratto di formazione lavoro individuale.
L'Osservatorio provinciale provvederà, previo esame degli atti ricevuti, ad inviare, entro e non oltre cinque giorni successivi, ai Centri per l'impiego competenti l'elenco dei progetti ritenuti conformi.
[…]

Articolo 19 Contratto di apprendistato
La durata dei contratti di apprendistato è fissata nelle misure massime di 24 mesi per la seconda area professionale e di 48 mesi per la prima area professionale. […]

Articolo 22 Cottimo operai agricoli
I contratti di cottimo dovranno essere concordati direttamente tra il conduttore o il suo rappresentante nell'azienda ed il lavoratore.
[...]

Articolo 23 Lavori pesanti e disagiati
Si considerano lavori pesanti e disagiati, e come tali vengono compensati con le maggiorazioni a fianco segnalate, i seguenti:
- abbattimento piante, segatura e spaccatura tronchi, potatura aerea nelle aziende di manutenzione del verde: 20%;
- lavori effettuati in acqua negli impianti di acquacoltura, limitatamente all'orario di lavoro effettuato in acqua: 20%;
- lavori di preparazione e irrorazione dei prodotti tossici su colture arboree: 10%;
- lavori degli addetti allo spandimento di letame e liquami zootecnici: 10%;
- lavori di raccolta a mano del tabacco: 10%.
[…]

Titolo VII Previdenza assistenza Tutela della salute
Articolo 32 Tutela della salute dei lavoratori

1. Le Organizzazioni firmatarie del presente contratto si impegnano a valutare la idoneità delle condizioni ambientali di lavoro esistenti nella provincia e a predisporre ferma restando la riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 9 e le rotazioni nelle attività nocive le altre misure atte a salvaguardare la salute del lavoratore.
2. Per la rigorosità di tale individuazione e delle misure di tutela da adottare oltre a quanto previsto dalla contrattazione collettiva e dalla Legge 20/5/1970, n. 300 potrà essere richiesto l'intervento dei Centri di Medicina preventiva e degli altri enti tecnici e sanitari pubblici esistenti, comprese le ASL.
3. Le parti si impegnano ad individuare, di comune accordo, gli strumenti più idonei per informare i datori di lavoro ed i lavoratori circa le norme di legge in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro. Resta inteso comunque che le aziende si uniformeranno alle disposizioni di legge in materia.
4. Tra le misure atte a salvaguardare la salute dei lavoratori si individuano le seguenti:
a) i lavoratori agricoli non dovranno entrare negli impianti di vigneti e frutteti irrorati con presidi sanitari di 1ª e 2ª classe se non dopo 24 ore dall'ultimo trattamento e comunque non prima del periodo indicato dalle eventuali specifiche norme di tutela;
b) gli operai addetti alle irrorazioni con presidi sanitari di 1ª e 2ª classe dovranno ogni anno sottoporsi ad una visita medica di controllo da effettuarsi nel più vicino centro di medicina preventiva delle ASL o di altri enti autorizzati. A tale scopo le aziende concederanno a detti lavoratori fino 4 ore di permesso retribuito; il pagamento della retribuzione e del costo della visita subordinato alla presentazione del relativo attestato medico;
c) l'azienda fornir agli operai di cui sopra, nel corso dell'anno, due tute da lavoro, i guanti e le maschere, tenendo conto delle evoluzioni tecniche delle stesse;
d) agli operai addetti ai trattamenti con presidi sanitari non di prima e di seconda classe, ai trattoristi ed agli addetti ai lavori di stalla ed allevamenti, l'azienda fornir due tute da lavoro l'anno; agli addetti alle stalle ed allevamenti l'azienda fornir altresì un paio di stivali all'anno;
e) agli operai a tempo indeterminato non addetti a trattamenti con presidi sanitari di prima e seconda classe, il datore di lavoro conceder ogni anno fino a quattro ore di permesso retribuito per una visita medica di controllo da effettuarsi nel più vicino centro di medicina preventiva delle ASL o di altri enti autorizzati. Il pagamento della retribuzione viene subordinato alla presentazione dell'attestato medico;
f) le aziende provvederanno a predisporre i servizi igienico-sanitari (w.c. e doccia) nonché un locale per la consumazione dei pasti e/o per uso spogliatoi, nel caso in cui i lavoratori non possano usufruire di soluzioni alternative, quali, ad esempio, l'abitazione all'interno dell'azienda.

Titolo VIII Sospensioni risoluzione del rapporto sanzioni disciplinari
Articolo 33 - Disciplina dei licenziamenti individuali per operai agricoli a tempo indeterminato

Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali ad esempio:
a) rissa sul lavoro o condanna definitiva per reati comuni, per recidiva nelle mancanze indicate nell'articolo 35 del presente contratto (norme disciplinari), per danneggiamenti dolosi ai beni dell'azienda, per assenza ingiustificata per oltre tre giorni dal posto di lavoro, per altre gravi mancanze (offese, minacce, violenze) contro il datore di lavoro o chi per esso, tali da non consentire, nemmeno in via provvisoria, il proseguimento del normale rapporto di lavoro in essere.
Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'operaio, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di esso, quali ad esempio:
[…]
2. ripetute assenze dal lavoro senza giustificato motivo;
3. cessazione dell'attività aziendale per fine contratto di locazione;
[…]

Articolo 35 Norme disciplinari operai agricoli
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda, o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
A questo scopo, salvo ogni diritto sancito dalle leggi, ogni infrazione disciplinare potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente.
1. multa fino ad massimo di due ore di paga per il lavoratore che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza, per ritardi, interruzioni o abbandono del lavoro senza giustificato motivo, per lievi danni, dovuti a negligenze, ai beni dell'azienda;
2. multa pari all'importo di una giornata di lavoro e sospensione dal lavoro per un egual periodo, nei casi di recidiva o maggiore gravità delle mancanze di cui al comma precedente.
[…]