Tipologia: Accordo
Data firma: 20 giugno 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Piarottolegno/Unindustria e RSU/Fistel-Cisl, Slc-Cgil, Uilsic-Uil
Settori: Edilizia-Legno, Piarottolegno S. Maria di Sala (Ve)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Definizione e applicazione del Premio di Risultato
Produzione.
Qualità.
Presenza.
Anzianità Aziendale
Entità premio
Ambiente e Sicurezza.
Part-time.
Previdenza integrativa.

Verbale di accordo

Oggi, 20 Giugno 2000, presso la sede della Piarottolegno spa di S. Maria di Sala - Venezia, si sono incontrati la ditta […], assistiti dall'Unindustria della provincia di Venezia […] e la Filca Cisl […], la Fillea Cgil […], presente la RSU aziendale come risulta dalla sottoscrizione.
Tra le parti si è svolto un incontro finalizzato all'applicazione del Protocollo del 23/07/1993 e alle conseguenti normative contrattuali.

Premesso
• che le parti hanno convenuto che tale contrattazione avrebbe potuto aver luogo negli ambiti definiti dal protocollo del 23 Luglio 1993, il quale prevede che erogazioni di 2° livello, possano essere erogate al raggiungimento degli obiettivi aziendali individuati tra le parti;
• che in applicazione delle intese nazionali sopra richiamate, le parti concordano di perseguire gli obiettivi di maggior efficienza, produttività e qualità e che pertanto le nuove erogazioni aziendali saranno collegate al raggiungimento di tali obiettivi, attraverso la definizione di appositi meccanismi di collegamento;
• che i necessari approfondimenti sui parametri da utilizzarsi per l'individuazione degli obiettivi aziendali cui rapportare qualsiasi erogazione economica, hanno dato esito positivo;
• che in data 31 dicembre 1999 è scaduto il precedente accordo inerente il Premio di Risultato;
• che le parti hanno considerato positivo quanto precedentemente concordato e condiviso;
tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

Ambiente e Sicurezza.
Nel confermare l'attuale indirizzo aziendale volto a prevenire la salute e la sicurezza dei lavoratori, le parti daranno, per la parte di competenza, piena attuazione a quanto dettato dal Decreto Legislativo n° 626/1994, con specifico riferimento alla fase informativa che l'azienda ha già messo in atto.

Part-time.
Per la valutazione delle richieste di lavoro a orario ridotto, con specifico riferimento a casi particolari, le parti delegano alla discussione la Commissione Paritetica aziendale.

Per quanto non espressamente specificato dal presente accordo si conferma la vigenza degli accordi del 16 ottobre 1996 e del 19 febbraio 1998.
[…]
Le parti concordano che, su richiesta, si potranno tenere incontri semestrali per valutare lo stato di fatto di quanto sottoscritto.
[…]