Cassazione Penale, Sez. 4, 14 ottobre 2008, n. 38824 - Disastro in galleria


 

 

Se è vero che il contratto di appalto determina il trasferimento dal committente (pubblico o privato) all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori tale principio soffre eccezione nel caso in cui il committente con la sua ingerenza assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera appaltata perchè anche esso diviene titolare della posizione di garanzia, destinataria degli obblighi e delle correlative responsabilità gravanti sull'impresa appaltatrice e per essa sui suoi collaboratori. Nella descritta forma in cui l'ingerenza si è concretizzata, essa è stata correttamente ritenuta rilevante ai fini dell'estensione del giudizio di colpa nei confronti della odierna ricorrente.


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente -
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA


sul ricorso proposto da:
R.R., N. IL (OMISSIS);
contro
P.L., N. IL (OMISSIS), C/;
P.G., N. IL (OMISSIS), C/;
M.C., N. IL (OMISSIS) C/;
F.M., N. IL (OMISSIS);
V.G.B., N. IL (OMISSIS);
P.F., N. IL (OMISSIS);
P.S.M., N. IL (OMISSIS);
P.A.;
RESP. CIV.;
PA.LU., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 08/11/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Cilenti Alberto per la Napoletana Gas, Santoianni L. per la p.c. V.A.S.;
Uditi i difensori Avv. Omissis per P.S.M., avv. Omissis per F., avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Omissis e Omissis per Pa., avv. Omissis per V. e P.F..

FattoDiritto


Il giorno (OMISSIS), alle ore 16.30 circa, all'incrocio tra il (OMISSIS) si verificava un disastro conseguente al crollo della galleria e del fabbricato adiacente ai lavori, cui seguiva un'esplosione ed un incendio. Nel disastro perivano dieci persone, otto restavano ferite ed una, B.S., scompariva per sempre.

Il fatto avveniva in concomitanza dei lavori di costruzione di una galleria ((OMISSIS)), nell'ambito della realizzazione di una struttura stradale denominata "bretella di raccordo tra la circumvallazione esterna - asse mediano - asse di supporto delle (OMISSIS)".

I lavori rientravano in una più ampia concessione stipulata in data (OMISSIS) tra il Commissario straordinario di Governo e l'allora Consorzio Caivano.

Con atto del (OMISSIS) il predetto Commissario affidava la realizzazione della citata bretella al consorzio, di cui azionista di maggioranza era la Immobiliare Barletta di Giuseppe Barletta.

In data 23.1.1990 detta immobiliare si fondeva per incorporazione nella NAOS srl, divenendo consorziata del CO.GE.RI. ed unica affidataria di tutti i lavori in concessione.

In data (OMISSIS) veniva stipulato il contratto di appalto tra la NAOS e l'associazione temporanea di imprese (A.T.I.), mentre la società operativa alla quale venivano affidati i lavori di costruzione era l'A. SCARL. In modo molto puntuale la sentenza della Corte d'appello di Napoli emessa in data 8.11.2006, depositata il 16.2.2007, ed oggetto di ricorso per cassazione, richiama i punti salienti della cronistoria dei lavori sino alla data dei fatti in contestazione.

In ordine alle dinamiche ed alle cause del crollo il Tribunale di Napoli ha ritenuto che il collasso del rivestimento provvisorio o del prerivestimento sia iniziato con il collasso dell'appoggio e della fondazione delle centine.

Questa tesi è stata contestata dagli imputati, che hanno ricondotto il disastro ad altra serie di cause, vale a dire i cedimenti dovuti allo scavo potevano avere prodotto delle fessurazioni delle tubazioni del gas, per cui esso sarebbe uscito dalle medesime, si sarebbe accumulato sul terreno e sarebbe quindi rifluito nella galleria attraverso la rottura del rivestimento di prima fase; si sarebbe prodotta una deflagrazione con il collasso della medesima e si sarebbe creata una voragine nella quale sarebbe precipitato il soprastante palazzo.

In primo grado alcuni imputati venivano assolti e nei loro confronti proponevano appello sia il PM che le parti civili costituite.

La corte territoriale dichiarava inammissibile l'appello del PM ed eccepiva la illegittimità costituzionale della riforma apportata all'art. 593 c.p.p. dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46 trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale sul punto, per cui ordinava la sospensione del procedimento relativamente a dette posizioni e separava il procedimento relativo alle posizione degli imputati condannati, vale a dire F.M., V.G.B., P.F., PA.LU., P.S.M., pervenendo alla conferma delle condanne dei predetti, ad eccezione del Pa. che assolveva per non avere commesso il fatto, revocando altresì le statuizioni civili nei confronti del CIPE. Preliminarmente confermava il giudizio espresso dal primo giudice in ordine alla riferibilità del crollo al cedimento strutturale del rivestimento provvisorio, accompagnato dalla rottura dei terreni di fondazione.

A seguito del crollo della galleria, secondo i vari periti, aveva ceduto il tronco di cono di materiali trascinando con sè i sottoservizi ed in particolare la tubazione del gas che si era piegata e si era inserita all'interno della voragine, mentre crollava l'edificio sovrastante ed il gas penetrava attraverso le macerie in galleria, ove, trovata un'accensione accidentale, aveva prodotto l'esplosione.

Affermava che la diversa teoria prospettata da alcuni appellanti era rimasta indimostrata, mentre alcuni dati erano stati accertati e questi confermavano la validità della tesi dei consulenti del GIP:

il crollo era avvenuto prima dell'esplosione; non vi era odore di gas nei giorni precedenti al disastro; le tracce di incendio mettono in evidenza che gli effetti della fiamma sono localizzati intorno ad altezze comprese tra 0,80 cm. e 2 metri; le consulenze medico-legali necroscopiche evidenziavano che nessuno degli operai è morto per sovrappressione.

Inoltre gli imputati non spiegavano come mai vi sia stata la rottura del rivestimento di prima fase proprio in quel punto ed in quel momento.

In ordine alle posizioni soggettive F.M., direttore dei lavori formalmente nominato dal concessionario CO.GE.RI., aveva il preciso compito di verificare il progetto, di controllare la conformità dei lavori al progetto e di segnalare difetti dell'opera.

Nonostante si fossero verificati vari e non trascurabili cedimenti, nell'ordine anche di dieci centimetri, sfornellamenti, problemi di stabilità dei fabbricati superiore alla galleria le doverose segnalazioni non vi erano state, salvo un richiamo in relazione all'eccessiva distanza tra fronte di scavo e rivestimento definitivo con la richiesta di riavvicinamento, senza tuttavia alcun controllo sull'esecuzione del medesimo.

Quanto alla verifica del progetto che l'appellante aveva dichiarato di avere effettuato, le risultanze della perizia avevano messo in luce una serie di carenze ed errori riguardo al difetto di progettazione del piede della centina, il che conduceva a ritenere che il F.M. si fosse limitato ad una acritica accettazione del medesimo.

In particolare non aveva controllato e rilevato i difetti della coronella per la quale era previsto un certo numero di pali di un certo diametro, tanto che ne fu trovato un numero inferiore, di consistenza inadeguata che non permetteva una buona compenetrazione.

Veniva constatata la mancata armatura dei pali jetting, la mancata realizzazione delle bielle trasversali e la mancata realizzazione delle colonne longitudinali.

Le cinque sospensioni operate dal direttore dei lavori che le richiama a propria discolpa, secondo la corte, non erano sufficienti, perchè ad ogni ripresa lo stato delle cose non era cambiato. Le stesse carenze sono riscontrabili in ordine al controllo dei materiali.

Pertanto sussisteva la colpa ed il collegamento di tale comportamento con l'evento infausto.

La rinnovazione del dibattimento non andava disposta, non essendovi prove decisive da assumere e l'aggravante della previsione dell'evento era desunta dai fatti stessi, chiaramente significativi per un soggetto esperto del settore come doveva essere il direttore dei lavori.

Nei suoi confronti inoltre la corte prendeva in esame anche la richiesta relativa alla concessione delle attenuanti generiche e la doglianza sulla misura della pena.

V.G.B. era chiamato a rispondere per gli inadempimenti contestatogli nel suo ruolo di collaudatore statico.

La corte concordava con la valutazione data dal primo giudice al dissenso espresso dal PM sull'applicazione della pena a richiesta delle parti.

Secondo l'appellante egli non aveva il dovere di controllo prescritto dal R.D. n. 350 del 1895 che spettava al collaudatore nominato in corso d'opera, nè avrebbe competenza sulle opere provvisorie.

Secondo la corte territoriale proprio dalla nota 16.1.1995 del predetto imputato discendeva la serie di doveri che nel corso del procedimento egli ha contestato perchè dalla medesima risulta che il collaudatore effettuò i controlli statici strutturali prima dell'inizio dei lavori e ne dichiarò riscontrata la corrispondenza e conformità alle prescrizioni di legge e regolamento; inoltre seguì la progettazione, dando anche suggerimenti che il progettista P.S.M. fece propri.

Nonostante tale tipo di intervento omise di rilevare i difetti e le difformità durante la realizzazione dell'opera, tanto che anche dopo avere appreso ufficialmente notizie sui cedimenti che si erano verificati si premurò di accertare se il D.L. aveva ordinato la sospensione dei lavori, ma alla ripresa, mentre i problemi in galleria e sul piano continuavano, egli ometteva qualsiasi controllo sulla validità della soluzione adottata.

Anche per questo imputato la sentenza prendeva in esame la questione relativa all'aggravante della previsione, alle attenuanti generiche ed alla misura della pena.

P.F., direttore tecnico del concessionario CO.GE.RI., si occupava dei rapporti tra il concessionario e l'impresa realizzatrice dei lavori, l'A. SCARL. Un altro direttore, il P.F. (rectius F.) curava i rapporti CIPE e COGERI. L'appellante contestava di avere occupato tale posizione, ma secondo la corte territoriale egli aveva un ruolo pari, se non superiore a quello del D.L., tanto che era sempre presente in cantiere nei momenti in cui era necessario assumere delle decisioni importanti ed erano gli ordini di servizio del direttore dei lavori ad essere conformati alle note del P.F. e non viceversa.

In tale sua posizione di preminenza il predetto aveva la possibilità di verificare i difetti relativi alla realizzazione dei consolidamenti ed alle centine metalliche, verificando i tempi di infilaggio ed i tempi di getto delle coronelle e da tali verifiche avrebbe potuto rendersi conto se i tempi erano compatibili con la bontà della realizzazione.

P.S.M., progettista dell'opera risponde per le rilevate carenze ed errori del progetto; i consulenti trovarono detto progetto del tutto inadeguato sotto vari profili, sia in ordine al parametro di resistenza dei terreni, sia al calcolo del carico gravante sulla galleria; inoltre i cedimenti che vennero misurati dall'impresa non trovavano riscontro in quelli teorici.

In particolare è stato rilevato il difetto di progettazione del piede della centina. Questi errori non sono stati rimediati nemmeno in corso d'opera e attraverso le varianti per cui la galleria non avrebbe potuto reggere ed il disastro doveva considerarsi tristemente annunciato.

In data (OMISSIS) l'impresa aveva chiesto la revoca della sospensione dei lavori imposta dal comune di Napoli ed il progettista P.S.M. dichiarava che lo scavo in galleria era compatibile con i fabbricati in superficie.

L'appellante si difendeva sostenendo che questa certificazione non ebbe alcuna incidenza perchè i lavori restarono sospesi in attesa della consulenza affidata dal CIPE al dipartimento di geofisica dell'università e ripresero dopo il deposito delle relazioni, mentre secondo la corte i lavori ripresero sin dal 23.1.95 e le consulenze furono depositate nei mesi di settembre e novembre dello stesso anno.

Secondo la corte non aveva pregio la tesi che il progettista non era progettista strutturale, data la serie di interventi cui partecipò.

Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati condannati nonchè le parti civili in relazione alla revoca delle statuizioni civili a carico del CIPE conseguenti all'assoluzione del Pa..

Il F. deduce la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione: la corte napoletana nel confermare il giudizio di condanna in sostanza dimostrava il contrario di quanto addebitatogli.

Ribadisce che le varianti in corso d'opera costituivano normali adattamenti del progetto alla situazione dei luoghi, il che non significava che il progetto originario fosse da cestinare, e che i controlli da parte sua erano stati rigorosamente effettuati come risultava dai 27 ordini di servizio, dai 440 giorni di sospensione dei lavori, dalle osservazioni ed ordinai comandi verbali impartiti nel corso dei sopralluoghi.

Contesta che vi fossero segnali gravi di cedimento e che il crollo fosse altamente probabile, come affermato dai giudici di merito.

Sottolinea le incongruenze della motivazione della sentenza impugnata perchè da una parte gli si addebita di non avere rilevato i difetti di esecuzione e dall'altra gli si da atto di avere riscontrato i difetti di accoppiamento e saldatura delle centine, la mancanza di bulloni nelle piastre ed altri difetti di posa in opera.

Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3, negando la prevedibilità dell'evento e rilevando incongruenze della motivazione sul punto.

Con il terzo motivo deduce la mancata motivazione in ordine all'intervenuta prescrizione, conseguente al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante che avrebbe consentito la dichiarazione di estinzione del reato, giudizio di cui era meritevole sia per l'ineccepibile comportamento processuale, sia per la disponibilità della sua compagnia assicuratrice di corrispondere alle parti civili l'intero massimale, pari ad Euro 2.582.284,50.

Il V. deduce nullità della sentenza per errori nell'applicazione della legge penale e mancanza di motivazione, sostenendo che la corte d'appello aveva ripetuto l'errore del giudice di primo grado, addebitandogli obblighi di competenza di altri, vale a dire della Commissione di Collaudo, aggiungendo la parola "statico" sul punto A dell'allegato del D.M. 11 marzo 1988, nonostante con i motivi di appello si fosse contestato questo tipo di errore e si fosse precisata la distinzione esistente tra la figura del collaudatore statico (e/o in corso d'opera) e quella della Commissione di Collaudo e le diverse relative funzioni.

La corte aveva invece pedissequamente ed in modo acritico seguito il ragionamento del primo giudice senza tenere conto delle doglianze dell'appellante.

Il ricorrente contesta di essere stato tenuto al controllo dei calcoli di stabilità di competenza del collaudatore sismico, ed all'esame delle opere provvisorie costituenti tecniche esecutive dello scavo e rivestimento provvisorio a sostegno temporaneo dello scavo, perchè esse non fanno parte del collaudo statico delle strutture in cemento armato.

Inoltre contesta di avere fornito suggerimenti ed elementi di scelte progettuali, nè di strutture, nè di parametri geotecnici, nè di avere mai svolto ingerenze in tali scelte, di competenza del progettista ing. P.S.M. e del geologo prof. L..

Parimenti non erano di sua competenza, a suo avviso, i controlli spettanti al Direttore dei Lavori circa il riscontro delle difformità e carenze esecutive,non essendo previsti dal D.M. Lavori Pubblici 14 febbraio 1992, ed inoltre essendo i medesimi di difficile accertamento, trattandosi di lavorazioni in sotterraneo ed entro terra, arbitrariamente effettuate dall'appaltatore senza alcun progetto di variante.

Infine il V. deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso causale e la carenza di risposta ad alcuni importanti quesiti, quali quello della immissione di gas in galleria e la valutazione del fatto che le persone decedute fossero morte a causa di una detonazione e cioè di una sovrappressione, nonostante la presenza di "petecchie" su di un cadavere ed il ritrovamento di materiali bruciati al di sotto delle macerie.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce errata applicazione della legge penale in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3, e carenza di motivazione in relazione alla non concessa prevalenza delle attenuanti generiche ed all'entità della pena, tenuto conto che ad altri imputati, cui era stato addebitato anche il reato di truffa, era stato riservato un trattamento migliore, con accettazione della proposta di pena concordata tra le parti.

Con il terzo motivo deduce l'errore del giudice d'appello nel mancato riconoscimento della parziale rinnovazione del dibattimento e della conseguente produzione documentale sulla quale si basavano queste ultime richieste.

Ciò aveva impedito al PM di valutare la disponibilità della sua compagnia di assicurazione al risarcimento del danno e di esprimere il consenso al patteggiamento, riconosciuto invece agli imputati Fa., I. e Pe., che nonostante le più gravi imputazioni risultavano essersi adoperati in tal senso e per tale ragione ritenuti meritevole di un trattamento sanzionatorio più leggero. Precisa che le polizze in questione discendevano da un obbligo dell'ATI con la concessionaria a sensi dell'art. 16 del contratto di appalto, per cui erano da considerarsi a vantaggio di tutti gli imputati e contesta che il giudice di primo grado non aveva motivato in ordine al dissenso del PM. La corte, investita della questione, aveva errato nel non accettare la produzione documentale che avrebbe chiarito la posizione di esso imputato rispetto alle polizze assicurative ed aveva errato nell'affermare che il giudice monocratico non era tenuto a motivare sul dissenso del PM al patteggiamento, perchè la questione era stata decisa da altro giudice monocratico della sua sezione, posto che questi aveva solo preso atto del dissenso espresso e non aveva espresso alcun giudizio sul medesimo.

Ingiusto inoltre deve considerarsi il trattamento a lui riservato, se posto in relazione ai coimputati principali Pe., Fa. ed I. che avevano goduto della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e di conseguenza erano stati ammessi al patteggiamento.

Il P.F., assistito dallo stesso difensore del V., censura le carenze motivazionali della sentenza impugnata e gli errori commessi dal giudice d'appello.

In particolare sostiene che nessuna normativa gli imponeva gli obblighi a lui contestati, non avendo mai ricoperto funzioni connesse a responsabilità. L'errore compiuto dal primo giudice e ribadito dal secondo era stato quello di affermare che esistevano due direttori dei lavori, quello formalmente nominato ed esso imputato, che invece svolgeva esclusivamente il ruolo di Direttore Tecnico della NAOS, mentre non era il D.T. del consorzio CO.GE.RI. La sua funzione consisteva nel consentire alla NAOS di essere sempre a conoscenza dell'andamento dei lavori e delle problematiche dei vari cantieri, ma altre erano le figure professionali che rivestivano una posizione di garanzia.

Pertanto le sue firme sugli ordini di servizio costituivano delle semplici ricevute come D.T. della Naos che li girava all'ATI e per essa all'impresa esecutrice.

La sentenza del tribunale si fondava su di una errata valutazione della posizione di esso ricorrente e delle prove sul punto ed il giudice d'appello non aveva fatto giustizia delle censure mosse con l'impugnazione, svolgendo una motivazione scarna ed insufficiente anche in ordine alla sussistenza del nesso causale; nesso che veniva contestato.

Con gli altri motivi di ricorso il P.F. propone le stesse doglianze del V. sul tema della riconosciuta aggravante e del mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, nonchè sulla omessa rinnovazione parziale del dibattimento chiesta per la produzione documentale che avrebbe consentito un tale giudizio e l'eventuale patteggiamento, come riservato ad altri imputati, usciti di scena con tale trattamento.

Il P.S.M. deduce erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione.

Lamenta che la corte aveva omesso di considerare ai fini della sussistenza del rapporto di causalità il ruolo delle carenze e difformità esecutive dello scavo e del rivestimento provvisorio, in violazione delle sue indicazioni.

Pertanto limitandosi a rilevare i difetti del progetto, non aveva considerato se gli errori del Direttore dei Lavori e dell'impresa non siano stati la vera ed unica causa del crollo.

Con il secondo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine al negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante ed alla graduazione della pena, mettendo sullo stesso piano la sua posizione con quella di chi attraverso gravi carenze nella fase esecutiva e l'omissione dei doverosi controlli era da considerarsi la causa ultima del crollo.

Contesta inoltre che gli sia addebitabile l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3 e censura la carenza di motivazione sul punto, non essendo estensibile alla sua posizione le argomentazioni svolte per il F..

Le parti civili R.R., P.L., P.A., M.C. deducono erronea e falsa applicazione di disposizioni di legge (art. 2049 c.c.; Del R.D. n. 350 del 1895, art. 1, art. 3 e ss.; della L. n. 219 del 1981, artt. 80 ed 81) in ordine all'assoluzione del Pa. ed alla conseguente revoca delle statuizioni civili in danno del CIPE. Sostengono i ricorrenti che la corte napoletana si era limitata a considerare la convenzione (OMISSIS) intervenuta tra il committente CIPE e la concessionaria alla quale sarebbe stato traslato l'obbligo di garanzia, senza tenere conto della normativa che all'epoca degli eventi disciplinava la materia, vale a dire il R.D. n. 350 del 1895 e la Direttiva Presidente G.R. Campania n. 5, in veste di Commissario Straordinario del Governo, che delimitava le competenze dell'Ingegnere Capo e ne fissava la posizione di garante della correttezza tecnico amministrativa dei lavori oggetto di concessione.

Inoltre la corte d'appello non aveva considerato che il provvedimento concessorio in oggetto andava inquadrato nella normativa speciale di cui alla L. 14 maggio 1981, 219, artt. 80 ed 81 che regolava l'attività di ricostruzione seguita agli eventi sismici del 1980.

Ne conseguiva la illegittimità dell'atto traslativo di responsabilità della P.A., effettuabile solo nell'ambito di una previsione normativa in quanto il provvedimento concessorio era stato utilizzato non per realizzare gli interventi previsti dalla suddetta normativa, riguardanti interventi di edilizia pubblica residenziale, ma nuovi assetti viari Correttamente secondo i ricorrenti il primo giudice aveva ravvisato una semplice delega parziale dei poteri della P.A., escludendo l'esonero totale della responsabilità, affermando che persisteva in capo al delegante il potere-dovere di controllo dell'attività del delegato, il cui insufficiente esercizio rendeva l'ente pubblico corresponsabile dell'illecito aquiliano.

Ne conseguiva che il Pa. doveva ritenersi responsabile dell'evento per la sua condotta omissiva e ciò comportava ai fini civilistici la responsabilità del CIPE in rapporto della immedesimazione organica ed in ossequio all'art. 28 Cost..

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Gli imputati hanno concentrato le censure alla sentenza soprattutto sotto il profilo della carenza di loro responsabilità, in base alla posizione assunta nell'ambito della sicurezza, contestando sia i profili di colpa, sia il dovere di adempimento obblighi che entrambi i giudici hanno apprezzato e sui quali si fonda il giudizio di responsabilità penale a loro carico. Si aggiungono a tali censure quelle relative alla sussistenza del nesso di causa tra la colpa accertata ed il verificarsi dell'evento, le censure in ordine alla sussistenza della contestata aggravante, negandosi la prevedibilità dell'evento, le censure in ordine al trattamento sanzionatorio, molto più pesante di quello riservato ad altri imputati, accusati anche del reato doloso di truffa, vera causa del disastro, per il solo fatto di essersi attivati presso la compagnia di assicurazione che ha messo a disposizione l'ammontare delle polizie; polizze che essendo state stipulate dall'ATI dovevano considerarsi a vantaggio di tutti gli imputati.

In entrambe le sentenze di primo e secondo grado i giudici di merito spiegano le ragioni sulle quali fondano le cause del crollo della galleria e le conseguenze del disastro, negando che ciò sia stato determinato da perdite di gas ed affermando che esso si era verificato a causa della insufficiente sicurezza del sistema strutturale del preconsolidamento e del prerivestimento della galleria che si stava realizzando, accentuata dal sovraccarico non simmetrico dell'edificio prospiciente alla volta della galleria. A seguito del crollo della medesima si sono verificate numerose fughe di gas che infiltrandosi tra le macerie avrebbero trovato un innesco e provocato l'esplosione ed il conseguente incendio.

La Corte d'appello ha preso in esame le doglianze che alcuni appellanti avevano sollevato in merito alla ricostruzione delle cause del crollo ribadendo che le sollecitazioni elevate sulle tubazioni potevano avere prodotto delle fessurazioni dalle quali sarebbe uscito il gas, che si sarebbe accumulato sul terreno ed in una possibile cavità antropica per poi rifluire nella galleria attraverso la rottura locale del rivestimento di prima fase. Ne sarebbe seguita una deflagrazione che avrebbe provocato il collasso della galleria, la creazione di una voragine nella quale sarebbe precipitato l'edificio sovrastante.

Prendendo in esame tale sequenza causale la corte napoletana l'ha ritenuta indimostrata ed ha richiamato i punti individuati dal primo giudice attraverso i quali risultava più coerente e credibile la ricostruzione effettuata dai consulenti del GIP, sottolineando le lacune presenti nella teoria dello scoppio avanzata dal consulente della difesa.

Di fronte a tale motivazione che richiama per relazione la più ampia esposizione rinvenibile nella sentenza di primo grado i ricorrenti propongono una generica censura a questo tipo di argomentazione, lamentano una mancata risposta ai numerosi quesiti sottoposti al vaglio del giudice di appello, ma non sviluppano una vera e propria critica che consenta di valutare le carenze dedotte in relazione alla motivazione sul punto.

Pertanto poichè il richiamo ad argomenti svolti dal primo giudice è consentito, trattandosi di decisione che la corte ha confermato, non si desumono dalla sentenza impugnata, che completa anche con proprie osservazioni la ricostruzione causale dell'evento, quelle carenze argomentative che dimostrerebbero sia la scarsa attenzione alle doglianze contenute nei motivi di appello, sia la novità di questioni sottoposte al vagli del giudice di secondo grado che non potevano essere risolte sulla falsariga della motivazione del primo giudice.

In sostanza gli imputati ricorrenti, pur riportando le vicende salienti dei fatti e manifestando doglianze rispetto a questa parte della motivazione, si concentrano con maggiori argomenti sulle rispettive posizioni, che vanno pertanto vagliate in modo separato.

F.M..

La corte nella trattazione dedicata all'esame della posizione di tale imputato rispetto agli addebiti di colpa che gli sono stati mossi nella causazione dell'evento ha innanzitutto, nelle premesse, precisato quali fossero le funzioni di sua competenza come direttore dei lavori nominato dal concessionario per l'esecuzione dell'opera pubblica.

Facendo riferimento al regolamento del 25 maggio 1895, n. 350 il F. era tenuto alla preliminare verifica dei calcoli statici strutturali ed esecutivi, al controllo qualitativo e quantitativo del materiale impiegato e della conformità delle modalità di esecuzioni delle strutture realizzate nelle varie fasi di avanzamento dei lavori al progetto.

A tali compiti non erano estranei, ma dovevano essere ricompresi, quelli di suggerire anche in via integrativa l'adozione di migliori criteri di costruzione e di segnalare eventuali difetti dell'opera.

Queste incombenze non sono state completamente espletate, avendo la corte rilevato, alla stregua delle risultanze della perizia disposta dal GIP in sede di incidente probatorio numerose e gravi manchevolezze nella sua condotta, in sentenza dettagliatamente indicate, secondo una elencazione precisa, che vanno dalla mancata verifica di errori di progettazione, alla omessa rilevazione di difetti di carattere strutturale nella realizzazione delle opere provvisorie.

E' stato accertato che le centine destinate a dare forma e sostegno all'arco della volta in alcuni casi non avevano una base di appoggio, in altri casi poggiavano sulla pozzolana, le colonne erano prive di armatura: e ciò in via esemplificativa per indicare solo alcune delle gravi carenze riscontrate dai periti di ufficio e dai consulenti del PM. Il ricorrente torna a sostenere che i cedimenti ed i dissesti rientravano in parametri di normalità e che ogni volta in cui si erano verificati aveva disposto la sospensione dei lavori.

Non considera però che, come asserito dalla corte, tali problemi alla ripresa dei lavori non risultavano risolti, non essendosi l'imputato attivato in modo che non si ripresentassero.

I motivi di gravame per la loro parzialità e limitatezza non coprono tutta l'area del giudizio esposto in sentenza, per cui non sono giustificate le censure alla motivazione che, al contrario, esplicita tutte le ragioni sulle quali si fonda la valutazione e la decisione in particolare in ordine alla colpa.

La corte risulta avere preso in esame tutti gli elementi rilevanti per il giudizio di responsabilità, sottolineando come i medesimi, valutati sotto l'aspetto storico ed attraverso una esposizione coerente ed immune da vizi logici confluiscono nell'accertamento di responsabilità dell'imputato. La corte motiva in modo adeguato anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante costituita dalla previsione dell'evento che il giudice rapporta correttamente alle capacità intellettive dell'agente il quale non poteva ignorare i numerosi sintomi (sfornellamenti, rottura di tampone, lesione ai fabbricati attigui al campo di lavoro) che dovevano metterlo in allarme ed indurlo ad intensificare le verifiche e le modalità di controllo, posto che frequentando il cantiere avrebbe potuto verificare i tempi di infilaggio e i tempi di getto delle coronelle e verificare se questi erano compatibili con la buona realizzazione dell'opera.

In ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento ed al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche la corte motiva in modo sufficiente e spiega le ragioni del diniego in conformità con i principi più volte enunciati da questa Corte, per cui non si ravvisano vizi od errori. Si deve anche rilevare che in ordine al giudizio di prevalenza delle attenuanti si tratta di una valutazione di merito sulla quale il controllo di legittimità non può interferire, salvo che non siano evidenti vizi logici.

Nel caso in esame il fatto che ad altri imputati sia stato riservato un trattamento sanzionatorio migliore viene giustificato dalla corte non solo con l'impegno della compagnia di assicurazione di mettere a disposizione il massimale, ma con l'attività personale prestata perchè si realizzasse tale comportamento.

Il F., come gli altri imputati, nel ritenere di dovere godere dello stesso trattamento, non risulta avere collaborato con analoga condotta, per cui il fatto che la copertura assicurativa possa essere intesa a vantaggio di tutti gli imputati non è rilevante, in quanto la corte, come il primo giudice hanno ritenuto premiabile non il dato oggettivo in sè, ma la condotta personale ai fini del risarcimento.

P.F..

Con il suo ricorso il P.F. eccepisce innanzi tutto l'illegittimità della motivazione per relationem, a suo avviso adottata dalla corte fuori dai casi in cui essa è consentita per respingere le censure dedotte con l'atto di appello.

La doglianza è infondata.

Nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che la sentenza di appello non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, allorchè entrambe si sviluppino secondo linee logiche pienamente concordanti, tanto che la motivazione della prima si salda con quella della seconda fino a formare un complesso corpo argomentativo.

Tuttavia sono stati precisati i limiti della motivazione per relationem, sottolineando che il mero riferimento alla sentenza di primo grado è consentito soltanto quando le censure formulate contro tale decisione non contengano elementi diversi da quelli esaminati e disattesi dal primo giudice. Per contro il ruolo meramente adesivo alla sentenza appellata è stato giudicato violazione dell'obbligo della motivazione quando con l'appello sia stata sollecitata con specifiche censure una valutazione critica della decisione o siano intervenute nel giudizio di appello nuove acquisizione probatorie.

Nel caso in esame nell'atto di appello non erano stati addotti nei riguardi del P.F. elementi nuovi e diversi da quelli presi in considerazione dal GIP che avessero imposto una rivisitazione critica delle valutazioni da questi compiute.

La Corte per altro, con motivazione autonoma, ha condiviso molte considerazioni del primo giudice, giustificando con ciò la conferma di una decisione che ha ritenuto essere non solo valida e corretta, ma anche esattamente e esaurientemente motivata, senza considerare che il ricorrente non ha neppure spiegato in modo specifico le ragioni della sua doglianza, limitandosi ad una censura di carattere generale.

Per contestare il giudizio di colpa il P.F. assume di non avere ricoperto alcuna funzione nell'esecuzione delle opere che potesse in qualche modo impegnare la sua responsabilità per l'accaduto.

Sostiene che la sua figura professionale era quella di direttore tecnico della Naos con incarico che si esauriva nell'ambito della struttura aziendale e, non avendo esplicato alcuna interferenza nella direzione dei lavori, non poteva esser equiparato o assimilato sul piano della responsabilità a quello del direttore dei lavori.

La sua funzione era quella di portare a conoscenza della Naos l'andamento dei lavori nei vari cantieri e, quindi, di controllare l'esecuzione dei contratti con le imprese appaltatrici, svolgendo compiti esclusivamente di coordinamento e di raccordo tecnico- amministrativo tra queste e l'azienda in funzione della quale operava.

Senonchè tali deduzioni e osservazioni tendenti ad estraniare l'imputato da ogni responsabilità, non essendo essa ricollegabile all'inosservanza dei doveri funzionali connessi alla qualifica formale rivestita, urtano contro i motivati accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, ai quali in questa sede bisogna rifarsi e che hanno messo in chiara luce come egli, nell'esplicazione dei propri compiti, tra cui anche quello di verificare che l'esecuzione dei lavori fosse conforme al progetto affidato all'impresa costruttrice, di fatto si era interessato della gestione, conduzione e direzione dei lavori stessi.

Di tale ingerenza e del ruolo attivo svolto ne è prova il fatto sottolineato dalla corte territoriale della sua costante partecipazione alle decisioni importanti in occasioni dei gravi e reiterati inconvenienti che si erano verificati.

Egli altresì interferì concretamente attraverso gli ordine di servizio emessi dal F., decidendo se trasmetterli o meno all'impresa costruttrice ed uno di tali ordini fu emesso proprio dal P.F. e ad esso il direttore dei lavori si era conformato.

Nelle sue stesse funzioni esercitate si erano, di fatto, venute a compenetrare sotto certi aspetti quelle del direttore dei lavori. Pertanto se è vero che il contratto di appalto determina il trasferimento dal committente (pubblico o privato) all'appaltatore della responsabilità nell'esecuzione dei lavori tale principio soffre eccezione nel caso in cui il committente con la sua ingerenza assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera appaltata perchè anche esso diviene titolare della posizione di garanzia, destinataria degli obblighi e delle correlative responsabilità gravanti sull'impresa appaltatrice e per essa sui suoi collaboratori. Nella descritta forma in cui l'ingerenza si è concretizzata, essa è stata correttamente ritenuta rilevante ai fini dell'estensione del giudizio di colpa nei confronti della odierna ricorrente.

P.S.M..

Il P.S.M., progettista dell'opera, formula censure che investono la motivazione della sentenza in punto di ritenuta sussistenza del nesso di causa. A suo avviso esso andava escluso in considerazione del rilevante grado di colpa attribuibile al direttore dei lavori ed collaboratori nell'assolvimento dei loro rispettivi compiti.

Tale censura è infondata nella sua stessa impostazione e costruzione critica.

Le carenze strutturali rilevate dai periti d'ufficio nella realizzazione delle opere provvisorie sono state la diretta conseguenza degli errori di calcolo e di valutazione commessi dall'imputato nella redazione del progetto originario; errori che hanno dato luogo agli inconvenienti successivamente verificatisi e rese necessarie opportune varianti, rilevatesi pur esse inidonee a risolvere i problemi che di volta in volta si erano presentati.

A ciò aggiungasi che nel progetto non si era tenuto conto della presenza di un fabbricato sulla parte sovrastante la galleria interessata dal crollo che costituiva un sovraccarico rilevante;

inoltre era stato utilizzato un parametro di resistenza dei terreni notevolmente superiore a quello che in via cautelativa doveva essere indicato.

Le accennate carenze strutturali nella fase esecutiva dei lavori non valgono quindi ad escludere il legame di imputazione dell'evento catastrofico alla condotta colpevole dell'imputato, giacchè gli originari difetti di progettazione non eliminati con le successive modifiche hanno costituito un antecedente causale ed hanno concorso in eguale misura a causare il crollo della galleria dovuto al collasso strutturale del rivestimento provvisorio accompagnato dal cedimento dei terreni di fondazione, secondo il responso peritale disposto dalla corte e dalla medesima recepito in quanto scientificamente e tecnicamente ritenuto attendibile.

Di fronte a questa serie di argomenti la censura sulla sussistenza del nesso causale risulta essere infondata, non essendo seriamente condivisibile che gli errori riconosciuti dallo stesso progettista non abbiano inciso e siano stati ininfluenti sulla serie eziologica dell'evento perchè altri errori (quelli degli esecutori e dei controllori) si sono verificati ed aggiunti ai primi.

V.G.B..

Quanto al ricorso del V. per le censure alla motivazione della sentenza in quanto resa per relazione valgono le stesse considerazione già espresse per la posizione del P.F., che ha sollevato la stessa questione.

Nell'ambito dello stesso motivo il ricorrente si diffonde lungamente nel denunciare asseriti errori commessi dal primo giudice, nei quali la corte era nuovamente incorsa, benchè fossero stati segnalati con l'atto di appello.

La corte territoriale, secondo il ricorrente, aveva errato nell'indicazione ed applicazione delle norme giuridiche (extrapenali) alle quali si era riferita per definire i compiti del "collaudatore statico" delle strutture in cemento armato e metalliche, al quale non spettano le incombenze che il R.D. n. 350 del 1895 demanda alla diversa figura professionale del collaudatore nominato in corso d'opera.

Pertanto non gli spettavano compiti diversi dal controllo statico a fine opera.

Occorre osservare che il D.M. 11 marzo 1988 richiamato dalla corte d'appello è esplicito nel demandare al collaudatore statico senza alcun distinguo l'accertamento della rispondenza delle opere eseguite alla previsione progettuale ed inoltre ciò si desume dallo stesso comportamento del V..

Non si capisce altrimenti perchè egli si occupasse delle modalità non solo progettuali, dando suggerimenti al P.S.M., alla cui bozza di relazione aveva apportato delle correzioni, ma anche esecutive, formulando rilievi nei verbali delle visite di controllo in ordine alla distanza tra il fronte di scavo ed il rivestimento definitivo.

Ed ancora, significativa è la nota richiamata in sentenza con la quale l'imputato da assicurazione dell'avvenuta effettuazione dei controlli dei calcoli statici strutturali e della loro corrispondenza alle prescrizioni di legge e regolamento ed alle caratteristiche geotecniche e meccaniche.

Tutte queste attività sarebbero incompatibili con quella che avrebbe dovuto essere, secondo la sua tesi, l'esclusiva funzione del collaudatore delle opere definitive e non anche delle strutture provvisorie realizzate in corso d'opera.

Pertanto non e illogica la motivazione della corte territoriale che ha affermato la sua responsabilità sulla base della sua condotta omissiva per non avere rilevato i difetti della progettazione e dell'esecuzione incidente casualmente nel determinare il crollo della galleria sulla cui dinamica si è già detto innanzi.

Tutti i ricorrenti si dolgono della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 3, ma come si è già osservato la sentenza si riallaccia alla lunga serie di cedimenti, rotture, lesioni ai fabbricati attigui che costituivano segni premonitori che avrebbero dovuto far prevedere con alto grado di possibilità quanto è poi accaduto e giustificare la definitiva sospensione dei lavori.

Gli imputati lamentano il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante contestata, ma come si è detto innanzi la corte ha spiegato le ragioni di tale valutazione del bilanciamento tra attenuanti ed aggravanti.

Il V. deduce altresì che il giudice di primo grado non si è pronunciato sulla fondatezza del dissenso del PM alla richiesta di patteggiamento.

A tale omissione ha posto rimedio la corte d'appello che ha ritenuto giustificato il dissenso, attesa l'oggettìva ed indiscutibile gravità dei fatti contestati e delle conseguenze che ne sono derivate e dell'irrilevanza, per il principio della diversificazione delle singole posizioni processuali, che altri imputati siano stati ammessi al patteggiamento della pena.

LE PARTI CIVILI. Con il loro ricorso le parti civili R.R., P.L., P.G., P.A., M.C. si dolgono della disposta revoca delle statuizioni civili nei confronti del CIPE, quale conseguenza dell'assoluzione dell'imputato Pa., ingegnere capo nominato dal predetto responsabile civile e deducono la violazione della L. n. 219 del 1981, artt. 80 ed 81.

Sostengono i ricorrenti che il provvedimento concessorio doveva ritenersi essere illegittimo in quanto adottato in violazione di tali norme che lo consentono solo per determinate tipologie di interventi e non per la realizzazione di opere comportanti modifiche viarie.

Conseguenza derivante da ciò sarebbe la mancanza di effetti traslativi di responsabilità in capo al concessionario della funzione pubblica e quindi dell'obbligo di garanzia gravante sul CIPE e per esso sul Pa., il quale avrebbe dovuto svolgere attività di vigilanza e di controllo sulla corretta esecuzione dei lavori.

Tale doglianza è infondata alla stregua dei principi affermati nella sentenza SS.UU. n. 3 del 987, secondo la quale il giudice penale non ha, ai sensi della L. n. 248 del 1865, artt. 4 e 5 il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportino una lesione dei diritti soggettivi, a meno che un potere siffatto non trovi fondamento in una esplicita previsione, ovvero nell'ambito dell'interpretazione della norma penale qualora l'illegittimità dell'atto amministrativo si presenti esso stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa.

Il sindacato è dunque possibile quando l'atto amministrativo sia del tutto mancante dei requisiti di forma e di sostanza o inesistente, perchè emesso da un organo assolutamente privo di potere provvedimentale, oppure frutto di attività criminosa da parte del soggetto pubblico che lo emette o del soggetto privato che lo consegue. E' invece escluso nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio di quel potere.

Era pertanto precluso alla corte sindacare sotto il profilo denunciato la legittimità dell'atto con cui il CIPE aveva affidato al consorzio COGERI la progettazione e l'esecuzione della galleria.

La convenzione stipulata tra l'ente concedente e il concessionario per le regolare la modalità di attuazione del provvedimento concessorio prevede l'esonero dell'amministrazione da ogni responsabilità relativa all'esecuzione dei lavori e se è vero che in capo a quest'ultima residuava una attività di vigilanza e di controllo essa era riferita all'osservanza degli impegni e degli obblighi assunti dalla concessionaria e su di lei gravanti, tra cui quelli di garanzia.

L'espletamento di quel controllo di carattere tecnico amministrativo nell'interesse del concedente era limitato alla verifica non della conformità dell'opera al progetto, ma alla corrispondenza a quella prevista nell'atto di concessione sulla base della documentazione fornita al Pa. dal progettista, dal direttore dei lavori e dal collaudatore.

Si trattava, come bene osservato dalla corte territoriale, di un controllo interno, non avendo il Pa. alcun obbligo di presenziare ai lavori e di recarsi in cantiere.

Pertanto sono infondate le censure sollevate dalle parti civili appellanti che hanno richiamato questioni irrilevanti.

Il rigetto di tutti i ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè la condanna degli imputati ricorrenti a rifondere le spese di costituzione e patrocinio delle parti civili resistenti in questo grado di giudizio; spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè gli imputati a rifondere le spese di costituzione e patrocinio delle parti civili che liquida quanto alla Napoletana Gas S.P.A. in Euro 3.000,00, oltre a spese generali. IVA e CPA ed in Euro 3.000,00 più spese generali, IVA e CPA a favore ella p.c. V.A.S..

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2008.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008