Categoria: 1991
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Tipologia: CCNL
Data firma: 20 giugno 1991
Validità: 01.07.1991 - 30.06.1995
Parti: Aimpes e Filta-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Settori: Tessili, Az. Pelli, cuoio, Industria
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo

Art. 1 - Campo di applicazione del contratto
Art. 2 - Criteri generali di applicazione
Art. 3 - Reclami e controversie
Art. 4 Distribuzione del testo ai dipendenti
Art. 5 - Esclusiva di stampa
Art. 6 - Decorrenza e durata
Capitolo II Sistema di informazione
Art. 7 - Occupazione - Investimenti
1) Livello nazionale
2) Livello regionale
3) Livello territoriale
4) Livello aziendale
Art. 8 - Mobilità interna della mano d'opera
Art. 9 Mobilità esterna della manodopera
Art. 10 - Lavoro esterno
Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 11 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 12 - Commissioni interne e delegati d'impresa
Art. 13 - Funzioni pubbliche elettive e cariche sindacali - Aspettativa e permessi
Art. 14 - Assemblee
Art. 15 - Affissioni
Art. 16 - Versamento dei contributi sindacali
Art. 17- Ambiente di lavoro
Norme applicative
Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale
Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 18 - Assunzione - Documenti di lavoro - Residenza e domicilio
Art. 19 - Visite mediche, preventive e periodiche
Art. 20 - Lavoro delle donne e dei minori
Art. 21- Gravidanza e puerperio
Art. 22 - Azioni positive per le pari opportunità
Art. 23 - Handicappati ed invalidi
Art. 24 - Tossicodipendenza - Conservazione del posto per l'accesso ai programmi di cura e riabilitazione
Art. 25 - Formazione professionale
Art. 26 - Contratto a termine
Art. 27 - Periodo di prova
Art. 28 - Inquadramento unico dei lavoratori
Art. 29 - Cumulo di mansioni
Art. 30 - Mutamento temporaneo di mansioni
Art. 31 - Orario di lavoro
Art. 32 - Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro
Art. 33 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Procedure per il lavoro straordinario di produzione
Art. 34 - Regime di orario a tempo parziale (part-time)
Art. 35 - Recupero delle ore di lavoro perdute
Art. 36 - Inizio e fine lavoro - Ritardi
Art. 37- Permessi di entrata e di uscita
Art. 38 - Riposo settimanale
Art. 39 - Giorni festivi e trattamento economico relativo
Art. 40- Definizione ed elementi della retribuzione
Art. 41- Determinazione della retribuzione oraria
Art. 42- Corresponsione della retribuzione - Reclami
Art. 43- Aumenti periodici di anzianità
Art. 44 - Indennità di mancata mensa
Art. 45 - Trasferte
Art. 46 - Trasferimenti
Art. 47 - Assenze
Art. 48 - Aspettative
Art. 49 - Servizio militare
Art. 50 - Congedo matrimoniale
Art. 51 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali Conservazione del posto e trattamento economico
Art. 52 - Malattia e infortunio non sul lavoro Assenze - Reperibilità - Conservazione del posto - Trattamento economico
Art. 53 - Diritto allo studio
Art. 54 - Lavoratori studenti
Art. 55 - Disciplina aziendale
Art. 56 - Regolamento interno
Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
Art. 58 - Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
Art. 59 - Norme per il licenziamento
Art. 60 - Visite di inventario e di controllo
Art. 61 - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e arnesi di lavoro
Art. 62 - Abiti di lavoro
Art. 63 - Trattenute per risarcimento danni
Art. 64 - Trasformazione, trapasso, cessazione e fallimento dell'azienda
Art. 65 - Liquidazione competenze in caso di morte
Art. 66 - Fondo di solidarietà
Capitolo V Rapporto di apprendistato
Art. 67 - Apprendistato
A - Norme generali
B - Livelli - Mansioni
C - Periodi di apprendistato
D - Trattamento economico apprendisti
Capitolo VI Rapporto di lavoro a domicilio
Art. 68- Lavoro a domicilio
A - Definizione del lavorante a domicilio
B - Limiti e divieti
C - Libretto personale di controllo
D - Responsabilità del lavorante a domicilio
E - Retribuzioni
 F - Maggiorazioni della retribuzione
G - Lavoro notturno e festivo
H - Pagamento della retribuzione
I - Fornitura materiale
L - Norme generali
Parte operai
Art. 69 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Art. 70 - Sospensione ed interruzione del rapporto di lavoro
Art. 71 - Lavori discontinui
Art. 72 - Lavoro a cottimo
Art. 73 - Ferie
Art. 74 - Tredicesima mensilità
Art. 75 - Trattamento economico in caso di malattia
Art. 76 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 77 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Parte intermedi
Art. 78 - Richiamo a disposizioni della regolamentazione degli operai
Art. 79 - Passaggio di qualifica da operaio ad intermedio
Art. 80 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 81 - Ferie
Art. 82 - Tredicesima mensilità
Art. 83 - Trattamento economico in caso di malattia
Art. 84 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 85 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Parte impiegati e quadri
Art. 86 - Passaggio di qualifica da operaio o intermedio a quella di impiegato
Art. 87 - Doveri dell'impiegato
Art. 88 - Trattamento in caso di sospensione o riduzione di lavoro
Art. 89 - Ferie
Art. 90 - Tredicesima mensilità
Art. 91 - Indennità maneggio denaro - Cauzione
Art. 92 - Trattamento economico in caso di malattia
Art. 93 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Art. 94 - Trattamento di fine rapporto - TFR
Art. 95 - Quadri - Norme applicative
Parte retributiva
Art. 96 - Minimi contrattuali di paga o stipendio
Tabella A - Aumenti retributivi
Tabella B - Nuovi minimi tabellari
Art. 97 - Indennità funzione quadri
Art. 98 - Contrattazione aziendale
Art. 99 - Importo forfettario "Una tantum"
Parte inquadramento lavoratori
Art. 100 - Inquadramento lavoratori
Art. 101 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Parte sellerie per automobile e cicli - motocicli
Settore sellerie per automobili e cicli - motocicli

Art. 102- Regolamentazione lavoro a squadre (decorrenza 1 ottobre 1994)
Riduzione dell'orario di lavoro
- Assorbimento
- Modalità applicative
Protocolli
Protocollo I Tutela della dignità personale dei lavoratori
Protocollo II Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Protocollo III Previdenza integrativa
Protocollo IV Fondo grandi interventi
Protocollo V Mense aziendali
Protocollo VI Accesso ai finanziamenti pubblici agevolati
Protocollo VII Processi di ristrutturazione
Allegati
Allegato I Contratti di formazione e lavoro
Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 Tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil
Allegato II TFR - Trattamento di fine rapporto
Legge 29 maggio 1982, n. 297
Allegato III Statuto dei lavoratori
Legge 20 maggio 1970, n. 300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Allegato IV Disciplina dei licenziamenti individuali
Legge 11 maggio 1990, n. 108
Allegato V Cassa integrazione - Avviamento al lavoro - Licenziamenti collettivi prepensionamenti
Legge 23 Luglio 1991 n. 223 - (Stralcio e promemoria degli Artt.)
Allegato VI Parità uomo-donna
Legge 10 aprile 1991, n. 125 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Allegato VII Lavoratrici madri
Legge 30 dicembre 1971 n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri (G.U. n. 14 del 18.1.1972)
Regolamento di esecuzione D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026. Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sulla tutela
delle lavoratrici madri
Allegato VIII Commissioni interne
Accordo interconfederale 18 aprile 1966 Per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni interne
Allegato IX Divieto di appalto della manodopera
Legge 23 ottobre 1960, n. 1369 Divieto di intermediazione ed interposizione nelle Prestazioni di lavoro
Allegato X Aumenti periodici di anzianità
CCNL 25 luglio 1979, art. 36
Allegato XI Mensilizzazione del salario
CCNL 25 luglio 1979, art. 57
Allegato XII Contratto a termine
Stralcio della Legge 18 aprile 1962, n. 230.
Stralcio della Legge 25 marzo 1983, n. 79
Stralcio della Legge 28 febbraio 1987, n. 56

In Milano presso la Sede sociale, addì 20 giugno 1991, tra l'Associazione italiana manifatturieri pelli e succedanei (Aimpes) [...] con l'assistenza della Confindustria [...] la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (Filta/Cisl [...] e la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Filtea/Cgil) [...] e l'Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (Uilta/ Uil) [...] è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Parte generale
Capitolo I Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 1 - Campo di applicazione del contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica ai dipendenti delle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di:
- pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci etc.)
- valigie e bauli - cinture e cinturini in genere
- cartelle e sottobracci
- articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar etc.)
- sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo
- sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi - guarnizioni e articoli tecnici di cuoio
- cinghie di trasmissione.
Per dipendenti si intendono gli operai, gli apprendisti, gli intermedi (c.d. categorie speciali), gli impiegati e i quadri.

Art. 2 - Criteri generali di applicazione
[...]
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e gli Accordi Interconfederali in quanto applicabili ai lavoratori disciplinati dal presente contratto.
[...]
La contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal presente contratto o da altri livelli di contrattazione.

Capitolo II Sistema di informazione
Art. 7 - Occupazione - Investimenti

[...]
L'Aimpes e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori - ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento di ciascuna parte - ritengono che formeranno oggetto di informazione gli aspetti significativi e la realtà evolutiva del settore nel modo di seguito specificato.
1) Livello nazionale
A livello nazionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto, le Organizzazioni nazionali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del settore con particolare riferimento all'occupazione.
Sempre a richiesta di una delle parti potranno essere esaminati:
A) Le linee generali dell'andamento economico - produttivo (investimenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione, prospettive produttive) del settore, con particolare riferimento all'occupazione;
B) la ricerca nel settore;
C) i problemi generali inerenti il piano di settore di cui alla Legge 12.8.1977 n. 675;
D) i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione (anche con riferimento a quanto previsto dalla Legge 30.4.1976 n. 374 e dalle leggi vigenti) volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime di mercato;
E) l'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'Accordo Interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro, nonché l'andamento dell'occupazione femminile e lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984, la cui portata costituirà oggetto di approfondita valutazione;
F) la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
...
H) i processi di internazionalizzazione;
I) il decentramento nel Mezzogiorno e le leggi di finanziamento utilizzate;
[...]
A tale riguardo, a richiesta di una delle Parti, potrà seguire un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto relativo alle implicazioni prevedibili:
- sui livelli occupazionali;
- sulla mobilità della manodopera;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
2) Livello regionale
A livello regionale, di norma annualmente, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni datoriali territorialmente competenti, porteranno a conoscenza delle OO.SS:
A) la struttura del settore nel territorio anche con riferimento al decentramento produttivo verificando la corretta applicazione delle norme contrattuali e legislative;
B) le possibilità di nuovi insediamenti e loro collocazione;
C) i programmi di investimento e le diversificazioni produttive;
D) i programmi di formazione e riqualificazione professionale, con riferimento anche all'andamento dell'occupazione giovanile, in relazione all'Accordo Interconfederale 18.12.1988 sui contratti di formazione e lavoro e allo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
E) la struttura del comparto, il numero degli addetti distinti per sesso e per qualifica nonché le prevedibili evoluzioni;
F) gli eventuali rapporti con i piani di sviluppo regionali, con gli opportuni raccordi alle indicazioni della programmazione nazionale e settoriale;
G) i supporti, specie per le piccole e medie imprese, quali ad esempio progetti di consorziazione (anche con riferimento a quanto previsto dalla Legge 30.4.1976 n. 374) volti a realizzare politiche finalizzate anche a più idonee iniziative di acquisizione di materie prime e di mercati, nonché la produzione di progetti di ricerca applicata nel settore, in accordo con l'Ente Regione;
...
I) i programmi di formazione professionale eventualmente promossi su iniziativa o concorso delle associazioni imprenditoriali con eventuale interessamento dell'Ente Regione;
[...]
Le Parti forniranno all'Ente Regione tutte le indicazioni necessarie per le attività di competenza dell'Ente stesso a favore del settore, con particolare riguardo alla gestione della formazione professionale, alla difesa dell'occupazione, alla concessione di agevolazioni alle imprese.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative propositive in tema di formazione professionale di cui all'Art. 25 del CCNL da raccordare con l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 18.12.1988 e successive intese;
- iniziative di proposta in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale.
La presente procedura verrà attuata per le Regioni aventi un significativo numero di aziende nei singoli settori e comparti.
Le Parti inoltre riconoscono l'opportunità che, tra le condizioni necessarie per accedere ai finanziamenti pubblici in materia di formazione professionale a favore delle maestranze del settore, sia tramite fondo di rotazione regionale o sia tramite fondi comunitari, venga compresa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Le Parti si impegnano anche ad assumere le iniziative più opportune per orientare gli Enti pubblici affinché vengano adottati orari dei loro servizi compatibili con le esigenze derivanti dagli orari dei lavoratori del settore.
3) Livello territoriale
A livello territoriale, che coinciderà normalmente con quelle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, salvo situazioni di aree o zone da definirsi fra le Parti a livello territoriale, le Associazioni imprenditoriali competenti forniranno, di norma annualmente, alle Organizzazioni sindacali di pari livello elementi conoscitivi globali per il settore riguardanti:
A) le prospettive produttive;
B) i programmi di investimenti e le diversificazioni produttive;
C) i nuovi insediamenti industriali e la loro localizzazione;
D) le evoluzioni tecnologiche;
E) la struttura dell'occupazione suddivisa per qualifica e sesso;
F) lo stato di applicazione delle leggi vigenti in materia di parità uomo - donna, delle leggi sull'occupazione giovanile, nonché dell'Accordo Interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione e lo stato di applicazione delle leggi in materia di parità con le possibili azioni positive in linea con la Raccomandazione CEE 1984;
[...]
Su tali problemi, a richiesta di una delle Parti, seguirà un incontro per valutare le implicazioni prevedibili:
- sull'occupazione;
- sulla qualificazione professionale dei lavoratori;
- sulle condizioni ambientali ed ecologiche.
Fermi restando i contenuti del sistema di informazione, le rispettive Organizzazioni potranno definire congiuntamente:
- tempi, modi e strumenti delle rilevazioni oggetto dell'informativa, anche attraverso la realizzazione di osservatori, gruppi di lavoro ecc.;
- iniziative di proposta in tema di formazione professionale, di cui all'Art. 25 del CCNL da raccordare con l'attività di cui al livello nazionale, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 18.12.1988 e successive intese;
- iniziative di proposta in tema di azioni positive per le pari opportunità, che saranno coordinate con gli indirizzi emersi nella Commissione paritetica nazionale.
Quanto sopra potrà trovare attuazione sperimentale in aree territoriali che saranno definite congiuntamente dalle Parti in sede nazionale entro un anno dalla data di entrata in vigore del contratto.
Gli incontri a livello territoriale di cui al presente punto considerate le peculiari caratteristiche del settore, potranno avvenire in concomitanza con l'effettuazione dell'informativa a livello nazionale o regionale, rispettando le obiettive esigenze di disaggregazione dei dati.
4) Livello aziendale
A livello aziendale, di norma annualmente, le aziende con più stabilimenti e le unità produttive occupanti più di n. 80 (ottanta) dipendenti, tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle Organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
A) le prospettive produttive con riferimento alla situazione occupazionale;
B) il numero degli addetti diviso per qualifica e sesso;
C) le previsioni di investimento;
D) le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche e le eventuali operazioni di scorporo e di concentrazione qualora tali operazioni influiscano sui livelli occupazionali;

Su tali problemi, a richiesta di una delle Parti, seguirà un incontro allo scopo di effettuare un esame congiunto che consenta alle strutture sindacali aziendali e/o alla Organizzazione sindacale territoriale di categoria di esprimere la loro autonoma valutazione in ordine:
- alla occupazione;
- alle condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche;
- allo stato di applicazione delle leggi in materia di parità e delle leggi sull'occupazione giovanile nonché dell'Accordo Interconfederale 18 dicembre 1988 sui contratti di formazione e lavoro.
Ulteriori verifiche potranno essere effettuate a richiesta di una delle Parti, quando si determinino condizioni tali che le rendano necessarie.
Per le aziende con più stabilimenti, anche in zone territoriali diverse, si definirà caso per caso presso quale Associazione territoriale avverrà l'unica informativa.

Art. 8 - Mobilità interna della mano d'opera
Le Direzioni delle unità produttive con più di 80 (ottanta) dipendenti informeranno preventivamente le strutture sindacali aziendali sugli spostamenti non temporanei nell'ambito dello stabilimento che interessino gruppi di lavoratori. Potrà seguire un esame congiunto da effettuarsi entro tre giorni dall'avvenuta informazione.
Fatto salvo quanto sopra, gli spostamenti di reparto o di posto di lavoro, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nonché al migliore utilizzo dell'organico, saranno effettuati dalle Aziende nel rispetto delle disposizioni legislative contrattuali.
Dichiarazione a verbale
Le parti, in relazione a possibili comportamenti anomali che violino lo spirito della norma, potranno esaminare il problema a livello territoriale.

Art. 10 - Lavoro esterno
Le Parti, nel prendere atto del ricorso strutturale nell'ambito del settore a lavorazione presso terzi per l'effettuazione di produzioni presenti o meno nel ciclo di lavoro delle aziende committenti, affermano che il lavoro presso terzi debba avvenire nel rispetto delle leggi e dei contratti in presenza di eventuali situazioni di aziende che non diano corso all'applicazione del contratto collettivo di lavoro di pertinenza e delle leggi sul lavoro, le Parti esprimono il loro rifiuto di tali forme e si impegnano ad adoperarsi nell'ambito delle proprie competenze per il superamento di dette situazioni.
Per esprimere questa volontà e per consentire di conseguenza una più efficace tutela dei lavoratori occupati in imprese del settore svolgenti lavorazioni per conto terzi presenti nel ciclo produttivo dell'azienda committente:
1) Le aziende committenti lavorazioni a terzi, inseriranno nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese esecutrici, operanti nel territorio nazionale, l'impegno nell'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro.
2) Le aziende committenti lavoro a terzi e le aziende terziste che danno lavoro all'esterno, aventi oltre 80 (ottanta) dipendenti, informeranno, di norma, annualmente, le Rappresentanze Sindacali Aziendali sulle previsioni di ricorso a lavoro esterno per lavorazioni presenti nel ciclo aziendale con riferimento alla quantità e al tipo di lavoro.
3) Le Associazioni Industriali e le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, costituiranno entro tre mesi, dalla richiesta di queste ultime, una commissione formata da tre membri per ciascuna delle due Parti con i seguenti compiti:
- acquisire gli elementi necessari alla valutazione del fenomeno. A tale scopo l'Associazione Industriale territoriale metterà a disposizione della commissione l'elenco delle aziende che commettono lavoro a terzi e l'elenco delle aziende che lavorano per conto terzi. Per ogni singola azienda avente oltre 80 (ottanta) dipendenti l'Associazione territoriale fornirà alla commissione anche i nominativi delle aziende cui il lavoro è stato commesso nei 12 mesi precedenti.
- Saranno inoltre fornite indicazioni relative alla localizzazione delle aziende terziste (anche fuori dal territorio di competenza), il comparto in cui operano e il tipo di lavorazione effettuato, la loro natura industriale o artigianale;
- utilizzare tali dati, insieme ad ogni altro diversamente raccolto, per individuare eventuali situazioni di aziende che non diano corso alla applicazione del contratto collettivo di lavoro di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro;
- promuovere nei confronti dei casi di cui al punto precedente le iniziative più opportune al fine di pervenire alla loro regolarizzazione;
- comprovato il permanere della disapplicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di pertinenza, la Commissione inviterà per un esame della situazione le ditte interessate alla committenza;
- ove non sia diversamente possibile raggiungere l'obiettivo di far regolarizzare l'eventuale accertata esistenza di lavoro irregolare la Commissione prenderà in esame la connessione tra le aziende per cui tale problema sussiste.
4) Anche in riferimento ai problemi occupazionali, nei casi in cui le aziende committenti a causa di situazioni temporanee di mercato o di crisi economiche settoriali o locali o per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali facciano ricorso a riduzioni o sospensioni di orario di lavoro o riduzione di personale, nel corso delle procedure previste dall'articolo 5 e dalla Legge n. 223 del 23 luglio 1991 (All.V) daranno anche comunicazione per un esame in materia, dell'eventuale ricorso a lavoro presso terzi presente nel ciclo produttivo delle stesse aziende committenti.
5) A livello nazionale le parti effettueranno periodiche valutazioni del fenomeno e dei risultati raggiunti studiando gli strumenti più opportuni per il contenimento e il superamento delle situazioni irregolari, coordinando altresì quando necessario, i lavori delle Commissioni territoriali.
6) La Commissione è impegnata alla dovuta riservatezza nell'uso dei dati in proprio possesso.
Tutto il sistema che precede sarà concretamente attuato a condizione che uguale normativa risulti inserita in ogni altro contratto nazionale stipulato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, con le altre Organizzazioni imprenditoriali del settore.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che, la regolamentazione che precede, si riferisce al lavoro per conto terzi inerente al ciclo produttivo aziendale delle ditte committenti e che eventuali altri problemi di mancata applicazione di norme di legge e di contratto trovano soluzione nelle usuali procedure di intervento previste dalle norme esistenti.

Capitolo III Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Commissioni interne e delegati d'impresa

Per i compiti delle Commissioni Interne o dei Delegati d'Impresa eletti nell'azienda si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
Per le imprese da 5 a 40 dipendenti sono confermate le norme previste dall'Accordo Interconfederale sulle Commissioni Interne (1966) inerenti il Delegato di impresa, i suoi compiti e la relativa tutela.

Art. 14 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei turni avvicendati.
[...]

Art. 15 - Affissioni
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno il diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati Provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposite bacheche comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi.
Consentiranno, altresì, l'affissione nelle bacheche della stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità, trasmessa a firma degli stessi Segretari responsabili.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti ai rapporti sindacali e copia delle stesse dovrà essere portata a conoscenza della direzione aziendale in tempo utile.

Art. 17- Ambiente di lavoro
Le Farti riconoscono che la rigorosa adozione delle misure e dei mezzi di prevenzione costituisce elemento essenziale per prevenire ed eliminare il rischio di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
È compito del datore di lavoro:
a) adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza secondo la legislazione vigente;
b) informare i lavoratori e le RSA sui rischi e sulle misure di protezione adottate;
c) assicurare la disponibilità di adeguati strumenti di protezione individuale e collettiva.
I lavoratori sono tenuti a:
- osservare scrupolosamente le disposizioni ricevute in relazione a quanto previsto alla lettera b) del precedente comma;
- utilizzare gli strumenti di protezione individuale e collettiva di cui alla lettera c) del precedente comma.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali:
A) promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione, a norma dell'Art. 9 della Legge n. 300/1970, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
B) concordano con la Direzione aziendale, ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi , in relazione a quanto previsto dall'Art. 20, ultimo comma, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle Unità Sanitarie Locali o ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo.
I medici ed i tecnici appartenenti agli Istituti predetti sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell'incarto loro affidato.
Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, nello svolgimento dei loro compiti, potranno di volta in volta farsi affiancare da lavoratori dei reparti per i quali vengono promosse o attuate rilevazioni e iniziative di miglioramento ambientale.
Per l'espletamento di tali compiti relativi all'ambiente di lavoro, le RSA potranno designare al proprio interno l'incaricato o gli incaricati alla sicurezza, delegati ad esaminare con l'azienda gli eventuali problemi dell'ambiente di lavoro.
Potranno essere designati a tale compito i Dirigenti delle RSA, di cui alla regolamentazione dell'Art. 11 del presente CCNL, nelle seguenti misure:
- un delegato nelle unità produttive fino a 120 dipendenti;
- un terzo del numero complessivo dei Dirigenti delle RSA ex Art. 11 CCNL, con oltre 120 dipendenti, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati per i scritto all'azienda.
Vengono istituiti:
A) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati i risultati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, in ordine ai seguenti fattori: microclima e gli altri fattori che interessano l'ambiente di lavoro, es. : fumo, gas, vapori, ecc.;
B) il registro dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dell'azienda, nel quale saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici, nonché le assenze per infortunio, malattia professionale o malattia comune.
I registri saranno tenuti dall'azienda a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali.
I dati rilevati devono essere oggetto di esame periodico fra azienda e Rappresentanze Sindacali Aziendali anche ai fini di un adeguato intervento antinfortunistico.
Le aziende trasmetteranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia delle denunce di esercizio e delle denunce di infortunio di cui agli Artt. 16 e 33 del T.U. 30 giugno 1965 n. 1124.
Tali comunicazioni potranno formare, a richiesta di una delle Parti, oggetto di un esame congiunto.
Fermo restando il rispetto del segreto industriale, le aziende forniranno a richiesta delle Rappresentanze Sindacali Aziendali copia delle comunicazioni che ai sensi della legge 23 dicembre 1978 n. 833 dovranno inviare alle Unità Sanitarie Locali con l'indicazione delle sostanze nocive comunque presenti nel ciclo.
Per quanto riguarda i valori limite dei fattori di nocività di origine chimica, fisica, e biologica, si fa riferimento a quanto previsto dagli Artt. 4, ultimo comma, e 24, n. 14 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Gli oneri per il complesso degli interventi degli Istituti specializzati di diritto pubblico di cui al secondo comma e gli oneri per la tenuta delle registrazioni sono a carico dell'azienda.
Verrà istituito il libretto sanitario di rischio, come contributo e partecipazione ad una assistenza sanitaria che abbia per oggetto la prevenzione e la cura della salute in fabbrica, con riferimento all'Art. 27 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
Le disposizioni contrattuali contenute nella presente regolamentazione saranno da coordinare con eventuali norme di legge disciplinanti in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riferimento alle norme di attuazione della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
I valori dei MAC italiani che saranno definiti dal Ministero del Lavoro costituiranno punto di riferimento per iniziative di risanamento ambientale.
Le Parti inoltre concordano di verificare a livello nazionale negli incontri di cui all'Art 7 (Parte Generale, punto l) i risultati di indagini di particolare rilievo per il settore effettuate da Enti od Organismi scientifici di indiscussa competenza nel ramo.
Forniranno inoltre alle RSA informazioni preventive circa i riflessi che eventuali nuovi investimenti finalizzati al miglioramento ambientale potranno avere sulle condizioni di salute dei lavoratori.
Norme applicative
1) In applicazione di quanto previsto al 1° comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno promuovere indagini tra i lavoratori relativamente all'ambiente di lavoro, anche allo scopo di formulare le osservazioni di cui al successivo punto 3).
2) I dati delle rilevazioni effettuate dagli Enti di cui al primo comma, seconda linea, saranno a cura dell'azienda riportati sui registri di cui al 3° comma, conformi ai modelli che saranno fissati dal Ministero della Sanità.
3) In applicazione di quanto previsto al 5° comma, le Rappresentanze Sindacali Aziendali e l'azienda effettueranno periodici esami dei dati delle rilevazioni e formuleranno le proprie osservazioni che saranno riportate in apposito verbale che sarà allegato ai registri di cui al punto 2). La documentazione così formulata sarà oggetto di ulteriore esame e discussione tra Rappresentanze Sindacali Aziendali ed azienda.
Dichiarazione per gli addetti all'utilizzo costante e continuativo del videoterminale.
Le aziende applicheranno, in tempi e modi stabiliti dall'ordinamento nazionale, le normative, anche a livello comunitario, in materia di videoterminali.
Per i lavoratori adibiti all'utilizzo costante e continuativo nell'arco della giornata del videoterminale, l'azienda ricercherà idonee soluzioni atte ad assicurare un'adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Quanto convenuto in materia di Registri dei dati ambientali e Registri dati biostatistici non intende mettere in discussione quanto eventualmente concordato a livello aziendale.

Capitolo IV Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 19 - Visite mediche, preventive e periodiche

Il lavoratore, all'atto dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica.
Il lavoratore addetto ad operazioni o lavorante in locali dove vengono utilizzati collanti e solventi deve essere sottoposto a visite mediche periodiche in relazione alle disposizioni di legge.

Art. 20 - Lavoro delle donne e dei minori
L'ammissione al lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti deve avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia.
Per i prestatori di opera di età non superiore ai 18 anni non ammessi ad apprendistato o che abbiano superato il periodo di apprendistato, valgono le disposizioni di legge se in quanto più favorevoli alle norme del presente contratto.

Art. 21- Gravidanza e puerperio
Per la tutela fisica ed economica della lavoratrice durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge e relativo regolamento (All. VII).
È vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'Art. 5 D.P.R. 25 novembre 1976 n. 1026, e nei casi di uso di sostanze tossiche, le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni.
Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'Art. 5 lett. c della Legge 30 dicembre 1971 n. 1024 sulla tutela delle lavoratrici madri (All. VII).

Art. 23 - Handicappati ed invalidi
Le Parti stipulanti, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione e l'agibilità nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione lavoro, compatibilmente con le possibilità tecnico - organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale, tra le Direzioni Aziendali e le RSA saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti al fine di agevolarne la migliore integrazione non emarginante, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione promossi dall'Ente Regione, senza alcun onere per l'azienda.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altre unità produttive.

Art. 25 - Formazione professionale
Fermo restando quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 18 dicembre 1988, Aimpes e Filta, Filtea, Uilta, concordemente riconoscono la prioritaria importanza che assumono la formazione e l'addestramento professionale ai fini quantitativi e qualitativi dell'occupazione settoriale nonché della tradizione pellettiera.
Ne consegue, quale comune obiettivo, una sempre maggiore valorizzazione delle potenzialità occupazionali del mercato del lavoro ai fini di facilitare l'incontro tra domanda e offerta.
Su tali premesse le Organizzazioni contraenti si impegnano a realizzare una politica di formazione professionale che, previa una propedeutica necessaria analisi di studio e verifica della situazione di fatto esistente e degli strumenti disponibili, operi anche con indirizzi qualificati dal criterio di alternanza tra interventi formativi teorici e partecipazione al processo produttivo in sede regionale, nazionale e comunitaria.
A tal fine Aimpes e Filta, Filtea, Uilta convengono di costituire entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto una Commissione paritetica formata da 3 rappresentanti di ciascuna parte stipulante, (3 Aimpes 3 Filta, Filtea, Uilta) con il compito:
1) di individuare le specifiche esigenze formative del settore, con riferimento anche all'evoluzione delle tecnologie impiegate e relative figure professionali, anche per offrire concreti sbocchi professionali ai giovani in cerca di prima occupazione;
2) di operare affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa ed amministrativa, risultino coerenti con le esigenze di cui al precedente punto;
3) di acquisire ogni utile indicazione da portare all'attenzione degli Enti pubblici preposti al fine di indirizzare la programmazione degli interventi di formazione e riqualificazione verso soluzioni che corrispondano alle esigenze delle aziende e dei lavoratori, anche in raccordo con gli Organismi previsti dall'Accordo Interconfederale 18.12.1988 e successive intese.
L'Attività così compiuta potrà costituire utile documentazione e riferimento per esigenze ed iniziative intraprese territorialmente, rispetto alle quali le Organizzazioni stipulanti si impegnano ad attivarsi nelle proprie autonome articolazioni nell'ambito del ruolo di indirizzo e coordinamento di competenza della Commissione sopra indicata.

Art. 26 - Contratto a termine
[...]
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo stipulato con le Organizzazioni Sindacali locali, sia le percentuali di lavoratori assumibili con contratto a termine che le ipotesi che consentano le assunzioni, possono essere ampliate in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
L'azienda a fronte delle necessità di assumere personale per contratto a tempo determinato per fronteggiare le situazioni di cui a una o più delle ipotesi concordate, procederà all’assunzione stessa, previa informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause, alle lavorazioni e/o ai reparti interessati e alla relativa durata.

Art. 28 - Inquadramento unico dei lavoratori
[...]
Le parti dichiarano la loro volontà di favorire ove possibile e compatibilmente con le esigenze di efficienza e produttività, l'introduzione di nuove modalità di organizzazione della produzione e del lavoro tendente a favorire lo sviluppo delle capacità professionali dei lavoratori.
L'introduzione di nuove tecnologie e nuove modalità di organizzazione del lavoro, verranno preventivamente esaminate con le RSA anche al fine di valutare eventuali riflessi sulla professionalità dei lavoratori interessati.
Al fine di favorire lo sviluppo della professionalità e la mobilità verticale dei lavoratori a livello aziendale quando nell'organico si rendano disponibili stabilmente posti di livello superiore, saranno preferenzialmente tenuti presenti quei lavoratori già in forza di livello inferiore, che a parità di prestazione esigibile indipendentemente dal sesso, abbiano i requisiti e le capacità.
Per favorire il consolidamento della presenza di mano d'opera femminile e l'opportunità di favorire occasioni di sviluppo professionale, le parti convengono sulla utilità di promuovere adeguate azioni di formazione professionale.
Le parti costituiscono la Commissione Nazionale paritetica per l'inquadramento.
Le funzioni della stessa sono definite nell'Art. 101 Parte Inquadramento.
I lavoratori di prima assunzione nel settore, ove non siano addetti alla manovalanza e pulizia, andranno inquadrati al 1° livello per un periodo massimo (di parcheggio) di 12 mesi, dopo di che passeranno al livello corrispondente alla mansione svolta.

Art. 31 - Orario di lavoro
A) la durata dell'orario normale contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 ore settimanali.
L'orario di settimanale di 40 ore verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana.
In relazione a particolari esigenze organizzative e tecnico - produttive, la prestazione lavorativa, previo esame congiunto tra Direzione e RSA, potrà essere disposta anche su più turni nell'arco della giornata.
[...]
C) Lavoro a turni settore sellerie per automobili e cicli - motocicli
Il lavoro a turni nel settore sellerie per automobili e cicli - motocicli è regolamentato nell'apposita "Parte" la cui normativa entrerà in vigore dal 1 ottobre 1994.

Art. 32 - Flessibilità dell'orario normale contrattuale di lavoro
Le Parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato.
Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 96 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite massimo delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale e settimane lavorative con prestazioni inferiori all'orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario di lavoro contrattuale.
Per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione della retribuzione di fatto pari a:
13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì;
18% per le ore prestate nella giornata di sabato.
Tali maggiorazioni saranno corrisposte con la retribuzione nel periodo di paga nel quale le ore suddette saranno prestate.
Al fine dell'attivazione degli orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, le aziende daranno informazione previsionale alle RSA nel corso di un apposito incontro, indicando i periodi previsti di maggiore e minore intensità produttiva e delle ore necessarie.
Le modalità di distribuzione delle ore nel periodo di superamento dell'orario contrattuale ed il godimento dei relativi riposi, saranno definiti in tempo utile in sede di esame tra Direzione e RSA, tenuto conto delle esigenze tecnico - produttive ed organizzative aziendali.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali ed eccezionali a fronte di comprovati impedimenti.

Art. 33 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
[...]
La prestazione di lavoro straordinario ha carattere volontario e potrà essere effettuata nel limite massimo individuale di 180 ore annue.
La prestazione di lavoro straordinario interessante uno o più reparti o gruppi di lavoratori o l'intera azienda formerà oggetto di esame preventivo tra la Direzione Aziendale e la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
L'esame preventivo non avrà luogo solo nei casi in cui il lavoro straordinario abbia carattere di assoluta improrogabile e comprovata necessità, determinata da causa assolutamente imprevedibile.
[...]
Procedure per il lavoro straordinario di produzione
Il lavoro straordinario di produzione ha carattere volontario individuale.
Al fine di soddisfare le esigenze aziendali determinate da stati di necessità (ad esempio: consegne urgenti, termini di lavorazioni in corso, allestimento dei campionari, recupero dei ritardi di produzione per cause tecniche) a fronte di disponibilità volontarie alle prestazioni di lavoro straordinarie inadeguate, la Direzione ne darà notizia in tempo utile alle RSA
Le parti, nell'ambito della volontarietà individuale, procederanno all'esame della situazione per rimuovere le difficoltà esistenti, assicurando la disponibilità delle prestazioni straordinarie necessarie.
Da dette regolamentazioni sono escluse le prestazioni per manutenzioni, nonché per adempimenti amministrativi e/o di legge concentrati in determinati periodi dell'anno; sono fatti comunque salvi i comprovati motivi individuali di impedimento.

Art. 35 - Recupero delle ore di lavoro perdute
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro i 30 giorni susseguenti al periodo in cui è avvenuta l'interruzione.
Nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.

Art. 36 - Inizio e fine lavoro - Ritardi
[...]
La pulizia del posto di lavoro avverrà di norma prima del termine dell'orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale, di cui all'Art. 31 sarà considerata prestazione straordinaria.
[...]

Art. 38 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come è stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purché sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo nel corso della settimana.

Art. 51 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali Conservazione del posto e trattamento economico
[...]
Ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo previo esame con le RSA a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[...]

Art. 56 - Regolamento interno
Laddove esista, o fosse in seguito redatto dall'Azienda, un regolamento interno, le norme dello stesso, sotto pena di nullità non potranno essere in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti; dovrà essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile e frequentato.

Art. 57 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso costituiscono soltanto un'obiettiva indicazione nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzioni e mancanza.
1) L'ammonizione verbale che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di Appunto rimprovero, interverrà quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga stipendio e delle indennità di contingenza, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore:

B) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
C) che, per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli;

E) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
F) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto;

H) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento ove, tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
[...]

Art. 59 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la Legge 15 luglio 1966 n. 604 integrata da quanto previsto dall'Art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 20 maggio 1970 a. 300 (All. 111), dalla Legge n. 108/1990 (All. IV), nonché dall'Art. 2119 cc.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
A) inosservanza del divieto di fumare quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;

C) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori od ordini, che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;

E) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una sospensione per mancanza diversa nei quattro mesi precedenti;

I) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;

La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che per la loro natura o gravità configurino giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

Art. 61 - Consegna, conservazione e indennità d'uso degli utensili e arnesi di lavoro
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente il lavoratore dovrà farne richiesta all'incaricato dell'azienda.
Egli è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e che dovranno risultare in un elenco in duplice copia sottoscritto dall'interessato e dalla direzione dell'azienda.
[...]
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente la direzione dell'azienda.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza.
Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all'azienda di rivalersi per i danni avuti.
[...]

Art. 62 - Abiti di lavoro
Qualora la ditta disponga per l'adozione di una speciale tenuta di lavoro, essa deve fornirla sostenendo a proprio carico le spese relative in ragione dell'80%. Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno ai lavoratori interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sarà in facoltà dell'azienda di richiedere al lavoratore un concorso nella spesa nella misura del 20%.
[...]

Capitolo V Rapporto di apprendistato
Art. 67 - Apprendistato
A - Norme generali
Sono considerati apprendisti i giovani di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 20 anni, assunti secondo gli intendimenti e in armonia con le norme della Legge 19.1.1955 n. 25 e successive, che qui si richiamano.
[...]
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare ad economia.
[...]
Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi da quelli attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forte fisiche e comunque pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle dose e dei fanciulli.
Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale: le ore dedicate all'insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dall'azienda, sono fissate in 4 ore settimanali e vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
[...]
Per quanto si riferisce all'orario di lavoro, all'assunzione, alle ferie, al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti valgono le norme di legge, se più favorevoli; per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme della parte relativa alla qualifica per la quale il rapporto di apprendistato è instaurato.

Capitolo VI Rapporto di lavoro a domicilio
Art. 68- Lavoro a domicilio
A - Definizione del lavorante a domicilio
È lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di mano d'opera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie e dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi.
La subordinazione, agli effetti del presente regolamento ed in deroga a quanto stabilito dall'Art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da eseguire nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente.
Non è lavoratore a domicilio e deve a tutti gli effetti considerarsi dipendente con rapporti di lavoro a tempo indeterminato chiunque esegua, nelle condizioni di cui ai commi precedenti, lavori in locali di pertinenza dello stesso imprenditore, anche se per l'uso di tali locali e dei mezzi di lavoro in esso esistenti corrisponde al datore di lavoro un compenso di qualsiasi natura.

B - Limiti e divieti
Non è ammessa l'esecuzione di lavoro a domicilio per attività le quali comportino l'impiego di sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la incolumità del lavoratore e dei suoi familiari.
[...]
È fatto divieto ai committenti di lavoro a domicilio di valersi dell'opera di mediatori o di intermediari comunque denominati i quali, unitamente alle persone alle quali hanno commesso lavoro a domicilio sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro per conto nell'interesse del quale hanno svolto la loro attività.

C - Libretto personale di controllo
Il lavorante a domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 1 gennaio 1935 n. 112, deve essere munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale.
A richiesta del committente l'operaio comunicherà al datore di lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.

D - Responsabilità del lavorante a domicilio
Il lavorante a domicilio assume nei confronti del datore di lavoro la responsabilità di tutto il materiale che riceve in consegna, nonché quella per l'esatta e tempestiva esecuzione e riconsegna del lavoro, in conformità alle istruzioni ricevute.

E - Retribuzioni
[...]
5) La compilazione e l'approvazione delle tariffe ed il loro aggiornamento, in esecuzione degli accordi di cui sopra, si intendono devolute alle Associazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di opera con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori a domicilio interessati, tenendo presenti i particolari caratteri delle varie produzioni e il trattamento economico riservato ai dipendenti operai cottimisti che svolgono analoghe mansioni all'interno dell'azienda o delle aziende interessate.
6) A livello nazionale è prevista la costituzione di una commissione paritetica composta da rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, con il compito di seguire l'evoluzione del fenomeno e della situazione tariffaria sulla base di idonea documentazione.

L - Norme generali
Le parti stipulanti il presente contratto demandano agli organismi sindacali l'esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio nei limiti fissati dal punto 1) del presente regolamento, al fine di evitare riduzioni di orario ai lavoratori dipendenti e, ove possibile, incrementare l'occupazione aziendale.
Le direzioni aziendali interessate al lavoro a domicilio forniranno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali e alle Organizzazioni sindacali provinciali i nominativi dei soggetti che effettuano tale lavoro con i relativi indirizzi ed il tipo del lavoro commissionato (es. : borse, valigie, portafogli, cinture, ecc.)
Sulla base degli elementi di cui sopra, le Rappresentanze Sindacali Aziendali possono richiedere alle direzioni aziendali un esame dei problemi relativi al lavoro a domicilio al fine di prevenire conseguenze sull'orario di lavoro e sui livelli di occupazione.
Per l'effettuazione di tale esame le Rappresentanze Sindacali Aziendali potranno farsi assistere da un lavoratore a domicilio designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto e scelto tra quelli che esplicano la loro opera esclusivamente e continuativamente per l'azienda interessata.
A tali lavoratori a domicilio per gli interventi di cui sopra e per la partecipazione alla definizione delle tariffe di cottimo pieno di cui al precedente 5) punto E saranno riconosciute 16 ore annue procapite, con possibilità di cumulo qualora la designazione non sia avvenuta da parte di ciascuna Organizzazione Sindacale, che verranno retribuite convenzionalmente sulla base del minimo tabellare, indennità di contingenza e minimo di cottimo dell'operaio qualificato.

Parte operai
Art. 71 - Lavori discontinui

L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto merci.
Per i custodi e i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
[...]

Art. 72 - Lavoro a cottimo
[...]
G - Ogni qualvolta, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda, un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
L'Azienda, tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai competenti Sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (casuali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo, alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
[...]
I - È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Le contestazioni o controversie riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo, che non trovino risoluzione nell'ambito aziendale, verranno esaminate, in seconda istanza, dalle competenti Organizzazioni territoriali, entro 10 giorni, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati saranno demandati in ultima istanza, per un ulteriore tentativo di conciliazione, alle Organizzazioni nazionali, dei datori di lavoro e dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, le quali dovranno adottare una decisione entro un periodo massimo di 25 giorni.

Parte intermedi
Art. 78 - Richiamo a disposizioni della regolamentazione degli operai
Per gli istituti non previsti nella seguente regolamentazione si intendono richiamate le norme contenute nella regolamentazione per gli operai.

Parte retributiva
Art. 98 - Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
[...]

Parte inquadramento lavoratori
Art. 101 - Commissione paritetica per l'inquadramento

Durante la vigenza contrattuale opererà una Commissione paritetica per l'inquadramento composta da 6 membri (3 di Aimpes e uno ciascuno di Filta, Filtea, Uilta), con il compito di condurre uno studio approfondito, con intenti propositivi, finalizzato a verificare il rapporto tra classificazione e professionalità.
Una volta all'anno la Commissione riferirà in apposita riunione alle parti stipulanti, riunite in delegazione, circa i risultati degli studi compiuti.
Tre mesi prima della scadenza contrattuale la Commissione presenterà un rapporto conclusivo.

Parte sellerie per automobile e cicli - motocicli
Settore sellerie per automobili e cicli - motocicli

Art. 102- Regolamentazione lavoro a squadre (decorrenza 1 ottobre 1994)
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezz'ora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'Art. 31 Parte Generale e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affliggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'Art. 31 Parte Generale l'orario contrattuale sarà ragguagliato a:
-40 ore, ivi compresa la mezz'ora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Ai lavoratori cottimisti dovrà essere corrisposto, per la mezz'ora di riposo goduto, una mezza quota oraria dell'utile di cottimo realizzato nelle ore di effettivo lavoro.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo. Le eventuali prestazioni che eccedono le ore 7 e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione di fatto per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione di straordinario.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l'inizio o col termine dell'orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 30 minuti.
Il lavoro a squadre verrà effettuato normalmente in 5 giorni, in relazione alle norme dell'Art. 31 Parte Generale.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezz'ora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari all' 1,05% della retribuzione di fatto.
La predetta maggiorazione non è dovuta, nei casi di riduzione dell'orario, fino ad 11 ore complessive di lavoro se si tratta di lavoro a 2 squadre (ore 5 e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a 13 ore e mezza se si tratta di 3 squadre (ore 4 e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell'orario contrattuale di lavoro previsto dall'Art. 31 Parte Generale sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà ugualmente corrisposta la maggiorazione stessa.
Direzione e RSA potranno definire modalità per assicurare la regolarità di sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale n. 1
Qualora nella mezz'ora di riposo effettuata fuori dall'ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale.
Chiarimento a verbale n. 2
Per i fanciulli e gli adolescenti la mezz'ora di riposo intermedio di cui al secondo comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla legge in materia.
Tale normativa non ha carattere innovativo nel senso che già nei precedenti contratti le parti, fissando in mezz'ora la durata del riposo, si erano avvalse della facoltà loro concessa dalle disposizioni di legge per i minori.

Protocolli
Protocollo I Tutela della dignità personale dei lavoratori

Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono e concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa ed a corrette relazioni umane.
In tale ottica le Parti medesime esplicheranno il proprio impegno per assicurare a tutto il personale il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto, compreso quanto attiene alla condizione sessuale, nell'ambito della dovuta riservatezza, al fine di evitare ogni forma di discriminazione.
Nell'intento di favorire la conoscenza tra i lavoratori della normativa in argomento le Parti convengono di allegare al presente contratto, la Risoluzione del Consiglio della CEE del 29 maggio 1990.