PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
INAIL DIREZIONE REGIONALE LIGURIA
E
CIA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Inail Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sui Lavoro (di seguito denominato INAIL o Istituto), C.F. ***, Partita IVA ***, nella persona del Direttore Regionale per la Liguria pro tempore Dott.ssa Carmela Sidoti, nata a Roccella Valdemone (Me) l’***, domiciliata per la carica presso la Direzione Regionale Liguria, in Via G. D’Annunzio, 76 - 16121 Genova

e

CIA LIGURIA, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (di seguito denominata CIA Liguria), con sede legale a Genova, Via Colombo 15/5 - 16121 Genova - CF ***, nella persona del Presidente Regionale Sig. Aldo Alberto, nato a Albenga (SV), il *** domiciliato per la carica presso la Sede Regionale CIA Liguria, in Via Colombo 15/5, 16121 Genova.
dette ciascuna singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”

PREMESSO CHE


- In base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., INAIL si colloca nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei confronti delie medie, piccole e micro imprese;
- Inail persegue da anni - quali obiettivi prioritari della propria attività nel campo della prevenzione - la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la crescita dei livelli di informazione e formazione nella specifica materia;
- Le strategie prevenzionali dell’istituto delineate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con le Linee di mandato 2013/2017, sono finalizzate a consolidare la rete di rapporti sul territorio, con particolare riguardo all’interazione con le Istituzioni e le Parti Sociali, al fine di trasferire e rendere fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti, metodologie, nei settori individuati critici per specificità, complessità e indici infortunistici;
- Le Linee di Indirizzo INAIL 2015 per la prevenzione annoverano tra gli obiettivi di intervento prioritari dell’attività di prevenzione anche il settore dell’agricoltura, per il quale è stato predisposto uno specifico Piano Nazionale di intervento;

CONSIDERATO CHE


Sussiste tra le Parti la comune volontà di programmare e pianificare attività e iniziative volte a diffondere e promuovere la cultura della prevenzione, della sicurezza ed igiene sul lavoro, attraverso un’efficace formazione/informazione dei lavoratori del settore agricolo a livello regionale;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto

In attuazione dei rispettivi fini istituzionali e nelle forme legali consentite dalla legge, le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione per valorizzare la rete delle interazioni in maniera sistematica, attraverso la programmazione, pianificazione e realizzazione di iniziative e progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione con azioni di sensibilizzazione e di divulgazione.

Art. 2
Modalità di attuazione - Accordi attuativi

1. Le modalità, le iniziative, i singoli progetti e i tempi della collaborazione tra le Parti verranno successivamente regolati mediante la stipula di specifici accordi attuativi tra l’istituto e CIA Liguria, nel rispetto del presente Protocollo d’Intesa e della normativa vigente;
2. Gli accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa;
3. Le Parti condividono la possibilità di valutare congiuntamente, attraverso il Tavolo Tecnico di Coordinamento ex art. 4 del presente Protocollo, un coinvolgimento partecipativo di altri Enti e Organismi, le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali di cui al presente articolo.

Art. 3
Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e strutturali, la rete e il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e degli accordi attuativi di cui all’art. 2 del presente Protocollo.
2. Le Parti garantiscono il coinvolgimento partecipativo delle rispettive strutture provinciali, per rendere maggiormente efficaci le iniziative intraprese in termini di replicabilità e capillarità e a garanzia dell’uniformità territoriale.
3. Le Parti - nei limiti della normativa in materia di sicurezza e riservatezza dei dati - si impegnano allo scambio di informazioni e dati relativi la materia oggetto della convenzione, al fine di meglio definire azioni ed interventi. Tali dati verranno forniti e valutati comunemente in sede di Tavolo tecnico di coordinamento di cui al successivo Art. 4.

Art. 4
Tavolo tecnico di Coordinamento

1. Le Parti costituiscono un Tavolo tecnico di Coordinamento composto da uno/due referenti in numero massimo di tre per ciascun Ente, che saranno designati per INAIL dal Direttore Regionale e per CIA Liguria dal Direttore Regionale previa delibera della Giunta Regionale CIA.
2. Al Tavolo tecnico di Coordinamento vengono affidati compiti di definizione degli ambiti della collaborazione e i termini di compartecipazione degli apporti di risorse professionali e organizzative e se del caso finanziarie.
3. Il Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio delle fasi di sviluppo delle singole iniziative progettuali di cui agli accordi attuativi ex art. 2. A tale proposito si avvale dei dati e delle informazioni di cui al punto 3 dell’art. 3

Art. 5
Oneri

Il presente Protocollo non comporta oneri economici diretti, né indiretti a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli Accordi attuativi di cui all’art.2 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla/e quale/i detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 6
Durata ed eventuale rinnovo

1. Il presente accordo quadro ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per uguale periodo a seguito di accordo scritto tra le Parti, salvo disdetta comunicata via P.E.C., tre mesi prima della scadenza.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Protocollo.
3. Alla scadenza del presente Protocollo, le Parti redigono una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. In caso di rinnovo, verrà congiuntamente redatto un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Art. 7
Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Protocollo, ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con P.E.C. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
2. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l’avvenire e non incide sulle iniziative già eseguite.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli Accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione del presente Protocollo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Art. 8
Riservatezza

Le Parti si impegnano ad assicurare la diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Protocollo garantendo la riservatezza nei riguardi di terzi dei dati, notizie, informazioni eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Protocollo.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli Accordi attuativi di cui all’art. 2, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

Art. 10
Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro dall’attuazione del presente Protocollo d’Intesa. Nel caso in cui non riescano a comporre bonariamente i contrasti relativi
All’esecuzione del presente Protocollo, convengono che i1 Foro competente in via esclusiva sia quello di Genova,

Art. 11
Registrazione

Il presente atto si compone di n. 6 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Genova, il 4.5.2015


Fonte: inail.it