Tipologia: Ipotesi di rinnovo
Data firma: 12 aprile 2002
Validità: 01.01.2003 - 30.04.2006
Parti: Unione Commercio Turismo Servizi e PMA, Confcommercio e Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil
Settori: Commercio-Terziario, Venezia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Prima parte
Titolo I Relazioni sindacali a livello territoriale
Titolo II Ente Bilaterale dei Terziario

2. Finanziamento Ente Bilaterale
2.1 Finanziamento dei servizi e loro attivazione ai soggetti interessati
2.2 Commissione Paritetica Provinciale
2.3 Commissione di conciliazione
2.4 Collegio Arbitrale
2.5 Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP)
2.6 Sussidi ai lavoratori ed interventi a sostegno dei datori di lavoro
Nota a verbale
Titolo III Mercato del lavoro
3. Osservatorio provinciale
3.1 Contratti di formazione e lavoro
3.2.Previdenza integrativa e complementare
3.3. Pari opportunità, sostegno della maternità e paternità, diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi delle città.
Seconda parte
Titolo I Disciplina del posto di lavoro

1.1. Apprendistato
Titolo II Orario di lavoro
Nastro orario giornaliero
Terza parte
Titolo I Individuazione di elemento economico collegato a produttività

Trattamento economico e secondo livello di contrattazione
Decorrenza e durata
Dichiarazione finale

Ipotesi di rinnovo contratto provinciale integrativo di secondo livello per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Venezia

Addì 12 aprile 2002 presso la sede dell'Ufficio Commercio Turismo Servizi e PMI della Provincia di Venezia, tra l'Unione Commercio Turismo Servizi e PMA della Provincia di Venezia Confcommercio […] e le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori dei terziario […]: Fisascat Cisl […], Uiltucs Uil […], Filcams Cgil […], considerato la necessità di dare attuazione agli accordi dei CCNL del Terziario 03.11.1994 e 20.09.1999, di cui al Titolo II prima parte, (secondo livello di contrattazione), al Titolo III prima parte (relazioni sindacali), al Titolo IV prima parte,(composizione delle controversie), al Titolo VI prima parte (mercato dei lavoro), dare attuazione all'accordo interconfederale nazionale del 18.11.1996 applicativo del Dlgs 626/94, perseguire l'obbiettivo della flessibilità in considerazione dell'evoluzione dei mercato dei lavoro, potenziando gli strumenti di cui al Titolo V seconda parte (apprendistato) e Titolo VI seconda parte (flessibilità dell'orario settimanale), dare attuazione al Protocollo d'intesa regionale del 10.04.2002 in materia di previdenza integrativa (Fonte), valutare i presupposti e le linee per la definizione di erogazioni economiche di secondo livello di cui al Titolo II prima parte, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al punto 3) dei capitolo "assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993;
Premesso, che le Parti intendono concorrere all'individuazione di tutte le iniziative atte allo sviluppo dell'occupazione; concordano nell'utilizzare gli strumenti contrattuali di politica attiva dei lavoro allo scopo di facilitare l'ingresso al lavoro, anche in considerazione delle esigenze di maggior flessibilità delle imprese e comunque nel rispetto della normativa di legge e delle disposizioni contrattuali; riconoscono che il presente accordo ed i protocolli d'intesa, che ne costituiscono parte integrante, hanno validità per tutte le imprese dei Terziario della provincia di Venezia, viene stipulato il presente Contratto Provinciale integrativo, al CCNL 20.09.1999 per i dipendenti da aziende dei Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

Prima parte
Titolo I Relazioni sindacali a livello territoriale

Le Parti individuano nel sistema delle relazioni sindacali a livello territoriale un percorso mirante a consolidare e sviluppare le potenzialità delle imprese dei terziario, della distribuzione e dei servizi.
Le Parti ribadiscono la volontà di concorrere al miglioramento dei tessuto economico individuando i seguenti strumenti:
a) Ente Bilaterale
b) Mercato dei lavoro
c) Orari di lavoro
d) Erogazione economica correlata ad obiettivi di produttività e competitività.

Titolo II Ente Bilaterale dei Terziario
2.2 Commissione Paritetica Provinciale

Le Parti concordano di istituire nel contesto dell'Ente Bilaterale la Commissione provinciale operante ai sensi del vigente CCNL ed alla quale saranno demandati i seguenti specifici compiti:
a. esprimere pareri derivanti dalle interpretazioni contrattuali;
b. interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;
c. rilasciare il "visto di conformità" per i progetti di contratti di formazione e lavoro;
d. esprimere il "parere di conformità" in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato ed ai programmi di formazione indicati dall'azienda nel rispetto delle norme vigenti;
e. svolgere le altre funzioni previste dal CCNL e dagli accordi territoriali in ordine all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ed a particolari rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 42 CCNL), al monitoraggio dei mondo dei lavoro con specifica attenzione ai bisogni formativi degli addetti ed ai diversi modelli di orario adottati dalle aziende;
f. attivarsi per le ulteriori funzioni e ruoli che dovessero essere previsti con normative nazionali o territoriali in particolar modo in materia di previdenza integrativa e di mercato dei lavoro;
g. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei percorsi formativi ai sensi dell'art. 18, L. 16/97, del D.M. 25.05.1998, della Circolare Ministeriale 20.03.2002 e successive modifiche e/o interpretazioni.

2.5 Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP)
Le Parti, al fine di dare pratica attuazione alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 626/94, art. 20 e dall'Accordo interconfederale applicativo del decreto sopraccitato, siglato in sede nazionale in data 19.11.1996, premesso che l'istituzione di un Organismo paritetico per la provincia di Venezia si vuole proporre quale servizio alle aziende a beneficio della crescita dei settore dei Terziario, riconoscendo inoltre nella creazione dei rappresentante territoriale per la sicurezza una logica dei rapporti tra le parti che intende superare posizioni di conflittualità, ispirandosi a criteri di partecipazione, nello spirito della legge, si impegnano ad incontrarsi entro il 15 settembre 2002 per costituire l'Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP) e definire con uno specifico accordo le previsioni istitutive, contributive e regolamentari dell'organismo costituito. Nella stessa sede sarà inoltre minata l'eventuale concessione di una erogazione contributiva per la formazione dei lavoratori da parte dell'Ente Bilaterale a favore delle aziende in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1 del presente Accordo.

2.6 Sussidi ai lavoratori ed interventi a sostegno dei datori di lavoro
Le Parti, al fine di poter dare ulteriore impulso e valenza all'Ente Bilaterale, hanno inteso individuare ed attivare con il presente accordo una serie di strumenti applicabili ai lavoratori ed ai datori di lavoro, quali sussidi ai lavoratori ed interventi a sostegno dei datori di lavoro, che saranno erogati compatibilmente con le disponibilità economiche e patrimoniali dell'Ente medesimo.
Sussidi ai lavoratori
Premio di natalità […]
Spese sostenute per protesi mediche […]
Spese sanitarie per figli disabili […]
Acquisto costruzione o ristrutturazione prima casa […]
Interventi a sostegno dei datori di lavoro
I contributi di cui ai punti seguenti saranno erogati esclusivamente alle aziende aderenti all'Ente Bilaterale che risultino in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1 del presente Accordo, da almeno sei mesi antecedenti alla data di richiesta dell'intervento.
Formazione Responsabile alla Sicurezza
Erogazione di un contributo per la partecipazione a specifico corso da parte del Responsabile della Sicurezza nominato : dall'azienda ai sensi del D.Lgs 626/94.
Formazione Addestramento Antincendio
Erogazione di un contributo per la partecipazione dei datore di lavoro o suoi incaricati a specifico corso sulle normative di Legge antincendio, D.M. 10 marzo 1998.
Formazione HACCP
Erogazione di un contributo per la partecipazione a specifico corso da parte dei datore di lavoro o suo familiare collaboratore al fine dell'adeguamento alle principali norme igienico sanitarie.
Formazione Informazione lavoratori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94.
Erogazione di un contributo per la partecipazione dei lavoratori dipendenti a specifico corso di informazione formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94.
L'Ente Bilaterale provvederà a predisporre le procedure e le relative modalità per l'erogazione dei sussidi e dei contributi succitati.

Titolo III Mercato del lavoro
Le parti valutano con estrema attenzione la riforma dei collocamento che di fatto ha modificato il quadro normativo di riferimento nell'incontro tra domanda ed offerta.
Reputano, pertanto, di estrema importanza dare avvio a strumenti che pongano le parti sociali in grado di svolgere azioni attive di, monitoraggio e di impulso all'incontro domanda/offerta nel mercato dei lavoro.

3. Osservatorio provinciale
L'Ente Bilaterale istituisce a livello locale l'Osservatorio che avrà le funzioni di cui all'art. 16 Prima Parte del vigente CCNL.
In tale contesto l'Ente Bilaterale, utilizzando il monitoraggio realizzato dall'Osservatorio, promuoverà e gestirà iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazioni con le Regioni e gli altri Enti competenti.
Ai fini dell'aggiornamento dell'Osservatorio provinciale l'Ente Bilaterale si coordinerà con tutti gli organismi che opereranno nel territorio per lo sviluppo delle funzioni di avviamento al lavoro.

3.1 Contratti di formazione e lavoro
Le parti convengono che il tema relativo ai contratti di formazione e lavoro vada debitamente valutato e confrontato con quanto scaturito dalle decisioni della Commissione della Comunità Europea.
Viene, peraltro, in via provvisoria previsto l'impegno delle parti a predisporre la regolamentazione dell'attività formativa sulla base di quanto già previsto in materia dal CCNL del Terziario e dalle norme di Legge.
Le Parti si impegnano, altresì, ad attivare appositi corsi formativi attraverso l'Ente Bilaterale che ne determinerà anche il relativo costo da porre a carico delle aziende e valuterà la possibilità di erogare un contributo di partecipazione a favore delle aziende in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1 del presente Accordo.

3.3. Pari opportunità, sostegno della maternità e paternità, diritto alla cura e alla formazione e coordinamento dei tempi delle città.
La Legge 8 marzo 2000 n. 53 attribuisce alla contrattazione collettiva la definizione dì alcuni istituti, delle modalità e dei criteri di applicazione.
In attesa dell'emanazione dei relativi decreti attuativi, le Parti si impegnano alla definizione di un Protocollo d'intesa sulle Pari Opportunità che valorizzi il ruolo economico e sociale della donna nell'ambito della società.

Seconda parte
Titolo I Disciplina del posto di lavoro

Le Parti ritengono fondamentale per lo sviluppo dei Mercato dei lavoro e l'incremento dell'occupazione giovanile nella provincia di Venezia, l'ottimizzazione degli strumenti attualmente a disposizione. In particolare convengono di sviluppare l'istituto dell'apprendistato.

1.1. Apprendistato
a) Sfera di applicazione
La sfera di applicazione dei rapporto di apprendistato per le aziende dei settore Terziario della Provincia di Venezia viene adeguata alle qualifiche e mansioni in conformità a quanto stabilito dall'art. 30 ter, seconda parte, dei CCNL Terziario del 20/09/1999.
Viene inoltre estesa la possibilità di instaurare rapporti di apprendistato per le qualifiche e mansioni appartenenti al secondo livello (art. 3 CCNL 03/11/1994): n. 7, 8, 16, 20, 27, 32, 34, 4 l.
b) Durata del periodo di apprendistato
Fermo restando l'adeguamento della durata dell'apprendistato in relazione alle qualifiche e mansioni, nelle rispettive misure e con le modalità previste dall'art. 30 quinques del CCNL 20 settembre 1999, le Parti, ritenuta la necessità di un più ampio ed elevato livello di formazione per le concrete esigenze delle aziende, nonché di migliorare i livelli aziendali di competitività e di servizio, stabiliscono che la durata dei periodo di apprendistato viene fissata in mesi 48 (quarantotto), relativamente ai rapporti che saranno instaurati successivamente alla stipula dei presente Accordo.
[…]
Relativamente alla possibilità di svolgimento in cicli stagionali ai sensi dell'art. 21 comma quarto della Legge 56/87, le Parti convengono che debba, in ogni caso, essere prevista una durata del rapporto non inferiore a mesi diciotto ancorché articolata su più annualità con periodi, nel corso dell'anno solare, non inferiori a mesi tre.
[…]
La formazione professionale dei lavoratori di cu al terzo comma dei presente articolo è caratterizzata, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla Legge, dai contenuti formativi individuati dal documento Ministeriale 10/01/2002 dell'Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale e sarà, in ogni caso, riproporzionata entro il limite massimo di tre annualità
Nota a verbale
Le disposizioni di cui all'articolo l. 1 lett. b), terzo comma, si applicano esclusivamente alle aziende insite nei territori della Provincia a vocazione turistica, così come definiti dalla Legge 114/98, dalla L.R. 62/99 ed identificati dalla delibera della Giunta Provinciale del 27/04/2000 ed alle aziende all'ingrosso la cui prevalente attività sia costituita dal rifornimento, presso l'azienda del cliente, effettuato ad aziende operanti nell'area come sopra individuata. Tali disposizioni, altresì, hanno validità solamente fino a diversa pattuizione che sarà raggiunta a livello regionale sulla medesima materia.
Da tale data la materia sarà disciplinata secondo le modalità ivi indicate.
Sono, in ogni caso, da applicarsi le previsioni dell'art. 23 del CCNL 03/11/1994 in ordine al computo dei periodi di apprendistato effettuati presso altre aziende ai fini del completamento del periodo prescritto pur6chè l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorso, tra un periodo e l'altro una interruzione superiore ad un anno.
Si applicano altresì, anche per lo svolgimento dell'apprendistato in più annualità e per quanto applicabili, i disposti degli artt. 30 bis (percentuale di conferma), 30 ter (sfera di applicazione), 30 quater (proporzione numerica) e 30 quinquies (durata) del CCNL 20/09/1999
L'articolazione su più annualità deve essere comunque ricompresa in un periodo massimo di mesi quarantotto di calendario.
c) Parere di conformità Ente Bilaterale
L'applicazione delle norme in materia di apprendistato dettate dagli artt. 30 ter, 30 quater, 30 quinquies del CCNL 20 settembre 1999, così come le norme di cui ai precedenti punti a) e b) art. 1 seconda parte del presente Accordo, sono applicabili esclusivamente alle aziende in regola con il versamento delle quote di contribuzione in favore dell'Ente Bilaterale come previsto dal presente Accordo.
Le Aziende che intendono assumere lavoratori apprendisti avvalendosi delle particolari norme sopra riportate sono tenute a presentare la richiesta dei previsto “parere di conformità" alla competente Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale Provinciale secondo le modalità stabilite dal vigente CCNL e dall'Accordo Reg.le del 12/01/2000.
Le aziende con più unità locali ubicate in province diverse dovranno presentare la richiesta alla, Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale della Provincia dove insiste l'unità locale.
d) Trattamento economico […]
e) Malattia […]

Titolo II Orario di lavoro
Nastro orario giornaliero

1.1 Le Parti convengono che la peculiarità della aziende presenti nella provincia veneziana e la diversificazione delle aree territoriali non consentono di fissare a priori una articolazione dei nastro orario valida per tutte le realtà presenti nel territorio.
1.2 Le Parti, pertanto, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di articolazione e flessibilità dell'orario di lavoro, concordano di fissare il nastro orario giornaliero in undici ore, fermo restando il rispetto della normativa di Legge in martedì riposo biologico.
1.3 Il nastro orario giornaliero, così come sopra definito, potrà però essere superato per un periodo massimo di un'ora al giorno. Le aziende che intendessero avvalersi di tale facoltà sono tenute a corrispondere al lavoratore un buono pasto dei valore minimo di Euro 4,13.

Terza parte
Titolo I Individuazione di elemento economico collegato a produttività
Trattamento economico e secondo livello di contrattazione

[…]
Le Partì si danno atto dell'impegno al rispetto della previsione contrattuale, che esclude la contrattazione integrativa aziendale nelle imprese sino a trenta dipendenti. Tale esclusione viene pertanto confermata per le aziende con meno di trentuno dipendenti, che applicano il presente Accordo.

Dichiarazione finale
Le Parti si danno reciprocamente atto dell'importanza degli accordi e delle relazioni sindacali presenti e dichiarano esplicitamente di voler promuovere e rafforzare nell'ambito delle proprie specifiche competenze, sia il ruolo e la funzione dell'Ente Bilaterale, sia il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo sociale svolto dalle rispettive Organizzazioni.