Tipologia: Accordo
Data firma: 25 settembre 2002
Validità: 01.01.2002 - 31.12.2003
Parti: Cartiera Giorgione/Unindustria e RSU/Fistel-Cisl, Slc-Cgil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Az. carta, Cartiera Giorgione Castelfranco Veneto (Tv)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro
Inquadramento categoriale
Sistema retributivo incentivante
Premio di risultato
Indici e valori del premio
Collegamento alla partecipazione
Maturazione
Erogazione
Clausola di salvaguardia
Clausola finale
Validità e durata
Allegati

Verbale di accordo

Addì 25 settembre 2002 in Castelfranco Veneto presso la sede della Ditta Cartiera Giorgione spa, tra la Ditta Cartiera Giorgione spa […], assistito da Unindustria Treviso […] e la RSU […] assistita dalla Fistel-Cisl e dalla Slc-Cgil […], è stato sottoscritto il presente accordo aziendale.

Premessa
In riferimento alla situazione del mercato ed alla complessità dei problemi relativi alla correlazione tra la domanda, la produzione e la consegna, le parti considerano fondamentale l'impegno di tutte le risorse interne per conseguire migliori condizioni di competitività e redditività attraverso la realizzazione di sempre maggior livelli di produttività, efficienza, qualità, servizio, flessibilità e riduzione dei costi, che costituiscono i presupposti per la realizzazione della contrattazione aziendale.
Le parti si adopereranno pertanto affinché si possano ricercare e realizzare rapide ed adeguate soluzioni alle diverse esigenze produttive ed organizzative, coerentemente con lo spirito che caratterizza i rapporti reciproci e ferme restando le rispettive prerogative e responsabilità.

Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro
L'impegno nella ricerca e nell'attuazione di interventi idonei a migliorare la tutela della salute e l'integrità fisica dei lavoratori conferma l'attenzione della ditta Cartiera Giorgione spa nei riguardi delle problematiche relative all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza.
Le parti convengono che l'adozione delle misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali costituisce un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori.
Le parti confermano inoltre ai fini dello svolgimento dell'attività e per la formazione in quest'ambito del rappresentante alla sicurezza, la attuazione della normativa definita in merito a livello nazionale dalla L. [dlgs] 626/1994 e successive modifiche e dell'art. 20 Disciplina Comune del CCNL.

Validità e durata
[…]
Le OO.SS. e le RSU, anche a nome e per conto di tutti i dipendenti si impegnano pertanto a non presentare ulteriori richieste per gli stessi titoli definiti nel presente accordo che comportino comunque oneri economici per tutta la validità e la durata dello stesso.