Protocollo d'Intesa tra
INAIL Direzione regionale per la Puglia e
Confindustria Bari e Barletta - Andria - Trani



Premesso che:
- il D.Lgs n. 81/2008 e s. m. i. attribuisce all'INAIL compiti dì informazione, formazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 29, commi 1 e 2);
- le Linee d'indirizzo 2015 della D.C. Prevenzione dell'INAIL pongono tra i propri obiettivi la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della sicurezza e salute e alla diffusione delle informazioni attinenti alla cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro e la predisposizione di percorsi formativi tesi a trasferire a tutti i soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale, conoscenze utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi;
- per la realizzazione dei predetti obiettivi si rende necessaria l'impostazione sistematica di rapporti di collaborazione operativa con le Istituzioni e le Parti Sociali nei diversi livelli di ruolo e di compiti;
- la Confindustria Bari e Barletta - Andria - Trani, nell'ambito delle iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro all'interno delle aziende associate, ha espresso il proprio interesse alla realizzazione di azioni congiunte, in materia prevenzionale, coerenti con le esigenze del mondo del lavoro;
- è necessario intraprendere politiche attive per la realizzazione di concrete iniziative mirate al contenimento ed alla riduzione del fenomeno infortunistico;
- l'adeguata conoscenza dei rischi connessi con l'attività lavorativa, favorisce la riduzione del fenomeno infortunistico;
- sussiste la convergenza di interessi a sostenere nel mondo delle imprese la consapevolezza del vantaggio competitivo derivante dalla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso interventi di promozione, informazione e formazione, non obbligatoria.
l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro, in seguito denominato "INAIL", con sede legale in Corso Trieste n. 29, Bari, Partita IVA ***, codice fiscale ***, rappresentato dal Direttore Regionale Dott. Giovanni ASARO, nato a Trapani il ***, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Inail Puglia

e

Confindustria Bari e Barletta - Andria - Trani con sede in Bari, Via Amendola 172/5, C.F. *** nella persona del Presidente Cav. Lav. Ing. Angelo Michele Vinci, nato a Crispiano (TA), il ***

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1: Finalità
Obiettivo del presente Protocollo è sviluppare iniziative sinergiche in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro che consentano ai datori di lavoro, ai dirigenti, ai lavoratori ed a tutti gli attori del sistema di prevenzione e sicurezza aziendale, di acquisire maggiore consapevolezza sui temi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, sui rischi derivanti dalla esposizione professionale ai diversi agenti pericolosi e nocivi, nonché sulla normativa specifica di riferimento.

Art. 2: Oggetto della collaborazione
La presente collaborazione operativa si articolerà attraverso:
- la realizzazione di iniziative, anche sotto forma di incontri formativi ed informativi, su specifiche tematiche di carattere prevenzionale, che accrescano le competenze dei professionisti e delle imprese coinvolte;
- l'attuazione di percorsi seminariali che accrescano la consapevolezza delle imprese del vantaggio competitivo connesso con la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la promozione delle iniziative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro attuate dall'INAIL e rivolte al sistema produttivo, comprese quelle relative agli incentivi alle imprese;
- la concretizzazione di sinergie più efficaci e rispondenti alle esigenze del territorio anche mediante lo scambio periodico di dati ed informazioni.
La realizzazione delle attività, a livello regionale e provinciale, sarà disciplinata attraverso la sottoscrizione di specifici Accordi Attuativi.

Art. 3: Organismo per l'attuazione
L'attuazione del presente Protocollo d'intesa è demandata ad un gruppo di lavoro costituito da n. 4 componenti, oltre al Presidente, di cui n. 2 nominati dall'INAIL e n. 2 nominati da Confindustria Bari e Barletta -Andria -Trani.
I citati componenti saranno individuati da ciascuna delle parti contraenti e reciprocamente comunicati entro n. 10 giorni dalla data di sottoscrizione della presente.
La presidenza del gruppo di lavoro è assegnata all'INAIL.
Le decisioni dell'organismo di attuazione sono assunte a maggioranza semplice.

Art. 4: Aspetti economici
I costi e le spese derivanti dalla realizzazione di iniziative riconducibili al presente Protocollo saranno definiti e dettagliati negli Accordi attuativi, di cui all'art. 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dalla normativa amministrativo contabile dell'INAIL, prevedendo una suddivisione paritetica degli eventuali oneri da sostenere.
Per tutti gli aspetti contabili e per gli importi massimi delle singole voci di spesa, si farà riferimento alle disposizioni normative dell'INAIL.
Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi necessari per la realizzazione dei progetto, Confindustria Bari e Barletta - Andria - Trani s'impegna a rispettare i principi generali di trasparenza, imparzialità e pubblicità che permeano l'intero sistema della Pubblica Amministrazione, unitamente a quanto prescritto dalla normativa comunitaria.

Art. 5: Durata
Il presente Protocollo ha la validità di anni 2 (due), con decorrenza dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovato per i successivi periodi di pari durata tranne recesso di una delle parti.
Il recesso deve essere comunicato in forma scritta entro e non oltre n. 2 (due) mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 6: Controversie
Eventuali controversie derivanti dal presente Protocollo, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Bari.

Art. 7: Registrazione
Il presente Protocollo è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso di uso, in base agli artt. 5, 6, 39 e 40 del DPR 131 del 26/4/1986, a spese della parte che la richiederà.

Bari, 18 maggio 2015


Fonte: inail.it