Tipologia: Accordo
Data firma: 12 luglio 2005
Validità: 01.01.2005 - 31.12.2005
Parti: Brado e RSU/Filcea-Cgil
Settori: Chimici, Gomma, Brado Valdobbiadene (Tv)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10) Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro

Verbale di accordo

Addì 12.07.2005, presso la sede della ditta Brado spa di Bigolino di Valdobbiadene (TV), si sono incontrati: la società Brado spa […] -da un lato-, il Signor M.B. componente le Rappresentanze Sindacali Unitarie, assistito da […] Filcea-Cgil di Treviso, -dall'altro lato-, per definire il premio aziendale di secondo livello per l'anno 2005, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 25 del CCNL Gomma e Plastica Industria e a quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993.

Premesso
- che è volontà delle parti continuare ad operare con una mutua e proficua collaborazione;
- che la società ha illustrato come i programmi di politica aziendale diretti al consolidamento della propria organizzazione tecnico-produttiva e commerciale, già riportati nei precedenti accordi, siano stati rispettati evidenziando lo sforzo fatto nell'ultimo biennio in termini occupazionali;
- che è stato reso noto il difficile contesto competitivo in cui l'azienda si trova attualmente ad operare, in cui la penetrazione commerciale dei paesi asiatici ed est europei ha ridotto in maniera sensibile il mercato di riferimento;
- che il livello occupazionale è rimasto fino ad ora invariato solo attraverso una riduzione quasi totale del ricorso all'outsourcing; resta comunque difficile prevedere se tale riduzione sia sufficiente per continuare a saturare la capacità produttiva interna;
- che è volontà dell'azienda confermare un premio di risultato che sia di stimolo collettivo al recupero di competitività e di miglioramento dell'efficienza e della qualità dei processi produttivi.
Tutto quanto sopra premesso, si è convenuto quanto segue:

1) La premessa fa parte integrante del presente accordo;

9) le parti, nel dichiarare di essere reciprocamente soddisfatte dell'accordo raggiunto, si impegnano a null'altro pretendere allo stesso titolo e per la durata del presente verbale.

10) Ambiente, sicurezza e igiene del lavoro:
le parti si impegneranno nella ricerca e nell'attivazione di interventi idonei a migliorare la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori riguardanti le problematiche relative all'ambiente di lavoro ed alla sicurezza.
Le parti convengono che l'adozione delle misure atte a prevenire infortuni sul lavoro e malattie professionali costituisca un preciso dovere dell'Azienda e degli stessi lavoratori. La Direzione Aziendale conferma che sta attuando nei termini e con modalità previste dal D.Lgs. 626/94 e successive variazioni quanto stabilito dal detto decreto e dagli accordi assunti dalle proprie strutture rappresentative unitamente a quelle delle OO.SS.
I rappresentanti per la sicurezza di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 626/94 verranno preventivamente consultati ed informati sulla valutazione del rischio e sulle conseguenti misure di prevenzione, elaborando piani di miglioramento con la valutazione delle priorità e le azioni previste per anno (o trimestre).