Cassazione Civile, Sez. 6, 01 giugno 2015, n. 11329 - Origine professionale della malattia. Ricorso inammissibile


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: GARRI FABRIZIA Data pubblicazione: 01/06/2015


FattoDiritto

La Corte di appello di Potenza ha respinto l'appello di G.S. ed ha confermato la sentenza del Tribunale di Matera che aveva escluso che la patologia da cui era affetto il ricorrente avesse origine professionale.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso G.S..
L'INAIL resiste con controricorso.
Tanto premesso va rilevato che secondo la formulazione attuale dell'art. 327 c.p.c. , che trova applicazione ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69 (il 4.7.2009), il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso in esame il giudizio di primo grado è stato introdotto con ricorso depositato il 2 settembre 2009 e dunque quando il termine era stato ridotto da un anno a sei mesi.
Il ricorso per cassazione è stato notificato il 17 ottobre 2013 mentre la sentenza impugnata risulta pubblicata il 17 ottobre 2012. Ne segue l'inammissibilità del ricorso.
Per tutto quanto sopra considerato, ex art. 375 cod. proc. civ., che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese devono essere dichiarate non ripetibili sussistendone i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis del citato d.p.r..

Così deciso in Roma il 26 marzo 2015