Tipologia: Accordo
Data firma: 22 dicembre 2005
Validità: 01.01.2006 - 31.12.2009
Parti: Pavan e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, Pavan Galliera Veneta (Pd)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1. Relazioni sindacali
2. Ambiente, indumenti di lavoro, dpi
3. Orari di lavoro
4. Ferie
5. Categoria ed aumenti di merito
6. Retribuzione
7. Trasferta
8. Indennità termica
9. Mensa
10. Diritto allo studio
11. Assicurazioni infortuni
12. Trattamento di fine rapporto
Allegati

Verbale di accordo

In data 22 Dicembre 2005 nella sede della Pavan srl di Galliera Veneta si sono incontrati: Pavan srl, Rappresentanza Sindacale Unitaria delle dipendenze di Galliera Veneta (Via Montegrappa e Via Europa), assistita dalle Organizzazioni sindacali Fim Cisl e Fiom-Cgil

Premessa
La Pavan srl è oggi una società organizzate in aree o divisioni di prodotto operanti in diverse localizzazioni:
- A Galliera Veneta (PD) in Via Montegrapa e in Via Europa
- Ad Uzzano (PT).
Le differenze di varia natura esistenti presso lo stabilimento di Uzzano (PT), comportano oggi di trattare quello stabilimento separatamente, escludendolo dal presente accordo, ad eccezione delle pattuizioni espressamente previste nell'allegato 2) - Premio di risultato.
Ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. Relazioni sindacali
1.1. L'azienda mette a disposizione della RSU la saletta vicino all'ufficio del personale, dotata di accesso alla rete internet.
1.2. Di norma l'Azienda intrattiene le relazioni con la RSU interamente composta; per argomenti specifici o che riguardano singoli settori la RSU può essere validamente composta anche da una sua delegazione ristretta (2, 3 o 4 rappresentanti).
1.3 Ai componenti della RSU sarà concesso, entro ragionevoli limiti di tempo e di frequenza, di lasciare il proprio posto di lavoro per la constatazione, nell'ambito della propria area, di provvedimenti immediatamente esecutivi o di fatti che determinano un mutamento sostanziale e permanente delle condizioni di lavoro.
1.4 Gli incontri RSU/Azienda vengono concordati su richiesta di una delle parti con almeno una settimana di anticipo. In casi urgenti/eccezionali RSU ed Azienda possono chiedere la convocazione senza obbligo di rispettare i termini di preavviso.
1.5 ''Quota contratto" […]
1.6 Distribuzione accordo sindacale
Le parti sono impegnate a dare al presente accordo la massima divulgazione presso i lavoratori attualmente in forza e futuri assunti.

2. Ambiente, indumenti di lavoro, dpi
2.1 La dotazione di vestiario degli addetti alla produzione è così costituita: 2 giubbetti, 2 pantaloni con pettorina ed un paio di scarpe antinfortunistica all'atto dell'assunzione.
I suddetti materiali, considerati DPI, nel momento in cui non assolveranno più le funzioni, saranno sostituiti previa restituzione dell'usato e trasmissione al magazzino di approvazione scritta del caporeparto.
2.2 Per l'attività che ciascun addetto alla produzione svolge, l'Azienda mette a disposizione una serie di diverse tipologie di DPI: guanti, maschere per la saldatura, visiere, schermi, occhiali, protezione dell'udito, pettorine, ghette, manicotti, giubbetti isotermici, imbracature, caschi, scarpe, protezioni delle vie respiratorie.
Il lavoratore per la sua incolumità ha l'obbligo di utilizzare i DPI messi a disposizione, ogni qual volta la fase del processo produttivo lo richieda.
2.3 L'Azienda mette a disposizione dei lavoratori portatori di occhiali, che sono adibiti a mansioni per le quali è previsto l'uso di occhiali antinfortunistici, previa specifica richiesta degli interessati, occhiali antinfortunistici con lenti opportunamente graduate in base alle singole necessità.
Per la sostituzione di detti occhiali, vale quanto previsto al precedente punto 2.1.

3. Orari di lavoro
3.1 Come previsto dal CCNL l'orario di lavoro fissato dall' Azienda prevede, attualmente, i seguenti orari base:
8:00 - 12:00 (pausa di 1 ora e 1/4) / 13:15 - 17:15
3.2 In alcuni settori di produzione dello stabilimento di Via Montegrappa è presente un orario di lavoro a turni avvicendati.
3.3 L' orario sopra indicato, esposto nelle bacheche, può subire variazioni anche temporanee in relazione a nuove e diverse esigenze aziendali. Per tali modifiche l'Azienda si impegna ad informare, 'con preavviso di una settimana, sia le RSU che i lavoratori interessati, salvo i casi urgenti ed eccezionali.
3.4 In deroga all'orario aziendale, su richiesta del lavoratore, sono consentiti orari individuali differenziati. Tale concessione è subordinata al benestare del responsabile interessato e viene concessa dalla direzione nei limiti di un numero massimo di lavoratori complessivi pari al 7% di quelli in organico al 31 dicembre dell'anno precedente.
Non sono ammesse flessibilità di alcun tipo. Sono tuttavia ammessi dei recuperi solo ed esclusivamente per:
- visite mediche (vedi successivo punto 3.6);
- occasionali attività di produzione alimentare (caso legato alla presenza di clienti presso l'azienda).
- ritardi entro la franchigia (vedi successivo punto 3.5).
3.5 Ritardi: fino a 3 mensili ciascuno non superiore ai 4 minuti, l'azienda non applicherà alcun addebito, purché siano recuperati al termine dell'orario di lavoro. Superati tali limiti l'azienda applicherà integralmente la normativa prevista dal vigente CCNL che prevede il conteggio delle ore di lavoro a partire dal quarto d'ora successivo all'orario effettivo di ingresso.
3.6 Il tempo impiegato per le visite mediche e terapie può essere recuperato al termine del normale orario di lavoro previo accordo con il proprio responsabile. I recuperi possono avvenire con il limite massimo di 1 ora al giorno entro i 4 giorni lavorativi successivi, ma non oltre l'ultimo giorno del mese. Fermo restando che per tutte le visite mediche e terapie è sempre obbligatorio il certificato giustificativo dell'assenza. Il mancato recupero si intenderà come espressa volontà del lavoratore di computare la carenza come ferie.

8. Indennità termica
Al personale che durante il periodo invernale (inteso dal 15 novembre al15 marzo) verrà utilizzato all'aperto per attività di immagazzinaggio, imballaggio o manutenzione, sarà corrisposta la seguente indennità:
A decorrere da 01/01/2006 €. 0,41; a decorrere dall'01/01/2008 €. 0,43
Tale indennità sarà riconosciuta anche al personale di altri reparti che fosse chiamato a svolgere lavoro all'aperto, durante il periodo sopra richiamato, con durata consecutiva minima di 8 ore (nel senso di intera giornata lavorativa), previa segnalazione nominativa.