Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 giugno 2015, n. 11319 - Nesso causale tra aggravamento e malattia professionale ipoacusia da rumore


 

Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 01/06/2015

Fatto


1. La Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 151/07, accoglieva l'appello proposto da B.P., nei confronti dell'INAIL, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 13 novembre 2000, e condannava l'INAIL ad erogare, al medesimo B.P., la rendita per invalidità permanente, conseguita alla malattia professionale denunciata il 15 marzo 1994, nella misura del 21 per cento, oltre interessi legali sui ratei scaduti.
2. Il B.P. aveva adito il Tribunale chiedendo la condanna dell'INAIL ad erogargli la rendita derivante dalla malattia professionale ipoacusia da rumore, pur avendo riconosciuto - sulla base della consulenza tecnico d'ufficio - la sussistenza della malattia denunciata, rigettava la domanda per la insussistenza del danno minimo indennizzabile.
3. La Corte d'Appello, nell'accogliere l'impugnazione, affermava che il proprio ausiliare, nell'esaminare gli atti di causa, la certificazione prodotta e i rilievi di natura medico legale, prospettati con l'appello, aveva accertato, con ampia ed esaustiva relazione;che B.P. era affetto da ipoacusia neurosensoriale bilaterale di natura tecnopatica, con percentuale di perdita uditiva del 21, 6 per cento. Il CTU, a seguito di chiarimenti richiesti su contestazione dell'INAIL, ribadiva, sottolineando che l'origine professionale della malattia era stata provata dalle numerose dichiarazioni, rese dai testimoni, sentiti dal giudice di prima istanza, e dalla documentazione versata in atti, che l'entità del danno residuato era acclarata dagli esami audiometrici, uno dei quali eseguito presso una struttura pubblica, l'8 gennaio 2001, e che l'entità del danno accertato era già presente alla data di presentazione della domanda amministrativa.
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l'INAIL prospettando due motivi di ricorso, assistiti dai prescritti quesiti dì diritto.
5. Resistono con controricorso, assistito da memoria depositata in prossimità dell'udienza, C.O., B.C. e B.V., eredi di B.P., richiamandola giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., n. 1790 del 2003), che ritiene ipotizzabile un aggravamento della malattia professionale (ipoacusia) anche dopo l'abbandono della lavorazione morbigena.

Diritto


1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell'art. 79 del T.U. n. 1124 del 1965 (art. 360, n. 3, cpc).
Deduce l'Istituto che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel secondo grado di giudizio, nei "Chiarimenti in merito alle osservazioni dell'INAIL sulla propria CTU", recanti data 8 gennaio 2007, depositato per l'udienza del 22 febbraio 2007 "richiesti su contestazione dell'INAIL", con specifico riferimento alla quantificazione dell'inabilità derivata da cause lavorative, affermava: "Per quanto riguarda l'entità del danno faccio presente che, a parte l'esame audiometrico da me eseguito in data 22 febbraio 2002, e che mostra una perdita del 21,6 per cento, è presente agli atti un esame audiometrico, eseguito presso struttura pubblica in data 24 gennaio 1994 e che mostra una perdita del 16 per cento ed un esame, sempre eseguito in struttura pubblica in data 8 gennaio 2001, che mostra una perdita del 22 per cento. Ora se si tiene conto che la denuncia per malattia professionale era effettuata in data 15 marzo 1994, risulta evidente come già in quella fase fosse presente una perdita del 16 per cento. La situazione attuale è dovuta ad un naturale peggioramento legato all'età, che si sovrappone al danno da rumore preesistente".
Nella fattispecie in esame, quindi il giudice riteneva indennizzabili non solo l'ipoacusia derivante dall'attività professionale, ma anche la percentuale di ipoacusia dovuta all'avanzare dell'età, in contrasto con quanto previsto dall'art. 79 del T.U. n. 1124 del 1965, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, cpc).
Assume il ricorrente che la Corte d'Appello nella motivazione della propria statuizione ignora completamente i chiarimenti resi dal CTU, riportati sopra nell'esposizione del primo motivo di ricorso, in cui si precisava che l'inabilità derivata dall'ipoacusia di origine lavorativa era quantificabile nella misura del 16 per cento, senza addurre motivazione in merito al discostarsi dalla CTU.
3.1 due motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati e devono trovare accoglimento.
Rileva il Collegio che la Corte d'Appello, pur in presenza dei chiarimenti resi dal CTU, il cui contenuto oggettivo non è contestato nel controricorso, che riconducevano l'aggravamento ad un naturale peggioramento legato all'età che si sovrappone al danno da rumore preesistente, non offre alcuna motivazione in relazione alla ritenuta indennizzabilità della perdita uditiva nella misura del 21 per cento, con riguardo alla persistenza del nesso causale tra aggravamento e malattia professionale e alla valutazione operata tra quanto esposto dal CTU nella consulenza e quanto specificato nei chiarimenti resi.
4. Il ricorso deve essere accolto.
5. La sentenza della Corte d'Appello di Bologna va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte d'appello in diversa composizione.

P.Q.M

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell' 11 febbraio 2015