Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 29 novembre 2006
Validità: 01.01.2006 - 30.06.2010
Parti: Aspiag Service e Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil, Uiltucs-Uil, RSU/RSA
Settori: Commercio, Aspiag Service Mestrino (Pd)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 Validità e sfera di applicazione
Art. 2 Diritti sindacali
Art. 3 Relazioni sindacali
Art. 4 Commissione Tecnica
Art. 5 Formazione
Art. 6 Organizzazione del lavoro - Orario di lavoro - Pause
Art. 7 Aperture domenicali e festive
Art. 8 Apprendistato
Art. 9 Part time
Art. 9 bis Part time post maternità
Art. 10 Trasferte jolly
Art. 11 Addetti registrazione ed incasso
Art. 12 Anticipo TFR
Art. 13 Rimborsi chilometrici per missioni
Art. 14 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Art. 15 Vaccino antiinfluenzale
Art. 16 Indennità economica di malattia
Art. 17 Indennità infortunio
Art. 18 Professionalità/Inquadramento
Art. 19 Piano ferie
Art. 20 Riposi settimanali
Art. 21 Trasferimenti
Art. 22 Assegnazione temporanea a mansioni superiori
Art. 23 Festività coincidente con il riposo settimanale
Art. 24 Indennità orario serale
Art. 25 Sconti ai dipendenti
Art. 26 Tutela dignità donne e uomini
Art. 27 Premi per obiettivi filiali
Allegato

Ipotesi di accordo integrativo aziendale 29 novembre 2006

In data 29 novembre 2006 presso la sede di Mestrino della società Aspiag Service srl si sono incontrati: la Società Aspiag Service srl […], le Organizzazioni Sindacali Regionali e Provinciali: Fisascat Cisl […], Filcams Cgil […], Uiltucs Uil […], il Coordinamento sindacale aziendale e le RSA/RSU […]

Premesso:
· Che in data 19 febbraio 2002 è stata stipulata l'ipotesi di accordo integrativo aziendale per il personale dipendente di Aspiag Service srl limitatamente al territorio Veneto - Emilia.
· Che in data 24 maggio 2004 tale accordo è stato modificato nella parte "salario variabile (art. 15)" prevedendo la sostituzione del parametro "contenimento spese generali" con il parametro "differenze inventariali".
· Che in data 3 aprile 2006 le Organizzazioni sindacali Fisascat, Filcams, Uiltucs, hanno inviato una piattaforma per il rinnovo del contratto integrativo aziendale.
· Che le Parti intendono rinnovare l'accordo del 19 febbraio 2002 nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Governativo del 23 luglio 1993 e dal CCNL terziario distribuzione e servizi in materia di contrattazione aziendale.
· Le Parti si danno atto che il presente accordo, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e sostituisce ed assorbe ad ogni effetto tutti i precedenti accordi integrativi aziendali. Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le leggi vigenti in materia ed il CCNL applicato.
Si formula la presente ipotesi di accordo:

Art. 1 Validità e sfera di applicazione
[…]
Si applica al personale dipendente di Aspiag Service srl limitatamente al territorio Veneto - Emilia e con l'esclusione del Punto di vendita di S. Michele al Tagliamento.
[….]
Livello di contrattazione:
Le Parti prendono atto che il livello di contrattazione aziendale, stante la sua natura, è alternativo alla eventuale contrattazione di secondo livello territoriale.
Pertanto eventuali norme poste dalla contrattazione territoriale, trovano applicazione solo se espressamente richiamate dal presente accordo.

Art. 2 Diritti sindacali
Al fine di rendere più efficaci i momenti di confronto in sede informativa e di contrattazione di secondo livello, si concorda sulla istituzione di un organo di coordinamento aziendale delle RSA/RSU per le materie di rilevanza generale.
Tale organo è composto da 15 membri scelti dalle OO.SS. e comunicati ufficialmente all'azienda.
Per l'espletamento di tale funzione all'organo di coordinamento spetteranno 390 ore complessive annue di permesso retribuito da dividersi tra i componenti.
Per l'utilizzo di tale monte ore valgono le norme previste per i permessi sindacali di cui al CCNL e L. 300/70.

Art. 3 Relazioni sindacali
Le Parti condividono l'obiettivo e l'interesse di consolidare e migliorare ulteriormente il complesso delle relazioni sindacali già in essere.
In particolare, ritengono opportuno un miglioramento delle relazioni sindacali a livello del singolo Punto di vendita.
Le relazioni sindacali territoriali hanno la finalità di contribuire ad un efficace contemperamento delle esigenze aziendali e di quelle dei collaboratori e di consentire in tal modo una puntuale risposta al rapido mutare del contesto esterno.
In secondo luogo tale sistema di relazioni sindacali è ritenuto dalle Parti necessario per una puntuale e corretta applicazione del presente accordo.
Fermo restando il disposto di cui all'art. 3, prima parte, CCNL terziario distribuzione e servizi 2.7.2004, si stabilisce che annualmente e su richiesta di una delle Parti, l'azienda relazionerà al Coordinamento Veneto/Emilia sulle seguenti tematiche: sviluppo, andamento economico, organizzazione del lavoro, organici, orari di lavoro, occupazione part time, trasformazioni contratti part-time/full-time, sicurezza sul lavoro, ristrutturazioni, indicatori economici posti a base del sistema premiante di cui al presente accordo.
Relazioni sindacali a livello di Unità produttiva:
Trimestralmente il gerente di filiale (o altra persona delegata) informerà le RSA/RSU sull'andamento del Punto di vendita con - particolare riguardo agli indicatori aziendali presi a riferimento per il sistema premiante di cui all'art. 27 del presente accordo. Le informazioni relative al salario variabile, agli organici e all'andamento della filiale saranno supportate da schede tecniche trasmesse alla filiale attraverso intranet aziendale.
Si informeranno le RSA/RSU ogniqualvolta si verifichi un evento che investe l'assetto della filiale e che concerne i seguenti temi.
. Organizzazione e riorganizzazione del lavoro, ricorso allo straordinario o al lavoro supplementare.
. Programma annuale delle ferie.
. Composizione e variazione degli organici.
. Progetti di ristrutturazione della filiale.
. Piani di formazione.
. Sicurezza sul lavoro.
Per il caso in cui la RSA/RSU non sia costituita e per i Punti di vendita con meno di 15 dipendenti, l'azienda informerà le Segreterie provinciali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo al verificarsi di eventi significativi a livello di filiale e di territorio provinciale, riguardanti le materie di cui al punto precedente.
Eventuali incontri in sede provinciale richiesti da una delle Parti non costituiscono ulteriori livelli di contrattazione rispetto a quello regionale (Veneto/Emilia).

Art. 4 Commissione Tecnica
Le Parti convengono di istituire una Commissione Tecnica. Tale Organo ha la finalità di verificare l'applicazione della normativa di cui al presente accordo e di comporre eventuali controversie al riguardo. La convocazione della Commissione Tecnica non ha effetto sospensivo di un eventuale provvedimento aziendale (trasferimento o altra variazione contrattuale).
La Commissione Tecnica è composta da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente accordo (Segretari Generali Provinciali Padova), un rappresentante dell'Organizzazione sindacale di categoria alla quale l'azienda è iscritta, il Direttore Risorse Umane dell'azienda (tot. 5 componenti).
La Commissione Tecnica si riunisce su richiesta di almeno due componenti e si esprime solo all'unanimità.. La richiesta di convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno 20 giorni e l'esame dell' oggetto dovrà concludersi nei 30 giorni successivi.

Art. 5 Formazione
Sono previsti interventi formativi e di aggiornamento professionale che riguarderanno tutte le qualifiche professionali. Si ribadisce quanto affermato all'art. 3, ovvero l'informativa (comprensiva del numero collaboratori interessati e relative qualifiche) ed il confronto con le RSA/RSU sui piani di formazione aziendale, sia a livello di filiale che di coordinamento. La formazione potrà avvenire anche utilizzando strumenti quali il Fondo per la Formazione del Terziario "ForTe” fondi regionali o tramite gli Enti Bilaterali territoriali.
Per il caso di formazione obbligatoria verranno retribuite le ore di partecipazione al corso con l'aggiunta di quanto previsto dall'art. 126 CCNL Sezione Quarta (viene retribuito il tempo di partecipazione al corso più il tempo necessario per il rientro alla sede di lavoro).

Art. 6 Organizzazione del lavoro - Orario di lavoro - Pause
Si conferma l'attuazione dell'articolazione dell'orario di lavoro su 38 ore settimanali come previsto dall'art. 116 CCNL Sezione Quarta.
L'azienda, con l'obiettivo di con temperare le esigenze organizzative con le esigenze individuali dei singoli collaboratori si impegna a favorire soluzioni organizzative che prevedano l'utilizzo dell'orario continuato, nei limiti posti dalla necessità di garantire il buon funzionamento del reparto di appartenenza.
Per i collaboratori con orario continuativo superiore alle 6 ore è prevista una pausa retribuita di 10 minuti che non darà comunque facoltà di abbandonare i locali dell'Unità produttiva; negli altri casi è comunque consentita una "pausa caffè" che, del pari, non darà facoltà di abbandonare i locali dell'azienda.
La pausa dovrà essere fruita secondo le modalità stabilite dal responsabile della filiale o dal responsabile del reparto di appartenenza e nel rispetto dei picchi di attività determinati dall'afflusso della clientela o dalla necessità del reparto.
Le Parti ritengono che l'organizzazione e la riorganizzazione del lavoro devono tendere a soluzioni che valorizzino la professionalità, migliorino complessivamente le condizioni di lavoro e, nel contempo, migliorino la qualità del servizio, il livello di produttività, di qualità e di efficienza.
Riposo giornaliero: le Parti confermano il disposto legislativo in materia (D.Lgs. n. 66/2003, art. 7). Tuttavia, proprio al fine di realizzare i miglioramenti di cui al capoverso precedente, l'azienda si impegna ad adottare le misure idonee e persegui bili per aumentare tale riposo giornaliero da 11 a 12 ore consecutive ogni 24 ore; casi particolari e casi eccezionali verranno gestiti dal Responsabile di filiale.
Casse veloci: si prevede un'alternanza nell'impiego del personale adibito alla c.d. "cassa veloce”; modalità e tempi di tale alternanza verranno stabiliti dal responsabile del Punto di vendita tenuto conti delle esigenze dell'organizzazione e del servizio al cliente.

Art. 9 Part time
L'azienda si impegna oltre che al monitoraggio e alla valutazione delle richieste di passaggio da tempo parziale a tempo pieno, anche al monitoraggio e valutazione delle richieste di aumento dell'orario di lavoro a tempo parziale a fronte della necessità di implementazione degli organici.
Compatibilmente con l'organizzazione del lavoro e con le caratteristiche professionali degli addetti, l'azienda terrà in considerazione situazioni particolari, quali ad es. i carichi di famiglia, i motivi di salute e le anzianità di servizio.
Per. il caso di divergenze sulla valutazione aziendale si potrà convocare la Commissione tecnica ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4) del presente accordo.
Al fine dell'applicazione del presente accordo le Parti confermano che per i lavoratori impiegati a tempo parziale vale il principio della proporzionalità.
In considerazione delle specifiche esigenze aziendali che devono consentire una elasticità tale da sopperire sia ai picchi dell'attività sia alle assenze del Personale, per assicurare un'equa ripartizione dei carichi di lavoro è ammessa la prestazione di lavoro supplementare, previa la volontarietà del lavoratore interessato.

Art. 9 bis Part time post maternità
La richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore di cui all'art. 87 CCNL, Sezione Quarta, viene elevata dal 3 al 4% della forza occupata nell'unità produttiva.
La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di almeno 45 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa.
In aggiunta a quanto previsto dal CCNL vigente (art. 87, Sezione Quarta), anche nelle Unità produttive che occupano da 5 a 29 addetti è consentita tale richiesta nei limiti di un solo collaboratore nel corso dell'anno.

Art. 10 Trasferte jolly
Alle figure professionali individuate come Jolly, intendendosi per tali gli addetti alla sostituzione ferie, permessi, malattie, infortuni in modo continuativo (almeno un mese intero) di altro personale con mansione equivalente presso altri Punti di vendita, viene riconosciuta una indennità disagio […]

Art. 14 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
In materia trova applicazione l'ipotesi di accordo interconfederale del 18 novembre 1996 stipulata da Confcommercio e Filcams Fisascat - Uiltucs in applicazione del D.Lgs. 626/94.
Per tali rappresentanti sono inoltre previste, otto ore di formazione in materia evacuazione/antincendio e dodici ore di formazione in materia di pronto soccorso.
Il RLS deve segnalare al gerente di filiale, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, la necessità di interrompere l'attività lavorativa per l'esercizio delle specifiche funzioni, firmando una apposita scheda permessi al fine di consentire il computo delle ore utilizzate.
Nel corso delle consultazioni del documento di valutazione dei rischi o delle visite nel luogo di lavoro il RLS sarà accompagnato dal gerente di filiale o da persona da questi delegata.
Le funzioni del RLS dovranno essere esercitate nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive e del segreto imprenditoriale (art. 8.b Acc. Interconfederale 18.11.96); per regola generale svolgeranno nei giorni compresi tra lunedì e venerdì.

Art. 15 Vaccino antiinfluenzale
L'azienda rimborserà le spese sostenute per l'acquisto del vaccino antinfluenzale nel limite massimo di €. 10, 00.
Le modalità del rimborso saranno le seguenti:
- presentazione di idonea certificazione (scontrino fiscale farmacia) relativa al farmaco,
- dichiarazione medica nominativa attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino.
Quanto sopra andrà allegato all' attuale modello utilizzato per il rimborso delle spese e verrà rimborsato direttamente in cedolino stipendiale.
Verranno rimborsati solo i vaccini somministrati entro il 30 novembre di ogni anno e ai collaboratori che non siano dimissionari o con contratto a termine in scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 20 Riposi settimanali
Fermo restando quanto stabilito in materia dall'art. 9 D.Lgs. 66/2003 le Parti si impegnano a regolamentare la materia con un protocollo aggiuntivo ai sensi del comma 2) letto d) art. 9 entro e non oltre il 22 dicembre 2006.

Art. 24 Indennità orario serale
Si prevede la corresponsione della c.d. "indennità notturna" ora chiamata "indennità serale" e commisurata ad una maggiorazione del 10% della retribuzione di fatto per le sole ore di lavoro ordinario prestate dalle 21.00 alle 22.00. […]

Art. 26 Tutela dignità donne e uomini
Al fine di tutelare la dignità personale di tutti i collaboratori l'azienda e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a favorire un ambiente di lavoro improntato sui principi di correttezza, di pari opportunità e di parità di trattamento tra donne e uomini.
L'azienda ribadisce che le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati posti in essere in forma fisica o verbale a connotazione sessuale o comunque discriminatoria, sono vietati e possono integrare gli estremi dell'illecito disciplinare.